Rinnovo CCNL AF - FS: 20 luglio 2012 siglata intesa
Il giorno 20 luglio 2012 è stata siglata l'intesa per i nuovi CCNL delle Attività Ferroviarie e del gruppo FSI, due articolati dai contenuti devastanti per il personale mobile e per tutti i ferrovieri, che creano esuberi in tutti i settori e gettano le basi per lo smantellamento aziendale.
Scarica PDF CCNL Mobilità/AF 20/07/2012
Scarica PDF CCNL aziendale gruppo FSI 20/07/2012
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Scarica PDF Disposizioni Attuative CCNL FSI 07/08/2012 - Stocchi I
Scarica PDF Disposizioni Attuative CCNL FSI 28/09/2012 - Stocchi II
Scarica PDF Disposizione Pasti Aziendali 24/10/2012
Scarica PDF Verbale 19/12/2012 avvio FLEX,correzioni IVU,ticket,ferie invernali
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Diamo un segnale forte: coloro che sono ancora iscritti a queste false OO.SS. firmatarie, date DISDETTA con il modulo sotto e protocollatelo presso la vostra Segreteria Amministrativa d'impianto.
Scarica PDF Modulo Revoca Sindacale
Nota: I dati per compilare la revoca sindacale - Area, Sottoarea e CDC - li trovate sul vostro ruolo paga in alto a destra nel riquadro sotto il vostro nome e cognome
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NORMATIVA ORARIO DI LAVORO
TESTI CONTRATTUALI APPROVATI IL 28 GIUGNO 2012
CONTRATTO ATTIVITA' FERROVIARIE (...) PARTE IV
1. Disciplina generale 1.1 L’orario ordinario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore settimanali. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). 1.5 L’orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni. In relazione a specifiche esigenze tecniche, produttive od organizzative l’orario di lavoro settimanale potrà essere ripartito su 6 giorni. La ripartizione dell’orario di lavoro settimanale su 6 giorni, fatti salvi gli accordi in essere, sarà oggetto di specifico accordo a livello di contrattazione aziendale con le strutture sindacali interessate delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, nell’ambito di una procedura negoziale da attivarsi almeno due mesi prima della sua applicazione e da concludersi entro 20 giorni dalla attivazione della procedura stessa. 1.6 L’orario di lavoro giornaliero può essere articolato: a) in turni avvicendati nelle 24 ore; Il periodo di lavoro giornaliero di cui alla precedente lettera d) può articolarsi in orario spezzato nei termini previsti al successivo punto 1.7, ovvero in orario misto (prestazione con orario continuativo alternato con prestazione con orario spezzato). Le variazioni dell’articolazione dell’orario di lavoro giornaliero saranno oggetto di una specifica procedura negoziale a livello aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla attivazione della procedura stessa. 1.7 Per i lavoratori che operano nelle prestazioni di cui alla lettera d) del precedente punto 1.6, per orario spezzato si intende il periodo di lavoro giornaliero nel corso del quale è previsto un intervallo non retribuito. La durata di ciascuno dei due periodi di lavoro che compongono il periodo di lavoro giornaliero non sarà inferiore a 2 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi stessi non sarà inferiore a 30 minuti e non sarà superiore a 2 ore e 30 minuti. Il limite di 2 ore e 30 minuti alla durata massima dell’intervallo tra i due periodi può essere elevato fino a 3 ore con contrattazione a livello aziendale. 1.8 Nel caso del lavoro a turni, di cui alle lettere a) e c) del precedente punto 1.6, per prestazioni che richiedono continuità di presenza il lavoratore del turno cessante può lasciare il posto di lavoro solo quando sia sostituito. Le aziende garantiranno la sostituzione entro un’ora dal completamento del periodo di lavoro giornaliero programmato. A livello di contrattazione aziendale potrà essere previsto un termine maggiore per la sostituzione, comunque non superiore a 2 ore. 1.9 Si considera lavoro notturno ai fini delle maggiorazioni stabilite dall’art. 75 (Indennità per lavoro notturno) del presente CCNL quello compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00. a) due servizi tra due riposi settimanali, elevabili a 3 servizi, purché il terzo non sia consecutivo al precedente, previa contrattazione a livello aziendale; Per quanto riguarda il personale mobile, i servizi di cui alle precedenti lettere b) e c) sono definiti al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). A livello di contrattazione aziendale le parti possono definire gli eventuali ulteriori criteri per l’individuazione delle casistiche che, rilevando la possibilità del superamento dei servizi annui di cui alla lettera c) del precedente capoverso, determinino l’applicazione delle norme relative al lavoro notturno di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i.. 1.10 Il riposo giornaliero non potrà essere inferiore a 11 ore consecutive nel corso di ogni periodo di 24 ore, fatto salvo quanto definito al successivo punto 2 per il personale mobile. Ai fini dell’articolazione dell’orario di lavoro nei turni di cui alle lettere a) e c) del precedente punto 1.6, si potranno prevedere, in sede di negoziazione dei turni di servizio, durate inferiori del riposo giornaliero, fino ad un minimo di 8 ore consecutive, ferma restando la misura minima di 11 ore medie nello sviluppo del turno, di norma nel mese. A livello di contrattazione aziendale le parti potranno altresì definire, per le attività di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie interessanti l’arco notturno, lo stesso limite minimo di 8 ore consecutive, ferma restando la misura minima di 11 ore tra due riposi settimanali. 1.11 Il riposo minimo settimanale, come definito al punto 1 dell’art. 30 (Riposo settimanale e giorni festivi) del presente CCNL, non potrà essere inferiore a 48 ore consecutive a decorrere dal termine dell’ultimo periodo di lavoro, fatto salvo quanto previsto per il personale mobile al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Nel caso di articolazione dell’orario settimanale su 6 giorni, il riposo minimo settimanale non potrà essere inferiore a 35 ore consecutive a decorrere dal termine dell’ultimo periodo di lavoro, comprendente un’intera giornata di calendario. Ai fini di cui sopra, qualora il periodo di lavoro giornaliero precedente il riposo settimanale si concluda nella fascia oraria 0.00-6.00, al termine del riposo settimanale la ripresa del servizio non potrà comunque essere disposta prima delle ore 6.00. 1.12 Ove il periodo di lavoro giornaliero superi le 6 ore continuative dovrà essere prevista una pausa di 15 minuti. A tal fine si considerano utili anche le pause per la refezione e ogni altro spazio temporale nel quale il lavoratore, pur essendo a disposizione del datore di lavoro, non sia nell’esercizio delle sue attività o delle sue funzioni, nonché, per i lavoratori il cui periodo di lavoro giornaliero è articolato ai sensi del precedente punto 1.7, l’intervallo sia collocato tra i due periodi di lavoro. A livello di contrattazione aziendale le parti definiranno, in funzione della specificità del servizio, le modalità di fruizione dell’istituto in coerenza con quanto definito nel presente punto. 2. Disciplina particolare per il personale mobile 1.1 Definizioni: a) il presente punto 2 si applica al personale definito alla successiva lettera b) quando è utilizzato in servizio ai treni, compresi eventuali trasferimenti di materiale rotabile non in servizio commerciale, o in almeno una delle attività di cui alla successiva lettera c). b) ai fini della presente disciplina e con riferimento all’art. 27 (Classificazione professionale) del presente CCNL, si definisce: - personale di macchina (PDM) : il lavoratore, dipendente dall’impresa ferroviaria o dal Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria, al quale è attribuita la figura professionale di “Macchinista”; - personale di bordo (PDB) : il lavoratore, dipendente dall’impresa ferroviaria o dal Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria, al quale è attribuita la figura professionale di “CapoTreno/Capo Servizi Treno”, o la figura professionale di “Tecnico Commerciale”, ovvero la figura professionale di “Operatore Specializzato Commerciale”; - personale polifunzionale treno (PPT) : il lavoratore, dipendente dall’impresa ferroviaria, al quale è attribuita la figura professionale di “Tecnico Polifunzionale Treno”; - personale dei servizi (PDS) : il lavoratore, di norma non dipendente dall’impresa ferroviaria, al quale, per ognuna delle articolazioni che seguono, è attribuita la figura professionale di: per il personale di accompagnamento notte (PAN): “Operatore Specializzato Commerciale” o “Addetto di Bordo”; - personale navigante (PNT): il lavoratore, di norma dipendente dalla società che effettua il servizio marittimo di traghettamento ferroviario, al quale è attribuita una delle figure professionali di Mozzo, Allievo comune polivalente, Piccolo di cucina, Piccolo di camera, Comune polivalente, Giovanotto di coperta, Garzone di camera, Garzone di cucina, Cameriere, Ingrassatore, Marinaio, Dispensiere, Elettricista, Motorista, Carpentiere, Operaio di coperta, Nostromo, Capo Elettricista, Capo Motorista, Ufficiale Navale, Ufficiale di macchina, Ufficiale, Primo Ufficiale Navale, Primo Ufficiale di macchina, Primo Ufficiale, Comandante, Direttore di Macchina; c) agli stessi fini si definisce lavoro il tempo nel corso del quale il lavoratore svolge una delle seguenti attività: - condotta , nel corso della quale il PDM è responsabile della guida del treno. A sua volta, tale attività si definisce: continuativa , quando, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, si svolge in servizio al medesimo treno o a più treni e comunque con modalità operative, comprese le attività accessorie e complementari, che non ne determinino le interruzioni di continuità descritte per la “condotta effettiva” nel capoverso successivo del presente alinea; effettiva , data, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, dalla sommatoria dei periodi di condotta continuativa di cui al precedente capoverso del presente alinea, interrotti da una pausa di almeno 15 minuti netti nei quali il PDM non deve effettuare operazioni al treno, ovvero da fermate di servizio in orario della durata di almeno 30 minuti, nelle quali però non sia prevista la sostituzione del mezzo di trazione. Tali interruzioni assorbono la pausa di cui al primo capoverso del precedente punto 1.12; - scorta , nel corso della quale il PDB o il PPT, ovvero il PDS, nell’ambito delle rispettive competenze, opera in servizio al treno; - accessoria , nel corso della quale il PDM esegue la messa in servizio e la messa fuori servizio del mezzo di trazione, o il PDB, ovvero il PPT, oppure il PDS, nell’ambito delle rispettive competenze, svolgono operazioni preliminari o successive connesse alla circolazione o al servizio del treno, ovvero, altresì, il PDM o il PDB/PPT/PDS, procedono alle operazioni di consegna diretta nei casi di cambio con altro equipaggio in servizio al medesimo treno; - complementare , nel corso della quale il PDM esegue, per esigenze di esercizio dell’azienda o del gestore dell’infrastruttura, operazioni di spostamento del mezzo di trazione e/o dell’intero convoglio precedenti e/o successive al servizio del treno, ovvero, attività nel corso della quale, ove necessario e nell’ambito delle proprie competenze, il PPT supporta il PDM durante l’esecuzione di dette operazioni; - riserva , nel corso della quale il personale è presente in un impianto e a disposizione dell’azienda per l’eventuale esecuzione di un servizio, ovvero di una o più delle attività sopra descritte; - sosta di servizio , nel corso della quale il personale, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, rimane a disposizione dell’azienda presso un impianto al termine di una delle attività previste ed in attesa di iniziare la successiva programmata; - pausa , nel corso della quale, nell’ambito di una sosta di servizio o di un periodo di riserva, il personale beneficia di un intervallo di tempo ai fini del recupero psico-fisico pur rimanendo a disposizione dell’azienda; - spostamento di servizio , nel corso del quale il personale, senza svolgere attività di condotta o di scorta e su disposizione dell’azienda: si reca anche in treno presso una località posta al di fuori della propria base operativa di assegnazione, provenendo da quest’ultima, oppure, viceversa, presso una località appartenente alla propria base operativa provenendo da una località esterna a detta base operativa; d) sempre agli stessi fini, si definisce inoltre: - base operativa : entità organizzativa convenzionale entro il cui perimetro il personale mobile può iniziare o terminare il servizio, composta dall’insieme degli impianti ferroviari collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro del lavoratore. Con contrattazione a livello aziendale il perimetro della base operativa potrà essere diversamente individuato sulla base di specifiche esigenze produttive; - modulo di equipaggio : modello organizzativo di servizio ai treni definito secondo le disposizioni dell’ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria), ove previste, e gli accordi aziendali, articolato come segue: MEC1 : modulo di condotta operante con un solo agente PDM in cabina di guida; I moduli di equipaggio già operativi nelle aziende all’atto dell’entrata in vigore del presente CCNL restano confermati. E’ invece subordinato all’accordo in sede aziendale l’impiego degli ulteriori moduli di equipaggio, sempreché siano coerenti con le disposizioni dell’ANSF e rispettino le condizioni di utilizzazione definite nel presente articolo; - riposo giornaliero: periodo continuativo di tempo a completa disposizione del lavoratore intercorrente tra due periodi di lavoro giornaliero tenuto conto di quanto previsto al successivo punto 2.3, a sua volta definito: in residenza : quando è fruito tra il termine di un periodo di lavoro giornaliero e l’inizio di un nuovo periodo di lavoro giornaliero presso la propria base operativa di assegnazione; - servizio in andata e ritorno (A/R): composto da un unico periodo di lavoro giornaliero preceduto e seguito da un riposo giornaliero in residenza, ovvero preceduto o seguito da un periodo di riposo settimanale; - servizio con RFR: composto da due distinti periodi di lavoro giornaliero, tra loro separati da un riposo giornaliero fuori residenza, in cui il primo periodo è preceduto da un riposo giornaliero in residenza o da un riposo settimanale ed il secondo periodo è seguito da un riposo giornaliero in residenza o da un periodo di riposo settimanale; - assenza dalla residenza , è il periodo intercorrente tra l’ora di partenza effettiva del treno da uno degli impianti ferroviari della base operativa di appartenenza e l’ora reale di arrivo del treno, nello stesso impianto ferroviario in cui ha avuto inizio il periodo di lavoro giornaliero o in altro impianto ferroviario della stessa base operativa, e comprende anche l’eventuale riposo fuori residenza; e) infine, allo scopo di disciplinare opportunamente l’articolazione degli orari per rispondere alle diverse modalità organizzative del lavoro e dei regimi di orario e alle condizioni operative di erogazione dei servizi, proprie delle attività che caratterizzano il personale mobile ricompreso nel campo di applicazione del presente CCNL, si individuano le seguenti Sezioni Specifiche quali articolazioni normative del presente punto 2 riferite ad aziende o strutture organizzative delle stesse rispettivamente dedicate, in via esclusiva o prevalente, ad ognuna delle attività di seguito descritte: - trasporto passeggeri veloce (SP1) , comprendente i servizi circolanti in tutto o in parte su tratte ferroviarie classificate AV/AC; - trasporto passeggeri regionale e locale (SP2) , comprendente i servizi regolati dalla legislazione nazionale di cui al D.Lgs n. 422/1997 e s.m.i. e dalla relativa legislazione attuativa regionale, ovvero effettuati tra due Regioni limitrofe su autorizzazione del competente organismo di cui alla L. 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., in quanto valutati compatibili con dette legislazioni; - trasporto passeggeri (SP3) , comprendente tutti gli altri servizi, inclusi quelli effettuati tra due o più Regioni tra loro limitrofe autorizzati dal citato organismo ma non rientranti nella definizione di SP1 di cui al precedente 1° alinea; - trasporto merci (SM) ; - servizi complementari e di supporto alle attività ferroviarie , forniti, di norma, da aziende diverse dalle imprese ferroviarie, a loro volta articolati in: 2.2 Le attività “accessoria” e “complementare” di cui alla lettera c) del precedente punto 2.1 vengono quantificate ed eventualmente ulteriormente specificate a livello aziendale, anche in relazione all’evoluzione della tecnologia, dell’organizzazione del lavoro, delle caratteristiche dell’infrastruttura e del materiale rotabile. All’atto dell’entrata in vigore del presente CCNL restano confermate, per tali attività, le specificazioni e le quantità in vigore nelle singole aziende. Le eventuali successive variazioni saranno oggetto di informativa preventiva alle strutture sindacali interessate, almeno 20 giorni prima della loro introduzione Nel caso di servizi giornalieri promiscui, effettuati cioè con diversi moduli di equipaggio, i limiti del periodo di lavoro, della condotta e del riposo giornaliero, come definiti nelle singole Sezioni specifiche di cui al successivo punto 2.7, saranno quelli relativi ai moduli di condotta MEC1 o MEC3 o MEC4, qualora si abbia una durata complessiva del periodo di lavoro giornaliero programmato con tali moduli, pari o superiori a 2 ore e 30 minuti. In tali casi, la durata delle soste di servizio o degli spostamenti di servizio di cui alla lettera c), ultimo alinea, 2° capoverso del precedente punto 2.1, tra due periodi programmati di condotta con moduli di equipaggio diversi, sarà attribuita al 50% a ciascuno dei due servizi. 2.3 Le aziende garantiranno con i mezzi necessari gli spostamenti del personale nell’ambito della base operativa per fare ritorno, a servizio compiuto, all’impianto di partenza quando questo sia diverso da quello di arrivo. Il riposo giornaliero decorre dall’ora di rientro nell’impianto di partenza, con le modalità definite a livello aziendale. 2.4 Riposo settimanale 2.4.1 Il periodo di riposo settimanale non potrà essere inferiore a 48 ore consecutive a decorrere dal termine dell’ultimo periodo di lavoro giornaliero, comprendente il giorno di riposo settimanale come definito al punto 1 dell’art. 24 (Riposo settimanale e giorni festivi) del presente CCNL ed il riposo giornaliero. 2.4.2 Il riposo settimanale viene programmato di norma il 6° giorno, ma con contrattazione a livello aziendale è spostabile tra il 4° e il 7° giorno garantendo, nella programmazione dei turni, la fruizione di 3.538 ore annue di riposo. 2.4.3 A livello di contrattazione aziendale, secondo la procedura di cui al successivo punto 2.9, possono essere concordate: a) le condizioni per la riduzione ad un minimo di 35 ore consecutive del limite di cui al precedente punto 2.4.1, per un massimo di 8 volte nell’anno; 2.4.4 La ripresa del servizio al termine del periodo di riposo settimanale è quella definita al precedente punto 1.11. 2.5 Lavoro notturno Per i lavoratori di cui al presente punto 2, si applica la disciplina generale di cui al 1° e al 2° capoverso del precedente punto 1.9. In relazione a specifiche esigenze di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, a livello di contrattazione aziendale possono essere concordate modalità di calcolo diverse del limite numerico annuo di servizi notturni, nonché gli eventuali ulteriori criteri di cui all’ultimo capoverso del medesimo punto 1.9. 2.6 Pause Con riferimento alla definizione di cui al 7° alinea della lettera c) del precedente punto 2.1, anche per i lavoratori di cui al presente punto 2 si applica la disciplina generale di cui al 1° capoverso del precedente punto 1.12. Per la fruizione del pasto ai sensi dei punti 1 e 3 dell’art. 51 del presente CCNL, nella programmazione dei turni dovrà essere prevista una pausa di almeno 30 minuti, considerata all’interno del periodo di lavoro giornaliero; tale pausa è assorbita dall’eventuale RFR qualora interessi le fasce orarie 11.00-15.00 e/o 18.00-22.00. Tale pausa non è programmata nei casi di prestazioni notturne non successive ad un RFR, qualora tali prestazioni abbiano inizio a partire dalle ore 22.00. A livello di contrattazione aziendale potranno essere concordate specifiche modalità per la fruizione, nei casi previsti, del pasto durante la pausa, nonché le eventuali modalità di adeguamento a tale scopo della durata della stessa. 2.7 Sezioni Specifiche La normativa che segue è riferita ad ognuna delle Sezioni Specifiche di cui alla lettera e) del precedente punto 2.1 ed esclusivamente ai moduli di equipaggio ivi indicati, composti come descritto alla lettera d) del medesimo punto 2.1. A livello di contrattazione aziendale possono essere concordate eventuali ulteriori configurazioni organizzative dei moduli di equipaggio, le cui corrispondenti norme di utilizzazione andranno definite nell’ambito della relativa Sezione Specifica di appartenenza, fermo restando quanto definito nella medesima e, ove previsto, sulla base di quanto disposto dall’ANSF. 2.7.A Sezione Specifica “SP1” (trasporto passeggeri veloce) A.1 Lavoro giornaliero a) La durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a: - 8 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00; - l’elevazione fino a 10 ore del limite di durata massima per il lavoro giornaliero e l’stensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi di cui al 1° alinea della precedente lettera a); Inoltre, a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9 si può concordare: - l’elevazione fino a 18 ore della durata complessiva dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR di cui al 4° alinea della precedente lettera a); A.2 Riposo giornaliero in residenza a) La durata minima del riposo giornaliero in residenza è pari a: - 14 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-24.00; - 18 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero interessante la fascia oraria 0.00-5.00. b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, è possibile concordare la durata minima di 14 ore del riposo giornaliero in residenza a seguito di servizi che terminano entro le ore 1.00. A.3 Riposo giornaliero fuori residenza a) La durata minima del RFR è pari a 7 ore consecutive, comunque interessanti la fascia oraria 0.00-5.00; b) il numero massimo dei RFR programmabili per ogni lavoratore è fissato in: c) l’assenza dalla residenza determinata dalla sequenza periodo di lavoro giornaliero (andata) + RFR + periodo di lavoro giornaliero (ritorno) non potrà essere programmata per periodi superiori a 24 ore; d) a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9 , è possibile concordare l’elevazione del periodo di assenza dalla residenza fino ad un massimo di 30 ore.
a) per ogni periodo di lavoro giornaliero, il limite massimo per la programmazione della attività di condotta, come definita al 1° alinea della lettera c) del precedente punto 2.1, è di: - 6 ore di condotta continuativa, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC2; - 5 ore di condotta continuativa, per servizi effettuati con moduli di equipaggio MEC1; - 6 ore e 30 minuti di condotta effettiva, con garanzia del rientro in residenza, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1; b) a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere concordata l’elevazione fino a 7 ore del limite massimo per la programmazione della condotta effettiva, con garanzia del rientro in residenza, per servizi programmati in A/R effettuati con modulo di equipaggio MEC1, per un massimo di 5 servizi nel mese. A.5 Lavoro notturno Con riferimento al 2° capoverso del precedente punto 2.5, il numero massimo di servizi notturni programmabili è fissato in: 2.a) 2 servizi tra due riposi settimanali consecutivi; Per quanto riguarda i servizi annui di cui alla precedente lettera c), resta confermato quanto previsto al 3° capoverso del precedente punto 2.5. A.6 Termine del servizio Il lavoratore ha facoltà di lasciare il servizio secondo le modalità stabilite al successivo punto 2.8 non prima di 2 ore oltre il termine programmato dello stesso e, in ogni caso, non oltre 1 ora rispetto ai limiti massimi programmabili stabiliti alla precedente lettera a) del punto A.1. A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un termine più elevato rispetto ai limiti massimi programmabili del periodo di lavoro giornaliero, comunque non oltre le 2 ore. 2.7.B Sezione Specifica “SP2” (trasporto passeggeri regionale e locale) B.1 Lavoro giornaliero a) La durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a: - 8 ore e 30 minuti, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con moduli di equipaggio MEC1, MEC4; - 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2; - 7 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC1, MEC4; - 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2; b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di contemperare il miglioramento dell’efficienza produttiva delle imprese e la riduzione del numero dei RFR, può essere concordata, limitatamente ai servizi effettuati su linee complementari di RFI S.p.A. e/o su linee di altri gestori dell’infrastruttura ferroviaria: - l’elevazione fino a 10 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero per i servizi di cui al 1° alinea della precedente lettera a). Inoltre, a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere concordata l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi di cui al 1° e 2° alinea e per i servizi diurni di cui al 5° alinea della precedente lettera a). B.2 Riposo giornaliero in residenza a) La durata minima del riposo giornaliero in residenza è pari a: - 14 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-24.00; - 18 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero interessante la fascia oraria 0.00-5.00; b) a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese, è possibile concordare: - le condizioni per la riduzione fino a 11 ore consecutive della durata minima del riposo giornaliero in residenza tra servizi programmati in A/R collocati su due distinte giornate di calendario consecutive e le cui prestazioni giornaliere siano entrambe collocate nella fascia oraria 6.00-22.00. Inoltre, a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, è possibile concordare: - la durata minima di 14 ore del riposo giornaliero in residenza di cui al 1° alinea della precedente lettera a), a seguito di servizi che terminano entro le ore 1.00. - l’ampliamento della fascia oraria di cui al 1° alinea della precedente lettera b) al periodo 5.00-24.00.
a) La durata minima del RFR è pari a: - 7 ore consecutive, comunque interessanti la fascia oraria 0.00-5.00; b) Il numero massimo dei RFR programmabili per ogni lavoratore è fissato in: - 2 tra due riposi settimanali; c) L’assenza dalla residenza determinata dalla sequenza periodo di lavoro giornaliero (andata) + RFR + periodo di lavoro giornaliero (ritorno) non potrà essere programmata per periodi superiori a 24 ore. d) A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità stabilite al successivo punto 2.9, può essere concordata la riduzione a 6 ore consecutive di durata minima del RFR nel caso in cui entrambi i periodi di lavoro giornaliero afferenti tale RFR siano collocati nella fascia oraria 5.00-24.00. B.4 Servizio di condotta a) Per ogni periodo di lavoro giornaliero, il limite massimo per la programmazione della attività di condotta, come definita al 1° alinea della lettera c) del precedente punto 2.1, è di: - 5 ore di condotta continuativa, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4; - 5 ore e 30 minuti di condotta continuativa, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC2; - 5 ore e 30 minuti di condotta effettiva, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1 e MEC4. B.5 Lavoro notturno Con riferimento al 2° capoverso del precedente punto 2.5, il numero massimo di servizi notturni programmabili è fissato in: a) 2 servizi tra due riposi settimanali consecutivi; Per quanto riguarda i servizi annui di cui alla precedente lettera c), resta confermato quanto previsto al 3° capoverso del precedente punto 2.5. B.6 Termine del servizio Il lavoratore ha facoltà di lasciare il servizio secondo le modalità stabilite al successivo punto 2.8 non prima di due ore oltre il termine programmato dello stesso e, in ogni caso, non oltre 1 ora rispetto ai limiti massimi programmabili stabiliti alla precedente lettera a) del punto B.1. 2.7.C Sezione Specifica “SP3” (trasporto passeggeri) C.1 Lavoro giornaliero a) la durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a: - 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00; - 7 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC1 oppure MEC4; - 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2; - 17 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, per tutti i moduli di equipaggio, con durata massima pari a 9 ore per i servizi diurni nella fascia oraria 5.00-24.00 e con i limiti di durata previsti ai precedenti 2° e 3° alinea per i servizi notturni. b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere concordata: - l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi di cui al 1° alinea e per i servizi diurni di cui al 4° alinea della precedente lettera a). C.2 Riposo giornaliero in residenza a) La durata minima del riposo giornaliero in residenza è pari a: - 14 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-24.00; - 18 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero interessante la fascia oraria 0.00-5.00. b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, è possibile concordare la durata minima di 14 ore del riposo giornaliero in residenza a seguito di servizi che terminano entro le ore 1.00. C.3 Riposo giornaliero fuori residenza a) La durata minima del RFR è pari a 7 ore consecutive, comunque interessanti la fascia oraria 0.00-5.00; b) la durata minima del RFR è pari a 6 ore consecutive, se il RFR è collocato per almeno 4 ore nella fascia oraria 0.00-5.00;
- 2 tra 2 riposi settimanali; e) a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, è possibile concordare l’elevazione del periodo di assenza dalla residenza fino ad un massimo di 30 ore. C.4 Servizio di condotta a) Per ogni periodo di lavoro giornaliero, il limite massimo per la programmazione della attività di condotta, come definita al 1° alinea della lettera c) del precedente punto 2.1, è di: - 6 ore di condotta continuativa, per prestazioni giornaliere effettuate con modulo di equipaggio MEC2; - 4 ore e 30 minuti di condotta continuativa, per prestazioni giornaliere effettuate con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4; - 6 ore di condotta effettiva, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4. Qualora il servizio di condotta interessi la fascia 0.00-5.00 deve essere garantito il rientro in residenza. b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere concordata: - l’elevazione fino ad un massimo di 5 ore della condotta continuativa di cui al 2° alinea della precedente lettera a); - l’elevazione fino a 6 ore e 30 minuti del limite massimo per la programmazione della condotta effettiva di cui al 3° alinea della precedente lettera a), con garanzia del rientro in residenza qualora il servizio di condotta interessi la fascia 0.00-5.00. C.5 Lavoro notturno Con riferimento al 2° capoverso del precedente punto 2.5, il numero massimo di servizi notturni programmabili è fissato in: 2.a) 2 servizi tra due riposi settimanali consecutivi; Per quanto riguarda i servizi annui di cui alla precedente lettera c), resta confermato quanto previsto al 3° capoverso del precedente punto 2.5. C.6 Termine del servizio Il lavoratore ha facoltà di lasciare il servizio secondo le modalità stabilite al successivo punto 2.8 non prima di 2 ore oltre il termine programmato dello stesso e, in ogni caso, non oltre 1 ora rispetto ai limiti massimi programmabili stabiliti alla precedente lettera a) del punto C.1. A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un termine più elevato rispetto ai limiti massimi programmabili del periodo di lavoro giornaliero, comunque non oltre le 2 ore. 2.7.D Sezione Specifica “SM” (trasporto merci) Moduli di equipaggio Il modulo di equipaggio MEC3 di cui al 4° alinea della lettera d) del precedente punto 2.1, composto da un solo agente PDM e da un agente PPT in cabina di guida, può operare solo su linee attrezzate con SCMT o SSC e con mezzi di trazione attrezzati con SCMT o SSC e GSM/GSM-R. D.1 Lavoro giornaliero a) La durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a: - 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con modulo di equipaggio MEC2; - 8 ore e 30 minuti, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con modulo di equipaggio MEC3 oppure MEC4, comprendente una pausa di almeno 30 minuti; - 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 ed effettuati con modulo di equipaggio MEC2; - 7 ore per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 ed effettuati con modulo di equipaggio, MEC3 oppure MEC4; - 16 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC2 con durata massima pari a 8 ore per i servizi diurni e con i limiti di durata previsti al precedente 3° alinea per i servizi notturni; - 16 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, per i servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC3 oppure MEC4 con durata massima pari a 8 ore per i servizi diurni e con i limiti di durata previsti al precedente 4° alinea per i servizi notturni. b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, si può concordare: - l’estensione fino alle ore 1.00 della fascia oraria per i servizi di cui al 1° alinea e per i servizi diurni di cui al 5° alinea della precedente lettera a); - l’elevazione a 11 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero di cui al 1° alinea della precedente lettera a); - l’elevazione a 8 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero di cui al 4° alinea della precedente lettera a) per i servizi interessanti le fasce orarie 0.00-1.00 e 4.00-5.00; D.2 Riposo giornaliero in residenza a) La durata minima del riposo giornaliero in residenza è pari a: - 16 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-24.00; - 18 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero interessante la fascia oraria 0.00-5.00; - 22 ore consecutive, dopo ciascun servizio nel caso di 2 servizi notturni consecutivi non intervallati da riposo settimanale, riducibili a 18 ore se il 2° servizio notturno è seguito da un RFR. D.3 Riposo giornaliero fuori residenza a) La durata minima del RFR è pari a 7 ore consecutive comunque interessanti la fascia oraria 0.00-5.00; b) il numero massimo dei RFR programmabili per ogni lavoratore è fissato in: c) l’assenza dalla residenza, determinata dalla sequenza periodo di lavoro giornaliero (andata) + RFR + periodo di lavoro giornaliero (ritorno), non potrà essere programmata di norma per periodi superiori a 24 ore; d) a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere concordata: - la programmazione di RFR con durata minima di 7 ore nella fascia 5.00-24.00 nel caso in cui i due periodi di lavoro giornaliero afferenti tale RFR siano collocati entrambi nella stessa giornata solare (0.00-24.00); - la programmazione di un 3° RFR tra due riposi settimanali; - l’elevazione fino ad un massimo di 7 dei RFR nel mese, di cui al 2° alinea della precedente lettera b); - l’ampliamento fino ad un massimo di 30 ore del periodo di assenza dalla residenza di cui alla precedente lettera c). D.4 Servizio di condotta a) Per ogni periodo di lavoro giornaliero, il limite massimo per la programmazione della attività di condotta, come definita al 1° alinea della lettera c) del precedente punto 2.1, è di: - 5 ore e 30 minuti di condotta continuativa per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC3 oppure MEC4 nella fascia oraria 5.00-24.00; - 5 ore di condotta continuativa per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC3 oppure MEC4 interessanti la fascia oraria 0.00-5.00; - 6 ore e 30 minuti di condotta effettiva, per servizi A/R effettuati con modulo di equipaggio MEC3 oppure MEC4; - 5 ore e 30 minuti di condotta effettiva per servizi di sola andata o solo ritorno effettuati con modulo di equipaggio MEC3 oppure MEC4; b) a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere concordata l’elevazione fino a 30 minuti dei limiti massimi per la programmazione della condotta di cui alla precedente lettera a). D.5 Lavoro notturno Con riferimento al 2° capoverso del precedente punto 2.5, il numero massimo di servizi notturni programmabili è fissato in: a) 3 servizi tra due riposi settimanali consecutivi, purché il terzo servizio non sia consecutivo al precedente ed interessi per non più di 1 ora la fascia oraria 0.00-5.00; Per quanto riguarda i servizi annui di cui alla precedente lettera c), resta confermato quanto previsto al 3° capoverso del precedente punto 2.5. D.6 Termine del servizio Il lavoratore ha facoltà di lasciare il servizio secondo le modalità stabilite al successivo punto 2.8 non prima di tre ore oltre il termine programmato dello stesso e, in ogni caso: - non oltre la 11a ora in caso di prestazioni lavorative diurne;
E.1 L’orario di lavoro settimanale di cui al precedente punto 1.1 sarà ripartito in turni di lavoro denominati “cicli di lavoro” che potranno svolgersi anche su periodi superiori a 7 giorni, purché nell’ambito del ciclo siano rispettati i giorni di riposo settimanale previsti per legge e l’orario di lavoro del ciclo sia fissato in misura proporzionale all’orario settimanale di 38 ore, che dovrà essere comunque garantito su base mensile. E.2 L’orario di lavoro del personale viaggiante è costituito da: - scorta, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), secondo alinea; - spostamento di servizio, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), ottavo alinea; Il tempo totale concorre alla formazione dell’orario di lavoro stabilito dai cicli lavorativi. La combinazione di più servizi satura il tempo del ciclo opportunamente riproporzionato all’orario di lavoro settimanale contrattualmente previsto. E.3 In considerazione del fatto che i servizi oggetto della presente disciplina particolare si svolgono normalmente a cavallo di due giornate consecutive di calendario, la durata massima di un periodo programmato di lavoro ordinario non sarà superiore a 18 ore consecutive riferite a un servizio di sola andata o di solo ritorno. E.4 Data la specificità dei servizi di accompagnamento dei treni notte, al personale addetto non si applicano le disposizioni di cui al 2°, 3° e 4° comma del precedente punto 1.9. E.5 I servizi di andata e conseguente ritorno programmati non possono essere più di 4 tra 2 riposi settimanali. E.6 L’assenza dalla residenza così come definita al precedente punto 2.1, lettera d), 6° alinea, sarà programmata per periodi non superiori a 70 ore consecutive. Eventuali variazioni potranno essere concordate a livello aziendale, in funzione di specifiche esigenze organizzative/produttive. E.7 In relazione alla particolare tipologia dell’attività svolta, il riposo giornaliero minimo in residenza, così come definito al precedente punto 2.1, lettera d), 3° alinea, tra due servizi non deve essere inferiore a 28 ore, comprendenti un’intera notte. E.8 I riposi giornalieri fuori residenza, così come definito al precedente punto 2.1, lettera d), 3° alinea, potranno essere fruiti nel minimo di 8 ore consecutive, riducibili sino a 6 ore consecutive da concordare in sede di determinazione dei turni a livello aziendale. A livello di contrattazione aziendale, secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere altresì concordata la durata minima del riposo fuori residenza da fruire in casi eccezionali, purché sia comunque garantita al lavoratore una protezione appropriata, come previsto per legge. E.9 Il periodo di riposo è disciplinato ai sensi del precedente punto 2.4.1.
2.7.F Sezione Specifica “SAR” (assistenza e/o ristorazione a bordo treno) F.1 In relazione alle specifiche esigenze di carattere tecnico-organizzativo, l’orario ordinario di lavoro settimanale, fissato in 38 ore, sarà ripartito in turni di lavoro denominati “cicli lavorativi”, che potranno essere articolati anche su periodi superiori a 7 giorni purché, nell’ambito del ciclo, siano rispettati i giorni di riposo settimanale previsti e la durata dell’orario di lavoro del ciclo sia fissata in misura proporzionale all’orario settimanale di 38 ore. In programmazione, l’orario settimanale di lavoro si calcola e si intende realizzato come media nel turno, con il limite massimo di 46 ore ed il limite minimo di 30 ore settimanali. In tale ambito la programmazione dovrà garantire su base quadrimestrale il rispetto delle 38 ore settimanali. F.2 L’orario di lavoro del personale viaggiante è costituito da: - scorta, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), secondo alinea; Il tempo totale concorre alla formazione dell’orario di lavoro stabilito dai cicli lavorativi. La combinazione di più servizi satura il tempo del ciclo opportunamente riproporzionato all’orario di lavoro settimanale contrattualmente previsto. F.3 La durata massima del periodo di lavoro giornaliero programmato è pari a 13 ore, elevabili fino a 14 ore per servizi programmati di andata e ritorno interessanti una sola coppia di treni previo accordo aziendale in fase di definizione turni, di cui al successivo punto 2.9, allo scopo di limitare il numero dei riposi fuori residenza nonché per il servizio in andata e ritorno, senza riposo fuori residenza, collocati nella fascia oraria 6.00-22.00 interessanti particolari relazioni ferroviarie. F.4 Il riposo giornaliero minimo in residenza, così come definito al precedente punto 2.1, lettera d), 3° alinea, è fissato in: 11 ore consecutive a seguito di un periodo di lavoro giornaliero di durata non superiore a 10 ore ;
F.6 Il riposo giornaliero fuori residenza di cui al punto 2.1, lettera d), 3° alinea, può avere durata minima di 7 ore consecutive, riducibili fino a 5 ore purchè detto limite inferiore sia ricompreso nella fascia oraria 0.00-6.00. F.7 Il periodo di riposo settimanale è disciplinato ai sensi del precedente punto 2.4.1. F.8 A livello di contrattazione aziendale è fatta salva la possibilità di definire intese per l’articolazione organizzativa dei servizi connessa ad ulteriori eventuali specificità aziendali. F.9 Con riferimento al secondo capoverso del precedente punto 2.5 il numero massimo di servizi notturni programmabili è fissato in: a) 2 servizi tra due riposi settimanali consecutivi 2.7.G Sezione Specifica “SAP” (ausiliari e/o pulizia a bordo treno) G.1 In relazione alle specifiche esigenze di carattere tecnico-organizzativo, l’orario di lavoro settimanale, fissato in 38 ore medie, sarà ripartito in turni di lavoro denominati “cicli lavorativi”, che potranno essere articolati anche su periodi di 7 giorni purché nell’ambito del ciclo siano rispettati i giorni di riposo settimanali come normati dal presente CCNL e la durata del ciclo sia fissata in misura proporzionale all’orario settimanale di 38 ore. L’orario settimanale di 38 ore dovrà essere comunque garantito come media su base quadrimestrale. G.2 L’orario di lavoro del personale mobile è costituito da: - scorta, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), 2° alinea; - accessoria, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), 3° alinea, la cui quantificazione sarà oggetto di accordo aziendale in fase di definizione turni di cui al successivo punto 2.9; G.3 La durata massima del periodo di lavoro giornaliero programmato è pari a 13 ore, elevabili fino 14 ore per servizi programmati di andata e ritorno previo accordo aziendale in sede di compilazione dei turni, allo scopo di limitare il numero dei riposi fuori residenza nonché per i servizi in andata e ritorno, senza riposo fuori residenza, collocati nella fascia oraria 6.00 - 22.00 interessanti particolari relazioni ferroviarie. G.4 Il riposo giornaliero minimo in residenza, così come definito al precedente punto 2.1, lettera d), 3° alinea, è fissato in: 11 ore consecutive a seguito di un periodo di lavoro giornaliero di durata non superiore a 10 ore; G.5 L’assenza dalla residenza, come definita al precedente punto 2.1, lettera d), 6° alinea, sarà di norma programmata per periodi non superiori a 40 ore consecutive. G.6 Il riposo giornaliero fuori residenza di cui al precedente punto 2.1, lettera d), 3° alinea, può avere durata minima di 7 ore consecutive, riducibili fino a 5 ore purché detto limite inferiore sia ricompreso nella fascia oraria 0.00-6.00. G.7 Con riferimento al 2° capoverso del precedente punto 2.5 il numero massimo di servizi notturni programmabili è fissato in: a) 2 servizi tra due riposi settimanali consecutivi G.8 A livello di contrattazione aziendale è fatta salva la possibilità di definire intese per l’articolazione organizzativa dei servizi connessa ad ulteriori eventuali specificità aziendali.
H.1 Per il personale marittimo impiegato a bordo di navi che effettuano servizi di traghettamento ferroviario di breve durata, l’articolazione dell’orario giornaliero sarà effettuata nei turni avvicendati o con prestazione unica giornaliera di cui, rispettivamente, alle lettere a), c) e d) del precedente punto 1.6. H.2 Per tale personale il cui periodo di lavoro giornaliero sia articolato nei turni di cui alla lettera a) del precedente punto 1.6, al fine di garantire l’avvicendamento degli equipaggi, la durata del periodo di lavoro giornaliero non sarà inferiore a 8 ore e 10 minuti. H.3 Per il personale marittimo di cui al precedente punto 2.7.H.2, la durata minima del riposo giornaliero non può essere inferiore a 7 ore e 30 minuti consecutivi, ferma restando la media di almeno 11 ore nell’arco del mese. H.4 Per il personale marittimo di cui al precedente punto 2.7.H.1 i servizi notturni programmabili sono 2 tra due riposi settimanali e 11 nel mese. A livello di contrattazione aziendale potrà essere programmato un terzo servizio tra due riposi settimanali consecutivi, purché il terzo servizio non sia consecutivo al precedente. Ai lavoratori di cui al precedente punto 2.7.H.1 si applicano le norme relative al lavoro notturno di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i.. H.5 Per il personale marittimo impiegato a bordo di navi che effettuano il servizio di traghettamento ferroviario su lunghe tratte, si applica la disciplina sull’orario di lavoro prevista dal D.Lgs. 108/2005 di recepimento della direttiva 1999/63/CE. 2.8 Termine del servizio 2.8.1 Nel corso di un periodo di lavoro giornaliero il PDM e il PDB hanno facoltà di lasciare il servizio nei limiti stabiliti, per ogni Sezione Specifica, al precedente punto 2.7. 2.8.2 Il lavoratore dovrà comunicare la volontà di lasciare il servizio almeno due ore prima dell’orario programmato di termine del periodo di lavoro giornaliero che sta effettuando. In tali casi ed entro i termini definiti al precedente punto 2.8.1, il lavoratore potrà lasciare il servizio nella prima località utile tra quelle individuate tra azienda e Gestore dell’Infrastruttura in caso di inconvenienti di esercizio e/o di perturbazione della regolarità di circolazione dei treni. 2.8.3 Qualora il lavoratore non eserciti la facoltà di lasciare il servizio, l’azienda attua gli opportuni interventi affinché la prosecuzione del servizio non determini comunque, per il lavoratore che stia svolgendo attività di condotta ovvero di scorta, il superamento per oltre due ore dei limiti massimi programmabili - stabiliti per ogni Sezione Specifica al precedente punto 2.7 – nel raggiungere la località di fruizione del riposo, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 2.7.D.6. 2.9 Procedura negoziale per l’elaborazione dei turni di servizio I turni del personale mobile vengono elaborati dalle aziende in relazione alle esigenze di mercato. In coincidenza del cambio dell’orario annuale e in occasione di significative variazioni in corso d’orario (VCO) dell’offerta commerciale, tali da richiedere la riarticolazione dei piani di lavoro, si attiverà la procedura negoziale relativa ai turni di servizio, ed in tale ambito si collocherà anche il negoziato a livello di contrattazione aziendale nazionale/territoriale relativo alle materie di cui ai precedenti punti, finalizzato al miglioramento dell’efficienza produttiva delle aziende. In tali occasioni le aziende forniranno alle strutture sindacali competenti una informativa in merito ai volumi di produzione assegnati ed alla consistenza di personale di ogni singolo impianto. Qualora al termine della procedura negoziale per la programmazione dei turni di servizio non sia stata raggiunta un’intesa tra le parti, le aziende attiveranno comunque le proprie elaborazioni dei turni a decorrere dalla data programmata, nel rispetto della normativa di cui al presente CCNL e delle relative modalità attuative eventualmente convenute a livello di contrattazione aziendale ai sensi del presente punto 2.9. (...) |
CONTRATTO AZIENDALE GRUPPO FS (...) ART. 13 Ai fini attuativi delle discipline e delle seguenti procedure, i soggetti negoziali sono individuati ai sensi dell’art. 2 e del punto 1 dell’art. 5 del CCNL Mobilità/Area AF, nonché del punto 1 dell’art. 2 del presente contratto. 1. Disciplina generale 1.1 Per il personale delle Società del Gruppo FS l’orario di lavoro settimanale è quello previsto al punto 1.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF. 1.2 Per l’attuazione di quanto previsto al punto 1.2 dello stesso art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, almeno 45 giorni prima dell’applicazione delle flessibilità in oggetto le parti attiveranno una specifica procedura negoziale, comprensiva di una fase informativa inerente ai piani di attività ed alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono l’attuazione delle flessibilità stesse. In caso di accordo, da definire entro 20 giorni dall’attivazione della procedura negoziale, le parti converranno sulla durata del periodo interessato all’attuazione della flessibilità e sui limiti massimo e minimo dell’orario settimanale da attuare. Qualora, invece, non fosse raggiunta una intesa tra le parti, l’Azienda potrà realizzare la flessibilità multi periodale nei termini fissati al 2° capoverso del punto 1.2 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF esclusivamente per i lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del punto 1.6 del ripetuto art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, formalizzando comunque alle strutture sindacali interessate, almeno 15 giorni prima della sua operatività, la comunicazione delle modalità attuative della flessibilità stessa (periodo interessato ed orari settimanali minimo e massimo). 1.3 In attuazione del punto 1.3 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, in caso di necessità di variazione ovvero di istituzione di nuove posizioni di lavoro, in attuazione del 2° capoverso del medesimo punto 1.3, di norma 2 mesi prima della scadenza prevista per l’attuazione della variazione, le parti attiveranno al competente livello di contrattazione aziendale una specifica procedura negoziale nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa. In caso di accordo, da definire di norma entro 20 giorni dall’attivazione della procedura, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute. Nel caso non venga raggiunta un’intesa, risulterà applicabile quanto previsto all’ultimo capoverso del punto 1.3 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF. 1.4 In attuazione del punto 1.5 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, in caso di necessità di variazione, almeno 2 mesi prima della scadenza prevista per la sua attuazione, le parti attiveranno una specifica procedura negoziale a livello di contrattazione aziendale di unità produttiva, nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa. In caso di accordo, da definire di norma entro 20 giorni dall’attivazione della procedura negoziale, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute. In caso di attivazione di nuove posizioni di lavoro, la modalità di ripartizione dell’orario di lavoro settimanale è su 5 giorni. 1.5 In attuazione del punto 1.7 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, qualora sia già in essere un orario spezzato, con intervallo non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore e 30 minuti, in caso di necessità di variazione entro gli stessi limiti minimi e massimi, la variazione stessa sarà oggetto di comunicazione da parte dell’azienda alle rappresentanze sindacali territoriali interessate almeno 30 giorni prima dell’entrata in vigore della variazione e, su richiesta delle stesse, potrà attivarsi una specifica procedura negoziale, da concludere almeno 10 giorni prima dell’attuazione, sulle esigenze organizzative, tecniche e produttive che motivano la variazione stessa. Qualora, invece, fermi restando i limiti minimi e massimi di cui al 2° ed al 3° capoverso del citato punto 1.7 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, la modifica comporti una variazione rispetto ai limiti minimi e massimi in essere, ovvero si renda necessario attivare l’orario spezzato, almeno 2 mesi prima della scadenza prevista per la sua attuazione le parti attiveranno una specifica procedura negoziale a livello di unità produttiva, nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze tecniche, organizzative o produttive che richiedono la variazione stessa, ovvero l’adozione dell’orario spezzato. In caso di accordo, da definire entro 20 giorni dall’attivazione della procedura, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute. 1.6 In attuazione del 3° capoverso del punto 1.4 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, al livello negoziale di unità produttiva le parti possono concordare, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera c) del punto 1.6 dello stesso art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, l’elevazione entro il limite massimo di 9 ore della prestazione giornaliera interessante la fascia oraria 0.00 – 5.00. Restano confermate le articolazioni di orario che già prevedano tale flessibilità alla data di entrata in vigore del presente contratto. 1.7 In attuazione della lettera a) del punto 1.9 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, per le attività di manutenzione delle infrastrutture svolte secondo l’articolazione dell’orario giornaliero di cui alla lettera d) del punto 1.6 dello stesso art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, sono confermate tutte le modalità di programmazione, nonché le relative procedure negoziali, disciplinate dall’accordo nazionale in essere alla data di stipula del presente contratto relativamente alla possibilità di effettuazione della 3a notte, non consecutiva, tra due riposi settimanali. In attuazione dell’ultimo capoverso dello stesso punto 1.9 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, qualora tali attività siano svolte sistematicamente dagli stessi lavoratori della manutenzione infrastrutture addetti a cantieri notturni, si determina l’applicazione delle norme sui lavoratori notturni di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i.. Le norme sui lavoratori notturni di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i. si applicano anche ai lavoratori addetti ai turni avvicendati di cui alla lettera a) del punto 1.6 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF. 1.8 Le parti convengono che alla data di entrata in vigore del CCNL Mobilità/Area AF e del presente contratto sono confermate tutte le modalità di distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale (punto 1.3, 1° capoverso, art. 28 CCNL Mobilità/Area AF), tutte le modalità di ripartizione dell’orario settimanale (punto 1.5, 2° capoverso, art. 28 CCNL Mobilità/Area AF), le modalità di attuazione dell’orario giornaliero spezzato (punto 1.7 art. 28 CCNL Mobilità/Area AF) e della prestazione unica giornaliera (art. 1.6, lettera d, art. 28 CCNL Mobilità/Area AF). 1.9 Le parti si danno atto che alla data di entrata in vigore del CCNL Mobilità/Area AF e del presente contratto sono confermate le vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro e sull’utilizzazione del personale ove non modificate dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto. 2. Disciplina particolare per il personale mobile 2.1 In attuazione del punto 2 dell’art. 28 (Orario di lavoro) del CCNL Mobilità/Area AF, le parti convengono la seguente disciplina per il personale di macchina (PDM), per il personale di bordo (PDB) e per il personale polifunzionale treno (PPT) dipendente da Trenitalia, fermo restando quanto previsto al 2° capoverso della lettera a) del punto 2.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF stesso. Le parti confermano quanto previsto riguardo ai moduli di equipaggio già operativi nelle Società all’atto dell’entrata in vigore del presente contratto, che restano confermati secondo le utilizzazioni in essere (2° capoverso, 2° alinea, lettera d), punto 2.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF), fermi restando i possibili prolungamenti delle prestazioni lavorative diurne in base a quanto stabilito al successivo punto 2.7. E’ invece subordinato all’accordo in sede aziendale l’impiego degli ulteriori moduli di equipaggio, sempreché siano coerenti con le disposizioni dell’ANSF e rispettino le condizioni di utilizzazione definite nell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF e nel presente articolo. 2.2 Ai fini del presente contratto si adottano le seguenti ulteriori definizioni di cui al predetto punto 2.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF: - 1°, 2° e 3° alinea della lettera b); Agli stessi fini, in relazione agli assetti organizzativi di Trenitalia in atto alla data di entrata in vigore del presente contratto, le parti adottano le seguenti corrispondenze convenzionali rispetto alle definizioni di cui alla lettera e) del medesimo punto 2.1: a) SP1: servizi circolanti in tutto o in parte su tratte ferroviarie classificate AV/AC ed effettuati dalla Divisione Passeggeri NI (DPNI); 2.3 Ai sensi del punto 2.2 del medesimo art. 28, sono confermate tutte le normative tecnico-organizzative in essere alla data di applicazione del presente contratto, nonché i correlati aspetti quantitativi, relativi alle attività “accessoria” e “complementare”, di cui alla lettera c) del punto 2.1 del richiamato art. 28, le cui eventuali variazioni formano oggetto, a decorrere dalla stessa data, di informativa a livello aziendale almeno 20 giorni prima della loro introduzione. A richiesta delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto si attiverà una procedura negoziale prima della loro introduzione. 2.4 Riposo settimanale 2.4.1 In applicazione del punto 2.4.2 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, il riposo settimanale viene programmato tra il 4° e il 7° giorno, di norma al 6° giorno. 2.4.2 Solo per i servizi SP2 di cui al punto 2.7.B dell’art. 28 del CCNL AF ed al successivo punto 2.7.3 del presente contratto, nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, può essere concordata la programmazione, al massimo per 8 volte nell’anno, della flessibilità normativa di cui alla lettera a) del punto 2.4.3 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, a condizione che il riposo settimanale: - coincida con il sabato o la domenica; 2.4.3 In applicazione del punto 2.4.3, lettera b, dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF in alternativa al monte ore annuo dei periodi di riposo settimanale di cui allo stesso articolo, per il personale mobile delle Divisioni di Trenitalia S.p.A., nella programmazione dei servizi, tale monte ore annuo è sostituito quantitativamente e qualitativamente secondo quanto stabilito per le singole sezioni specifiche di cui al successivo punto 2.7.
- 350 ore per il personale della DPNI addetto ai servizi “SP1”; 2.6 Pause 2.7 Sezioni Specifiche 2.7.1 Flessibilità normative Le flessibilità normative di cui alle successive Sezioni specifiche, salvo quanto diversamente previsto nei singoli punti, sono affidate alla procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8 e finalizzate a migliorare i livelli di produttività dell’unità produttiva interessata. 2.7.2 SP1 (trasporto passeggeri veloce) a) In attuazione del precedente punto 2.4.3, per il personale mobile, PDM e PDB, addetto ai servizi di trasporto passeggeri veloce di cui al punto 2.7.A dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, il monte ore annuo di riposo settimanale di cui al punto 2.4.1 dello stesso art. 28 è sostituito qualitativamente e quantitativamente come segue: - n° 12 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive comprendenti le giornate di sabato e domenica, una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale; - garanzia della fruizione complessiva di 3.276 ore annue di riposo settimanale. I 12 periodi di riposo settimanale di cui al precedente capoverso, con durata minima di 60 ore, non possono essere compresi nei periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate consecutive di calendario. a) La base operativa è quella definita al 1° alinea della lettera d) del punto 2.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF. Nel caso l’impianto della base operativa in cui ha termine il servizio è diverso da quello in cui ha avuto inizio, l’azienda garantirà con i mezzi necessari il rientro all’impianto di inizio servizio ed il tempo necessario, individuato convenzionalmente a livello di Divisione Passeggeri Nazionale e Internazionale fino ad un massimo di 30 minuti, non è considerato utile ai fini del periodo minimo di riposo giornaliero. c) In attuazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.A.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, l’azienda potrà programmare i turni di servizio con durata massima fino a 10 ore del periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-1.00. d) In attuazione del 2° alinea della lettera b) del punto 2.7.A.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, l’azienda potrà programmare i servizi diurni con durata massima di 9 ore nella fascia oraria 5.00-1.00. e) In applicazione del 3° alinea della lettera b) del punto 2.7.A.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potranno essere programmati i due servizi con RFR con durata massima complessiva fino a 18 ore e, per i servizi notturni, con i limiti di durata previsti per il lavoro notturno alla lettera a) dello stesso punto 2.7.A.1. f) In applicazione del 4° alinea della lettera b) del punto 2.7.A.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordata, per il PDB, la programmazione fino ad un massimo di 5 servizi per mese con durata massima fino a 11 ore del periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-1.00. g) Le flessibilità normative di cui alla lettera b) del punto 2.7.A.2 ed alla lettera d) del punto 2.7.A.3 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF potranno essere concordate tra le parti a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8. h) In applicazione della lettera b) del punto 2.7.A.4 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordata la programmazione di un massimo di 5 servizi nel mese con durata massima della condotta effettiva fino a 7 ore per i servizi A/R con modulo di equipaggio MEC1. 2.7.3 SP2 (trasporto passeggeri regionale e locale) a) In attuazione del precedente punto 2.4.3, per il personale mobile, PDM e PDB, addetto ai servizi di trasporto passeggeri regionale e locale di cui al punto 2.7.B dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, il monte ore annuo di riposo settimanale di cui al punto 2.4.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF è sostituito qualitativamente e quantitativamente come segue: - n° 14 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive comprendenti le giornate di sabato e domenica, una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale; - n° 12 periodi annui, della durata minima di 48 ore consecutive con inclusione o del sabato o della domenica, comprendente la giornata di calendario identificata come giorno di riposo settimanale; - garanzia della fruizione complessiva di 3.420 ore annue di riposo settimanale. I 26 periodi di riposo settimanale di cui al precedente capoverso non possono essere compresi nei periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate consecutive di calendario. Tutti i periodi di riposo settimanale sopra definiti comprendono anche il riposo giornaliero. b) In attuazione del 2° capoverso del 1° alinea della lettera d) del punto 2.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, per la base operativa si conferma la situazione in atto nella Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia S.p.A. alla data di stipula del presente contratto. b) Limitatamente alle linee di cui alla lettera b) del punto 2.7.B.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF ed in applicazione della stessa, per il personale mobile degli impianti periferici (impianti associati, presidi e turni di zona), la Divisione Passeggeri Regionale potrà programmare, tra 2 riposi settimanali consecutivi, 1 solo periodo di lavoro giornaliero con durata massima di 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con moduli di equipaggio MEC1 e MEC4. d) In applicazione del 2° alinea della lettera b) del punto 2.7.B.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8 potranno essere concordati: - servizi A/R effettuati con modulo di equipaggio MEC1 e MEC4 con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 8 ore e 30 minuti collocati nella fascia oraria 5.00-1.00; - servizi A/R effettuati con modulo di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2 con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore collocati nella fascia oraria 5.00-1.00; - servizi diurni con RFR con durata massima di 8 ore e 30 minuti nella fascia oraria 5.00-1.00.
b) In applicazione del 2° alinea della lettera b) del punto 2.7.B.2 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potranno essere concordati riposi giornalieri in residenza con durata minima di 14 ore a seguito di servizi che terminano entro le ore 1.00. g) In attuazione della lettera d) del punto 2.7.B.3 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, l’azienda potrà concordare RFR con durata minima di 6 ore consecutive nel caso in cui entrambi i periodi di lavoro giornaliero afferenti tale RFR siano collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 della stessa giornata di calendario. 2.7.4 SP3 (trasporto passeggeri) a) In attuazione del precedente punto 2.4.3, per il personale mobile, PDM e PDB, addetto ai servizi di trasporto passeggeri di cui al punto 2.7.C dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, il monte ore annuo di riposo settimanale di cui al punto 2.4.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF è sostituito qualitativamente e quantitativamente come segue: - n° 12 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive comprendenti le giornate di sabato e domenica, una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale; - n° 12 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive, comprendenti due giornate solari di cui una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale; - garanzia della fruizione complessiva di 3.276 ore annue di riposo settimanale. I 24 periodi di riposo settimanale di cui al precedente capoverso, con durata minima di 60 ore, non possono essere compresi nei periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate consecutive di calendario. Tutti i periodi di riposo settimanale sopra definiti comprendono anche il riposo giornaliero. b) La base operativa è quella definita al 1° alinea della lettera d) del punto 2.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF. Nel caso l’impianto della base operativa in cui ha termine il servizio è diverso da quello in cui ha avuto inizio, l’azienda garantirà con i mezzi necessari il rientro all’impianto di inizio servizio ed il tempo necessario, individuato convenzionalmente a livello di Divisione Passeggeri Nazionale e Internazionale fino ad un massimo di 30 minuti, non è considerato utile ai fini del periodo minimo di riposo giornaliero. c) In applicazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.C.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, possono essere concordati: - servizi A/R con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore collocati nella fascia oraria 5.00-1.00; - servizi diurni con RFR con durata massima di 9 ore nella fascia oraria 5.00-1.00. d) Le flessibilità normative di cui alla lettera b) del punto 2.7.C.2 ed alla lettera e) del punto 2.7.C.3 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF potranno essere concordate tra le parti a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8. e) In applicazione della lettera b) del punto 2.7.C.4 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potranno essere concordati servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4 con i limiti della condotta continuativa ed effettiva elevati fino ad un massimo di 30 minuti. f) In applicazione della lettera d) del punto 2.7.C.5 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordato l’inserimento di una terza notte tra due riposi settimanali, purché non consecutiva alla precedente e non interessi per più di 1 ora la fascia oraria 0.00-5.00. 2.7.5 SM (trasporto merci) a) Il PPT utilizzato nei servizi di cui al punto 2.7 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF ed al presente punto 2.7, a partire dal 1° maggio 2013 dovrà essere in possesso dell’abilitazione al modulo D. Entro il 31 dicembre 2013 tutto il PPT che abbia i requisiti previsti sarà in possesso della patente A4 di cui alla COCS n. 46/DT del 29.11.2011 di Trenitalia S.p.A.. b) In attuazione del precedente punto 2.4.2, per il personale mobile, PDM, PDB e PPT, addetto ai servizi di trasporto passeggeri di cui al punto 2.7.D dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, il monte ore annuo di riposo settimanale di cui al punto 2.4.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF è sostituito qualitativamente e quantitativamente come segue: - n° 12 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive comprendenti le giornate di sabato e domenica, una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale; - n° 12 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive con inclusione o del sabato o della domenica, comprendente una giornata di calendario identificata come giorno di riposo settimanale; - garanzia della fruizione complessiva di 3.276 ore annue di riposo settimanale. I 24 periodi di riposo settimanale di cui al precedente capoverso, con durata minima di 60 ore, non possono essere compresi nei periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate consecutive di calendario. Tutti i periodi di riposo settimanale sopra definiti comprendono anche il riposo giornaliero. c) In attuazione del 2° capoverso del 1° alinea della lettera d) del punto 2.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, la base operativa è quella definita al 1° alinea della lettera d) del punto 2.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF. Nel caso l’impianto della base operativa in cui ha termine il servizio è diverso da quello in cui ha avuto inizio, l’azienda garantirà con i mezzi necessari il rientro all’impianto di inizio servizio ed il tempo necessario, individuato convenzionalmente a livello di Divisione Cargo fino ad un massimo di 30 minuti, non sarà considerato utile ai fini del periodo minimo di riposo giornaliero. d) In applicazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF , con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, si potranno concordare servizi A/R effettuati con modulo di equipaggio MEC2 con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore nella fascia oraria 5.00-1.00. e) In applicazione del 2° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, si potranno concordare servizi A/R con modulo di equipaggio MEC2 con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 11 ore nella fascia oraria 5.00-24.00. f) In applicazione del 3° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, si potranno concordare servizi A/R con modulo di equipaggio MEC3, con il PPT in possesso di abilitazione al modulo D, con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore nella fascia oraria 5.00-24.00. g) In applicazione del 4° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, si potranno concordare servizi A/R con modulo di equipaggio MEC3, con il PPT in possesso di abilitazione al modulo D, con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 8 ore se interessanti le fasce orarie 0.00-1.00 e 4.00-5.00. h) In applicazione del 5° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, possono essere concordati servizi diurni con RFR con durata massima di 9 ore nella fascia oraria 5.00-24.00. i) In attuazione del 3° alinea della lettera d) del punto 2.7.D.3 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, la Divisione Cargo può programmare fino ad un massimo di 6 RFR nel mese. Con contrattazione a livello di unità produttiva, nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordata tra le parti anche la programmazione di un 7° RFR nel mese. j) Le flessibilità normative di cui al 1°, 2° e 4° aliena della lettera d) del punto 2.7.D.3 e quelle di cui alla lettera b) del punto 2.7.D.4 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF potranno essere concordate tra le parti a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8. 2.8 Procedura negoziale per la programmazione dei turni di servizio 2.8.1 La procedura negoziale di cui è di seguito definita la disciplina in attuazione del del punto 2.9 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF . La programmazione dei turni dovrà assicurare il mantenimento dei volumi di produzione assegnati entro un range di +/- 10% rispetto a quanto definito nell’ambito della procedura stessa. La procedura è articolata in: a) una fase informativa nazionale di Divisione, come di seguito specificato al successivo punto 2.8.2; b) una successiva fase di contrattazione decentrata che, secondo le modalità descritte al successivo punto 2.8.3, si svolge: - presso le Unità Produttive della Divisione Passeggeri Regionale; c) fasi informative di report con cadenza, di norma, quadrimestrale, da svolgere nelle rispettive sedi di cui alla precedente lettera b), secondo le modalità descritte al successivo punto 2.8.4. 2.8.2 Di norma entro 30 giorni, ovvero 20 per la DC, dal rilascio delle nuove tracce orarie da parte del Gestore dell’infrastruttura, in precedenza all’attivazione della fase di contrattazione di cui al successivo punto 2.8.3, ogni Divisione fornisce alle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti i dati relativi a: - le caratteristiche quantitative per tipologia di servizio, articolate per struttura territoriale, della nuova offerta commerciale programmata, corredate da una informativa sulle eventuali innovazioni relative all’impiego del materiale rotabile; 2.8.3 Di norma almeno 30 giorni prima, ovvero 20 per la DC, della data fissata per l’entrata in vigore dei nuovi turni di servizio, le parti attivano al livello aziendale competente e, rispettivamente, per i servizi del PDM e del PDB, ovvero del PDM e del PPT per la DC, la fase di contrattazione decentrata di cui alla lettera b) del precedente punto 2.8.1. Nell’occasione le parti possono altresì concordare modifiche alle originarie proposte aziendali. In caso di intesa fra le parti, la procedura ha termine ed alla data di attivazione entra in vigore la programmazione concordata, la quale – ove nel frattempo fosse attiva una programmazione provvisoria aziendale – entra comunque in vigore entro 20 giorni dalla data dell’intesa stessa, ovvero alla scadenza eventualmente convenuta fra le parti. Qualora, invece, non sia stata raggiunta un’intesa tra le parti, ovvero tale intesa non sia stata raggiunta in tempo utile per l’attivazione della nuova programmazione, entra provvisoriamente in vigore la programmazione predisposta dall’azienda senza l’adozione delle flessibilità normative elencate nelle Sezioni specifiche del precedente punto 2.7, fatte salve quelle esigibili indicate per ciascuna fattispecie normativa nel presente articolo. 2.8.4 I turni saranno forniti al personale con cadenza mensile e conterranno la programmazione dei servizi, dei riposi e delle assenze, per i primi 2 mesi. Conterranno inoltre la programmazione dei soli riposi settimanali per il terzo mese definendone la collocazione e le tipologie di cui al primo alinea della lettera a) dei precedenti punti 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4 ed al primo alinea della lettera b) del precedente punto 2.7.5. Qualora le richieste di assenza siano afferenti il riposo settimanale potrà essere ridefinita la durata di quest’ultimo, fermo restando il rispetto della collocazione e della durata minima contrattualmente prevista. In occasione delle VCO, la visibilità dei servizi programmati potrà essere inferiore a 60 giorni, ma saranno comunque mantenute la collocazione e la tipologia dei riposi settimanali. In occasione del Cambio Orario di dicembre la visibilità della programmazione dei turni si ridurrà progressivamente fino ad essere inferiore a 30 giorni, mentre in occasione del Cambio Orario di giugno la visibilità della programmazione dei turni sarà di almeno 30 giorni e sarà comunque resa visibile la pianificazione dei riposi settimanali come descritto al precedente primo capoverso. 2.8.5 A livello di unità produttiva di ogni Divisione, ovvero, se richiesto, a livello nazionale, l’azienda procede, di norma con cadenza quadrimestrale, alla fase informativa di report di cui alla lettera c) del precedente punto 2.8.1. Nell’occasione, vengono forniti alle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti dati utili a poter verificare l’andamento, nel periodo considerato, dei principali indicatori gestionali, della programmazione dei turni di servizio, degli eventuali ulteriori elementi caratteristici dell’utilizzazione del personale. (...) |