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Turni

QUESITO
Con i cambi turni estivi il nostro turnista ha predisposto in una giornata fuori turno una riserva di 10 ore dalle 7,00 alle 17,00 è legale tutto ciò? Mi sembrerebbe una forzatura del contratto in vigore grazie per una vostra risposta.
Macch. Giacomo Pasca Sassari (giugno 2007)

RISPOSTA
La prestazione massima giornaliera diurna è stabilita dal CCNL vigente in 10 ore massime, è prevista una riduzione a 8 per i servizi effettuati ad agente unico.
In linea di principio, quindi, non ci sarebbe alcuna forzatura se il comando del servizio di riserva, oppure la sua programmazione in turno sia, appunto di dieci ore se il servizio viene svolto a doppio agente. Il problema però si pone in relazione alla reale possibilità di utilizzare il personale in posizione di riserva sino alla decima ora, dal momento che qualsiasi sostituzione imprevista non potrebbe comunque avvenire oltre la prestazione massima, inoltre, nell'ambito della possibile utilizzazione del personale che potrebbe essere comandato all'effettuazione di servizi parziali ad agente unico oppure a sostituire personale in servizi programmati ad agente unico, per i quali è prevista una riduzione della prestazione a 7 ore.
Per questa ragione sin dai primi mesi di applicazione del vigente CCNL si pose il problema della durata della riserva, anche per le esigenze operative e di inserimento in un turno rotativo che già in passato prevedeva prestazioni di 8 ore.
I sindacati e l'azienda, con l'accordo del 20 ottobre 2003, concordarono che il turno di riserva non dovesse superare le 8 ore per i servizi di riserva, traghettamento, spinta e manovra, effettuati a semplice agente.
Nulla venne precisato in ordine ai servizi a doppio agente, per i quali valgono quindi i limiti contrattuali che prevdono la prestazione massima giornaliera di 10 ore.
Pertanto, nel caso in esame, l'inserimento di un periodo di riserva di 10 ore non è una forzatura contrattuale nel caso sia effettuata la riserva a doppio agente e il personale non venga comandato ad effettuare operazioni di cui sopra ad agente unico.
Nel caso in cui la riserva sia prevista ad agente unico o si venga comandati ad effettuare una prestazione ad agente unico resta valido il limite di 8 ore.



QUESITO
Nell'impianto associato di Sassari, con l'entrata in vigore dei nuovi turni invernali, il turnista ha predisposto delle giornate, dove, a causa di soppressioni dei treni, si effettuano delle giornate di servizi compatibili graficate in turno con un orario di inizio e di fine. Secondo l'interpretazione dei Capi Deposito di Sassari il Pdm in tali giornate può essere utilizzato oltre tale fascia oraria sino ad un limite max di due ore in base alla circolare T.U.32.1/1065 del 3.08.81. A mio parere ciò è una errata interpretazione della circolare stessa. Sarei grato per una vostra cortese risposta.
Macch. Pasca Giacomo Sassari   (marzo 2007)

RISPOSTA
La questione non è nuova, ma nonostante siano passati ormai oltre 25 anni dalla data di emanazione della circolare sulla variazione del servizio comandato, esistono ancora problemi circa l'applicazione del punto 8 della circolare stessa, che recita espressamente: "per soppressione programmata di treni, in sede di contrattazione dei turni potranno essere concordate variazioni di turno prevedendo servizi anche sostitutivi anche per località diverse da quelle turnificate o periodi di utilizzazione nei nastri stessi."
La citazione è inequivocabile, nei nastri stessi, significa evidentemente all'interno di quei nastri graficati, in caso contrario, la normativa avrebbe previsto modalità specifiche come per i casi di variazione del servizio comandato a causa di forte ritardo o di soppressione anche parziale del servizio, espressamente regolati dai punti 5 e 6 della circolare, dove molto chiaramente si fa riferimento alle due ore di superamento del termine della prestazione programmata.
Il fatto che la soppressione programmata sia una condizione diversa è un dato oggettivo e per questa ragione la circolare (che è frutto di un accordo sindacale sulla regolamentazione dell'orario di lavoro) ha previsto un punto specifico diverso, proprio perché diversa è la situazione che viene prospettata. Infatti, l'intenzione prevalenete è quella di contrattare nei turni l'immissione di un numero maggiore di servizi, prevedendo anche varianti nei casi in cui siano presenti, appunto, delle soppressioni programmate.
La presenza di periodi di utilizzazione con servizi compatibili deve essere quindi una eccezione e come tale deve essere considerata; la sua compatibilità è rappresentata dall'utilizzazione in posizione di disponibilità nei nastri stessi, così come avviene per i TIB.
Pertanto, il CD del tuo impianto è necessario che adegui il comportamento a questa normativa concordata tra le parti, che ha carattere contrattuale e valenza nazionale.
Vogliamo anche precisare che su norme che abbiano tali connotazioni non possono esistere interpretazione unilaterali e, qualora sorgessero dubbi in tal senso (ma non è questo il caso), dovrebbero essere la stesse parti contraenti a fornire una interpretazione univoca della normativa vigente.

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