RISPOSTA Hai perfettamente ragione! Quella dei CD è una lettura parziale della norma citata; infatti, il caso in esame non rientra tra quelli di cui ai punti 1, 6b e 7 della circolare sulla variazione del servizio già comandato, tuttora vigente, come vorrebbero intendere i CD, perché la previsione di un servizio compatibile non è paragonabile ai casi di soppressione o di forte ritardo di un treno, oppure di un soppressione totale o parziale di una giornata di turno perfettamente programmata. Il caso in esame rientra invece più correttamente nel punto 8, specificamente dedicato ai casi di soppressione programmata di una giornata di turno, che recita testualmente “per la soppressione programmata dei treni, in sede di contrattazione dei turni potranno essere concordate variazioni di turno prevedendo servizi anche sostitutivi anche per località diverse da quella turnificate o periodi di utilizzazione nei nastri stessi. La definizione “nei nastri lavorativi” è uno spazio temporale assolutamente definito e non estensibile (di due ore rispetto al termine della prestazione) come per le altre situazioni prese in esame dalla circolare stessa. Ovviamente la situazione è assolutamente nota ai CD, ma per evidente convenienza rispetto alla difficoltà a trovare una possibile utilizzazione del personale interessato, si preferisce ignorarla. Come tutte le norme, però, anche questa, pur nella sua rigidità, è aggirabile con l’inganno, comandando il personale di riserva nella fascia per utilizzarlo successivamente per un servizio lasciato scoperto. Ma si tratterebbe, appunto, di un comportamento sleale nei confronti del personale.
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