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Riposo

QUESITO
In seguito ad un utilizzazione a un corso professionale, con termine alle ore 16:42, mi veniva comunicato che dovevo riprendere a lavorare il giorno seguente con la mia giornata di turno, che prevedeva, come nastro lavorativo, un mattino con inizio alle ore 4:30. Vi chiedo se tale comportamento è regolare, in merito al riposo in residenza. Alle mie rimostranze mi è stato risposto,che visto che il corso professionale non è un servizio ai treni,l'intervallo in residenza poteva essere ridotto.
Mannarino Luciano (7/2008)

RISPOSTA
Caro Luciano quella pretesa non è affatto conforme alle norme che regolano il nostro lavoro, anzi, penso anche che non fosse affatto conforme neppure il comando della scuola, in sostituzione del proprio servizio di turno. Infatti, la variazione al servizio di turno deve essere compatibile con la ripresa del turno, per questa ragione è sempre consigliabile che siano individuate d'intesa con i delegati d'impianto le giornate che hanno le caratteristiche per distogliere il personale dalla propria posizione di turno per effettuare le previste giornate di scuola di aggiornamento.
In quanto al riposo giornaliero ridotto, nel nostro caso a sole 11 ore e 48 minuti, quella del CD è una pretesa non supportata da alcuna norma contrattuale, fatto salvo l'accettazione da parte del personale, che non c'è stata nel nostro caso.
Il contratto prevede che il riposo giornaliero per servizi diurni è di almeno 16 ore; in sede di programmazione dei turni e per il solo trasporto regionale tale limite è riducibile a 11 ore se collocato tra due servizi diurni di cui il primo non termini dopo le 22 ed il secondo non inizi prima delle 6. La riduzione a 11 in condizioni diverse è ammessa unicamente se accettata dal personale interessato.
Per maggiore precisione vogliamo ricordare che in passato venne emanata una circolare che aveva la pretesa di trattare i riposi giornalieri attribuiti al personale a seguito delle giornate di scuola in maniera difforme dalla norma generale vigente, prevedendo l'attribuzione di 12 ore. Quella circolare, esattamente come i comportamenti dei CD, venne censurata proprio perché totalmente priva di supporto normativo.
Non possiamo sapere se nel caso in esame il CD si riferisse a questa circolare per affermare la conformità del proprio comportamento (cosa che non avrebbe comunque trovato riscontro perché quella circolare prevedeva almeno 12 ore), ma quella pretesa è stata una forzatura priva di qualsiasi fondamento normativo.



QUESITO
Allego la risposta che il Responsabile aziendale dei turni PdM mi ha dato sul quesito che avevo posto ed era: se potevo rifiutarmi di effettuare il servizio di ritorno dopo un riposo f.r. qualora, per ritardo treno in andata, il riposo stesso iniziasse solo dopo le 05.00, diventando di fatto una dormita di giorno. La sua risposta è stata la seguente:
No. Il ccnl considera gli aspetti di programmazione e non di gestione. Il concetto di riposo é un elemento la cui collocazione nelle 24 ore non é disciplinata dalla legge. Vale la sua fruizione di fatto.

Filippone - Parma (dicembre 2007)

RISPOSTA
Complimenti per la risposta, peccato che sia molto parziale e molto interessata..... Le cose non stanno così!
Intanto il riposo è regolamentato dal contratto e dalle leggi, al punto che la qualità e la quantità del riposo variano a seconda della tipologia di servizio che si è svolto e che si andrà a svolgere (se diurno o notturno). Questa buona regola è sempre stata applicata e attuata, anche se, in particolare con quet'ultimo contratto, le cose sono peggiorate sensibilmente.
C'è da dire, invece, che tra i quadri e i dirigenti della nostra azienda si va affermando un modo di operare arbitrario e molto pericoloso, ritenendo di poter applicare erroneamente le direttive europee in materia di orario di lavoro, omettendo cioè di acquisire il fatto che proprio quelle direttive sono state concepite come "contenitori" di norme vigenti nelle rispettive nazioni e che nelle loro premesse già contengono il divieto di usarle per peggiorare le condizioni di lavoro vigenti, appunto, nei rispettivi paesi.
E' compito di tutti noi evitare che le pratiche quotidiane e il continuo ricorrere alla deroga di legge e contratti nazionali possano essere scambiate per regole vigenti.
In effetti, i contratti nazionali precedenti e anche il DPR 374 di antica memoria non è che fossero proprio perfetti, anzi, a questo proposito, mentre regolamentavano con precisione la fruizione del riposo giornaliero in residenza, non ponevano la stessa attenzione per la regolamentazione di quello fruito fuori residenza.
Per questa ragione, a seguito delle lotte effettuate dai macchinisti per rivendicare migliori condizioni di vita e di lavoro, ottenemmo un accordo che migliorava la definizione del riposo fuori residenza. Cioè, l'intero servizio doveva prevedere la fruizione di un solo pasto fuori sede per singola giornata e il riposo fuori residenza doveva interessare il periodo 0-5.
Due semplici regolette che ci consentivano di migliorare la qualità della vita, evitando di vivere il mondo alla rovescia: evitavano cioè di farci lavorare di notte e dormire di giorno, come, invece, è accaduto dal 1998 in poi, con l'introduzione dei riposi di giorno.
Nonostante i peggioramenti normativi avvenuti in questi anni, che tendono ad azzerare le conquiste fatte negli anni passati, la regola sulla definizione del riposo f.r. è rimasta, anzi, siccome nel vigente CCNL manca la specificazione di "programmazione" e "pratico svolgimento del servizio" (talvolta prevista in passato) la regola che vuole definito il riposo f.r. è imperativa e vale sempre.
La distinzione che si vorrebbe praticare oggi è una semplice forzatura interpretava unilaterale e priva, perciò, di qualsiasi efficacia rispetto alla forza della norma contrattuale.
Detto ciò, se per qualsiasi imprevisto non venisse garantito che il riposo f.r. interessi il periodo 0-5 (cioè che vi sia almeno un minuto di riposo in quell'arco orario) non è possibile considerare fruito il riposo e quindi, a causa della pessima qualità del riposo f.r che ne scaturisce, il p.d.m. potrà rifiutare l'effettuazione del treno di ritorno, perché il proprio lavoro non è garantito da un adeguato recupe­ro psicofisico. Tale norma è peraltro soggetta all'osservanza delle disposizioni legali sull'orario di lavoro (D.L. 66/2003) che prevedono un riposo minimo di 11 ore (art. 7) derogabile (art. 17) solo se previsto e alle condizioni stabilite dai contratti. Il CCNL, con esclusione del RFR cosiddetto diurno – che soggiace ad altri ed ulteriori vincoli - stabilisce che il RFR, deve interessare il periodo notturno 0-5. Dunque, se per ritardo del treno in andata il riposo f.r. si colloca fuori da tale periodo (0-5) esso è addirittura illegale, cioè non solo in violazione di contratto, ma in violazione di norme di legge, con tutte le conseguenze che ne possono derivare.



QUESITO
Sono ormai sei/sette anni che abbiamo subito la divisione e che facciamo i turni col riposo la domenica. ci vediamo così costretti a prendere per ogni sestina(settimana) di ferie, cinque giorni di congedo. Leggendo il CCNL notavo che il personale degli uffici che fanno riposo alla settima giornata hanno quattro giorni in più all'anno di chi fa' riposo alla sesta giornata. E' possibile fare ricorso visto che sono anni che si effettua il riposo la domenica e che quindi ci possiamo anche noi ritenere personale che fa riposo alla settima giornata? grazie.
Filippone - Presidio Cargo Parma (giugno 2007)

RISPOSTA
Per questo riguarda la prima parte del quesito dobbiamo constatare che è giusta l'osservazione circa il fatto che il personale inserito in un turno domenicale, come nel nostro caso, in alcuni situazioni potrebbe ritrovarsi penalizzato nella contabilizzazione delle ferie; ma, come spesso ripetiamo da queste pagine, sono sufficienti alcuni accorgimenti al fine di evitarli. In realtà la vera penalizzazione sulla contabilizzazione non avviene mai quando si prenotano brevi periodi di assenza, ma è palese nel caso di prenotazione di lunghi periodi di assenza. Per casi estremi, presi due macchinisti inserito il primo in un turno con cadenza del riposo al sesto giorno e il secondo con cadenza al settimo (domenicale), se entrambi prenotassero le ferie e i permessi previsti per singole giornate davanti al riposo, il risultato in termini di assenza sarebbero esattamente identici; invece se entrambi richiedessero un unico periodo di assenza, sino ad esaurire interamente le proprie ferie, si produrrebbe una differenza significativa di ben 4 giornate. Infatti, nel caso di riposo cadenzato a sesto giorno si produrrebbe un'assenza dal sevizio complessiva di 48 giorni, mentre con il riposo al settimo giorno si produrrebbe un'assenza complessiva di 44 giorni. Ovviamente i casi sono molto più variegati e, anche per effetto di altri vantaggi che scaturiscono con il turno domenicale, la penalizzazione è molto mitigata. Ad esempio, nel caso in esame, relativo al turno domenicale, è vero che la contabilizzazione delle ferie prevede il consumo di 5 giorni per completare l'assenza da riposo a riposo, ma è anche vero che il periodo complessivo di assenza dura un giorno in più rispetto ad un collega inserito in turno con cadenza al sesto giorno. Per quanto riguarda, invece, la seconda parte del quesito, relativa ai contenuti contrattuali, dobbiamo precisare che l'attribuzione di quattro giorni aggiuntivi di ferie si applica ai lavoratori che sono inseriti in turni di lavoro che prevedono 6 giorni di lavoro e solo il settimo di riposo. In questi casi, infatti, come si può ben immaginare, la penalizzazione sarebbe macroscopica rispetto a quei lavoratori che hanno la settimana corta (5 + 2). Fruendo interamente dei 25 ferie previsti, tra due lavoratori inseriti in turni diversi, il primo con 6 giorni di lavoro, mentre il secondo con la settimana corta, si produrrebbe una differenza di ben 4 giornate (31 giorni di assenza complessiva, anziché 35).
Da tenere presente che per questi lavoratori la penalizzazione resterebbe tale anche se la prenotazione dell'assenza avvenisse per singole giornate. Per questa ragione il CCNL vigente ha ritenuto di dover compensare questa disparità di trattamento, riconoscendo loro una maggiorazione di 3 giornate di ferie su base annua.
L'articolo 25 del CCNL in questione non è applicabile ai macchinisti perché la normativa per la contabilizzazione delle ferie consente di recuperare il concetto di settimana corta per mezzo dell'intervallo che, fatto salvo alcuni casi specifici, viene associato al riposo settimanale (singolo) anche quando non è espressamente previsto dal turno.



QUESITO
Con l'entrata in vigore dei nuovi turni abbiamo trovato una sequenza di notti consecutive molto pesanti, mai effettuate in passato.
Il caso è il seguente:
1 giornata) vettura per Livorno con arrivo alle ore 17,00 + Riposo F.R.
2 giornata) treno merci di ritorno con inizio lavoro ore 1,00 e fine lavoro alle 7,00
3 giornata) servizio A/R con inizio 0,50 e termine ore 7,20.
Come si noterà tra i due servizi notturni, molto pesanti, intercorre un riposo giornaliero di appena 18 ore e 50'. E' regolare un servizio con due notti pesanti consecutive e senza neppure le 22 ore di riposo giornaliero

P.d.M. I.T. Cargo Bologna

RISPOSTA
Purtroppo, tra le tante brutte sorprese del nuovo CCNL, c'era anche questa sul lavoro notturno. A differenza del passato, col nuovo contratto, possono essere previste due notti "pesanti " consecutive fruendo di un normale riposo di 16 ore tra la prima e la seconda notte, quando, come nel caso in esame, si proviene da un RFR. Difatti, l'elevazione del riposo giornaliero è prevista quando si inizia o si termina la prestazione in residenza nel periodo 0-5 ovvero quando comprende interamente il periodo 0-5. Nel caso in esame il riposo minimo previsto dal contratto dopo la prima notte è di 16 ore poiché:
- inizia nel periodo notturno,'ma fuori residenza;
- termina in residenza, ma dopo le 5;
- non comprende interamente la notte, né potrebbe, perché il RFR deve comunque interessare una porzione del periodo notturno.
La sequenza incontrata in quel turno è conforme alle norme (anche se le norme non sono conformi al buon senso).
L' interpretazione della normativa è obiettivamente complicata, come lo sono, del resto, un po' tutte in questo contratto, ma appare evidente che non sono applicabili al caso in questione le maggiorazioni descritte nei precedenti punti 2 e 3, pertanto resta applicabile soltanto la norma generale sul riposo giornaliero che prevede appunto 16 ore minime.



QUESITO
Quando l'Intervallo o il Riposo coincide con una qualsiasi festività (es. 1 Nov. 25 Dic., ecc.):
a) può essere solo recuperato;
b) può essere solo messo a pagamento;
c) non può essere né recuperato, né messo a pagamento.

Macch. Francesco Crea - I.T.A Savona Tmr

RISPOSTA
La nuova normativa contrattuale (punto 2.4 dell’art. 24 CCNL), a tale proposito, è cambiata rispetto al passato, anche per effetto della circolare applicativa del CCNL concordata con i sindacati firmatari (nuova circolare Pennacchi), ma a nostro parere restano alcune contraddizioni che possono generare parecchi contenziosi, perché il P.d.M. e il P.d.B. hanno il riposo definito contrattualmente in ore e non in giornate solari. Il concetto di riposo calcolato in ore, con il relativo conteggio della “coda” per verificare la sua coincidenza, anche parziale, con una festività, adottato in ferrovia sin dal 1974, con l’entrata in vigore delle legge 77, crediamo non sia superato, anche se dobbiamo constatare una grave carenza nelle norme definite nel CCNL vigente perché non hanno regolato il fatto che il nostro riposo è calcolato in ore. In questa situazione indefinita, resta arduo, comunque, per il personale esercitare i propri diritti perché la norma scritta è stata cambiata ed ha assunto un significato diverso. Nel caso in esame, quindi, sarebbe giusto applicare il conteggio della “coda” del riposo per verificare la sua coincidenza con la festività, ma sappiamo che i C.D. di molti impianti non concedono tale diritto (recupero o pagamento) perché l’intervallo abbinato al riposo non corrisponde alla dizione giornata dedicata al riposo che, secondo la loro interpretazione non sono le 48 ore stabilite dal CCNL, ma la giornata solare definita come tale dal turno. Le modalità per la fruizione della giornata di recupero, invece, sono rimaste invariate, il personale interessato dovrà richiederne il recupero entro 90 giorni (il recupero conviene sempre, anche dal punto di vista economico), ma, a differenza del passato, quando per esigenze produttive non sia possibile fruire del recupero di tale giornata, verrà corrisposto un compenso economico pari ad una giornata di lavoro.



QUESITO
Vorrei dei chiarimenti circa le ore di riposo annue(3538). Facendo il conteggio dei riposi settimanali dell' anno 2002, mi sono accorto che mancano 120 ore per arrivare alle 3538 annue. Ho chiesto il recupero dei riposi mancanti, e il mio superiore mi ha detto che essendo in turno non mi spetta recuperarli. E' giusta questa decisione?
Vi sono circolari a riguardo, e quali sono?

Un Macchinista di Avezzano (AQ)

RISPOSTA
Nel 2002 era ancora in vigore il vecchio contratto, il quale conteneva una certa dose di ipocrisia, pertanto, sarebbe possibile ancora tentare di recuperare tale diritto attraverso un contenzioso legale, visto che sulla base di un accordo applicativo del vecchio contratto (circolare Borgia), scritto in maniera ambigua, la società ritiene comunque che nulla sia dovuto al personale in turno. Nel caso in esame l’attuale CCNL, invece, è molto chiaro: il conteggio del monte ore annuo avviene sul turno e si considera fruito per tutto il personale ad esso assegnato; il conteggio deve essere tenuto sotto controllo solo per il personale disponibile.
Alcune considerazioni sono d’obbligo perché:
1) sono molti i casi in cui il personale perde la propria posizione di turno;
2) altrettanto frequenti sono le variazioni ai turni nei casi di soppressione o forte ritardo;
3) sono molti i casi in cui il ritardo dei treni prima della fruizione del riposo determina una riduzione del riposo programmato;
4) il conteggio del congedo non viene fatto tenendo conto del riposo di turno ma unicamente il valore minimo di 48 ore;
5) il riposo calcolato in ore anziché in giornate determina lo scadimento della qualità del riposo settimanale;
6) infine, dobbiamo sottolineare che per effetto del lavoro su sei giorni (su sette)le presenza dei macchinisti sono maggiori rispetto agli altri ferrovieri, senza che vi sia il riconoscimento pure contemplato nel punto 1 dell’art. 25 dell’attuale CCNL.
La sommatoria di questi fattori negativi determina un grave danno alla quantità e alla qualità del nostro tempo libero. Problema che dobbiamo assolutamente affrontare nel suo insieme, altroché concordare le modalità per andare a lavorare nelle giornate di intervallo…sciagurati!



QUESITO
Mi preme sapere se il macchinista in turno che esce dal turno (ferie, malattia, festivo o altro motivo) ha diritto ad un riposo settimanale di 58 ore contemporaneamente alla ripresa del turno dopo tale riposo. Cioè se posso pretendere che l'ultimo servizio prima del riposo mi garantisca, oltre alla ripresa del turno un riposo di 58 ore.
Ciò migliorerebbe la qualità della vita.

Roberto Favretto - D.L. Venezia

RISPOSTA
L’articolo 9 della Circolare 25 contempla i casi in cui il personale ha diritto alla ripresa del turno dopo un periodo di assenza, nei casi di fruizione di un recupero festivo o di una assenza giustificata o dopo un periodo di malattia o di fruizione delle ferie superiore a cinque giorni sono sempre soddisfatte le condizioni per la ripresa del turno. In questi casi le norme specifiche prevedono che il riposo sia da considerarsi fruito interamente, anche se sarebbe il caso di aggiornarle, invece può accadere, come nel caso in esame, che il personale non abbia diritto alla ripresa del turno e la sua utilizzazione avvenga in posizione di disponibilità. In quest’ultima condizione, l’utilizzazione del pdm avverrà seguendo le norme specifiche applicate al personale disponibile; pertanto la fruizione del riposo settimanale è prevista con l’attribuzione di 58 ore minime. La normativa è stata confermata dal CCNL in quanto non ha subito modifiche da parte del contratto stesso e, proprio sul riposo settimanale, è intervenuto anche l’accordo del 20 ottobre 2003 per dirimere alcuni dubbi interpretativi, confermando che il riposo minimo è di 58 ore per consentire la fruizione del monte ore annuo di 1538 ore. Ovviamente, il personale assegnato al turno, ma utilizzato in posizione di disponibilità, si trova a dover decidere tra due diritti quello di riprendere la propria posizione di turno dopo il riposo settimanale (che comunque non potrà mai essere inferiore a 48 ore) e quello del riposo minimo di 58 ore attribuibile al personale in seguito alla sua utilizzazione in posizione di disponibilità. Questa condizione non consente però di rifiutare un servizio prima del riposo se lo stesso non consentisse la fruizione delle 58 ore per evidente contraddizione (o si è disponibili e si ha diritto alle 58 ore o si è in turno e si ha diritto alla media di turno), proprio perché la sua utilizzazione avviene in posizione di disponibilità. Dovrà quindi essere il personale stesso a decidere quel dei due diritti sia prevalente nella fattispecie e la ripresa del turno non potrà essere considerata un obbligo perché l’utilizzazione in posizione di disponibilità potrebbe compromettere la concreta fruizione del monte ore annuo che, com’è noto, al personale in turno non viene calcolato individualmente perché la garanzia è implicita nella programmazione (vedi CCNL Art.22 punto 2.9.2). Per questa ragione la tutela di questo diritto potrà avvenire soltanto pretendendo la fruizione delle 58 ore minime di riposo settimanale previsto dalle norme che regolamenta l’utilizzazione del personale in posizione di disponibilità.


 


QUESITO
Chiedo lumi su una questione piuttosto spinosa.
Lunedi, ultimo giorno della sestina, chiama il 303 per comunicarmi che mi avrebbe spostato il riposo da martedì a mercoledì per esigenze di servizio. Quando ho detto che non volevo mi è stato detto che loro possono farlo in modo coatto una volta al mese e che ora “io ti ho avvisato, sono fatti tuoi”.
A me pare tanto una forzatura. E’ realmente possibile tutto ciò o posso proseguire nel rifiuto? Grazie.

Macch. ITP Foggia

 

RISPOSTA
No! Questa è un’interpretazione parziale e in malafede delle norme sulla disponibilità.
é vero infatti che in base al DPR 1372/71 (che è precedente al CCNL vigente ma ancora valido) al P.d.M. disponibile, in casi di assoluta necessità, può essere spostato il riposo di 1 giorno (al 5 o 7) o posticipato addirittura di 2 (all’8 ma solo dopo accordi sindacali locali). Ed è anche vero che secondo l’art. 24.1.2 del CCNL vigente questo spostamento può essere fatto una volta al mese anche senza il consenso del lavoratore. Però quest’ultimo art. del CCNL, introdotto con l’obbiettivo di mettere dei paletti sulla questione, impone un preavviso di almeno 48 ore!
Infine è bene chiarire, a scanso di equivoci, che il verbale di accordo del 20 Ottobre 2003 stabilisce: “il riposo settimanale di norma collocato al 6° giorno, può essere spostato dall’Azienda tra il 4° e 7° giorno solo nella programmazione dei turni. In gestione restano confermate le previgenti disposizioni”, ovvero quelle citate prima.

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# Titolo articolo
1 Festività 25 Aprile 2011
2 Spostabilità del riposo
3 Ripresa turno
4 Monte ore annuo
5 Riposo coincidente col festivo
6 Turni settimanali
7 Riposo dopo formazione prof.
 

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