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RFR di giorno 2

QUESITO
Sono Filippine di Parma ti allego la risposta che il Responsabile aziendale dei turni PdM mi ha dato sul quesito che avevo posto ed era: se potevo rifiutarmi di effettuare il servizio di ritorno dopo un riposo f.r. qualora, per ritardo treno in andata, il riposo stesso iniziasse solo dopo le 05.00, diventando di fatto una dormita di giorno. La sua risposta è stata la seguente:
" No. Il ccnl considera gli aspetti di programmazione e non di gestione. Il concetto di riposo é un elemento la cui collocazione nelle 24 ore non é disciplinata dalla legge. Vale la sua fruizione di fatto".
(novembre 2007)

RISPOSTA
Complimenti per la risposta, peccato che sia molto parziale e molto interessata….. Le cose non stanno proprio così!
Intanto il riposo è regolamentato dal contratto e dalle leggi, al punto che la qualità e la quantità del riposo variano a seconda della tipologia di servizio che si è svolto e che si andrà a svolgere (se diurno o notturno). Questa buona regola è sempre stata applicata e attuata, anche se, in particolare con quet’ultimo contratto, le cose sono peggiorate sensibilmente.
C’è da dire, invece, che tra i quadri e i dirigenti della nostra azienda si va affermando un modo di operare arbitrario e molto pericoloso, ritenendo di poter applicare erroneamente le direttive europee in materia di orario di lavoro, omettendo cioè di acquisire il fatto che proprio quelle direttive sono state concepite come “contenitori” di norme vigenti nelle rispettive nazioni e che nelle loro premesse già contengono il divieto di usarle per peggiorare le condizioni di lavoro vigenti, appunto, nei rispettivi paesi.
E’ compito di tutti noi evitare che le pratiche quotidiane e il continuo ricorrere alla deroga di legge e contratti nazionali possano essere scambiate per regole vigenti.
In effetti, i contratti nazionali precedenti e anche il DPR 374 di antica memoria non è che fossero proprio perfetti, anzi, a questo proposito, mentre regolamentavano con precisione la fruizione del riposo giornaliero in residenza, non ponevano la stessa attenzione per la regolamentazione di quello fruito fuori residenza.
Per questa ragione, a seguito delle lotte effettuate dai macchinisti per rivendicare migliori condizioni di vita e di lavoro, ottenemmo un accordo che migliorava la definizione del riposo fuori residenza. Cioè, l’intero servizio doveva prevedere la fruizione di un solo pasto fuori sede per singola giornata e il riposo fuori residenza doveva interessare il periodo 0-5.
Due semplici regolette che ci consentivano di migliorare la qualità della vita, evitando di vivere il mondo alla rovescia: evitavano cioè di farci lavorare di notte e dormire di giorno, come, invece, è accaduto dal 1998 in poi, con l’introduzione dei riposi di giorno.
Nonostante i peggioramenti normativi avvenuti in questi anni, che tendono ad azzerare le conquiste fatte negli anni passati, la regola sulla definizione del riposo f.r. è rimasta, anzi, siccome nel vigente CCNL manca la specificazione di “programmazione” e “pratico svolgimento del servizio” (cosa prevista in passato) la regola che vuole definito il riposo f.r. è imperativa e vale sempre.
La distinzione che si vorrebbe praticare oggi è una semplice forzatura interpretava unilaterale e priva, perciò, di qualsiasi efficacia rispetto alla forza della norma contrattuale.
Detto ciò, se per qualsiasi imprevisto non venisse garantito che il riposo f.r. interessi il periodo 0-5 (cioè che vi sia almeno un minuto di riposo in quell’arco orario) non è possibile considerare fruito il riposo e quindi, a causa della pessima qualità del riposo f.r che ne scaturisce, il p.d.m. potrà rifiutare l’effettuazione del treno di ritorno perché il proprio lavoro non è garantito da un adeguato recupero psicofisico.

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