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Turni di zona

QUESITO
Finalmente, dopo anni di discussioni, siamo riusciti ad ottenere la costituzione di un turno di zona ad Albenga alle dipendenze dell’impianto associato di Savona. Al momento dell’assegnazione al turno, a sorpresa e senza una motivazione apparente, un collega più anziano residente a Savona chiede di essere assegnato a tale turno moltiplicando in questo modo il pendolarismo. Sono cosciente che tutto è avvenuto rispettando la circolare 25, ma vi chiedo se non sia applicabile anche al mio caso l’articolo 6 della circolare stessa che recita testualmente: 
“il richiedente può essere assegnato al turno richiesto, sempre nel rispetto della ripartizione prevista, compatibilmente ai posti previsti per la propria categoria professionale e sempre che non siano lesi i diritti di altri appartenenti alla stessa categoria”.

Immordino Nicola - IA Savona
RISPOSTA
I turni di zona sono certamente un vantaggio per il personale fuori sede che vede almeno ridotto il disagio del pendolare, ma per evitare le controindicazioni sarebbe necessario risolvere alcuni problemi legati al concetto di doppia residenza e affrontare l’istituzione del turno con il maggior equilibrio possibile tra i turni. Cosa non facile da realizzare proprio in relazione alle dimensioni (in genere piccole) di tali turni. Anche in ragione del fatto che il nuovo contratto ha ancora una volta voluto ignorare il problema (perché le nuove norme sull’orario di lavoro ormai consentono all’azienda di risolvere molti problemi di turnazione anche senza fare ricorso ai turni di zona), sarebbe meglio istituire Impianti Associati (o presidi per la cargo) gestiti a distanza, proprio per consentire la riduzione dei disagi (leggi partenze presto dalla residenza) all’impianto “madre”, attraverso la creazione di riposi fuori residenza legalmente riconosciuti. Da notare che il nuovo contratto non contempla più i riposi di servizio in residenza, i quali, come più volte evidenziato, non erano conformi neppure alle normative europee. Non sappiamo quali motivazioni abbiano spinto il nostro collega a fare una domanda di assegnazione ad un turno di zona come quello indicato nel quesito, obbligandosi alla condizione di pendolarismo, anche se possiamo immaginare che siano legate appunto alla condizione del turno. Per quanto riguarda specificamente l’assegnazione ai turni c’è ben poco da dire. Albenga, non avendo una sede amministrativa propria, dipende da Savona a tutti gli effetti e quindi anche per la costituzione della graduatoria dei turni e del personale. Relativamente all’assegnazione del personale ai turni, la circolare 25 è stata applicata correttamente. Per quanto riguarda le specifiche di cui all’articolo 6 della circolare 25, sono stati rarissimi i casi di pratica applicazione, ma sarebbe applicabile al caso in esame soltanto trascorso due anni dalla prima rinuncia. Infatti, rammentiamo che le rinunce ai turni di spettanza hanno un anno di validità e possono essere rinnovate, anche tacitamente, per non più di due volte in un periodo di 5 anni (4° capoverso Art: 6). Ovviamente questa norma si deve applicare a tutti i macchinisti che abbiano rinunciato al proprio turno di spettanza per essere assegnati al turno di zona in questione, determinando nei fatti una sorta di rotazione del personale assegnato. Nel caso in esame, in cui il diritto alla rinuncia del turno di spettanza è possibile e quindi, in questa prima fase non è possibile esercitare alcuna rivendicazione, solo i successivi rinnovi generano un conflitto con l’aspettativa di altri lavoratori che hanno anch’essi la stessa facoltà di esercitarlo. Un ulteriore elemento che potrebbe essere utile nei casi di istituzione di turni che hanno “funzionalità sociale”, ai quali accedere per rinuncia al proprio turno di spettanza, potrebbe essere quella di prevedere regole concordate dai delegati con il Capo Impianto, finalizzate a definire le modalità di accoglimento delle rinunce stesse, le quali, è utile rammentarlo, devono sempre essere motivate. Nel nostro caso, ad esempio, la motivazione accettabile potrebbe essere quella di avere la residenza nel circondario di Albenga.

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