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Riposo minimo

QUESITO
Un servizio con il riposo fuori residenza è così composto:
treno di andata con inizio lavoro alle 14,50 e termine alle ore 20,00 più riposo f.r. fino alle 3,40 più treno di ritorno che termina alle ore 9,10.
Ora accade che il treno di andata matura ritardo e giunge a destinazione alle ore 21,10, con fine lavoro alle ore 21,30. In questa situazione il C.D. può ritardare l’inizio lavoro alle ore 4,00 con un riposo minimo inferiore a 7 ore?
Oppure il personale può pretendere di fruire del riposo minimo di sette come era originariamente impostato nel servizio?

P.d.M. Rimini
RISPOSTA
Il vigente CCNL ha modificato molte delle norme che regolavano il nostro orario di lavoro, tra le quali anche quelle relative al riposo fuori residenza.
Allo stato attuale esistono tre tipi di riposi fuori residenza: quelli che interessano il periodo 0 – 5 (cioè che in tale periodo hanno almeno un minuto di riposo cadente in tale periodo), che hanno una durata minima di 7 ore; quelli che interessano il periodo 0 – 5 e che hanno almeno 4 ore di riposo in tale periodo notturno, che hanno una durata minima di 6 ore; quelli che non interessano il periodo notturno e che sviluppano l’intero servizio nel periodo 5 – 24 (riposi di giorno), che hanno un riposo minimo di 6 ore.
Nel caso in esame abbiamo un servizio che rientra nel primo caso, dove il riposo minimo è stato impostato correttamente con 7 ore e 40 minuti di riposo fuori residenza.
Il ritardo del treno ha comportato una riduzione al di sotto del minimo stabilito dalle norme, pertanto, il C.D. ha provveduto a ritardare il treno di ritorno sino a determinare l’inizio lavoro alle ore 4,00, attribuendo così al personale un riposo di 6 ore e 30 minuti. In questo modo il servizio viene ad avere un riposo che comprende almeno 4 ore nel periodo 0 – 5, per il quale il CCNL prevede il minimo di 6 ore.
In passato, sia con il DPR 374/83 che con il contratto precedente che aveva condizionato la riduzione a 6 ore alla programmazione dei turni e alla contrattazione sindacale, questa situazione non si sarebbe potuta gestire in questo modo e al personale veniva attribuito comunque il riposo minimo di 7 ore.
Con il vigente contratto questi limiti sono diventati normativi e quindi applicabili in ogni situazione, anche durante il pratico svolgimento del servizio; Infatti, alla contrattazione restano vincolati unicamente i riposi di giorno che la società potrà attuare, sia in sede di ripartizione dei servizi che in sede di formazione turni, solo nel caso in cui siano accettati dalle OO.SS. o dalle RSU a seconda dei livelli di contrattazione previsti.

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