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Agente Unico

QUESITO
Vorrei porvi un quesito riguardante l'agente unico: Noi in turno abbiamo dei servizi da a.u. con partenza successiva alle 5.00 ma con inizio accessori alle 4.55 o addirittura 4.40 come dovremmo comportarci?
Altri servizi poi vengono graficati a doppio agente, ma poi ti presenti al treno e trovi un solo macchinista, il treno in questione parte alle 5.05 e i miei accessori iniziano alle 4.40
Il problema di fondo è che l'azienda considera ad agente unico solo la condotta e non gli accessori, può farlo?
Qual'è la migliore iniziativa che possiamo intraprendere se ciò è un abuso contrattuale.

PDM Trento e PV Torino (luglio 2008)

RISPOSTA
La questione è stata per qualche tempo controversa perché le norme del contratto vigente hanno introdotto novità normative su materie che in passato erano diversamente regolate e spesso demandate alla contrattazione locale, quindi, controllate direttamente dai delegati e dai lavoratori interessati
In realtà, il contratto vigente parla di prestazioni lavorative notturne ad agente unico che non possono essere applicate, salvo diversa contrattazione locale e relativa attribuzione del compenso economico, specifico di flessibilità, previsto.
A tale proposito è giunta anche una sentenza del Giudice del Lavoro di Firenze che chiarisce che non è facoltà della Società pretendere quel genere di prestazioni ad agente unico proprio perché intaccano il periodo notturno e perciò risultano in contrasto con le specifiche previsioni contrattuali.
In quanto ai servizi a doppio agente comandati al personale come se fossero ad agente unico, è purtroppo una maniera per recuperare personale e per fra fronte a croniche carenze d'organico, ma sono azioni chiaramente in contrasto con il Contratto vigente, spesso pericolose, basti pensare al disastro di Cuneo di qualche anno fa... Avvenuto proprio in situazioni analoghe.
La migliore risposta, ovviamente, è quella collettiva... I lavoratori devono pretendere i loro diritti (anche se non sembrano più argomenti alla moda), devono ribellarsi al mancato rispetto delle regole; i delegati devono poi mettere in campo tutte le azioni sindacali necessarie, compresi scioperi e azioni comportamentali in grado di ripristinare almeno le regole vigenti e possibilmente migliorare la condizione di vivibilità dei turni.



QUESITO
Sono un giovane macchinista inserito in un turno dove esiste la seguente giornata (16^ma Mach. Te). Dopo un riposo fuori residenza a Brescia si effettua il 10844 per Milano Greco, con inizio accessori alle 3:30, a doppio agente solamente fino a Treviglio; il treno parte da Brescia alle 4:15 ed arriva a Treviglio alle 5:00. Si prosegue poi fino a Milano Greco ad A.u per poi effettuare, sempre con lo stesso materiale (Ale 582), un 25760, invio di materiale vuoto da Milano a Carnate, con partenza alle 6:05 e arrivo alle 6:20. Quest'ultimo treno viene effettuato con il 2Aagente + C.t. Volevo chiedere se lo spezzettamento del 10844 è regolare oppure no?
Fabio Tacchini - I.T.A Lecco (giugno 2007)

RISPOSTA
Il caso specifico descritto non è regolare perché la prestazione è notturna. L'inizio lavoro della prestazione è avvenuto alle ore 3,30, pertanto, si tratta di un servizio notturno che non può essere fatto ad agente unico.
La Società, furbescamente, ha frammentato il servizio facendo iniziare la condotta ad agente unico dopo le ore 5,00, disgiungendo la coppia di macchina e facendo proseguire il servizio di entrambi con una condotta ad agente unico con treni diversi, ignorando volutamente che per entrambi questi macchinisti il servizio nel suo complesso resta di tipo notturno e quindi escluso dall'applicazione delle norme sull'agente unico.
Sarebbe stato, invece, perfettamente regolare se il servizio fosse stato diurno, cioè con inizio lavoro dopo le ore 5,00. Addirittura, teoricamente, se il servizio fosse stato in andata e ritorno e la parte eseguita ad agente unico fosse stata inferiore a due ore, l'intera prestazione potrebbe estendersi sino alla decima ora, in qunto non sarebbe ammessa la riduzione a ore (art 14 CCNL FS).
Consigliamo di interessare i delegati d'impianto, di segnalare l'incongruenza con il CCNL e di aprire una vertenza specifica per contestare l'allacciamento in questione.



QUESITO
II turno di zona di Varese di Trenitalia, in vigore dal 12 dicembre 2005, prevede, per alcune giornate, l'utilizzo del doppio macchinista; nello specifico trattasi di servizi con inizio alle ore 4.00 oppure di servizi con condotta superiore alle ore 3.30. Il mio quesito è il seguente: può il Capo impianto distogliere il 2° macchinista dopo le ore 5.00 e pretendere che il servizio prosegua ad A.U.? Se si, in base a quale normativa?
Carmelo Merulla - Varese

RISPOSTA
Il CCNL prevede che dalle ore 5,00 alle 24,00 (art. 22 punto 2.6.4) possano effettuarsi servizi ad agente unico.
Invece, nell'ari. 3 dell'IPCL sono definite le norme per la formazione degli equipaggi, sulla base delle delibere emanate da RFI.
L'applicazione di queste due norme, pertanto, prevede possano essere comandati servizi che prevedono l'equipaggio ad agente unico soltanto se iniziano dopo le ore 5,00. Prima di quell'ora, il servizio deve svolgersi con il doppio agente, salvo che la contrattazione dei turni non abbia espressamente previsto di estendere la fascia, a partire dalle ore 4,00 (oppure fino alle ore 1:00), con pagamento della flessibilità concordata.
In tal caso il servizio con equipaggio ad agente unico potrà iniziare dalle 4:00.
Il caso in esame propone un regolare servizio di turno a doppio agente per l'intera durata della prestazione, sul quale intervengono modifiche in sede di gestione del personale. Il comportamento del C.D., in questo caso specifico, non è corretto per le seguenti ragioni:
1) il servizio inizia prima delle ore 5,00, pertanto, salvo diversa contrattazione, può essere effettuato solo a doppio agente (art. 22 punto 2.6.4); in questo caso non può essere previsto neppure l'equipaggio promiscuo perché,  in base al punto 2.3.3 dell'ari. 14 CCNL FS, l'intero servizio deve essere collocato nella fascia 5,00 - 24,00.
2) ammesso che non esistessero le limitazioni contrattuali di cui al punto 1, in ogni caso, la variazione di un servizio di turno o già precedentemente comandato, può avvenire soltanto a seguito di forte ritardo o soppressione totale o parziale del servizio in questione; mancando questi presupposti il servizio non può essere modificato, salvo accettazione da parte del personale interessato.
3) trattandosi di servizi che prevedono condotta oltre le 3 ore e 30', anche se il servizio fosse un fuori turno, comandabile al personale disponibile, e non fossero presenti le altre limitazioni di cui sopra, non potrebbe essere comunque trasformato ad agente unico perché non sarebbero rispettati i limiti di condotta previsti dal CCNL vigente.



QUESITO
Un servizio di A/R inizio ore 10.00 a doppio agente e dalle ore 14.00 fino alle 16.30 ad AU. Questo servizio è regolare ed è considerato ad AU. Sarebbe stato regolare anche se fosse iniziato ad AU e la seconda parte a Doppio Agente? Servizio di A/R con inizio alle ore 4.30 a doppio agente e dalle ore 6.00 ad AU fino alle 10.30, anche questo è regolare. Servizio di A/R con inizio alle ore 4.30 ad AU e dalle 6.00 o dalle 6.31a doppio agente. Questo secondo voi è regolare ? E' regolare impostare un servizio di solo ritorno (dopo un RFR misto AU/Doppio Agente?
Pianta - ITR Udine

 

RISPOSTA
Il servizio ad agente unico non viene regolato dal contratto, ma dall’art. 3 dell’IPCL, e viene considerato tale quando l’equipaggio è formato da un agente guidatore e il secondo agente sostituito dal CapoTreno con funzioni di aiuto macchinista. Il contratto regola, invece, le prestazioni lavorative e le limitazioni alla sua effettuazione nelle fasce orarie. In particolare rammentiamo che:
- la prestazione ordinaria fissata dal contratto è di 10 ore per i servizi in A/R e di 7 ore per i servizi con il riposo fuori residenza;
- la prestazione effettuata ad agente unico nella fascia 5 – 24 viene ridotta a 7 ore (8 se presenta soste che sommate tra loro superano i 40 minuti), mentre resta invariata di 7 ore per i servizi di sola andata o di solo ritorno, intercalati da un riposo fuori residenza;
- ai fini della determinazione della prestazione ordinaria giornaliera, sempre di giorno fascia 5 – 24, si considera ad agente un servizio che supera di due ore la prestazione effettuata con il modulo di condotta a semplice agente;
- i servizi ad agente unico si possono effettuare nella fascia 5 – 24 e soltanto previo contrattazione locale la fascia è estensibile alle fasce 4 – 5 e 24 –1.
Questo riepilogo normativo si rende necessario per comprendere il contesto in cui si opera e per stabilire le norme che si applicano alle singole situazioni. Nel primo caso prospettato nel quesito la risposta è affermativa, cioè, è un’impostazione corretta per le seguenti ragioni:
a) la prestazione prevede oltre due ore di prestazione a semplice agente, quindi la prestazione complessiva si considera comunque ad agente unico, con il massimo di 7 ore (oppure di 8 ore se avesse anche avuto soste superiori a 40 minuti);
b)     la prestazione totale tra doppio e semplice agente è di 6 ore e 30 minuti (cioè inferiore ai limiti fissati per le A/R ad agente unico). Il servizio sarebbe stato regolare anche se la prima parte fosse stata a semplice agente e la seconda a doppio agente.
Il secondo caso prospettato, cioè quello che inizia a doppio agente alle ore 4,30 fino alle 6,00, poi prosegue a doppio agente sino alle 10,30, è anch’esso regolare, perché la prestazione con equipaggio a doppio agente, mentre il servizio a semplice agente inizia dopo le ore 5,00 e la prestazione è inferiore a 7 ore (la prestazione resta comunque notturna).
Invece non è conforme al contratto, in ogni caso, l’ultima ipotesi prospettata nel quesito perché il servizio ad agente unico viene effettuato nella fascia 4 – 5, estensione prevista solo previo contrattazione locale che non è avvenuta, almeno ufficialmente. Il fatto che la prestazione effettuata ad agente unico sia inferiore o superiore a 2 ore è ininfluente perché la specifica distinzione si applica solo per i servizi diurni nella fascia 5 –24 e non anche a quelle notturni per i quali, invece, è previsto il divieto di effettuare servizi ad agente unico. Infatti, solo se in una prestazione diurna, parzialmente effettuata a semplice agente per un tempo superiore a 2 ore, sarà possibile applicare la riduzione a 7 ore (oppure 8 se vi sono più di 40 minuti di soste), in caso contrario, cioè con una prestazione inferiore a due ore di servizio a semplice agente, la prestazione complessiva sarà considerata ordinaria e potrà anche arrivare a 10 ore. Nel nostro ultimo caso prospettato si tratta di un servizio notturno ad agente unico improponibile dalla società, indipendentemente dalla sua durata. Il servizio in questione potrebbe essere inserito in turno soltanto previo contrattazione e con la concessione del compenso economico per la flessibilità previsto dal CCNL. Un servizio del genere sarebbe l’ennesimo pericoloso regalo alla società!



QUESITO
Dal 20 ottobre è in vigore un nuovo turno Cargo a Pescara: la scandalosa novità sono le riserve in arrivo e partenza fuori sede per far rientrare il riposo fuori residenza nei limiti previsti dal CCNL. Anche se, temo, ciò sia possibile non mi rassegno; si può graficare in maniera assolutamente fittizia una riserva prima o dopo un servizio, visto che ciò è fatto sfacciatamente e palesemente per ridurre il riposo fuori residenza? Fatemi sapere con urgenza. Per l'ennesima volta pongo il problema dei treni merci ad agente unico fatti come tradotte. Spesso vengono impostati i treni come tradotte al momento, sicuramente per mancanza di agenti; alle nostre diffide la Cargo di Ancona ha risposto che ciò rientra nelle circolari e accordi RFI. Stiamo spulciando tutti i vecchi REG e circolari, cronologicamente, per addivenire a qualche cosa che ci permetta di rifiutare i servizi ad AU merci con sicurezza, perchè di questo passo, i treni merci saranno sempre più, o forse unicamente, ad AU.
Pavone Carlo - Presedio Cargo Pescara

RISPOSTA
Sembra un paradosso, ma, come temevamo, è accaduto che la società per far rientrare a norma i riposi fuori residenza superiori a 9 ore abbia adottato un espediente assurdo come quello di allungare fittiziamente le prestazioni lavorative al termine della prestazione di andata e all’inizio della prestazione di ritorno, evitando così di andare fuori dai termini normativi vigenti. Accadeva già negli anni settanta che l’azienda ricorresse a questi espedienti per maggiorare, in quel caso, le prestazioni da 7 a 9 e da 9 a 11 ore di lavoro. Siamo tornati indietro anche in questi metodi truffaldini, ma formalmente legali. L’equipaggio di macchina non è codificato dal contratto, ma dall’IPCL e dalle normative specifiche emanate allo scopo anche sulla PGOS. Il nuovo contratto ha previsto unicamente una riduzione specifica della prestazione ordinaria da applicare ai servizi del trasporto regionale e per quelli soltanto. La vertenza contro l’agente unico è a se stante e va contrastata sui contenuti della sicurezza, come anche i fatti recenti hanno potuto ben dimostrare. Non è però possibile trasformare i treni in tradotte, surrettiziamente, per far fronte a possibili carenze di personale o per altro. In questi casi è chiaramente in atto un abuso che va denunciato formalmente anche agli organi di vigilanza e controllo, oltre che agli ispettorati del lavoro.

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4 Equipaggio promiscuo 1
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