Incidenti ferroviari: inchieste dell'Organismo investigativo del Ministero dei trasporti.

Relazione annuale 2012 della Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie
Relazione_Organismo_Investigativo_deragliamento_Treno_8510_Etr600-004_Firenze-Castello_9-novembre-2017


Scadenza di presentazione delle domande 08-02-2011 - Pubblicato il 18.01.2011
Scadenza di presentazione delle domande 12-04-2010
Attuazione delle direttive 2004/49/CE [Attuazione (di direttiva, legge...)] e 2004/51/CE [Attuazione (di direttiva, legge...)] relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
(...)
Art. 18. Organismo investigativo
1. Presso il Ministero dei trasporti, quale risultante dall'applicazione dell' articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e dell' articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito l'Organismo investigativo permanente, costituito da una nuova direzione generale per le investigazioni ferroviarie, articolata in uffici dirigenziali di seconda fascia, istituita con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il responsabile dell'Organismo investigativo è il direttore generale della suddetta direzione. L'incarico di direttore generale per le investigazioni ferroviarie è conferito, per tre anni, ai sensi dell' articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. L'Organismo investigativo assolve i propri compiti in piena autonomia funzionale. Al fine di garantire la piena autonomia funzionale la Direzione generale è posta alle dirette dipendenze del Ministro e non rientra nè tra gli uffici di diretta collaborazione nè è sottoposta ai dipartimenti. Gli investigatori incaricati godono delle garanzie di indipendenza necessarie disciplinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nel rispetto delle disposizioni comunitarie.
3. Il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, ad attribuire le relative competenze agli uffici della direzione generale utilizzando posti di funzione dirigenziale non generale già esistenti nell'ambito del Ministero senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. Ferme restando le specifiche competenze del Nucleo investigativo antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l'Organismo investigativo può avvalersi, entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche dei corpi tecnici dello Stato e di altre organizzazioni specializzate sulla base di apposite convenzioni. L'Organismo investigativo istituisce un elenco di esperti in materia di tecnica e normativa ferroviaria indipendenti dai Gestori dell'infrastruttura, dalle Imprese ferroviarie e dall'Agenzia, anche esterni all'Amministrazione, che, in caso di incidenti, incidenti gravi ed inconvenienti, possano essere individuati per svolgere il ruolo di Investigatori Incaricati. Gli esperti esterni possono provenire dall'Università, dal Genio ferrovieri o avere maturato esperienze specifiche quali ex dipendenti del Ministero dei trasporti, di Imprese ferroviarie, Gestori delle infrastrutture, Aziende costruttrici, Enti notificati o Verificatori indipendenti di sicurezza.
Art. 19. Obbligo di indagine
1. L'Organismo investigativo, a seguito di incidenti gravi, svolge indagini al fine di fornire eventuali raccomandazioni finalizzate al miglioramento della sicurezza ferroviaria e alla prevenzione di incidenti.
2. Oltre che sugli incidenti gravi, l'Organismo investigativo può indagare sugli incidenti e sugli inconvenienti che, in condizioni diverse, avrebbero potuto determinare incidenti gravi, tra cui guasti tecnici ai sottosistemi di natura strutturale o ai componenti dei sistemi ferroviari. Spetta all'Organismo investigativo decidere se indagare o meno in merito ad un siffatto incidente o inconveniente. Nella decisione esso tiene conto dei seguenti elementi:
a) la gravità dell'incidente o inconveniente;
b) se esso fa parte di una serie di incidenti o inconvenienti pertinenti al sistema nel suo complesso;
c) l'impatto dell'evento sulla sicurezza ferroviaria e le richieste dei gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie, dell'Agenzia.
3. La portata delle indagini e le relative procedure sono stabilite dall'Organismo investigativo in funzione degli insegnamenti che esso intende trarre dall'incidente o dall'inconveniente ai fini del miglioramento della sicurezza.
4. L'inchiesta non mira in alcun caso a stabilire colpe o responsabilità.
5. L'Agenzia, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, i soggetti gestori delle altre infrastrutture ferroviarie, le imprese ferroviarie e che operano in ambito ferroviario, hanno l'obbligo di segnalare immediatamente, con il mezzo di comunicazione più rapido, tutti gli incidenti ed inconvenienti che si verificano nel sistema ferroviario. Nelle ventiquattro ore successive provvedono a dar seguito alla segnalazione con un sommario rapporto descrittivo dell'incidente o inconveniente.
6. Se del caso l'Organismo investigativo apre tempestivamente l'indagine nominando entro ventiquattro ore dal ricevimento della segnalazione gli investigatori preposti all'indagine medesima.
La Direzione generale per le investigazioni ferroviarie, articolata in due uffici dirigenziali non generali, è chiamata a svolgere i compiti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.
Competenze in base al Regolamento di organizzazione di secondo livello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto ministeriale 2 aprile 2009, n.307
- Rapporti con l'Agenzia ferroviaria europea;
- Rapporti con l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria;
- Rapporti con i Gestori delle reti e con le Imprese ferroviarie;
- Rapporti con gli altri organismi investigativi dell'UE;
- Rapporti e convenzioni con soggetti esterni (Polizia ferroviaria, Protezione civile, ecc.);
- Elaborazione, gestione ed aggiornamento banca dati sicurezza;
- Relazione annuale.
- Istituzione Commissioni di indagine per gli incidenti ferroviari;
- Coordinamento delle indagini;
- Svolgimento delle procedure investigative;
- Indagini sugli inconvenienti di esercizio;
- Elaborazione delle raccomandazioni in materia di sicurezza ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs n. 162 del 2007;
- Formazione del personale investigativo;
- Istituzione, gestione ed aggiornamento dell'elenco di esperti per svolgere il ruolo di investigatori incaricati.
Struttura (Decreto Ministeriale 29 aprile 2011 n.167):
Divisione 1 - Rapporti istituzionali ed internazionali - Banca dati sicurezza
- rapporti con l'Agenzia ferroviaria europea;
- rapporti con l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria;
- rapporti con i Gestori delle reti e con le Imprese ferroviarie;
- rapporti con gli altri organismi investigativi dell'UE;
- rapporti e convenzioni con soggetti esterni (Polizia ferroviaria, Protezione civile, ecc.);
- elaborazione, gestione ed aggiornamento banca dati sicurezza;
- relazione annuale.
Divisione 2 - Indagini sugli incidenti ferroviari
- istituzione Commissioni di indagine per gli incidenti ferroviari;
- coordinamento delle indagini;
- svolgimento delle procedure investigative;
- indagini sugli inconvenienti di esercizio;
- elaborazione delle raccomandazioni in materia di sicurezza ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs n. 162 del 2007;
- formazione del personale investigativo;
- istituzione, gestione ed aggiornamento dell'elenco di esperti per svolgere il ruolo di investigatori incaricati.
Indirizzo: Via Caraci, 36 - 00157 Roma (RM)
- Direttore Generale: Ing. Marco PITTALUGA
Telefono: 06/4158.3613 - 3620 Fax: 06/4158.5810 Email: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. - Dirigente Divisione 1: Ing. Massimo Costa
Telefono:06/4158.2740 Fax: 06/4158.5810 Email: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. - Dirigente Divisione 2: Ing. Eugenio Martino
Telefono: 06/4158.2747 Fax: 06/4158.5810 Email: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.