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RFR

QUESITO
Sono Filippine di Parma ti allego la risposta che il Responsabile aziendale dei turni PdM mi ha dato sul quesito che avevo posto ed era: se potevo rifiutarmi di effettuare il servizio di ritorno dopo un riposo f.r. qualora, per ritardo treno in andata, il riposo stesso iniziasse solo dopo le 05.00, diventando di fatto una dormita di giorno. La sua risposta è stata la seguente:
" No. Il ccnl considera gli aspetti di programmazione e non di gestione. Il concetto di riposo é un elemento la cui collocazione nelle 24 ore non é disciplinata dalla legge. Vale la sua fruizione di fatto".
(novembre 2007)

RISPOSTA
Complimenti per la risposta, peccato che sia molto parziale e molto interessata….. Le cose non stanno proprio così!
Intanto il riposo è regolamentato dal contratto e dalle leggi, al punto che la qualità e la quantità del riposo variano a seconda della tipologia di servizio che si è svolto e che si andrà a svolgere (se diurno o notturno). Questa buona regola è sempre stata applicata e attuata, anche se, in particolare con quet’ultimo contratto, le cose sono peggiorate sensibilmente.
C’è da dire, invece, che tra i quadri e i dirigenti della nostra azienda si va affermando un modo di operare arbitrario e molto pericoloso, ritenendo di poter applicare erroneamente le direttive europee in materia di orario di lavoro, omettendo cioè di acquisire il fatto che proprio quelle direttive sono state concepite come “contenitori” di norme vigenti nelle rispettive nazioni e che nelle loro premesse già contengono il divieto di usarle per peggiorare le condizioni di lavoro vigenti, appunto, nei rispettivi paesi.
E’ compito di tutti noi evitare che le pratiche quotidiane e il continuo ricorrere alla deroga di legge e contratti nazionali possano essere scambiate per regole vigenti.
In effetti, i contratti nazionali precedenti e anche il DPR 374 di antica memoria non è che fossero proprio perfetti, anzi, a questo proposito, mentre regolamentavano con precisione la fruizione del riposo giornaliero in residenza, non ponevano la stessa attenzione per la regolamentazione di quello fruito fuori residenza.
Per questa ragione, a seguito delle lotte effettuate dai macchinisti per rivendicare migliori condizioni di vita e di lavoro, ottenemmo un accordo che migliorava la definizione del riposo fuori residenza. Cioè, l’intero servizio doveva prevedere la fruizione di un solo pasto fuori sede per singola giornata e il riposo fuori residenza doveva interessare il periodo 0-5.
Due semplici regolette che ci consentivano di migliorare la qualità della vita, evitando di vivere il mondo alla rovescia: evitavano cioè di farci lavorare di notte e dormire di giorno, come, invece, è accaduto dal 1998 in poi, con l’introduzione dei riposi di giorno.
Nonostante i peggioramenti normativi avvenuti in questi anni, che tendono ad azzerare le conquiste fatte negli anni passati, la regola sulla definizione del riposo f.r. è rimasta, anzi, siccome nel vigente CCNL manca la specificazione di “programmazione” e “pratico svolgimento del servizio” (cosa prevista in passato) la regola che vuole definito il riposo f.r. è imperativa e vale sempre.
La distinzione che si vorrebbe praticare oggi è una semplice forzatura interpretava unilaterale e priva, perciò, di qualsiasi efficacia rispetto alla forza della norma contrattuale.
Detto ciò, se per qualsiasi imprevisto non venisse garantito che il riposo f.r. interessi il periodo 0-5 (cioè che vi sia almeno un minuto di riposo in quell’arco orario) non è possibile considerare fruito il riposo e quindi, a causa della pessima qualità del riposo f.r che ne scaturisce, il p.d.m. potrà rifiutare l’effettuazione del treno di ritorno perché il proprio lavoro non è garantito da un adeguato recupero psicofisico.



QUESITO
Se io sto effettuando un sevizio con riposo fuori residenza  è per effetto ritardo supero le 4,30 di condotta quale deve essere il mio comportamento i base al nuovo contratto? Posso fermarmi e chiedere la mia sostituzione logicamente presenziando il mezzo fino alla 7°oppure devo continuare la guida del treno fino alla 7°ora.
Mario Paletta - Reggio Calabria

RISPOSTA
Il nuovo CCNL è stato un errore anche per le sue carenze, una di queste è proprio la questione dei limiti di condotta. Riteniamo che l’intento fosse quello di peggiorare progressivamente le norme che regolavano il nostro lavoro, magari attraverso norme applicative da emanare in successione che, l’esperienza insegna, spesso sono peggiori della norma che le ha originate. Questo atteggiamento dilatorio consente ai sindacati di misurare le reazioni, sapendo, come sanno, di commettere un danno grave. In questa circostanza il “giochino” sembra non essere riuscito, a causa della dura reazione dei macchinisti, e le lacune di questo contratto sono rimaste lì, forse in attesa di tempi “migliori”(sic!). A differenza del passato in cui era espressamente previsto un compenso economico per il superamento dei limiti di condotta e, quindi, il personale era tenuto a proseguire nel suo servizio anche di condotta dei mezzi perché assumeva significato solo ai fini economici, come l’impegno mensile, nel nuovo contratto, il limite ha unicamente una valenza normativa. In pratica significa che i limiti di condotta, calcolati sempre al netto di tutte le soste programmate, stabilito in 4 ore e 30 minuti ( elevabili a 5 ore, di giorno, in sede di ripartizione o di formazione dei turni) per i servizi di sola andata o di solo ritorno con riposo f.r. e in 7 ore (elevabili a 7 ore e 30 minuti, di giorno, in sede di ripartizione o di formazione turni) per i servizi in andata e ritorno, hanno unicamente un significato di carattere normativo. Pertanto, tali limiti non possono essere superati in sede di formazione turni (salvo il caso di elevazione concordata nel periodo diurno) ne, tantomeno, nel pratico svolgimento del servizio. Questo significa che nessun macchinista può superare d’iniziativa, né può essere obbligato a superare i limiti di condotta sopra citatati (sempre calcolati al netto di tutte le soste realmente effettuate) e a proseguire il servizio in condotta. La condizione presa in esame può accadere solamente quando il treno non è grado di rispettare la velocità di percorrenza prescritta; la stessa situazione non può determinarsi, infatti, nel caso in cui il treno matura ritardo per effetto di soste prolungate e non per reale superamento della condotta effettiva, calcolata al netto di quelle soste. Supponendo di trovarsi nella condizione di superamento effettivo dei limiti di condotta, dovuto, a riduzione di velocità causato da rallentamenti possibili e di varia natura, il personale dovrà far presente la situazione in essere al Referente della propria divisione di appartenenza affinché possa disporre in logica conseguenza la sostituzione del personale, tenendo conto che il personale stesso non potrà essere obbligato a superare i limiti di condotta, ma dovrà restare in servizio perché non è comunque autorizzato ad abbandonare il servizio, senza che siano sopraggiunte le condizioni previste per il superamento dei limiti di lavoro giornalieri (7 ore + 1 ora, nel nostro caso) e rispettate le modalità di cui al punto 2.13 del CCNL che riepiloga le modalità per il “termine del servizio”.



QUESITO
Il servizio di turno prevedeva l’inizio lavoro alle ore 23,05 a La Spezia e il termina lavoro ad Alessandria alle ore 3,45, dove si fruisce del riposo f.r. e si effettua un servizio che inizia alle ore 12,30 e termina alle ore 16,04 a La Spezia. A causa del ritardo del treno di andata il servizio terminava alle ore 5,11, quindi, il riposo f.r. notturno diventa diurno e non più conforme alle norme che regolano l’orario di lavoro. In tale situazione il C.D.. può comandare di effettuare il servizio, avendo comunque usufruito del riposo minimo di 7 ore ? Il P.d.M. può rifiutare il servizio di ritorno perché non conforme al CCNL vigente?
Boccaletti Piero - Presidio Cargo La Spezia

RISPOSTA
Le norme contrattuali vigenti hanno definito gli aspetti normativi anche dei riposi fuori residenza, normativa questa che in precedenza era relegata ad accordi di ripartizione che risalivano al 1990. La norma in questione è definita nel punto 2.8.1 dell’Art 22 del CCNL A.F. recita testualmente: “ Il riposo minimo fuori residenza è fissato in 7 ore consecutive comunque interessanti la fascia 24.00 – 5.00, riducibile a 6 ore quando il riposo f.r. è collocato per almeno 4 ore nella fascia 24.00 – 5.00.” Il contratto aziendale ha poi definito anche la formazione contrattata dei riposi f.r. di giorno, ma non è questo il nostro caso. In programmazione il servizio proposto nel quesito era perfettamente conforme alle norme contrattuali, ma per effetto del ritardo del treno di andata il riposo f.r., pur restando nei termini minimi stabiliti, è uscito dalla fascia notturna, quindi non è più conforme. Infatti, il riposo iniziava alle ore 5,11 e terminava alle ore 12,30, cioè, in una fascia oraria che non comprendeva più neppure un minuto del periodo notturno definito contrattualmente. Un simile riposo f.r. non ha più le caratteristiche di riposo fuori residenza di notte, quindi, non ha più alcun supporto normativo per essere completato. Il C.D. può certamente chiedere al personale di effettuare il servizio di ritorno, ma essendo la qualità del riposo assolutamente scaduta, perché non interessa più il periodo notturno, senza garantire quindi il minimo recupero psicofisico attraverso il riposo notturno, il personale ha piena facoltà di rifiutare l’effettuazione del servizio di ritorno.

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