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Riserva

QUESITO
Desiderei conoscere quali sono i compiti e l'utilizzazione del P.d.M. di riserva, se questo personale può essere utilizzato per i più svariati motivi dal Capo Deposito al 303 ( vedi aiutare personale in turno nelle visite ridotte, eseguire numerose visite macchina nel proprio periodo di riserva, effettuare manovre tra deposito e stazione per cambio di materiale ai treni). Tutte queste cose avvengono quotidianamente nel Deposito di Sassari. Personalmente ritengo che siano un abuso in modo particolare le V.M. che se non ricordo male al P.d.M. di riserva non se ne possono comandare più di una.
Giacomo Pesca - IA Sassari

RISPOSTA
Durante il servizio di riserva, il personale può essere comandato ad effettuare servizi di turno, fuori turno, straordinari, oppure ad effettuare le operazioni accessorie o spostamenti di mezzi tra il deposito e la stazioni o tra le stazioni, in quanto sono mansioni che rientrano nella definizione propria del profilo professionale. Il personale non può essere comandato in mansioni inferiori, tipiche di altri profili professionali, come potrebbe essere ad esempio la manovra. Per quanto riguarda specificamente le visite macchina (per i mezzi ai quali è ancora prevista) rammentiamo che il nuovo CCNL ha introdotto innovazioni solo per quanto riguarda la parte economica (il compenso specifico è stato riassorbito per generare altri istituti salariali), mentre ha confermato le previgenti normative in merito alle visite ai mezzi di trazione. A tale proposito precisiamo che il P.d.M. è tenuto ad eseguire una sola VM, mentre una seconda VM dovrà essere eseguita nel caso in cui si venga comandati ad effettuare un servizio di condotta che prevede già in programmazione l’effettuazione di tale visita. Nel caso in cui non sussistessero tali condizioni, il C.D. non potrà comandare una seconda visita e, comunque, il personale potrà rifiutarsi di effettuarla perché non prevista dalle norme.



QUESITO
Sono un macchinista della cargo di Verona il giorno 26 dicembre il mio impianto mi ha ordinato di fare due ore di riserva così non  prendo né il recupero della festività (con meno di tre ore ne danno solo mezza ) ed inoltre non prendo neanche la riserva . Mi chiedo è possibile tutto ciò visto che comunque sono stato io ad informarmi che il mio servizio in origine era soppresso e la variazione l'ho saputa in quel momento.
Email zeusgiove - ITC Verona

RISPOSTA
Una delle lacune che da sempre caratterizza il nostro orario di lavoro, soprattutto ora che anche i compensi economici sono orientati alla saturazione del lavoro settimanale a 36 ore, è proprio l’assenza della definizione della prestazione minima giornaliera (è stata definita solo la prestazione minima media mensile, anche se spesso non viene neppure rispettata nei turni perché viene considerato come dato utile alla società per pretendere le flessibilità e non anche al personale). Il nostro lavoro concede quindi il massimo della flessibilità all’azienda senza ricevere alcuna reale considerazione delle specificità sul piano normativo, veniamo utilizzati solo quando serve e le nostre prestazioni vengono calcolate al minuto, determinando una forte penalizzazione sul piano della quantità delle giornate solari libere dal servizio (abbiamo sempre il numero di presenze annue più elevato, anche rispetto agli altri turnisti) e della qualità del riposo. Veniamo considerati lavoratori su 6 giorni quando fa comodo (esempio trattenuta sciopero calcolata su sei ore giornaliere) e lavoratori su 5 giorni quando dovrebbero riconoscerci l’aumento delle giornate di ferie (sic!). A causa della specificità del nostro lavoro, in certi casi, non bastano neppure sei giorni effettivi di lavoro per fare 36 ore settimanali. Il caso proposto nel quesito, però, manca di alcune indicazioni. Un’utilizzazione di tale tipo appare più un atto dispettoso che un’esigenza di servizio, condizione necessaria per imporre al lavoratore una prestazione festiva (ved. punto 2.3 art. 24 CCNL). Non ci pare semplice dimostrare che l’esigenza di servizio sia collegabile ad una prestazione di 2 ore (per fare cosa?). Inoltre, non si capisce come siano state collocate le due ore all’interno del nastro lavorativo previsto dal turno, infatti, a fronte di tali atteggiamenti, è lecito pretendere il rispetto letterale delle norme che, nel caso di variazione del servizio (TV.32.1/1065 del 3/8/81) prevedono che il personale “… può essere comandato ad effettuare un servizio diverso da quello previsto nel turno, nel rispetto del termine del nastro lavorativo graficato…”. Il rispetto di tale termine può legittimamente essere inteso, non solo come obbligo, ma anche come diritto. Il caso merita di essere segnalato con un rapporto al titolare dell’impianto, ciò anche al fine di poter assumere, per il futuro, comportamenti di auto tutela nel caso si ripetessero simili atteggiamenti e poter successivamente difendersi nelle sedi opportune dimostrando che tali atti sconfinano in veri e propri “dispetti”. Per il resto, a differenza di quanto affermato nel quesito, non vi è alcuna penalizzazione circa la corresponsione del compenso economico relativo all’indennità di utilizzazione professionale per servizio di riserva (art. 34 punto 8.4) perché tale compenso è definito per giornata di presenza e non è rapportato ad ore, bontà loro.

 


QUESITO
Salve, sono un macchinista del SB di Roma SLorenzo, nonchè Vs abbonato. Essendo dopo 6 anni ancora disponibile, mi capita sovente di fare diverse riserve al mese. Ho sempre saputo ma mai letto che durante il servizio di riserva il personale può essere utilizzato solo per coprire eventuali mancate partenze nel rispetto dell’orario di lavoro e non per spostare locomotori tra lo scalo di SLorenzo e T.ni o tradotte tra Parco PP e SLorenzo come spesso accade. Volevo sapere se tale atteggiamento durante la riserva è normativamente compatibile visto che lo spostamento delle macchine dovrebbe rientrare nel servizio di traghettamento e non di riserva.
Inoltre spesso accade che durante la riserva venga chiesto di effettuare un traghettamento e successivamente di partire per effettuare un servizio di condotta fino all’8 ora elevabile alla 10 per esigenze di servizio nella fascia 5-24 sempre nel rispetto della ripresa del turno, ecc. Volevo sapere se è possibile reperire la normativa sull’utilizzazione del personale di riserva magari inviandomi la documentazione o chiarendomi questi dubbi sulla promiscua utilizzazione del traghettamento sulla riserva. Vi ringrazio

Fabio Jetta, Roma

RISPOSTA

La normativa che istituiva il traghettamento discende direttamente dall’accordo del 18 luglio del 1990, quando, nell’allegato del settore Macchina che ridefiniva i contenuti contrattuali già sottoscritti dalle OO.SS. FIL-FIT-UILT-FISAFS, il CoMU impose al Datore di Lavoro l’adozione di una serie di provvedimenti di tipo logistico, antinfortunistico e salariale che resero ridussero i danni introdotti da quel CCNL.
L’indennità per traghettamento, quindi, spettava qualora si fosse assegnati a specifici turni di traghettamento appositamente individuati ed effettuati generalmente negli impianti di origine dei treni, come, ad esempio, Milano C.le. Nello stesso accordo, al contempo, si prevedeva l’istituzione di una specifica indennità economica da corrispondere al personale dei treni utilizzato di riserva (ma anche per congedo, scuola professionale, assenza giustificata per donazione sangue, assenza sindacale, dopolavoristica, per volontariato ecc.), pari a £ 32.000. La condizione a cui fa riferimento il collega, quindi, per la parte economica rientra in questa seconda tipologia di servizi. Per ciò che concerne, invece, la parte relativa al mansionario, non risulta che la riserva abbia compiti definiti in modo rigido, essendo a disposizione del Capo Deposito per tutte le emergenze relative allo svolgimento del servizio. Nel momento in cui, però, il macchinista di riserva viene comandato ai treni, si applicano alla sua prestazione tutte le normative dell’orario di lavoro previste dal CCNL per
le prestazioni lavorative del PdM.

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1 Utilizzazione PdM di riserva
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