RISPOSTA Viste le condizioni in cui versa il trasporto merci ferroviario nel nostro Paese e la spinta forzosa versa la liberalizzazione del TPL che le varie regioni si apprestano a mettere a gara, la situazione prospettata nel quesito appare molto realistica per molti impianti della rete. In passato abbiamo sempre puntato a spostare la produzione dove più elevata era la presenza del personale negli impianti proprio per evitare di aggiungere disagio al nostro lavoro che già ne presenta tanti e visto che abbiamo anche la fortuna di avere una produzione dinamica, che possiamo, cioè assegnare indifferentemente ad un impianto piuttosto che ad un altro. Questa filosofia è stata definitivamente affossata perché con il CCNL vigente è possibili per la società disporre la mobilità individuale del personale non solo in accoglimento di una propria richiesta, ma anche in seguito a comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive. Invitiamo a leggere attentamente quanto previsto, a tale proposito, nell'articolo 40 del CCNL A.F.. Ovviamente, la società formulerà i provvedimenti di mobilità facendo scegliere al personale la località presso la quale intende trasferirsi, anche per evitare contenziosi relative alle "comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive". Una volta accertato che il provvedimento di mobilità è motivato, il trasferimento potrà avvenire (caso limite) anche presso qualsiasi impianto d'Italia, con la corresponsione dell'indennità di trasferimento prevista dall'art. 73 CCNLA.E. - Per rispondere al punto 1 del quesito, possiamo dire che il trasferimento può essere disposto a qualsiasi distanza, come sopra citato, ma deve essere comprovata l'esigenza tecnica, organizzativa e produttiva che non nostro caso non sussiste perché vi è un impianto associato della DTR e perché la società dovrebbe dimostrare l'effettiva impossibilità di utilizzare il personale in questione anche per mezzo di trasferimento di produzioni verso quell'impianto. Nell'ipotesi che sussistessero i presupposti (punto 2) i criteri per determinare la priorità nel disporre il trasferimento è definita al punto 8 dello stesso art. 40 CCNL A.F., tenendo conto della minore anzianità di profilo, della minore anzianità di servizio complessiva, della minore età anagrafica e di eventuali figli minori a carico; non possono essere disposti trasferimenti senza consenso per i lavoratori che abbiano compiuto 50 anni di età o che rientrino nelle tutele previste dalla legge 104/92. Pertanto il riferimento alla circolare 25 (punto 3) non ha alcun peso significativo, salvo che per la valutazione della minore anzianità nel profilo, che non è, però, l'unico criterio a cui attenersi.
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