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CCNL

QUESITO
Gli accordi del 20.10.2003 annullano e sostituiscono le due circolari Pennacchi emanate dopo l'entrata in vigore del CCNL e dell'Accordo di Confluenza FS. In base a quanto su esposto, per il P.d.M. disponibile, è giusto considerare l'aggiornamento professionale (quando cade al 5°giorno) come un'assenza e di conseguenza attribuire 48 ore (non 58h?) al Riposo Settimanale seguente. Nello specifico, la tabella allegata alle disposizione operative (circolare Pennacchi del 29.8.2003) "Tabella Riepilogativa delle Assenze PdM/PdB" che considera l'aggiornamento Professionale come un'assenza, è ancora valida?

Pdm Roma S.L. (4/2008)

RISPOSTA
La circolare del 29/812003, con annessa tabella riepilogativa delle assenze, è stata annullata e sostituita, a seguito dell'accordo 20/10/2003, con la cosiddetta Pennacchi 2 del 27/10/2003 che non contiene la tabella riepilogativa delle assenze.
Del resto, considerare la scuola di aggiornamento professionale alla stregua di un'assenza rappresenta una oggettiva forzatura e nei contratti non sono consentite interpretazioni unilaterali. Nel nostro caso, non vi è nessuna possibilità di assorbire anche solo parzialmente il riposo settimanale ed in tal senso si esprime la stessa circolare 27/10/2003 (punto 4 .2).Ne consegue che il personale disponibile che effettua scuola per aggiornamento anche per un solo giorno prima del riposo settimanale, ha diritto ad almeno 58 ore.
Inoltre, vogliamo rammentare il punto 2.3 dell'art.14 del Contratto Aziendale FS precisa che restano in vigore tutte le normative che non sono state modificate dal CCNL. Ricordiamo che, oltre a quelle sulla disponibilità, restano in vigore le norme sulla variazione di un servizio già comandato, sui tempi medi e accessori, sulle visite ai mezzi di trazione, sulla contabilizzazione delle ferie, ecc..ecc.



QUESITO
sono un Capotreno della DTR Roma.
Vorrei porre alla vostra attenzione una domanda per quanto concerne un trasferimento per cambio profilo professionale atto a ricoprire la qualifica di Macchinista (Articolo 40).
Premetto intanto che ho ancora un contratto di Apprendistato Professionalizzante.
Detto questo, in ottemperanza agli articoli 40 del CCNL e 21 delle attività ferroviarie, oltre alla normativa che regola il contratto di Apprendistato stessa, non ho colto alcun vincolo che vieta un cambio di profilo professionale o un passaggio interdivisionale, senonchè la necessità o di adottare un contratto a tempo indeterminato con un part-time almeno del 50%, oppure di rinnovare da principio il contratto di apprendistato per la nuova qualifica da ricoprire (cosa tra l'altro da me richiesta). Dopo un accordo precedentemente instaurato tra le classi dirigenziali di DTR e PAX e me medesimo è poi sorto il problema che con detto contratto non è applicabile.
Per quale motivo il sindacato è interessato a bloccare una domanda richiesta dal dipendente e accettata dall'azienda come previsto dall'articolo 40 del CCNL (tra l'altro con la richiesta di adozione del medesimo contratto sotto un "licenziamento" da capotreno e riassunzione immediata da macchinista) ? come mai vengono a decadere le condizioni di trasferimento nonostante non vi sia alcun vincolo contrattuale che ne vieta l'effettuazione?
Queste sono domande sorte in base al colloquio con alcuni dirigenti con la quale ho parlato della faccenda. re un cambio di qualifica o interdivisionale nonostante ci sia la necessità di Macchinisti o la cosa sia da me richiesta e tutti i dirigenti siano d'accordo sulla questione.

(6/2008)


RISPOSTA
Il CCNL, lo dice la parola stessa, non è un contratto privato ed è un bene che non sia così, diversamente non vi sarebbero più regole valide e diritti esigibili da parte dei lavoratori, che sono la parte debole nei rapporti di lavoro ed è un bene che abbiano strumenti efficaci per far valere i propri diritti.
Il caso in questione ci sembra molto singolare e non vorremmo appartenesse alle solite situazioni paradossali create per scaricare responsabilità da parte dei Dirigenti, cioè, quelli che fanno la parte dei buoni mentre ii Sindacati vengono additati come i cattivi, quando, per evidenti ragioni, è quasi sempre vero l'opposto.
Non sappiamo bene i contorni della situazione descritta ma di sicuro possiamo affermare che:
1) l'articolo 40 del CCNL consente la mobilità individuale a domanda e consente la possibilità di effettuare mobilità interdivisianale sulla base di specifiche esigenze aziendali e sulla base di graduatorie da effettuare a seguito di interpellanze, di evidenza pubblica, tra il personale che possiede già i requisiti professionali richiesti. Nel caso specifico non potrà mai avvenire la mobilità individuale sulla base dell'articolo 40 perchè il profilo di appartenenza non è omogeneo. Il richiedente, infatti, è un capo treno, mentre il profilo che si andrebbe a ricoprire sarebbe da macchinista.
2) l'interessato potrebbe effettivamente avviare le procedure per una nuova assunzione nel profilo professionale di macchinista alla divisione passeggeri, ma questa procedura dovrebbe avvenire con l'emanazione di uno specifico bando di evidenza pubblica per l'assunzione di macchinisti in quella regione, ammesso che non vi siano macchinisti già in possesso di medesimo profilo interessati a ricoprire quel posto, provenienti da altre regioni d'Italia.
Il fatto che i Dirigenti si dicano d'accordo con l'interessato è un fatto abbastanza singolare, perchè la loro azione non può prescindere dall'applicare le norme che devono garantire i diritti di tutti, evitando che il libero arbitrio si traduca in privilegio di pochi a discapito dei tanti e che le vane promesse si trasformino in vere prese in giro per le legittime aspettative del personale interessato.


QUESITO
A seguito della ventilata chiusura di un presidio cargo vorrei porre alcune domande:
1) possono trasferire in un altro presidio distante 150Km essendoci invece nell'impianto di appartenenza un presidio del trasporto regionale?
2) nell'ipotesi di trasferimento solo di una parte di macchinisti con quale metodo andrebbe fatta la graduatoria? (circ. 25 assunzione anzianita' di qualifica?)
3) pongo 3 casi : Macch. con corsa prova 1988 assunto da aiuto macch. nel 1979; Macch. ass. nel 1987 proveniente dal genio; Macch. ass. da mip nel 1985 (corsa prova 1989). Quale' l'ordine per un eventuale trasferimento?

Peppe Rizza (marzo 2007)

RISPOSTA
Viste le condizioni in cui versa il trasporto merci ferroviario nel nostro Paese e la spinta forzosa versa la liberalizzazione del TPL che le varie regioni si apprestano a mettere a gara, la situazione prospettata nel quesito appare molto realistica per molti impianti della rete.
In passato abbiamo sempre puntato a spostare la produzione dove più elevata era la presenza del personale negli impianti proprio per evitare di aggiungere disagio al nostro lavoro che già ne presenta tanti e visto che abbiamo anche la fortuna di avere una produzione dinamica, che possiamo, cioè assegnare indifferentemente ad un impianto piuttosto che ad un altro. Questa filosofia è stata definitivamente affossata perché con il CCNL vigente è possibili per la società disporre la mobilità individuale del personale non solo in accoglimento di una propria richiesta, ma anche in seguito a comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive.
Invitiamo a leggere attentamente quanto previsto, a tale proposito, nell'articolo 40 del CCNL A.F.. Ovviamente, la società formulerà i provvedimenti di mobilità facendo scegliere al personale la località presso la quale intende trasferirsi, anche per evitare contenziosi relative alle "comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive". Una volta accertato che il provvedimento di mobilità è motivato, il trasferimento potrà avvenire (caso limite) anche presso qualsiasi impianto d'Italia, con la corresponsione dell'indennità di trasferimento prevista dall'art. 73 CCNLA.E. - Per rispondere al punto 1 del quesito, possiamo dire che il trasferimento può essere disposto a qualsiasi distanza, come sopra citato, ma deve essere comprovata l'esigenza tecnica, organizzativa e produttiva che non nostro caso non sussiste perché vi è un impianto associato della DTR e perché la società dovrebbe dimostrare l'effettiva impossibilità di utilizzare il personale in questione anche per mezzo di trasferimento di produzioni verso quell'impianto.
Nell'ipotesi che sussistessero i presupposti (punto 2) i criteri per determinare la priorità nel disporre il trasferimento è definita al punto 8 dello stesso art. 40 CCNL A.F., tenendo conto della minore anzianità di profilo, della minore anzianità di servizio complessiva, della minore età anagrafica e di eventuali figli minori a carico; non possono essere disposti trasferimenti senza consenso per i lavoratori che abbiano compiuto 50 anni di età o che rientrino nelle tutele previste dalla legge 104/92. Pertanto il riferimento alla circolare 25 (punto 3) non ha alcun peso significativo, salvo che per la valutazione della minore anzianità nel profilo, che non è, però, l'unico criterio a cui attenersi.

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