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SICUREZZA LAVORO: FERROVIE, LEGGE 'AD PERSONAM' PER MORETTI E DELLA VALLE

La lobby dei trasporti e della pesca prepara il 'colpo di mano' al Ministero e in Parlamento. Rischio di un 'Testo Unico' differenziato sulla sicurezza nel lavoro. Il tragico elenco dei morti sui binari

Roma, 4 dicembre 2012 - IL COLPO DI MANO DELLA LOBBY DEI TRASPORTI. Mentre le ferrovie continuano a mietere vittime sia tra i lavoratori, che tra i normali cittadini, la potente lobby dei trasporti tenta il 'colpo di mano' per attenuare o addirittura eludere il rispetto delle norme generali di sicurezza sul lavoro: noi diciamo no a un Testo Unico differenziato che avvantaggerebbe solo gli imprenditori ferroviari come Moretti e Della Valle, amministratori di Fs e NTV assiemi ai loro 'colleghi' ed a tutti i dirigenti delle altre trenta imprese ferroviarie in circolazione sulla rete italiana.

Facciamo appello a tutti coloro che si occupano di sicurezza sul lavoro per impedire che ciò avvenga e per adeguare anche la normativa del settore portuale, pesca, marittimo e ferroviario ai principi di salvaguardia della salute e della persona, posti alla base della nostra Costituzione.

DUE PROVVEDIMENTI -  Potrebbero essere varati a breve due procedimenti di revisione delle norme sulla sicurezza del lavoro nei settori marittimo, navi da pesca, portuale e ferroviario, avviati contemporaneamente sia alla Camera che presso il Ministero dei trasporti.

LA SICUREZZA DEVE MIGLIORARE, NON DIMINUIRE - Sappiamo tutti quanto ci sia ancora da fare per la salute e la sicurezza sui treni, sui binari, nei porti e sulle navi da pesca ma le particolarità tecniche di questi settori devono essere affrontate e risolte con norme che non riducano tutele e sanzioni per le inadempienze. Sono ancora vive nella memoria di tutti le raccapriccianti immagini dei sei lavoratori agricoli morti per un passaggio a livello gestito con sistemi medioevali a Rossano (RC), quelle della cabina di guida schiacciata del moderno pendolino sempre su un passaggio a livello a Cisternino (BR) dove ha perso la vita il nostro collega Giuseppe Campanella e la generale sensazione di frustrante impotenza di fronte all'impossibilità di soccorrere un viaggiatore, rimasto senza soccorso e poi morto d'infarto sul più moderno treno italiano, tra Torino e Milano.

FANNO IL CONTRARIO DI QUANTO SERVIREBBE - Ma mentre succede tutto questo nell'indifferenza degli stessi ministri e funzionari, stanno invece per essere emanati due provvedimenti che, sebbene tra loro contraddittori, peggiorerebbero sensibilmente le attuali condizioni di sicurezza dei ferrovieri, dei viaggiatori, degli utenti della strada e di tutti i cittadini e che, se approvati, aprirebbero la strada a tutele differenziate per lavoratori e utenti, assieme ad un regime sanzionatorio differenziato per gli imprenditori del settore. 

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI - Il disegno di legge delega 5368 presentato a firma dei ministri, Passera, Fornero, Balduzzi, Di Benedetto, Patroni Griffi e Gnudi, attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, il quale modificherebbe oltre a quelle ferroviarie, anche le norme sulla sicurezza dei portuali, dei pescatori e dei marittimi in genere, nonché sulle sanzioni previste in caso di infortuni o morti sul lavoro. La motivazione ufficiale richiama la necessità di "armonizzare la disciplina contenuta nelle differenti normative di settore, adeguandola ai princìpi e ai criteri del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che prevedeva l'adozione entro dodici mesi dall'entrata in vigore di decreti finalizzati a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento tra la disciplina del decreto legislativo e la normativa speciale relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, a quelle in ambito portuale e a quelle concernenti il trasporto ferroviario."

AL MINISTERO DEI TRASPORTI - L'altro provvedimento è lo schema di decreto attuativo del Testo Unico sulla sicurezza nel settore ferroviario che sarà presentato dopodomani, 6 dicembre 2012, ai sindacati in una apposita riunione convocata presso il Ministero dei trasporti.Anceh quì, invece di ampliare le tutele adattando la normatia al nuovo quadro di liberalizzazione con numerose imprese private, si mantengono in vita istituti giuridici obsoleti come la cosiddetta 'vigilanza congiunta' tra dirigenti ferroviari e Ispettori del lavoro.

IL RISCHIO DI UNA LEGISLAZIONE SPECIALE A FAVORE DI ARMATORI E PADRONI DELLE FERRIERE - Il rischio è quello di una legislazione penale 'speciale' che non consentirà di abbassare l'indice di infortuni e malattie professionali e che potrebbe avere effetti anche sui più importanti processi penali in corso per le numerose 'morti bianche' nei porti e sui binari e finanche in quello per la strage ferroviaria di Viareggio”.

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Schema di Decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell’art. 3 del D.lgs.
81/2008 per l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII
del D.lgs. 81/2008 con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella
legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.


Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto
2007, n.123, in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
Visto il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, che integra e corregge il D.lgs. 81/2008 in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Vista la legge 26 aprile 1974, n.191, recante prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e
negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n.469, recante Regolamento di
attuazione della legge 26 aprile 1974, n.191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi
e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753, recante nuove norme in
materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Visto il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n.188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE,
2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria ;
Visto il Decreto legislativo 10 agosto 2007, n.162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e
2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;
Visto il Decreto legislativo 24 marzo 2011 n° 43, di recepimento della direttiva 2008/110/CE, che
modifica il Decreto legislativo 10 agosto 2007 n° 162 relativa alla sicurezza delle ferrovie
comunitarie;
Visto il Decreto 24 gennaio 2011 n° 19 recante regolamento sulle modalità di applicazione in
ambito ferroviario del Decreto 15 luglio 2033, n° 388 ai sensi dell’art. 45, comma 3, del Decreto
legislativo 9 aprile 2008, n° 81.
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano espresso nella riunione del ………………...…..;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del …………………….......;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei
Trasporti di concerto con i Ministri del Lavoro e della Salute ………………..……;
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SEZIONE I
DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, si intende:
a) “infrastruttura ferroviaria“, di seguito denominata “infrastruttura“ la sede ferroviaria costituita da:
binari, massicciata, gallerie, stazioni, ponti, armamento, locali tecnici, impianti tecnologici ecc.;
b) “gestore dell’infrastruttura“: soggetto incaricato in particolare della realizzazione e della
manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria nonché della gestione in sicurezza della circolazione
ferroviaria;
c) “impresa ferroviaria“: qualsiasi impresa pubblica o privata, la cui attività principale consiste nella
prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che garantisce
obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione;
d) “impianto ferroviario“: complesso di macchine, attrezzature e componenti, ivi inclusi i
componenti dell'infrastruttura ferroviaria e quelli per la manutenzione e il ricovero dei rotabili e
mezzi d’opera, necessario in maniera diretta all’attuazione della produzione del servizio di trasporto
ferroviario e strettamente connesso all'effettuazione dell'esercizio, destinato ad essere usato durante
il lavoro;
e) “rotabile”: rotabile ferroviario destinato alla trazione e/o per il trasporto di persone e/o merci che
può circolare sull’infrastruttura ferroviaria;
f) “mezzo d’opera”: macchina operatrice su rotaia, semovente o trainata, comprensiva delle relative
attrezzature, utilizzata per la costruzione e la manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria, che può
circolare sulla stessa infrastruttura;
g) “veicoli ferroviari”: l’insieme dei rotabili e dei mezzi d’opera
h) “ambito ferroviario”: il materiale rotabile, i mezzi d'opera e l’infrastruttura ferroviaria ove si
svolgono le attività proprie dell’esercizio ferroviario nonché gli impianti degli operatori ferroviari,
strettamente connessi all’infrastruttura ferroviaria, di ricovero e manutenzione necessari
all’esercizio ferroviario;
i) "contorno di riferimento" (o "sagoma di riferimento dei rotabili"): contorno geometrico preso a
riferimento, in sede internazionale, per la determinazione del profilo di costruzione o di carico dei
rotabili, al fine di garantire la compatibilità geometrica di questi con il profilo minimo degli ostacoli
fissi dell'infrastruttura;
l) "profilo minimo degli ostacoli fissi": contorno geometrico racchiudente il binario o i binari,
all'interno del quale il gestore dell'infrastruttura vieta di impiantare ostacoli fissi di alcun genere
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definito in funzione del contorno di riferimento per il materiale rotabile del quale si vuole
consentire il transito.
Articolo 2
Campo di applicazione
(art. 1 comma 2 Legge 191/1974; art. 3 comma 2 D.lgs.81/2008)
1. Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività lavorative in ambito ferroviario.
2. Dall'applicazione delle presenti norme sono escluse le attività lavorative svolte nell'ambito delle
metropolitane e tranvie .
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui
al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
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SEZIONE II
LUOGHI DI LAVORO
Articolo 3
Applicabilità delle norme del Titolo II del D.lgs. 81/2008
1. Le disposizioni di cui al Titolo II del D.lgs. 81/2008 ed i requisiti specificati nell’Allegato IV del
medesimo decreto sono applicabili ai luoghi di lavoro in ambito ferroviario con esclusione del
materiale rotabile e salvo quanto diversamente previsto nella presente sezione.
Articolo 4
Accessi e passaggi interni
(art.2 Legge 191/1974)
1. Per gli accessi e per i passaggi interni ai capannoni di officina, di rimessa, di sala gru, di
magazzino e simili, attraverso i quali transitano veicoli ferroviari, il datore di lavoro può ammettere
il transito contemporaneo del veicolo ferroviario e dei lavoratori in base ai risultati di specifica
analisi dei rischi, nella quale saranno valutati tra l’altro la larghezza minima del passaggio, il
relativo stato della pavimentazione, la velocità di transito dei veicoli ferroviari e la curvatura della
traiettoria percorsa dai veicoli medesimi.
2. In particolare, il passaggio disponibile ai lavoratori deve lasciare un adeguato franco libero dalla
sagoma di riferimento dei rotabili ed avere larghezza non inferiore a 0,70 metri in tutto lo sviluppo
longitudinale del passaggio. La zona di passaggio deve essere adeguatamente delimitata secondo le
norme generali. Inoltre, le strutture delimitanti i passaggi devono distare almeno m 1,58 dal bordo
interno della più vicina rotaia.
3. Qualora tali condizioni non sussistano, il transito contemporaneo deve essere vietato e tale
divieto deve essere segnalato tramite cartelli e mediante verniciatura degli eventuali ostacoli
conformemente alle norme vigenti. Il datore di lavoro deve assicurare comunque che il transito dei
lavoratori avvenga in condizioni di sicurezza.
Articolo 5
Aperture e fosse
(art.3 Legge 191/1974; punto 1.5.14.1 Allegato IV D.lgs. 81/2008)
1. Le fosse per piattaforme, per carrelli trasbordatori o per la visita e la riparazione di rotabili negli
impianti e nei piazzali ferroviari, costruite in data antecedente all’entrata in vigore del presente
decreto, possono essere prive delle coperture e dei parapetti di cui al D.lgs. 81/2008, Allegato IV,
1.5.14.1 quando la particolarità dei luoghi e degli impianti non rendesse possibile l’adozione delle
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suddette protezioni. In tal caso il datore di lavoro deve valutare in relazione allo stato dei luoghi
eventuali azioni mitigative del rischio provvedendo comunque alla segnalazione con cartelli di
pericolo e se necessario, ad adeguata illuminazione.
Articolo 6
Illuminazione sussidiaria
(art.4 Legge 191/1974; punto 1.10.8 Allegato IV D.lgs.81/2008)
1. L'illuminazione sussidiaria per garantire la continuazione del lavoro in caso di mancanza di
illuminazione artificiale normale, di cui al punto 1.10.8 dell’Allegato IV del D.lgs.81/2008, può
essere fornita, nei piazzali, lungo le linee ferroviarie e sui rotabili, anche da un impianto mobile o da
mezzi portatili.
Articolo 7
Protezione degli accessi
(art.5 Legge 191/1974; punto 1.4.14 Allegato IV D.lgs. 81/2008)
1. I portoni destinati al passaggio dei veicoli ferroviari che si aprono a battente devono essere
muniti di appositi dispositivi di arresto per essere assicurati in posizione di apertura.
2. Nel caso in cui le porte delle case cantoniere, delle garitte di servizio e dei fabbricati in genere, si
aprano nella immediata prospicienza dei binari, devono impiantarsi apposite barriere per impedire
l'accesso diretto al binario.
Articolo 8
Segnalazione vie di transito non percorribili
(art. 6 Legge 191/1974; punto 1.4.16.1 Allegato IV D.lgs. 81/2008)
1. Le vie di transito che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti,
non sono percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate, se ciò non è possibile devono essere
segnalate con cartelli o altri mezzi idonei alle estremità della parte non percorribile ed in
corrispondenza di ogni accesso intermedio. Le disposizioni di cui al punto 1.4.16.1 dell’Allegato IV
del D.lgs.81/2008 non si applicano in ambito ferroviario.
Articolo 9
Piani inclinati
(art.7 Legge 191/1974; punti 2.10 e 2.11 Parte II Allegato V D.lgs.81/2008)
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1. Per i piani inclinati con binari, le disposizioni di cui agli articoli 2.10 e 2.11 della Parte II
dell'Allegato V del D.lgs. 81/2008 non si applicano nell'ambito ferroviario, per il quale valgono gli
standard tecnici di settore nel rispetto dei seguenti principi:
- deve essere vietato alle persone di percorrere i piani inclinati durante le operazioni di lancio;
- nelle selle di lancio devono essere posti appositi cartelli e segnali ottico-acustici che segnalino
l'imminenza del lancio; la segnalazione ottica deve rimanere attiva per tutta la fase operativa;
- i convogli stazionati su piazzali o scali ferroviari posti su piani inclinati devono essere
adeguatamente immobilizzati.
Articolo 10
(Sentieri, passerelle e luoghi sicuri)
(artt.8, 9, 10 Legge 191/1974; punti 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.5, 1.8.5,1.8.6 Allegato IV
D.Lgs.81/2008)
1. Al fine di consentire l’invio di lavoratori a piedi parallelamente ai binari lungo le linee della
infrastruttura ferroviaria, nei piazzali di stazione, negli scali, nei depositi locomotive ed in genere in
ogni impianto interessato da binari in esercizio, previa osservanza di quanto previsto nei commi
seguenti, è necessaria la presenza di sentieri pedonali di larghezza minima di metri 0,60 in buone
condizioni di percorribilità. Laddove i sentieri siano realizzati su coperture di canalizzazioni, queste
devono garantire continuità, assenza di sconnessioni, resistenza e stabilità al passaggio dei
lavoratori. Quando il tracciato del sentiero preveda l’attraversamento dei binari, le relative
intersezioni devono essere munite di passatoie a raso. Il gestore dell’infrastruttura deve predisporre
idonei schemi dei sentieri pedonali e rendere noti gli stessi ai lavoratori ed ai datori di lavoro
interessati. Per i piazzali di ogni impianto tali schemi devono essere riportati su planimetrie in scala
idonea ed esposti, almeno per la parte che interessa, in ogni punto dell'impianto in cui ciò sia
valutato necessario.
Il gestore dell'infrastruttura deve prevedere idonee piazzole di ricovero opportunamente segnalate
lungo i sentieri pedonali, in particolare nei piazzali di stazione.
L’invio dei lavoratori è consentito sui sentieri preesistenti all’entrata in vigore del presente decreto
di larghezza inferiore a 0,60 metri e comunque non minore di 0,50 metri, in tal caso il gestore
dell’infrastruttura dovrà opportunamente segnalare tale circostanza e prendere idonei provvedimenti
organizzativi.
2. L'invio di lavoratori lungo linea all’aperto anche durante il transito dei treni è subordinato alla
preventiva valutazione dei rischi ai sensi degli art 17 e 26 c.3 del D.Lgs. 81 / 2008 da parte del
gestore dell’infrastruttura con riguardo, tra l’altro, alla specificità dei luoghi, alle condizioni
meteorologiche e di visibilità alle eventuali attrezzature di lavoro, alla velocità di transito dei
convogli, agli effetti aerodinamici sui lavoratori lungo linea e nelle gallerie secondo quanto previsto
dalle STI. La valutazione dei rischi individua tra l’altro le disposizioni di esercizio e le eventuali
limitazioni della velocità di transito quali misure atte alla riduzione del rischio. Non è ammessa la
presenza di lavoratori lungo linea per velocità di transito superiori a 250 km/h.
3. Fermo restando quanto disposto al comma precedente, l’invio dei lavoratori nei sentieri pedonali
lungo la linea con il contemporaneo transito dei treni, è consentito solo se la distanza tra il bordo
del rotabile ed il margine più vicino del sentiero, garantisca un franco minimo in ogni caso non
inferiore ai valori di cui alla tabella seguente:
franco (mm) 520 620 670 770 870 1270
velocità max esercizio (km/h) fino a 100 fino a 140 fino a 160 fino a 180 fino a 200 fino a 250
4. L'invio di lavoratori su ponti e viadotti e nelle gallerie, fermo restando quanto prescritto al
comma 2, è subordinato inoltre alla presenza di zone sicure come piazzole e slarghi per il ricovero
dei lavoratori, muniti di ringhiera e corrimano.
I lavori su ponti e viadotti sono da considerarsi lavori in quota ai sensi del Capo II del D.lgs. 81 /
2008.
5. All'interno delle gallerie, e su ponti e viadotti, i sentieri possono essere anche a distanze inferiori
ai valori indicati nella tabella. In tal caso si potrà disporre l'invio di lavoratori unicamente dopo
aver messo in atto adeguate misure organizzative tali da garantire che i lavoratori abbiano raggiunto
le nicchie, o idonei luoghi sicuri, prima del transito dei treni.
L’invio dei lavoratori nelle gallerie in esercizio, è inoltre subordinato alla verifica, delle ulteriori
condizioni:
‐ esistenza, da ambo i lati nelle gallerie a doppio binario e, almeno da un lato, in quelle a
semplice binario, di sentieri pedonali, eventualmente coincidenti con i marciapiedi per
l’esodo prescritti dalla normativa nazionale ed europea, tenuti sempre sgombri da materiali;
‐ esistenza per ogni galleria, di segnalazione della nicchia più vicina;
6. Nei piazzali degli impianti ferroviari, quando due binari adiacenti sono contemporaneamente
impegnati da veicoli ferroviari in manovra, con velocità non superiore a 30 km/h, la zona della
intervia può essere accessibile al personale di servizio solo se rimane disponibile uno spazio libero
di almeno metri 1,40 rispetto al profilo minimo degli ostacoli fissi (PMO) dei due binari; tale spazio
può essere ridotto a metri 0,70 nel caso in cui lo spostamento dei veicoli in manovra,
preventivamente annunciato al personale in servizio, avvenga su uno solo dei due binari. Il gestore
dell’infrastruttura determina le regole di movimento e di comportamento applicabili in relazione
alla specificità dei luoghi.
7. Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81 / 2008, il datore di lavoro può
consentire l'invio di lavoratori nei luoghi di cui al comma 1, solo dopo avere accertato l'esistenza ed
il permanere delle condizioni di percorribilità richieste e l’assunzione delle misure a garanzia della
sicurezza; tale accertamento presuppone le opportune operazioni di coordinamento con il gestore
dell'infrastruttura.
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8. Il datore di lavoro, prima di inviare personale lungo linee e impianti ferroviari deve avere
ottemperato alle disposizioni di cui al decreto 24 gennaio 2011, n. 19, “Regolamento sulle modalità
di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388” che disciplinano il primo
soccorso in ambito ferroviario di cui all’art. 45, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.
Articolo 11
Ostacoli lungo linea
(artt.11 e 12 Legge 191/1974)
1. La sede ferroviaria deve essere tenuta sgombra da ogni oggetto rimovibile fino alla distanza di
metri 1,50 dalle rotaie. Fanno eccezione gli attrezzi e materiali per i lavori sulla sede stessa, purché
non impediscano il libero e sicuro transito dei rotabili e non costituiscano pregiudizio alla sicurezza
delle persone anche al transito dei convogli. Oltre il limite suddetto, gli oggetti devono comunque
essere sistemati in modo da non costituire pregiudizio alla regolarità dell'esercizio e alla sicurezza
delle persone.
2. Gli ostacoli fissi situati a distanza inferiore a m. 1,50 dalla più vicina rotaia, devono essere
tinteggiati in modo da essere ben visibili. Le colorazioni devono essere stabilite conformemente con
le disposizioni del D.lgs. 81/2008 (ad eccezione di quelle dei marciapiedi, dei piani caricatori, dei
picchetti di riferimento, delle apparecchiature di sicurezza e segnalamento, e delle apparecchiature
telefoniche) ove ciò non crei confusioni con i colori del segnalamento.
Articolo 12
Lavori in galleria: illuminazione e temperatura
(art.14 Legge 191/1974; punto 1.10.8 Allegato IV D.lgs.81/2008)
1. Ai lavori di posa in opera e di manutenzione dei binari in galleria e ai lavori connessi ai servizi di
vigilanza della linea in galleria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33, 66, 67, 68 e 69 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320. I tratti di galleria che i lavoratori
debbono percorrere per raggiungere i cantieri di lavoro possono anche non essere illuminati con
mezzi di illuminazione fissi quando esistano sentieri pedonali in normali condizioni di
percorribilità. Ove l'illuminazione fissa non fosse presente il lavoratore deve poter disporre di
almeno due fonti indipendenti di illuminazione portatile.
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SEZIONE III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
Articolo 13
Applicabilità delle norme del Titolo III del D.lgs. 81/2008
1. Le disposizioni di cui al Titolo III del D.lgs. 81/2008 sono applicabili alle attrezzature di lavoro e
ai dispositivi di protezione individuale e agli impianti e apparecchiature elettriche in ambito
ferroviario salvo quanto diversamente previsto nella presente sezione.
2. Ai fini della presente sezione i veicoli ferroviari, come insieme di apparecchiature, rientrano
nella definizione di attrezzature di lavoro di cui al comma 1.
Articolo 14
Rotabili e mezzi d'opera
(artt.18, 19, 22, 23, 24, 26, 27 Legge 191/1974)
1. Con riferimento all'art. 70 del D.lgs. 81/2008, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, il datore di lavoro si deve assicurare che i veicoli ferroviari siano conformi alle norme
legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive europee in materia ferroviaria; alle norme
legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive europee di prodotto di riferimento, alle
relative Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI) ove applicabili, nonché alle pertinenti norme
tecniche, standard e disposizioni di sicurezza di settore.
2. Il datore di lavoro con riguardo ai rischi specifici dell’ambito ferroviario deve assicurare che i
rotabili rispettino i requisiti di sicurezza indicati nell’allegato 1. Fermi restando gli obblighi di cui
all'art. 71, comma 4, lettera a) del D.lgs. 81/2008, si considerano conformi ai requisiti di sicurezza i
rotabili già in esercizio e quelli non ancora in esercizio i cui contratti di fornitura siano stati stipulati
in data antecedente all’entrata in vigore del presente decreto - anche se in atto non autorizzati alla
messa in servizio - se conformi alle norme vigenti all’atto del contratto;
3. Laddove un rotabile esistente non rispetti uno o più requisiti di sicurezza indicati nell'allegato 1,
il datore di lavoro ricorre ad apposite misure mitigative del rischio al fine di garantire una sicurezza
equivalente a quella prevista dai predetti requisiti. Qualora ricorrano le condizioni dell'art. 70,
comma 2, del D.lgs. 81/2008, i mezzi d'opera devono rispondere ai requisiti di sicurezza di cui
all'Allegato V del decreto stesso.
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Articolo 15
Riparazioni e pulizia di rotabili
(art.25 Legge 191/1974; art.26 D.lgs.81/2008)
1. Sull’infrastruttura ferroviaria, le operazioni di pulizia e di riparazione dei rotabili devono essere
eseguite di regola sui binari specificatamente designati, non interessanti la circolazione dei veicoli e
dotati di appositi dispositivi atti a garantire l'indipendenza da quelli di circolazione.
2. Quando ciò non fosse possibile, le suddette operazioni potranno svolgersi anche sui binari di
circolazione. In tal caso lo scambio di informazioni tra stazione appaltante e appaltatore di cui
all'art. 26 del D.lgs. 81/2008 deve avvenire tenendo in considerazione le indicazioni stabilite del
Gestore dell'Infrastruttura, anche a livello locale, in relazione alle norme vigenti.
Articolo 16
Lavori in prossimità di linee ed apparecchiature elettriche aeree sotto tensione
(artt. 28 e 29 Legge n. 191/1974; artt.83, 117 e Allegato IX D.lgs.81/2008)
1. Fermo restando il rispetto delle pertinenti norme tecniche di costruzione delle linee di contatto
per trazione elettrica, ai fini della sicurezza elettrica dei lavoratori presenti sui binari, l'altezza
minima dal piano del ferro del conduttore di contatto non potrà comunque essere inferiore a metri
4,40.
2. In caso di lavori in ambito ferroviario in prossimità di parti attive non protette di linee ed
apparecchiature elettriche aeree sotto tensione, le relative distanze di sicurezza di cui all'Allegato IX
del D.lgs.81/2008 possono essere ridotte ove il datore di lavoro abbia assicurato tutte le seguenti
condizioni:
a. siano state rispettate le pertinenti norme tecniche per il settore ferroviario;
b. sia stata effettuata la valutazione del rischio specifico;
c. il personale sia stato adeguatamente informato e formato e, in caso di lavori elettrici,
adeguatamente addestrato.
3. In tutti i casi e per tutte le linee ed apparecchiature che non consentano il rispetto delle distanze
previste dalla normativa tecnica di settore, i lavori possono essere eseguiti solo dopo aver
provveduto alla disalimentazione e messa a terra.
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SEZIONE IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Articolo 17
Applicabilità delle norme del Capo I del Titolo IV del D.lgs. 81/2008
1. Le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del D.lgs. 81/2008 sono applicabili ai cantieri
temporanei o mobili in ambito ferroviario.
Articolo 18
Applicabilità delle norme del Capo II del Titolo IV del D.lgs. 81/2008
(art. 16 Legge n. 191/1974)
1. Le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del D.lgs. 81/2008 sono applicabili alla
prevenzione degli infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota in ambito ferroviario.
2. Quando si eseguono lavori su binari in esercizio o nelle immediate adiacenze, che comportino
l’occupazione con uomini ed attrezzi dei binari stessi o delle aree immediatamente prospicienti il
binario, il datore di lavoro, al fine di assicurare l’incolumità delle persone addette ai lavori al
passaggio dei treni, deve predisporre adeguate misure protettive organizzative e strumentali ed
informare il personale interessato dell’andamento della circolazione dei treni nel tratto oggetto dei
lavori in conformità alle norme per la protezione dei cantieri emanate dal gestore dell’infrastruttura.
Nelle linee a doppio binario, anche se il binario interessato dai lavori è uno solo e l’altro è
mantenuto in esercizio, l’organizzazione protettiva deve riguardare il passaggio dei treni su
ambedue i binari ed il confine tra l’area interessata dai lavori ed il binario in esercizio deve essere
chiaramente individuato e reso percepibile dai lavoratori presenti nell’area di lavoro, eventualmente
anche con idonee barriere rimovibili.
Il datore di lavoro, in conformità alle norme per la protezione dei cantieri emanate dal gestore
dell’infrastruttura, adotta le misure protettive di tipo organizzativo e strumentali in modo che esse
siano adeguate alle caratteristiche dei luoghi, alle condizioni metereologiche, alla specificità delle
lavorazioni, alla loro durata, alla loro complessità, alle attrezzature utilizzate, alle velocità di
transito dei treni e quant’altro possa influire sulla sicurezza del cantiere rispetto la presenza della
circolazione ferroviaria e di parti in tensione. Il datore di lavoro valuterà anche la necessità di
chiedere al Gestore dell’infrastruttura di interrompere la circolazione dei treni eventualmente anche
sui binari adiacenti l’area interessata dai lavori e, ove i lavori vengano eseguiti senza interruzione
di circolazione, il datore di lavoro dovrà coordinarsi con il Gestore dell’infrastruttura al fine di
assicurare che il transito dei treni avvenga quando i sistemi organizzativi e strumentali adottati
abbiano dato garanzia che il personale impegnato nei lavori abbia sgombrato l’area lasciandola
libera da ogni attrezzatura ed in piena efficienza.
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La presenza di squadre di lavoro operanti sui binari o nelle immediate adiacenze deve essere, in
ogni caso, opportunamente segnalata ai treni provenienti da ambedue i lati.
3. Il gestore dell’infrastruttura emana istruzioni di dettaglio per la protezione dei cantieri nel rispetto
delle presenti disposizioni e dei principi generali della sicurezza della circolazione al fine di
garantire la protezione dei cantieri contro i rischi derivanti dalla presenza dell’esercizio ferroviario.
Le predette disposizioni prevedono in particolare:
‐ i regimi di esercizio da adottare in relazione alle diverse fattispecie di cantieri di lavoro fissi
e mobili;
‐ i sistemi organizzativi e strumentali tali da garantire che nel caso di cantieri mobili il
transito dei treni avvenga quando il personale impegnato nei lavori abbia sgombrato l’area
lasciandola libera da ogni attrezzatura ed in piena efficienza;
‐ le modalità di segnalazione ai treni della presenza di cantieri e di squadre di lavoro operanti
sui binari o nelle immediate vicinanze.
Articolo 19
Emergenze
(art.100 comma 6 D.lgs.81/2008)
1. Le previsioni del comma 6 dell'art. 100 D. Lgs. 81/2008, in condizioni di emergenza, si applicano
anche per garantire la continuità dell'erogazione del servizio ferroviario.
Articolo 20
Recinzione del cantiere
(art.109 D.lgs.81/2008)
1. Per lavori sulla sede ferroviaria in presenza di particolari condizioni quali estensione del cantiere,
tipologia del lavoro, morfologia dei luoghi, durata dei lavori ecc., il datore di lavoro può, in
alternativa alla recinzione prevista dall'art. 109 del D.lgs. 81/2008 e nel rispetto delle norme per la
protezione dei cantieri emanate dal gestore dell’infrastruttura, delimitare l'area e adottare le
necessarie misure integrative e organizzative di salute e sicurezza.
SEZIONE V
SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Articolo 21
Applicabilità delle norme del Titolo V del D.lgs. 81/2008
1. Le disposizioni di cui al Titolo V del D.lgs. 81/2008 sono applicabili alla segnaletica di salute e
sicurezza sul lavoro in ambito ferroviario. Tale segnaletica deve essere posizionata dal datore di
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lavoro in modo da non ingenerare equivoci con la segnaletica che regola la circolazione ferroviaria.
Il gestore dell'infrastruttura verifica tale posizionamento ai sensi di quanto sopra. Sono ammesse
eventuali segnalazioni integrative purché compatibili con le suddette segnaletiche.
SEZIONE VI
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Articolo 22
Applicabilità delle norme del Titolo VI del D.lgs. 81/2008
1. Le disposizioni di cui al Titolo VI del D.lgs. 81/2008 sono applicabili alla movimentazione
manuale dei carichi in ambito ferroviario.
SEZIONE VII
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Articolo 23
Applicabilità delle norme del Titolo VII del D.lgs. 81/2008
1. Le disposizioni di cui al Titolo VII del D.lgs. 81/2008 sono applicabili alle attrezzature munite di
videoterminali utilizzate in ambito ferroviario.
SEZIONE VIII
AGENTI FISICI
Articolo 24
Applicabilità delle norme del Titolo VIII del D.lgs. 81/2008
1. Le disposizioni di cui al Titolo VIII del D.lgs. 81/2008 sono applicabili alle attività comportanti
rischi da esposizione ad agenti fisici in ambito ferroviario.
Articolo 25
Rumore e vibrazioni
(art.197 comma 1, e art.205 comma 2 D.lgs.81/2008)
1. Le deroghe all’uso dei dispositivi di protezione individuale rispetto ai rischi di esposizione al
rumore durante il lavoro e al relativo rispetto del valore limite da esposizione, di cui all’art.197
comma 1 D.lgs.81/2008 - ove, per esigenze dell’esercizio ferroviario, debbano avere efficacia
generale ed uniforme, nell’ambito ferroviario, su tutti i lavoratori che svolgano determinate attività
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con determinati mezzi ed attrezzature - possono essere richieste, da parte del gestore
dell’infrastruttura o dell’impresa ferroviaria ciascuno per la propria parte di sistema, al Ministero
del lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Le deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione alle vibrazioni durante il lavoro, di cui
all’art. 205 comma 2 D.lgs.81/2008 - ove, per esigenze dell’esercizio ferroviario, debbano avere
efficacia generale ed uniforme, nell’ambito ferroviario, su tutti i lavoratori che svolgano
determinate attività con determinati mezzi ed attrezzature - possono essere richieste, da parte del
gestore dell’infrastruttura o dell’impresa ferroviaria ciascuno per la propria parte di sistema, al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai datori di lavoro che operano con proprio
personale a bordo dei treni.
SEZIONE IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Articolo 26
Applicabilità delle norme del Titolo IX del D.lgs. 81/2008
1. Fatte salve le disposizioni di cui alla direttiva 2008/68/CE recepita con D.lgs. n. 35 del
27.01.2010 e del relativo allegato Regolamento per il trasporto internazionale per ferrovia di merci
pericolose (RID), per la protezione da agenti chimici, da agenti cancerogeni e mutageni e da
amianto si applicano rispettivamente le disposizioni di cui ai capi I, II e III del Titolo IX del D.lgs.
81/2008. Le disposizioni di cui al capo III in materia di protezione da rischi connessi all’esposizione
all’amianto si applicano anche nelle aree ove sia già stato posto in opera pietrisco ove siano ancora
presenti pietre verdi con componenti amiantati naturali, di cui all’Allegato 4 al decreto del Ministro
della Sanità 14 maggio 1996, al personale addetto ai lavori di manutenzione alla massicciata
ferroviaria che comportano movimentazione del relativo pietrisco, ai lavori di demolizione o
rimozione della massicciata ferroviaria.
2. Le Unità produttive dei Gestori delle Infrastrutture ferroviarie possono effettuare - con proprio
personale addetto alla manutenzione dell’infrastruttura stessa cui abbia fornito adeguata formazione
di cui all’art. 258 del D.lgs. 81/2008 - anche i lavori di demolizione o rimozione della massicciata
ferroviaria contenenti pietre verdi nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 256 commi 2 e
seguenti del citato decreto legislativo. Restano fermi tutti gli obblighi connessi allo smaltimento e al
trattamento di tali materiali.
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SEZIONE X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Articolo 27
Applicabilità delle norme del Titolo X del D.lgs. 81/2008
1. Ove siano presenti rischi da esposizione dei lavoratori ad agenti biologici, le disposizioni di cui al
Titolo X del D.lgs. 81/2008 sono applicabili anche all'ambito ferroviario.
2. Nel trasporto per ferrovia di merci pericolose i datori di lavoro devono inoltre applicare le
disposizioni della Direttiva 2008/68/CE e dell'allegato Regolamento per il trasporto internazionale
per ferrovia di merci pericolose (RID) recepito nel corpo normativo nazionale con il decreto
legislativo n. 35 del 27.01.2010.
SEZIONE XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
Articolo 28
Applicabilità delle norme del Titolo XI del D.lgs. 81/2008
1. Ove esistano rischi per la presenza di atmosfere esplosive le disposizioni di cui al Titolo XI del
D.lgs. 81/2008 sono applicabili anche nell’ambito ferroviario.
2. Nel trasporto per ferrovia di merci pericolose i datori di lavoro devono inoltre applicare le
disposizioni della Direttiva 2008/68/CE e dell'allegato Regolamento per il trasporto internazionale
per ferrovia di merci pericolose (RID) recepito nel corpo normativo nazionale con il decreto
legislativo n. 35 del 27.01.2010.
Sezione XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
Articolo 29
Applicabilità delle norme del Titolo XII del D.lgs. 81/2008
1. Le disposizioni di cui al Titolo XII del D.lgs. 81/2008 sono applicabili all'ambito ferroviario.
2. Per gli articoli del decreto legislativo n° 81/2008 cui il presente decreto fa esplicito rimando, le
disposizioni sanzionatorie applicabili in caso di inosservanza, sono quelle previste dal medesimo
decreto legislativo.
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SEZIONE XIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 30
Vigilanza
(art.35 Legge 191/1974; art.13 comma 2 D.lgs.81/2008)
1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in
“ambito ferroviario”, così come definito dall’art. 1, comma 1, lettera g), è di competenza del
personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Il gestore dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie e qualunque altro soggetto che opera in ambito
ferroviario garantiscono, in relazione alle rispettive competenze, il supporto tecnico-logistico
necessario per consentire l’accesso e la mobilità sulle infrastrutture ferroviarie e su rotabili e mezzi
d'opera.
Articolo 31
Norme di comportamento del personale
(art.31 Legge 191/1974)
I seguenti rischi specifici dell'ambito ferroviario devono sempre essere oggetto di analisi nella
valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del D.lgs. 81/2008, e devono essere regolati da specifiche
norme di comportamento per il personale predisposte dai datori di lavoro:
‐ rischi da investimento per le persone inviate lungo linea o nei piazzali di stazione per verifiche o
esecuzione di lavori;
‐ rischi connessi con le operazioni di manovra;
‐ rischi insiti nelle operazioni di aggancio/sgancio di rotabili;
‐ rischi da elettrocuzione;
‐ rischi derivanti dagli effetti aerodinamici;
‐ rischi relativi al trasporto di merci classificate pericolose ai sensi del RID.
ALLEGATO I
REQUISITI TECNICI DI SICUREZZA E DI IGIENE DEI ROTABILI
GENERALITÀ
Nel presente allegato vengono individuati alcuni rischi specifici dei rotabili, con riferimento alle
tipologie di rischi contemplate nel Titolo II e nel Titolo III del D.Lgs. 81/2008, e vengono stabilite
le condizioni d'uso, ai quali il datore di lavoro deve accertare la conformità prima che i rotabili
siano messi a disposizione dei lavoratori. Per ogni requisito, il datore di lavoro dovrà dimostrare,
nel documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008 art. 17, comma 1, lettera a), di
aver accertato il rispetto delle pertinenti vigenti disposizioni legislative e norme di buona tecnica.
Il datore di lavoro deve accertare che i rotabili, siano in possesso dei relativi certificati di
conformità alle norme tecniche nazionali o internazionali applicabili, prima che gli stessi siano
messi a disposizione dei lavoratori e che i lavoratori siano stati formati sulle norme d’uso e/o norme
manutentive del rotabile definite dal costruttore e/o dall’utilizzatore.
REQUISITI
1. Sicurezza contro le cadute
1.1 Dispositivi di presa
Tutte le aree dei rotabili destinate alla sosta di persone in piedi devono essere dotate di idonei
avvisi per l’individuazione e l’utilizzo dei dispositivi di presa.
1.2 Superfici calpestabili
Le superfici calpestabili negli ambienti di servizio devono essere delimitate e gli ostacoli
opportunamente evidenziati onde minimizzare i rischi di caduta (ostacoli quali coprigiunti,
soglie, guide di porte scorrevoli, ecc, caratteristiche antiscivolo adeguate all’ambiente, ad
esempio: comparti, vestiboli, cucine, toilette, gradini di salita, passerelle di intercomunicanti).
In particolare deve essere accertato, prima di essere messe a disposizione degli utilizzatori,
che le superfici di calpestio siano condizionate in modo da richiudere eventuali aperture
(esempio: griglie di ispezione, ecc) o sportelli che possono causare rischi alle persone, inoltre
non devono permanere ristagni di liquidi che possano compromettere l’aderenza e/o
compromettere le caratteristiche antiscivolo.
Le rifiniture di pavimenti e gradini devono avere caratteristiche anti-caduta.
1.3 Gradini di accesso ai rotabili.
In prossimità dei gradini di accesso ai rotabili devono essere presenti appositi pittogrammi
schematici sulle modalità di salita o di attenzione riferita al divieto di salita/discesa con treno
in movimento, alla circolazione di altri rotabili, all’assenza del marciapiede per evitare
accidentali cadute.
1.4 Porte intercomunicanti
Le porte intercomunicanti tra vetture devono essere mantenute bloccate quando la passerella è
sollevata.
1.5 Bagagliai, postali ed altri veicoli di servizio
L’utilizzo della sbarra di sicurezza è consentito solo a rotabile fermo. Con rotabile in
movimento la porta di accesso deve essere chiusa e l’eventuale barra di sicurezza messa in
opera.
1.6 Imperiale dei rotabili
L’accesso all’imperiale dei rotabili, se previsto, deve essere effettuato da personale
opportunamente formato e dotato degli strumenti di protezione individuali previsti. Le aree
calpestabili devono essere delimitate e mantenute pulite da grasso o altro che riduca
l’aderenza e le linee che delimitano le aree calpestabili, mantenute visibili. Tutti gli accessi
(botole, portelloni, ecc) e gli eventuali strumenti utilizzabili (scale fioretti, ecc) devono
riportare sugli stessi o in prossimità nei relativi vani di ricovero, adeguati avvisi verso i rischi
diversi (alta tensione, ecc).
2. Sicurezza contro urti, tagli e schiacciamenti all’interno dei rotabili
2.1 Gli attraversamenti (vani porta, intercomunicanti, ecc.) di altezza o larghezza ridotta non
devono essere utilizzati per il normale uso del rotabile. L’eventuale utilizzo deve avvenire
solo in casi eccezionali e in assenza di percorsi alternativi. Le procedure che disciplinano
operazioni in cui è previsto l’utilizzo delle aperture di cui sopra devono contenere appositi
richiami e avvisi sulle condizioni dei passaggi.
2.2 Tutti i componenti mobili (ante, cassetti di mobili, ecc.) devono essere mantenuti nella
posizione di chiuso e bloccato in modo da resistere alle sollecitazioni della propria massa e di
quella massima dei prodotti che vi possono insistere con le accelerazioni di esercizio definite
dalle pertinenti norme tecniche.
I contenitori o il materiale amovibile presente all’interno di sportelli o vani dedicati deve
essere fissato in modo da non recare danno in caso di urto, tenendo conto del contenuto (es.
liquidi) e del peso. Gli sportelli che in posizione di aperto interferiscono con l’apertura o la
chiusura delle porte utilizzate dalle persone, devono essere mantenuti meccanicamente chiusi.
2.3 Al fine di salvaguardare i lavoratori da schiacciamenti accidentali durante l'aggancio dei
rotabili gli stessi devono riportare appositi avvisi da tutti i lati nei casi in cui non esista lo
spazio libero previsto dalla norma tecnica. Analogo avviso di divieto di introdursi tra due
rotabili in movimento dotati di aggancio automatico.
2.4 In tutti i casi in cui la tipologia di intervento manutentivo lo consente, il lavoratore deve essere
messo in condizioni di lavoro ottimali modificando o integrando le specifiche manutentive in
modo da mitigare al massimo i possibili rischi che possono derivare da lavorazioni in vani
angusti del rotabile o comunque in condizioni disagiate per il lavoratore.
3. Sicurezza contro dispositivi in movimento
3.1 Quando, per necessità di lavoro, un lavoratore deve introdursi con qualche parte del corpo fra
organi del rotabile che possono entrare in movimento, devono adottarsi le necessarie misure e
cautele. In particolare, deve essere assicurato che tali organi non possano essere azionati da
altre persone o mezzi.
3.2 Tutti i dispositivi che nel loro movimento sono suscettibili di provocare infortuni, devono
essere protetti con idonee schermature o l’accesso in prossimità degli stessi deve essere
vietato.
3.3 Tutti i dispositivi rotanti suscettibili, in caso di rottura, di andare in “fuga” (frizioni, alberi
cinghie, catene di trasmissione moto, ecc.) devono essere protetti con schermature
strutturalmente dimensionate per impedire detta fuga o l’accesso in prossimità degli stessi
deve essere vietato.
4. Sicurezza contro le scottature
4.1 Le procedure d’uso e manutentive di tutti i componenti che durante il loro normale
funzionamento possono raggiungere temperature elevate e che possano venire potenzialmente
a contatto del personale devono prevedere gli accorgimenti per la loro manipolazione in
assenza di rischi di scottature. e di opportuni messaggi di attenzione in prossimità dei
componenti.
5. Sicurezza contro gli incendi
5.1 I requisiti di sicurezza contro gli incendi sono dettati dalla normativa vigente.
6. Sicurezza nella movimentazione manuale dei carichi
6.1 Le procedure e istruzioni manutentive che interessano componenti soggetti a smontaggio
devono assicurare l’individuazione dei punti appropriati per una manipolazione ergonomica.
6.2 I componenti soggetti a montaggi e smontaggi, posti in posizione tale che possano essere
movimentati da una sola persona, devono avere una massa adeguata, tenendo conto
dell'ergonomia nella movimentazione degli stessi e della ripetitività delle operazioni.
7. Sicurezza ergonomica
7.1 Le cabine di guida, ivi incluso il banco di guida e tutti gli organi con cui interagisce il
macchinista, devono essere conformi alle specifiche norme tecniche di riferimento. Il datore di
lavoro, in base al profilo di utilizzo del rotabile, è tenuto a valutare ed eventualmente adottare
procedure specifiche e promuovere modifiche tecniche al fine di limitare le operazioni
ripetitive o usuranti.
8. Sicurezza contro il rischio chimico-biologico
8.1 Ai fini dell’igiene e sicurezza dell’acqua erogata dagli impianti idrici presenti nei rotabili,
devono essere soddisfatti i requisiti di seguito elencati.
Le soluzioni progettuali degli impianti idrici devono recepire le indicazioni del documento
“Linee guida Europee per il controllo e la prevenzione delle malattie associate alla
Legionella” emesso da EWGLI (European Working group for Legionella Infections). In
particolare:
- Devono essere evitate soluzioni che consentono il ristagno di acqua lungo il suo
percorso.
- L’acqua non deve entrare in contatto con componenti in gomma.
- I materiali ed i componenti devono essere idonei per l’uso in circuiti di acqua destinate al
consumo umano;
- Le superfici di contatto dell’acqua (serbatoio, circuito di distribuzione, devono avere
caratteristiche anticalcare).
8.2 Le carrozze Bar e/o Ristorante, e la toilette ad uso del relativo personale di servizio, devono
essere dotate di impianto idrico conformemente al DPR 26 marzo 1980, n.327 .
La qualità dell’acqua trattata dall’impianto di potabilizzazione deve soddisfare i requisiti
definiti dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni.
8.3 Le bocchette di carico acqua devono essere:
- Posizionate lontano dalle bocchette estrazione reflui degli impianti WC a circuito chiuso;
- Dotate di coperture idonee ad impedire l’ingresso nelle tubazioni dei prodotti presenti
nell’aria nelle condizioni di utilizzazione del rotabile (polvere, ecc.).
9. Sicurezza contro il rischio di esplosione
9.1 All’interno delle casse e degli armadi di contenimento delle apparecchiature devono essere
presi opportuni provvedimenti atti a evitare la formazione e l’accumulo di miscele esplosive
nonché la loro deflagrazione, anche a seguito di eventi accidentali.
9.2 Le casse e gli armadi di contenimento delle apparecchiature di potenza devono prevedere
opportune misure per evitare proiezione violenta di materiali in caso di eventuali esplosioni
all’interno di essi.
10. Sicurezza contro il rischio elettrico
10.1 Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e
mantenuti in modo da prevenire i seguenti rischi di natura elettrica e correlati, osservando le
disposizioni delle pertinenti norme tecniche:
- contatti accidentali con gli elementi sotto tensione, considerando in particolare la
presenza di acqua (ambienti destinati alla ristorazione), umidità o condensa, la presenza
ed il mantenimento di adeguata messa a terra, la messa in tensione di elementi sui quali
vi possono essere lavori in corso;
- incendio e scoppio derivanti da eventuali anormalità che si verifichino nel loro esercizio;
- temperature pericolose;
- rischi di sovraccarico all'atto di interruzione automatica della corrente;
- rischi connessi al grado di preparazione del personale.
11. Sicurezza contro i rischi derivanti da campi elettromagnetici
11.1 Fermo restando il rispetto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003,
la valutazione, la misurazione e il calcolo dei livelli di campo elettromagnetico, rispetto
all’esposizione dei lavoratori, è definita, in applicazione dell’art.209 comma 1 del D.Lgs.
81/2008, dallo standard europeo del Comitato europeo di normazione elettrotecnica
(CENELEC) EN 50500, vigente in materia.
12. Sicurezza elettrica delle sottostazioni elettriche ambulanti, dei carri alimentatori e dei
carri filtro
12.1 Per mettere in tensione le sottostazioni elettriche ambulanti, i carri alimentatori ed i carri
filtro, in postazioni esterne ai recinti di sottostazioni elettriche fisse, si devono realizzare, sia
pure in via provvisoria, apposite recinzioni in muratura o metalliche analoghe a quelle
richieste per le sottostazioni elettriche fisse.
12.2 Gli accessi ai recinti devono essere tenuti chiusi a chiave e le recinzioni vanno munite di
cartelli monitori.
12.3 Tutte le chiavi di accesso ai recinti ed ai locali delle sottostazioni elettriche ambulanti, dei
carri alimentatori e dei carri filtro, debbono essere custodite dal personale autorizzato.

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CRONOLOGIA INCIDENTI MORTALI SUL LAVORO IN AMBITO FERROVIARIO DA APRILE 2007 A SETTEMBRE 2013

Marigliano (NA), 24 settembre 2013 - Oggi pomeriggio, intorno alle 15,00, un operaio di 41 anni, Vincenzo Salzano, è morto folgorato sulla linea ferroviaria  Cancello-Sarno, nei pressi del Bivio di Nola, mentre lavorava alla manutenzione della linea elettrica a 3.000 V per conto di RFI Spa. La ditta appaltatrice da cui dipendeva è la Elettrofer. L' operaio, che abitava al Rione Traiano è stato colpito dalla scarica elettrica mentre effettuava lavori di sostituzione dei cavi in rame che avrebbero dovuto essere disalimentati. Pur essendo stato soccorso immediatamente dai compagni di lavoro e poi dai sanitari del 118, non vi è stata alcuna possibilità di slavarlo poiché l'intensità della scarica elettrica ne ha causato la morte pressoché immediata. Pur se la dinamica esatta è in corso di ricostruzione da parte dell'autorità giudiziaria, la causa primari dell'infortunio è da ricercare, evidentemente, nella mancata adozione dei protocolli di sicurezza che impediscano ai lavoratori impegnati in questo genere di manutenzione di venire in contatto, anche accidentalmente, con l'alta tensione. Il rischio elettrico nelle lavorazioni ferroviarie è altissimo e cresce quando, per non rallentare la circolazione dei treni, non vengono disalimentate tutte le apparecchiature interessate direttamente o indirettamente ai lavori. Una tragedia che si ripete tropo spesso sui binari italiani e con modalità prevedibili e praticamente identiche.

Marigliano (NA), 26 settembre 2013 - A seguito di questa ennesima tragedia sul lavoro la magistratura ha emesso cinque avvisi di garanzia nei confronti dei colleghi e del responsabile della ditta. Nel registro degli indagati sono finiti, infatti, il caposquadra, l'amministratore della ditta, che ricopriva anche il ruolo di responsabile della sicurezza e tre operai presenti sul posto al momento dell'infortunio. Un atto dovuto in attesa dei risultati dell'autopsia, eseguita oggi pomeriggio presso il dipartimento di medicina legale del secondo Policlinico. In serata la salma sarà restituita alla famiglia e domani si dovrebbero tenere anche i funerali.

http://www.repubblica.it/ultimora/24ore/incidenti-lavoro-operaio-muore-folgorato-nel-napoletano/news-dettaglio/4402998

http://www.telecaprinews.it/leggi115.asp?cod=24097

Sarmato (Piacenza), 17 giugno 2013 - Ancora un compagno di lavoro morto sui binari. Dario Marioni aveva solo di 31 anni ed è morto questa mattina, intorno alle 10, folgorato da una scarica elettrica mentre lavorava alla manutenzione della linea elettrica a 3.000 V nella tratta Piacenza – Alessandria. La tragedia è avvenuta nel comune di Sarmato nei pressi di un passaggio a livello. Dario, dipendente di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) era originario di Varzi e risiedeva a Bressana Bottarone, in provincia di Pavia. Il nostro collega è stato immediatamente soccorso ma i tentativi di rianimazione sono risultati vani.

Le cause 'formali' di questo nuovo infortunio sono ancora in via di accertamento ma tutti sappiamo che è accaduto esattamente quello che succede ad ogni morte per folgorazione: le procedure di sicurezza non hanno funzionato. La disalimentazione e la 'messa a terra'  delle parti elettriche e le comunicazioni che garantiscono l'incolumità degli operatori rispetto alle parti in tensione - che sulla carta sono rigidissime proprio al fine di prevenire fisicamente il contatto con gli organi elettrici - nella realtà possono essere vanificate dalla fretta, da ordini incongrui, dalla paura di essere accusati di 'perdere tempo' per operazioni che dovrebbero al contrario essere sempre effettuate, e controllate dal datore di lavoro, con la massima rigidità.

Il datore di lavoro ed i dirigenti preposti alla sicurezza dei lavoratori hanno l'obbligo di tutelare l'incolumità fisica dei loro dipendenti imponendo tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie, compresa un' organizzazione del lavoro adeguata. Temiamo che un importante ruolo in questi tipo di infortuni lo rivesta l'applicazione approssimativa o 'sbrigativa' delle procedure, indotta tacitamente o tollerata in un clima aziendale di forte pressione psicologia sui tempi di lavoro.

E' evidente a tutti, visti i numeri degli infortuni da folgorazione, che queste procedure risultano troppo spesso inadeguate ed inefficaci. Quello elettrico è un rischio 'antico' che anche nelle Fs continua però a mietere vittime esattamente con le stesse dinamiche di cento anni fa.

L'annuncio immediato di Rfi Spa, riportato con grande enfasi dalla stampa, dell'apertura dell'inchiesta aziendale interna di prassi, oltre ad apparire come una sorta di volontà di stabilire 'in casa' le ragioni e le responsabilità dell'infortunio rischia di essere del tutto inutile ai fini del miglioramento delle condizioni di lavoro e della prevenzione. Auspichiamo al contrario che l'Autorità giudiziaria effettui le indagini per questo 'omicidio colposo' tenendo conto degli innumerevoli precedenti avvenuti sulla rete Ferroviaria, della loro ripetitività e prevedibilità affinché, oltre all'accertamento delle eventuali responsabilità, imponga provvedimenti finalmente efficaci su tutta le rete ferroviaria italiana.

la cronaca:

http://www.piacenza24.eu/Cronaca/50953-Sarmato,+operaio+muore+folgorato+sui+binari.+Le+Ferrovie+aprono+un%27inchiesta.html

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 Sesto San Giovanni (MI), 31 maggio 2013 - Antonio Germanò, 61 anni, operaio dipendente da Rfi Spa è stato travolto e ucciso nella stazione di Sesto S. Giovanni, venerdì pomeriggio intorno alle 13, dal treno 10623 diretto a Brescia. Antonio, è stato soccorso ma è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite. Sull’incidente indaga la Polizia ferroviaria, coordinata dalla Procura della Repubblica di Monza. Antonio era originario di Gallico, in Calabria, ma abitava a Pinarolo da moltissimi anni. Trenord "ha già dato la massima disponibilità perché sia fatta chiarezza". In un comunicato, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia, così come l'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni.

http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2013/06/02/news/ucciso-dal-treno-il-paese-e-sotto-choc-1.7177816

http://www.ilgiorno.it/sesto/cronaca/2013/06/01/897502-Antonio-Germano-Morto-Stazione.shtml

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12 maggio 2013

Napoli. Ancora un incidente mortale nelle Fs. Muore Zannella Francesco, 54 anni, manovratore dipendente dalla Direzione del Trasporto Regionale di Trenitalia, investito da una carrozza che aveva appena appena sganciato, sui binari adibiti alla sosta ed al lavaggio nella stazione di Napoli Centrale. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di domenica 12 maggio.

Il ferroviere è morto poco dopo il ricovero in ospedale a causa della gravità delle ferite riportate nell'incidente. Lascia la moglie e due figli minorenni.

Sull'infortunio il ministero dei Trasporti ha aperto un'inchiesta scaricabile all'indirizzo: Relazione_Organismo_investigativo_incidenti_Giuseppe_Zanella

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Roma, 11 aprile 2013

 Tragedia alla Stazione Tiburtina, operaio travolto e ucciso da treno Frecciarossa. La vittima, 32 anni, era un addetto delle pulizie di Italo. Travolto al binario 13. La Procura ha aperto un fascicolo

ROMA - Un operaio di 32 anni, Dario Miceli, è morto giovedì mattina travolto da un treno Frecciarossa alla stazione Tiburtina di Roma intorno alle 7.50. Si tratta di un addetto alle pulizie sul treno Alta Velocità di Italo. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco e la Polfer. L'uomo è stato travolto al binario 13 dal Frecciarossa in transito. Ma il treno Italo su cui doveva salire per lavorare era atteso al binario 12: lì la polizia ha trovato il trolley di lavoro dell'addetto delle pulizie. La vittima indossava una pettorina con la scritta Italo, il nome del treno Alta Velocità della compagnia Ntv. Lavorava per la Manutencoop, ditta di pulizie che lavora sui treni Italo. Al vaglio tutte le ipotesi, ma non è escluso che si tratti di un suicidio. Polizia e investigatori stanno anche visionando le immagini delle telecamere della stazione. La procura ha aperto un fascicolo di indagine. Il procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Pierfilippo Laviani, è al momento rubricato come «atti relativi a», ossia senza indagati o ipotesi di reato. I pm disporranno l'autopsia per tentare di chiarire la dinamica che ha portato alla morte dell'uomo.
FRECCIAROSSA - Il treno era il Frecciarossa 9508 di Trenitalia, partito alle 7.25 dalla Stazione Termini e diretto a Milano. Per la stazione Tiburtina era solo in transito. I passeggeri sono stati trasferiti su un altro treno. Al momento i treni vengono deviati su un altro binario.
CANCELLATI FESTEGGIAMENTI FRECCIAROSSA 1000 -In considerazione dell’investimento mortale, Trenitalia cancella tutti i festeggiamenti previsti per la presentazione del nuovo treno Frecciarossa 1000 in programma proprio giovedì mattina a Roma in piazza del Popolo. «È un lutto che colpisce un lavoratore del sistema ferroviario ed è giusto che le feste cessino - ha spiegato l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti -. Abbiamo mantenuto questa manifestazione limitandola allo stretto indispensabile per i tanti lavoratori arrivati da Torino, Vado ligure e Pistoia». E rivolgendo il suo cordoglio alla famiglia dell'operaio morto: «Di fronte a queste cose prima di tutto vengono le persone».
NAPOLITANO: QUI PER OPERAI - E anche il presidente della Repubblica Napolitano è arrivato in piazza del Popolo: «Qui ci sono operai da tutta Italia, non potevamo rimandarli a casa». La sua presenza era stata confermata e spiegata come «strettamente funzionale al riconoscimento agli operai presenti, appartenenti alla fabbrica Bombardier di Vado Ligure e Ansaldo Breda di Pistoia, del lavoro italiano e della loro professionalità dedicata alla realizzazione di questa eccellenza italiana nel mondo».
NTV: VICINI ALLA FAMIGLIA -Cordoglio arriva poi dalla Ntv, «profondamente addolorata per la morte dell'addetto alle pulizie di Manutencoop che doveva prendere servizio a bordo del treno Italo per il consueto controllo di pulizia». Ntv, nel rammaricarsi «per la gravissima perdita», esprime la sua «vicinanza e il suo cordoglio alla famiglia e ai colleghi di Manutencoop, sua società fornitrice».

Fonte: corriere.it

24 settembre 2012

Cisternino, (Br). 24 settembre 2012 - Un Eurostar Freccia Argento, partito da Roma e diretto a Lecce, è deragliato all’altezza della località di Cisternino, in provincia di Brindisi. Uno dei macchinisti è morto e varie persone sono ferite a bordo dell’Eurostar Freccia Argento 9351, Roma-Lecce, che a un passaggio a livello nei pressi della stazione, in località Pozzo Faceto, è finito contro un autoarticolato.

IL MACCHINISTA E' UN 50ENNE PUGLIESE - E’ un cinquantenne pugliese, Giuseppe Campanella, di Acquaviva delle Fonti, la vittima dell’incidente ferroviario a Cisternino. Il macchinista era solo nella cabina di guida che è stata completamente distrutta nell’impatto. A quanto viene reso noto, sulla tratta dove è avvenuto l’incidente la velocità di linea è di 150 km orari: non è detto tuttavia che questa fosse la velocità del Freccia Argento 9351. Il macchinista ha frenato, quando ha visto l’autoarticolato sui binari, e tuttavia non è riuscito a fermare il treno prima di finire contro il Tir.

(Fonte: qn.quotidianonet.it)

27 settembre 2011

0ggi pomeriggio a Ventimiglia (Imperia) è rimasto folgorato il nostro collega di RFI, Nicola Dalmasso, di soli 43 anni, mentre lavorava nella sottostazione elettrica Parco Roja. Una morte ingiustificabile per un'azienda che utilizza l'alta tensione da quasi un secolo, nella quale accadono ancora, con dinamiche pressoché identiche e prevedibili, un numero intollerabile di morti per folgorazione. Sotto choc anche il collega con cui stava lavorando che è stato il primo a prestargli soccorso. Ai familiari ed a tutti i compagni di lavoro di Nicola esprimiamo la nostra vicinanza ed il nostro dolore.

Il sostituto procuratore, titolare dell'indagine, Maria Paola Marrali della procura di Sanremo, indaga per omicidio colposo ed ha aperto un fascicolo che andrà ad aggiungersi alle migliaia di fascicoli simili nelle procure di tutta Italia. Riteniamo che le indagini dovrebbero, tra l'altro, rilevare le frequenza, la ripetitività e la prevedibilità di questi infortuni sulla rete ferroviaria per arrivare alla radice delle cause, oltre che per cercare le responsabilità del singolo episodio.

Foto Nicola Dalmasso Quello degli infortuni nelle Fs è, infatti, un fenomeno esteso - da analizzare complessivamente - che non può essere compreso indagando esclusivamente ed in modo frammentario su tanti singoli 'omicidi colposi' senza metterli in relazione tra loro. Un tragico elenco che solo dall'aprile 2007 raccoglie un'angosciante sequenza di lavoratori morti sui binari. Anche la stessa RFI ha aperto, come consuetudine, un'indagine interna. Apprezziamo il cordoglio espresso dal Gruppo Fs - non succede sempre - ma vorremmo che l'ad, tutti i consiglieri di amministrazione e i dirigenti coinvolti nella sicurezza del lavoro - vista l'inefficacia complessiva delle misure di prevenzione - dedicassero più impegno alla tutela della sicurezza di quanto fatto fino ad oggi, destinando a questo scopo una parte delle iniziative e delle risorse dedicate ad aumentare il fatturato, espandersi all'estero e curare l'immagine dell'azienda.

( fonte: www.inmarcia.it)

31 luglio 2011

Marcallo con Casone, (Mi). Giuseppe Orazio Lopez aveva solo 30 anni. Originario di Paternò (Catania), è morto ieri nel cantiere Tav di Marcallo con Casone, nel Magentino, dopo essere precipitato dal traliccio dell' alta tensione su cui stava lavorando assieme ad altri tre colleghi. Inutile l' intervento dell' elisoccorso: le ferite riportate nella caduta erano troppo gravi e l' uomo è morto al Policlinico di Milano. L' incidente è avvenuto attorno alle 14.30, in un terreno adiacente al cantiere Tav. L' operaio, dipendente della «Coget» di Corteno Golgi (Brescia) stava finendo di montare un traliccio la cui costruzione era cominciata lunedì scorso. L' azienda, che si occupa di costruzione di linee elettriche, è stata infatti incaricata dal consorzio «Cav.To.Mi» di predisporre nuovi tralicci dell' alta tensione per il passaggio della linea ad alta velocità nel tratto Novara-Milano. Assieme a tre colleghi, l' uomo si trovava a un' altezza di circa quindici metri. Stava stringendo alcuni bulloni e indossava la cintura di sicurezza. Ad un certo punto, però, per ragioni ancora in via di accertamento, ha perso l' equilibrio ed è scivolato e neppure l' imbragatura che indossava è riuscita a impedirne la caduta. Immediato l' arrivo dei soccorsi. Le condizioni dell' operaio sono apparse subito disperate. I medici del 118 hanno infatti constatato la presenza di numerose fratture e una forte commozione cerebrale. Sull' episodio indaga ora la polizia locale di Marcallo con Casone.

25 febbraio 2011

Di notte non si tagliano alberi su un burrone ferroviario pieno di insidie !

Un giovane operaio rumeno, Florin Popoi di 26 anni, residente a Guidonia che lavorava per un appalto Fs, e' morto stanotte, a Cisterna di Latina, mentre era impegnato in lavori di disboscamento della linea Roma-Napoli, precipitando in un profondo pozzo nei pressi della massicciata ferroviaria. L'incidente e' avvenuto poco dopo la mezzanotte ma i vigili del fuoco del nucleo speleologico sono riusciti a recuperarne il cadavere solo in mattinata .

Dalle prime ricostruzioni acquisite sul posto, sembra che la squadra, composta di tre persone, fosse stata incaricata di disboscare durante la notte le pareti della linea ferroviaria per evitare, di rallentare la circolazione dei convogli di giorno. Una lavorazione già estremamente rischiosa di giorno che e' divenuta estremamente più pericolosa, data la scarsa visibilità, la conformazione del terreno e la presenza di insidie come il pozzo.

Alla dirigenza di Rfi chiediamo chiarezza sul contratto di appalto, sulla valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza. Restiamo sconcertati come sia possibile commissionare lavori così rischiosi, di notte e senza aver adottato tutte le adeguate misure di prevenzione ed i controlli sull'adeguatezza e l'organizzazione delle ditte esecutrici

Per Rfi di Roma, quello di stanotte è il quinto infortunio mortale in pochi anni. crediamo sia giunto il momento da parte delle istituzioni, e della magistratura in particolare, chiedere il conto alle imprese che subordinano a puri calcoli economici anche le piu' semplici misure di sicurezza dettate dal buon senso: di notte non si tagliano alberi su un burrone ferroviario pieno di insidie !

Fonte: NotizieINMARCIA !

INCIDENTI LAVORO: GIOVANE OPERAIO PRECIPITA DA PONTE E MUORE ERA RUMENO E LAVORAVA SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA-NAPOLI (ANSA) - ROMA, 25 FEB - Un operaio, di 25 anni, è precipitato e morto davanti a due colleghi, dopo essere precipitato da un ponte sulla linea ferroviaria Roma-Napoli. È accaduto la notte scorsa a Cisterna di Latina dove il giovane, rumeno, era impegnato in una operazione di disboscamento. L'operaio è precipitato da un'altezza di alcune decine di metri intorno a mezzanotte e soltanto molte ore più tardi il suo corpo è stato recuperato da squadre dei vigili del fuoco e degli specialisti del Soccorso alpino fluviale. Gli agenti del commissariato di Cisterna stanno compiendo indagini per chiarire la dinamica dell'incidente.

24 febbraio 2011

Policoro, (Mt). Il pm di Matera, Rosanna De Fraia, ha disposto l'autopsia sul cadavere di Carmelo Costanzo, l'operaio di 46 anni, di Paola (Cosenza), morto la notte scorsa in un incidente sul lavoro - per il quale due persone sono indagate - avvenuto sulla linea jonica delle Ferrovie dello Stato, a Policoro (Matera). Costanzo è stato travolto da una macchina utilizzata per la rimozione di binari e pietrisco: l'autopsia si svolgerà sabato mattina, a Policoro. Le due persone indagate sono il manovratore del veicolo (che è stato posto sotto sequestro) che ha investito l'operaio e il titolare dell'impresa che stava eseguendo i lavori. A causa dell'incidente, sul quale sta indagando la Polizia, la circolazione dei treni sulla linea jonica è stata sospesa per alcune ore.

17 gennaio 2011

Un operaio delle Ferrovie dello Stato, Antonino Micali, 45 anni, addetto alla linea elettrica a Messina, è morto stamani dopo essere stato investito da un treno merci. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava lavorando sulla linea ferrata all'altezza della zona di San Cosimo a Messina quando è scivolato mentre sopraggiungeva un treno che lo ha centrato. Sul posto gli uomini della Polfer e il magistrato di turno. Il macchinista del treno, che era partito dalla stazione di Messina e diretto a Pace del Mela, non si sarebbe in un primo tempo accorto dell’impatto e avrebbe continuato la sua corsa, venendo bloccato solo successivamente. Sul caso è intervenuto Mariano Massaro, segretario generale dell’Orsa, il sindacato autonomo delle ferrovie, che ha commentato: «Il problema della sicurezza nelle ferrovie esiste, noi da tempo sottolineiamo che i tagli del personale hanno reso meno sicura la linea e che gli incidenti sono sempre più frequenti . Per questo noi non abbiamo più firmato accordi da quando la ferrovia ha voluto il macchinista ‘unico’ perché riteniamo che queste nuove norme ledano i diritti dei lavoratori e rendano meno sicuro il loro lavoro».

22 ottobre 2010

Bacoli, (Na). Un operaio, Salvatore D'Angelo, di Napoli, è morto fulminato stamattina da una scarica mentre stava lavorando su una cabina elettrica a Torregaveta, una frazione di Bacoli, nel Napoletano. L'uomo, 56 anni, lavorava per conto di una ditta appaltatrice che stava eseguendo dei lavori di potenziamento alla sottostazione della ferrovia Sepsa. Sposato, con moglie e due figli, era dipendente della "Simec Systemi" che per conto della "GT" stava eseguendo lavori di adeguamento della linea elettrica tra le stazioni della ferrovia Cumana del Fusaro e di Torregaveta. L'operaio, riferisce l'Ansa, aveva lavorato per tutta la notte con la sua squadra. Per motivi che la polizia sta cercando di accertare, D' Angelo è entrato in una cabina elettrica poco distante dal punto dove stava effettuando i lavori subito dopo il ripristino dell' alimentazione elettrica, che era stata disattivata per l'esecuzione dei lavori. D'Angelo è stato colpito da una scarica elettrica mentre saliva su una scala collocata all'interno della cabina. I compagni di lavoro sono accorsi subito ma per l'operaio non c'è sto nulla da fare.

1° settembre 2010

Salerno. Un operaio del gruppo Ferrovie dello Stato, il 35enne Fortunato Calvino, residente del Napoletano, è morto. Un altro addetto alla manutenzione, Armando Ignacchiti, di 40 anni, è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in rianimazione all'ospedale di Sapri, città nella quale viveva. L'incidente sul lavoro si è verificato stamane sulla linea ferroviaria che collega la Campania con la Calabria.

4 agosto 2010

Bologna Ravone. Un operaio di 49 anni, Michele Mormile di Napoli, muore verso le 10.15 dopo essere stato investito a Bologna Ravone da un treno regionale delle Fer diretto a Poggio Rusco. L’uomo lavorava per la ditta A&B Impianti, che ha in appalto alcuni lavori di potenziamento della Porrettana.27 maggio 2010

Padova. Luigi Borrelli, 31 anni, padre di due figli, viene folgorato da una scarica elettrica mentre sta lavorando alla manutenzione della linea elettrica aerea della ferrovia, nella zona di Campo di Marte, poco lontano dalla stazione. Soccorso sul posto, muore poco dopo.

15 marzo 2010

Livorno Ferraris, (Vc). Attorno alle 10.30 l'operaio Walter Pouli di 27 anni muore folgorato mentre effettua la manutenzione alla linea elettrica nella stazione Livorno Ferraris in provincia di Vercelli.

Comunicato FS: ha perso la vita «un operaio di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) mentre svolgeva, insieme ad altri colleghi, attività di manutenzione programmata alla linea di alimentazione elettrica del binario 3». «Durante lo svolgimento dei lavori, che necessitano della disalimentazione della linea aerea di contatto, la squadra di lavoro ha indebitamente operato in una zona alimentata, per cause in corso di accertamento. L’Operaio di Manutenzione Walter Pouli è rimasto folgorato. Il Gruppo Ferrovie dello Stato esprime il più sentito cordoglio alla famiglia del dipendente coinvolto nell’incidente»

4 marzo 2010

Cerignola. Un operaio impegnato in lavori sul tratto Cerignola-Foggia delle FS muore nella notte travolto dal treno regionale 12514. Giuseppe Mazzarella, 64 anni, di Poggio Imperiale, era a bordo di un carrellino. Dopo l'incidente viene stato trasportato nell'ospedale di Cerignola dove muore poco dopo il ricovero. Mazzarella, a quanto si è appreso, era dipendente della ditta appaltatrice Fersalento srl e insieme con alcuni colleghi era impegnato in lavori di sistemazione della massicciata.

24 febbraio 2010

La Spezia. L'operaio FS Giovanni Magliani, 53 anni di Arcola (Sp) muore intorno alle 13 dopo essere stato investito da un treno in manovra alla stazione. Secondo i primi accertamenti l’uomo stava attraversando i binari, forse per recarsi alla mensa, quando è stato travolto. Magliani, tecnico addetto alla manutenzione, svolgeva una attività d’ufficio. Quella era la sua area abituale di lavoro: forse proprio la consuetudine ai rumori e al passaggio sui binari, in genere non affollati, può averlo indotto in errore.

19 dicembre 2009

Sassari. Un grosso macigno calcareo finito durante la notte sui binari sarebbe la causa dell'incidente ferroviario che questa mattina ha causato il decesso di un uomo. La vittima si chiama Giuseppe Solinas, 49 anni di Ploaghe, era uno dei due macchinisti del treno partito alle 6 e 20 da Sassari e diretto verso Olbia. Il locomotore con due carrozze trasportava quattro passeggeri, un capotreno e un altro macchinista. Rimasta ferita lievemente una dei passeggeri.

19 dicembre 2009

Piedimonte (FR). Un operaio delle Fs, Armando Iannetta, 57enne di Castrocielo (Fr), che stava effettuando dei lavori di manutenzione agli impianti di segnalamento nel tratto di ferrovia tra Piedimonte San Germano e Cassino viene travolto e ucciso poco dopo la mezzanotte dal treno Palermo-Torino. Un altro operaio riesce a salvarsi gettandosi in un fossato che costeggia i binari.

5-6 novembre 2009

Firenze Rifredi. Domenico Ricco, operaio di 27 anni, viene investito nella notte da un treno in corsa mentre sta lavorando nei pressi di Rifredi, a Firenze. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era all'opera con altri due colleghi per riparare un guasto a un deviatoio di una rotaia. A un certo punto i tre hanno sospeso i lavori perché stava sopraggiungendo un treno merci. Ricco, tuttavia, non si sarebbe accorto che un treno passeggeri stava transitando sul binario vicino, e sarebbe quindi stato travolto.

23 ottobre 2009

Maccarese (Rm). L'operaio RFI Bruno Pasqualucci di 63 anni rimane gravemente ferito, probabilmente a seguito una caduta da un carrello lavori a Maccarese, sulla Roma-Civitavecchia. Bruno muore il 21 novembre dopo un'agonia di un mese in cui subisce numerosi interventi chirurgici. Il Comitato per la verità sulla morte del ferroviere Massimo Romano denuncia in un comunicato che “il nostro lavoro diventa sempre più rischioso perché si taglia sul personale (solo nell’ex Compartimento di Roma dal 2007 ad oggi mancano 400 ferrovieri), si fanno notti su notti, straordinari su straordinari riducendo progressivamente i tempi di riposo, si abbassano le condizioni di tutela per abbattere i costi di gestione, si affida alle ditte esterne sempre più manutenzione a condizioni di sicurezza che nessuno controlla realmente”.

28 luglio 2009

Firenze Campo Marte. Un operaio di quarantaquattro anni che sta lavorando su una piattaforma della stazione viene investito e ucciso dall'Eurostar 9398 in transito. L'operaio, Alessio Maccanti, italiano, era uno degli addetti alla pulizia della stazione di campo di Marte di Firenze, dipendente della ditta 'L'Operosa"; era nato in Svizzera, ma era residente all'Impruneta, alle porte di Firenze, dove viveva con i genitori. L'uomo, contrariamente a quanto si era appreso in un primo momento, non stava attraversando i binari ma era sul bordo della piattaforma con il busto sporto verso la massicciata: forse stava cercando di pulire la canalina dell'acqua. L'Eurostar lo ha urtato scaraventandolo lontano.

9 luglio 2009

Parma. Attorno alle 8,15 un operaio, Daniele Le Cave di Milazzo (Me), 40 anni e padre di due figli, viene investito da un treno e muore. L'operaio era uno degli addetti del cantiere per la realizzazione dell’interconessione Tav. L’uomo sarebbe stato urtato da un treno che stava percorrendo la linea ed è stato sbalzato a molti metri di distanza, rimanendo ucciso sul colpo.

LA NOTA DI FS / «L'investimento dell’operaio non è avvenuto mentre questo era al lavoro nel cantiere. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il lavoratore abbia, per motivi ancora sconosciuti, abbandonato il cantiere e scavalcato la recinzione di protezione lato dei binari, dove transitano i treni». «L'operaio era comunque regolarmente abilitato alla normativa che regola, in ambito Fs, le attività di cantiere ed era in possesso anche dei requisiti fisici necessari. Inoltre, era a perfetta conoscenza delle vigenti disposizioni e dei regolamenti ferroviari. Il cantiere è separato dagli adiacenti binari della linea Milano-Bologna con una rete rossa plastificata, come prescritto. Quindi le lavorazioni avvengono in un’area di lavoro opportunamente confinata».

"L'operaio – conclude Fs – lavorava per la ditta Edil Scavi, subappaltatrice di Alstom Ferroviaria, alla realizzazione delle infrastrutture ferroviarie per l’interconnessione 'Parma Est’ fra la linea Alta Velocità/Alta Capacità Milano-Bologna e la linea convenzionale".

26 giugno 2009

Foggia. Operaio Fs muore in incidente automobilistico durante il rientro da un cantiere notturno

2 marzo 2009

Caivano, (Na). Un operaio di 58 anni, Enrico Scaglioso di Torino, muore in una galleria di un cantiere Tav nel territorio di Caivano, nel napoletano. L'operaio, che era in trasferta da Milano per conto della Sirti, la società che si occupa dell'installazione e della manutenzione di linee elettriche e comunicazioni, è caduto da un'impalcatura posta ad un'altezza di sei metri ed è morto sul colpo.

Vedi anche: Infortuni mortali edilizia 2008, Fonte Fillea

19 dicembre 2008

Napoli. Mercoledì 17 dicembre ad Umberto Gambino, 35 anni, che stava effettuando lavori al binario 24 ad un quadro elettrico all'interno della Stazione ferroviaria di Napoli centrale, è caduto addosso un pesante quadro elettrico; muore all'ospedale Loreto Mare di Napoli, due giorni dopo il ricovero per le gravi ferite riportate; un altro operaio è rimasto ferito.

17 dicembre 2008

Rocca Imperiale, (Cs). Un morto sul lavoro nei pressi della stazione ferroviaria di Rocca Imperiale. Carmelo Porco, operaio 29enne dipendente di una impresa che effettua lavori di manutenzione della linea ferroviaria, é stato schiacciato da una vettura operatrice, utilizzata per i lavori di manutenzione, che stava per essere agganciata da un altro mezzo analogo.


27 novembre 2008

Napoli Centrale. L'operaio Ciro Cozzolino di 31 anni viene ucciso da una scarica elettrica mentre esegue lavori di manutenzione nei pressi del binario 19 ad un'altezza di 4-5 metri. Ciro lavorava per una ditta appaltatrice esterna di RFI impegnata nel rinnovamento della linea di alimentazione elettrica dei treni, non interessata dal 10 settembre dalla circolazione ferroviaria, in quanto in corso lavori ai marciapiedi di servizio dei binari 18 e 19.

2 ottobre 2008

Firenze Castello. Sono stati travolti dallo stesso carrello a bordo del quale erano arrivati i tre operai di Rfi coinvolti nella notte in un incidente in cui ha perso la vita uno dei tre. Secondo una prima ricostruzione, poco prima delle 23 i tre erano arrivati sul posto, a Castello, poco a nord di Firenze, a bordo di un carrello per la manutenzione. Scesi dal mezzo avevano iniziato a lavorare, ma improvvisamente il carrello si e' mosso schiacciandoli. Alessandro Marrai, 50 anni, è morto mentre sono rimasti feriti Alfio Bardelli, 52 anni (rischio amputazione piede), e Andrea Tomberli, 32 anni.

1 settembre 2008

Motta S. Anastasia, (Ct). Due operai delle Ferrovie sono morti in un incidente sul lavoro avvenuto sulla tratta Catania-Palermo, nei pressi della stazione di Motta Sant'Anastasia. Le due vittime, Giuseppe Virgillito, di 35 anni, e Fortunato Calabrese, di 58, non avrebbero sentito i fischi del treno regionale in arrivo che li ha travolti.

10 giugno 2008

Andora, (Sv). Un operaio dipendente della Cossi di 42 anni, Bortolo Strambini, di Sondrio, impegnato nei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, muore all’interno della galleria Poggi dove da mesi si lavora giorno e notte per lo spostamento e il raddoppio a monte della ferrovia tra San Lorenzo al mare e Andora. Nel cantiere si è verificato il cedimento della centina di ferro, la grande struttura di sostegno che serve ad armare la volta della galleria. «Abbiamo accertato che la tragedia è stata causata da una manovra avventata. Un intervento - ha sottolineato il magistrato - che è stato eseguito in condizioni di assoluta insicurezza perché nella zona in quel momento non doveva esserci nessun operaio. Quello che è successo all’interno della galleria è decisamente grave». Per rimuovere la centina di ferro che doveva essere riallineata gli operai impegnati nell’intervento hanno utilizzato un martellone del caterpillar imbragando l’intelaiatura. L’armatura ha ceduto di schianto e con un effetto frusta ha colpito al petto l’operaio.

3 aprile 2008

Aldo Botasso, operaio IE di 52 anni di San Rocco Bernezzo (CN), sposato e padre di due figli, muore folgorato a Centallo, nel cuneese, nei pressi del cavalcavia ferroviario in zona San Biagio, dopo le 14. Aldo stava compiendo lavori di manutenzione con alcuni colleghi su pali dell'alta tensione, lungo la linea ferroviaria; folgorato, è caduto a terra.

6 marzo 2008

Rho Fiera. Alle 0.30 un operaio della ditta Clf che lavora per Metropolitana Milanese, Carlo Pistoni, 56 anni, responsabile del cantiere, sta avviando i lavori quando viene agganciato e trascinato da un convoglio in transito a 105 km/h sotto lo sguardo impotente e terrorizzato di alcuni compagni di lavoro. Immediatamente soccorso sul posto dal 118, l'operaio muore poco dopo.

FS: "L'operaio lavorava per una ditta appaltatrice della società Metro Milano per la realizzazione della fermata Rho Fiera. La Clf, cooperativa di cui l'operaio era dipendente, aveva richiesto a Rete Ferroviaria Italiana l'autorizzazione ad accedere nell'area ferroviaria per effettuare lavori notturni. L'autorizzazione concessa prevedeva un'interruzione della circolazione ferroviaria a partire dall'1.30. L'investimento è avvenuto a mezzanotte e trenta". «Repubblica» del 4 agosto 2010 ha riportato la notizia che il rappresentante legale di Rfi è indagato con altre cinque persone nell'inchiesta sulla morte di Carlo Pistoni. Pistoni si trovava al centro del binario con le spalle rivolte al convoglio in corsa. Sin dall'inizio la Fillea Cgil, il sindacato al quale era iscritto, sollevò il problema della "mancanza dei controlli e della vigilanza da parte delle Fs" e organizzò una giornata di sciopero.

Ora il pm Francesca Celle ha ordinato a un docente del Politecnico una consulenza tecnica sul regolamento delle Fs sul traffico in presenza di cantieri sulle linee, chiedendo anche di valutare la responsabilità penale e amministrativa della Rfi.


Vedi anche: Infortuni edilizia 2007 Fonte Fillea

9 dicembre 2007

Torricola, (Rm). Durante la notte un operaio di 26 anni, assunto con contratto di apprendistato, Harold Anthony Forsythe, muore dopo essere stato travolto da un treno proveniente da Napoli all’altezza del chilometro 14.800, in corrispondenza della stazione di Torricola, alle porte di Roma. Anthony era stato chiamato per riparare un guasto agli impianti di segnalamento delle linea ferroviaria ed in quel momento era solo. Non è chiara la dinamica dell’incidente. Il macchinista del treno 9378, proveniente da Napoli e diretto a Roma, ha raccontato agli agenti della polizia ferroviaria di non essersi accorto di nulla, oltre che per l'oscurità, anche a causa della forte pioggia che in quel momento cadeva sulla zona. In quel tratto i treni viaggiano fino a 180 Km/h.

Per saperne di più....



20 novembre 2007

Taranto. Il ferroviere Luciano Cito, di 53 anni, precipita al suolo da un ponteggio in un capannone dell'officina di Punta Rotondella, nei pressi della stazione ferroviaria. Condotto con un’ambulanza all’ospedale “Santissima Annunziata”, muore alcune ore dopo.

28 settembre 2007

A Sesto Fiorentino un operaio del cantiere Tav Franco Roggio si ferisce gravemente nel crollo di una impalcatura in metallo; trasportato in ospedale a Firenze, muore la notte successiva.

2 luglio 2007

Marcallo, (Mi). Un operaio impegnato nella costruzione della linea AV Milano - Novara precipita da un palo nei pressi di Marcallo. Trasportato all’Ospedale, muore per le ferite riportate.

15 giugno 2007

Macomer (NU) - Ferrovie della Sardegna. Nuoro Grave incidente tra un treno passeggeri e un merci delle Ferrovie della Sardegna. Doveva essere una vacanza. Si è trasformata in un incubo. Mark Howard, un giovane turista canadese, ha visto morire fra le sue braccia la fidanzata Anne Elizabeth Beaver nel disastro ferroviario di ieri mattina sulla linea delle Ferrovie della Sardegna tra Nuoro e Macomer. Oltre ad Elizabeth Beaver, i morti sono il macchinista del treno passeggeri, Cosimo Serra, e un disabile, Bachisio Arca, che andava a lavorare a Macomer, in una coop che impiega lavoratori diversamente abili.

http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2007/06_Giugno/15/treni_incidente.shtml

6 aprile 2007

Franco Mariani, ferroviere di 57 anni, manovratore è morto oggi schiacciato tra due carri nella stazione di Terni mentre effettuava una manovra di aggancio ad un treno merci. Sarebbe andato in pensione fra tre mesi...

Vedi anche: Infortuni mortali 2006 in Edilizia, fonte Fillea

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