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Riposo coincidente col festivo

QUESITO
Quando l'Intervallo o il Riposo coincide con una qualsiasi festività (es. 1 Nov. 25 Dic., ecc.):
a) può essere solo recuperato;
b) può essere solo messo a pagamento;
c) non può essere né recuperato, né messo a pagamento.

Macch. Francesco Crea - I.T.A Savona Tmr

RISPOSTA
La nuova normativa contrattuale (punto 2.4 dell’art. 24 CCNL), a tale proposito, è cambiata rispetto al passato, anche per effetto della circolare applicativa del CCNL concordata con i sindacati firmatari (nuova circolare Pennacchi), ma a nostro parere restano alcune contraddizioni che possono generare parecchi contenziosi, perché il P.d.M. e il P.d.B. hanno il riposo definito contrattualmente in ore e non in giornate solari. Il concetto di riposo calcolato in ore, con il relativo conteggio della “coda” per verificare la sua coincidenza, anche parziale, con una festività, adottato in ferrovia sin dal 1974, con l’entrata in vigore delle legge 77, crediamo non sia superato, anche se dobbiamo constatare una grave carenza nelle norme definite nel CCNL vigente perché non hanno regolato il fatto che il nostro riposo è calcolato in ore. In questa situazione indefinita, resta arduo, comunque, per il personale esercitare i propri diritti perché la norma scritta è stata cambiata ed ha assunto un significato diverso. Nel caso in esame, quindi, sarebbe giusto applicare il conteggio della “coda” del riposo per verificare la sua coincidenza con la festività, ma sappiamo che i C.D. di molti impianti non concedono tale diritto (recupero o pagamento) perché l’intervallo abbinato al riposo non corrisponde alla dizione giornata dedicata al riposo che, secondo la loro interpretazione non sono le 48 ore stabilite dal CCNL, ma la giornata solare definita come tale dal turno. Le modalità per la fruizione della giornata di recupero, invece, sono rimaste invariate, il personale interessato dovrà richiederne il recupero entro 90 giorni (il recupero conviene sempre, anche dal punto di vista economico), ma, a differenza del passato, quando per esigenze produttive non sia possibile fruire del recupero di tale giornata, verrà corrisposto un compenso economico pari ad una giornata di lavoro.

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