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Doppi giri

QUESITO
Nei casi di un doppio servizio comandato ed accettato superiore alla prestazione 7, 8 o 10 ore, quanto spetta il cc? Esempio inizio servizio 10.15 - condotta treno 2387 andata - condotta treno 2390 - condotta 2399 ritorno (16.22- fine primo servizio) - 1630 inizio secondo servizio condotta treno 2400 andata - condotta treno 2409 ritorno fine servizio 22.40. I servizi fatti ad agente unico.
Gianluca Lombardi - gennaio 2007

RISPOSTA
Sulla base delle norme che regolano il vigente CCNL, il servizio in questione è illegittimo, non può essere comandato e tanto meno potrebbe essere accettato.
Infatti il punto 2.4.3 del CCNL FS, relativo alla riutilizzazione del P.d.m., esclude che si possano allacciare due giornate di turno senza che sia stato fruito un intervallo minimo di almeno Il ore. Inoltre, un servizio di 12 ore e 25 minuti ha una durata abnorme e pericolosa, aggravata dal fatto che viene eseguito ad agente unico.
Infine, il servizio è illegittimo perchè la durata complessiva è tale da travalicare anche i limiti giornalieri di 10 ore stabiliti dalla legge.
L'impostazione del CCNL vigente aveva inteso disincentivare il ricorso a doppi giri, altamente pericolosi anche per la tutela della sicurezza della circolazione, come anche il recente disastro di Avio si è incaricato di confermare.
Anche le norme sui completamenti corsa erano state superate e solo in un secondo tempo sono state ripristinate con l'obiettivo di limitare l'abbandonabilità dei treni in caso di ritardo e di superamento in condotta dei limiti stabiliti dal CCNL (+ 2 ore rispetto al termine programmato della prestazione, oppure 1 ore oltre il limite massimo giornaliero della prestazione), ma in nessun caso si contempla il pagamento dei premi in oggetto nei casi di servizi in deroga. Per questa ragione, nel caso in esame, non vi sono le premesse normative necessarie per l'attribuzione del premio in questione.

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