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Equipaggio promiscuo 2

QUESITO
II turno di zona di Varese di Trenitalia, in vigore dal 12 dicembre 2005, prevede, per alcune giornate, l'utilizzo del doppio macchinista; nello specifico trattasi di servizi con inizio alle ore 4.00 oppure di servizi con condotta superiore alle ore 3.30. Il mio quesito è il seguente: può il Capo impianto distogliere il 2° macchinista dopo le ore 5.00 e pretendere che il servizio prosegua ad A.U.? Se si, in base a quale normativa?
Carmelo Merulla - Varese

RISPOSTA
Il CCNL prevede che dalle ore 5,00 alle 24,00 (art. 22 punto 2.6.4) possano effettuarsi servizi ad agente unico.
Invece, nell'ari. 3 dell'IPCL sono definite le norme per la formazione degli equipaggi, sulla base delle delibere emanate da RFI.
L'applicazione di queste due norme, pertanto, prevede possano essere comandati servizi che prevedono l'equipaggio ad agente unico soltanto se iniziano dopo le ore 5,00. Prima di quell'ora, il servizio deve svolgersi con il doppio agente, salvo che la contrattazione dei turni non abbia espressamente previsto di estendere la fascia, a partire dalle ore 4,00 (oppure fino alle ore 1:00), con pagamento della flessibilità concordata.
In tal caso il servizio con equipaggio ad agente unico potrà iniziare dalle 4:00.
Il caso in esame propone un regolare servizio di turno a doppio agente per l'intera durata della prestazione, sul quale intervengono modifiche in sede di gestione del personale. Il comportamento del C.D., in questo caso specifico, non è corretto per le seguenti ragioni:
1) il servizio inizia prima delle ore 5,00, pertanto, salvo diversa contrattazione, può essere effettuato solo a doppio agente (art. 22 punto 2.6.4); in questo caso non può essere previsto neppure l'equipaggio promiscuo perché,  in base al punto 2.3.3 dell'ari. 14 CCNL FS, l'intero servizio deve essere collocato nella fascia 5,00 - 24,00.
2) ammesso che non esistessero le limitazioni contrattuali di cui al punto 1, in ogni caso, la variazione di un servizio di turno o già precedentemente comandato, può avvenire soltanto a seguito di forte ritardo o soppressione totale o parziale del servizio in questione; mancando questi presupposti il servizio non può essere modificato, salvo accettazione da parte del personale interessato.
3) trattandosi di servizi che prevedono condotta oltre le 3 ore e 30', anche se il servizio fosse un fuori turno, comandabile al personale disponibile, e non fossero presenti le altre limitazioni di cui sopra, non potrebbe essere comunque trasformato ad agente unico perché non sarebbero rispettati i limiti di condotta previsti dal CCNL vigente.

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