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Chiusura impianto

QUESITO
A seguito della ventilata chiusura di un presidio cargo vorrei porre alcune domande:
1) possono trasferire in un altro presidio distante 150Km essendoci invece nell'impianto di appartenenza un presidio del trasporto regionale?
2) nell'ipotesi di trasferimento solo di una parte di macchinisti con quale metodo andrebbe fatta la graduatoria? (circ. 25 assunzione anzianita' di qualifica?)
3) pongo 3 casi : Macch. con corsa prova 1988 assunto da aiuto macch. nel 1979; Macch. ass. nel 1987 proveniente dal genio; Macch. ass. da mip nel 1985 (corsa prova 1989). Quale' l'ordine per un eventuale trasferimento?

Peppe Rizza (marzo 2007)

RISPOSTA
Viste le condizioni in cui versa il trasporto merci ferroviario nel nostro Paese e la spinta forzosa versa la liberalizzazione del TPL che le varie regioni si apprestano a mettere a gara, la situazione prospettata nel quesito appare molto realistica per molti impianti della rete.
In passato abbiamo sempre puntato a spostare la produzione dove più elevata era la presenza del personale negli impianti proprio per evitare di aggiungere disagio al nostro lavoro che già ne presenta tanti e visto che abbiamo anche la fortuna di avere una produzione dinamica, che possiamo, cioè assegnare indifferentemente ad un impianto piuttosto che ad un altro. Questa filosofia è stata definitivamente affossata perché con il CCNL vigente è possibili per la società disporre la mobilità individuale del personale non solo in accoglimento di una propria richiesta, ma anche in seguito a comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive.
Invitiamo a leggere attentamente quanto previsto, a tale proposito, nell'articolo 40 del CCNL A.F.. Ovviamente, la società formulerà i provvedimenti di mobilità facendo scegliere al personale la località presso la quale intende trasferirsi, anche per evitare contenziosi relative alle "comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive". Una volta accertato che il provvedimento di mobilità è motivato, il trasferimento potrà avvenire (caso limite) anche presso qualsiasi impianto d'Italia, con la corresponsione dell'indennità di trasferimento prevista dall'art. 73 CCNLA.E. - Per rispondere al punto 1 del quesito, possiamo dire che il trasferimento può essere disposto a qualsiasi distanza, come sopra citato, ma deve essere comprovata l'esigenza tecnica, organizzativa e produttiva che non nostro caso non sussiste perché vi è un impianto associato della DTR e perché la società dovrebbe dimostrare l'effettiva impossibilità di utilizzare il personale in questione anche per mezzo di trasferimento di produzioni verso quell'impianto.
Nell'ipotesi che sussistessero i presupposti (punto 2) i criteri per determinare la priorità nel disporre il trasferimento è definita al punto 8 dello stesso art. 40 CCNL A.F., tenendo conto della minore anzianità di profilo, della minore anzianità di servizio complessiva, della minore età anagrafica e di eventuali figli minori a carico; non possono essere disposti trasferimenti senza consenso per i lavoratori che abbiano compiuto 50 anni di età o che rientrino nelle tutele previste dalla legge 104/92. Pertanto il riferimento alla circolare 25 (punto 3) non ha alcun peso significativo, salvo che per la valutazione della minore anzianità nel profilo, che non è, però, l'unico criterio a cui attenersi.

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