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Prestazione minima

QUESITO
Sono un macchinista della cargo di Verona il giorno 26 dicembre il mio impianto mi ha ordinato di fare due ore di riserva così non  prendo né il recupero della festività (con meno di tre ore ne danno solo mezza ) ed inoltre non prendo neanche la riserva . Mi chiedo è possibile tutto ciò visto che comunque sono stato io ad informarmi che il mio servizio in origine era soppresso e la variazione l'ho saputa in quel momento.
Email zeusgiove - ITC Verona

RISPOSTA
Una delle lacune che da sempre caratterizza il nostro orario di lavoro, soprattutto ora che anche i compensi economici sono orientati alla saturazione del lavoro settimanale a 36 ore, è proprio l’assenza della definizione della prestazione minima giornaliera (è stata definita solo la prestazione minima media mensile, anche se spesso non viene neppure rispettata nei turni perché viene considerato come dato utile alla società per pretendere le flessibilità e non anche al personale). Il nostro lavoro concede quindi il massimo della flessibilità all’azienda senza ricevere alcuna reale considerazione delle specificità sul piano normativo, veniamo utilizzati solo quando serve e le nostre prestazioni vengono calcolate al minuto, determinando una forte penalizzazione sul piano della quantità delle giornate solari libere dal servizio (abbiamo sempre il numero di presenze annue più elevato, anche rispetto agli altri turnisti) e della qualità del riposo. Veniamo considerati lavoratori su 6 giorni quando fa comodo (esempio trattenuta sciopero calcolata su sei ore giornaliere) e lavoratori su 5 giorni quando dovrebbero riconoscerci l’aumento delle giornate di ferie (sic!). A causa della specificità del nostro lavoro, in certi casi, non bastano neppure sei giorni effettivi di lavoro per fare 36 ore settimanali. Il caso proposto nel quesito, però, manca di alcune indicazioni. Un’utilizzazione di tale tipo appare più un atto dispettoso che un’esigenza di servizio, condizione necessaria per imporre al lavoratore una prestazione festiva (ved. punto 2.3 art. 24 CCNL). Non ci pare semplice dimostrare che l’esigenza di servizio sia collegabile ad una prestazione di 2 ore (per fare cosa?). Inoltre, non si capisce come siano state collocate le due ore all’interno del nastro lavorativo previsto dal turno, infatti, a fronte di tali atteggiamenti, è lecito pretendere il rispetto letterale delle norme che, nel caso di variazione del servizio (TV.32.1/1065 del 3/8/81) prevedono che il personale “… può essere comandato ad effettuare un servizio diverso da quello previsto nel turno, nel rispetto del termine del nastro lavorativo graficato…”. Il rispetto di tale termine può legittimamente essere inteso, non solo come obbligo, ma anche come diritto. Il caso merita di essere segnalato con un rapporto al titolare dell’impianto, ciò anche al fine di poter assumere, per il futuro, comportamenti di auto tutela nel caso si ripetessero simili atteggiamenti e poter successivamente difendersi nelle sedi opportune dimostrando che tali atti sconfinano in veri e propri “dispetti”. Per il resto, a differenza di quanto affermato nel quesito, non vi è alcuna penalizzazione circa la corresponsione del compenso economico relativo all’indennità di utilizzazione professionale per servizio di riserva (art. 34 punto 8.4) perché tale compenso è definito per giornata di presenza e non è rapportato ad ore, bontà loro.

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