QUESITO Con l'entrata in vigore dei nuovi turni abbiamo trovato una sequenza di notti consecutive molto pesanti, mai effettuate in passato. Il caso è il seguente: 1 giornata) vettura per Livorno con arrivo alle ore 17,00 + Riposo F.R. 2 giornata) treno merci di ritorno con inizio lavoro ore 1,00 e fine lavoro alle 7,00 3 giornata) servizio A/R con inizio 0,50 e termine ore 7,20. Come si noterà tra i due servizi notturni, molto pesanti, intercorre un riposo giornaliero di appena 18 ore e 50'. E' regolare un servizio con due notti pesanti consecutive e senza neppure le 22 ore di riposo giornaliero P.d.M. I.T. Cargo Bologna |
RISPOSTA Purtroppo, tra le tante brutte sorprese del nuovo CCNL, c'era anche questa sul lavoro notturno. A differenza del passato, col nuovo contratto, possono essere previste due notti "pesanti " consecutive fruendo di un normale riposo di 16 ore tra la prima e la seconda notte, quando, come nel caso in esame, si proviene da un RFR. Difatti, l'elevazione del riposo giornaliero è prevista quando si inizia o si termina la prestazione in residenza nel periodo 0-5 ovvero quando comprende interamente il periodo 0-5. Nel caso in esame il riposo minimo previsto dal contratto dopo la prima notte è di 16 ore poiché: - inizia nel periodo notturno,'ma fuori residenza; - termina in residenza, ma dopo le 5; - non comprende interamente la notte, né potrebbe, perché il RFR deve comunque interessare una porzione del periodo notturno. La sequenza incontrata in quel turno è conforme alle norme (anche se le norme non sono conformi al buon senso). L' interpretazione della normativa è obiettivamente complicata, come lo sono, del resto, un po' tutte in questo contratto, ma appare evidente che non sono applicabili al caso in questione le maggiorazioni descritte nei precedenti punti 2 e 3, pertanto resta applicabile soltanto la norma generale sul riposo giornaliero che prevede appunto 16 ore minime.
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