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Abbandono treno 1

QUESITO
Una giornata di turno in A/R prevede treno 50874 con partenza da Oristano alle ore 12,20 con 15' di accessori e arrivo a Macomer alle ore 13,46; il treno di ritorno 58871 con partenza da Macomer alle ore 14,40 e arrivo a Oristano alle ore 15,52 con 40' di accessori. Si chiede di sapere quali siano le condizioni per poter abbandonare il treno, se dopo due ore di ritardo, oppure dopo due ore più una (3 ore). Optando per l'arrivo a destinazione, da che ora compete il completamento corsa, nel caso in cui il treno arrivi a destinazione a Oristano alle ore 18,50? Sul modulo di richiesta di comunicazione di termine del servizio quale orario dobbiamo indicare per abbandonare il treno?
Dino Manca - Cagliari (dicembre 2006)

RISPOSTA
Il personale non deve più indicare l'ora di termine, ma deve comunicare al DCT, l'orario di inizio lavoro e quello di termine programmato, nonché la località di fruizione ed il tipo del successivo riposo (fuori residenza, giornaliero o settimanale). La comunicazione deve intervenire almeno due ore prima dell'ora di fine lavoro programmato. Il quesito, però, vuole chiarire quando si può lasciare il servizio. In base al punto 2.13.1 dell'art. 22 del vigente CCNL, "Il lavoratore in servizio di condotta o di scorta ha la facoltà di lasciare il servizio non prima di due ore oltre il termine programmato dello stesso e, comunque, non oltre 1 ora rispetto ai limiti massimi della prestazione giornaliera di cui al precedente punto 2.6.". Condizione confermata anche nel 1 ° cpv. del successivo punto 2.13.2. Tuttavia, essa appare controversa rispetto alle indicazioni del secondo cpv. del medesimo punto, riguardanti le azioni prioritarie delle aziende "per portare il treno a destino ovvero alla prima stazione utile per la fruizione del riposo", "entro l'ora successiva rispetto ai limiti di cui al punto 2.13.1". Si tratta di capire quale sia la corretta interpretazione del comma 2.13 nel suo insieme, cioè di stabilire se "le azioni prioritarie delle aziende", definite dal secondo cpv. del punto 2.13.2, incidono sugli obblighi del lavoratore indicati invece al punto 2.13.1. Soccorre, in tal senso, la lettera di Trenitalia (D.P.O. del 20 settembre 2003), riguardante l'attribuzione del completamento corsa, che dapprima rammenta i criteri necessari per aver titolo al compenso e successivamente, nei grafici A e C degli allegati 1 e 2 alla predetta circolare, fissa il limite di prestazione nelle due ore successive al termine del lavoro programmato. Quindi, nel caso analizzato, si ha certamente titolo al completamento corsa CC 90 a partire dalle ore 18,32, se in condotta, similmente a quanto indicato nell'esempio del grafico A della citata circolare DPO 20/9/2003. Ne consegue che la terza ora indicata nel CCNL non costi tuisce obbligo per il lavoratore. Una diversa interpretazione del punto 2.13, nel senso che "...non prima di due ore..." debba significare in realtà obbligo fino a tre ore dopo la prestazione programmata, appare incompatibile sia con la formulazione letterale del punto 2.13.1, che con la circolare del 20/9/2003.

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