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Un governo reazionario contro lavoratori e pensionati

ECCO LA MANOVRA PER LE PENSIONI DEI  FERROVIERI

 A RISCHIO ANCHE I COLLEGHI GIA' NEL 'FONDO'

immagine minatoriUna manovra finanziaria ingiusta, crudele e classista, che tocca nella carne viva milioni di persone con particolare accanimento contro i pensionati, i lavoratori e le fasce più deboli della società.

Misure che agevolano le banche, non intaccano il potere e la libertà d'azione dei grandi speculatori internazionali, avvicinano alla soglia di povertà milioni di persone e sconvolgono l'esistenza di tantissimi lavoratori che vedono allontanarsi ancora la pensione. 

Una manovra che potrebbe risultare del tutto inutile se, come è probabile, la minore disponibilità economica e l'incertezza su pensioni, salari, servizi sociali e tassazione, indurrà tutti ad una cospicua riduzione dei consumi con conseguente abbassamento del gettito fiscale. Una manovra decisa dall'aristocrazia economica supportata da parlamentari che si sono dimostrati inetti e incapaci di rinnovare il quadro politico con elezioni democratiche. Vedremo se nella discussione e con gli emendamenti il Parlamento riuscirà a correggere le ingiustizie più grandi. La manovra economica del Governo Monti ha messo in evidenza che non basta un Presidente del Consiglio più sobrio nei comportamenti privati e pubblici (che erano divenuti insopportabili) né  una persona devota e molto religiosa per agire con giustizia ed equità. MARIO MONTIL'etichetta di 'tecnici' grazie alla quale sono saliti al governo copre la loro vera natura di reazionari che governano una grave crisi economica tutelando gli interessi esclusivi della loro 'casta' di appartenenza, senza considerare affatto le condizioni matieriali di vita della maggioranza dei cittadini. La mancanza di una equa ripartizione dei scrifici rende inaccettabile una manovra già molto pesante per tutti i cittadini non ricchi. Per i ferrovieri - come per tutti gli altri lavoratori - si prospettano sacrifici mai visti finora. Tutti i lavoratori in mobilità o nei 'fondi' di accompagnamento che hanno visto allontanarsi il momento della pensione rischiano di ritrovarsi senza lavoro e senza pensione: nella manovra è previsto una cosa scandalosa ovvero un tetto di 50.000 persone cui garantire la continuità del sostegno al reddito. Per gli altri una drammatica incertezza sul futuro.

Questo è l'articolo che riguarda la nostra pensione:

(...) Art. 24. (...) comma18.

Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente articolo, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (lavori usuranti, ndr) e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 ( Forze di polizia e delle Forze armate ndr)  di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonchè dei rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituto presso l’INPS ai sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.(Quello dei ferrovieri, ndr)

 LA RELAZIONE TECNICA CHE ACCOMPAGNA LA MANOVRA

LEGGI SOTTO QUELLA RELATIVA ALL'ART.24

Art. 24

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni

internazionali e con l’Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economicofinanziaria

e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in

termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei

seguenti principi e criteri:

a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi

e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;

b) flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla

prosecuzione della vita lavorativa;

c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita;

semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse

gestioni previdenziali.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a

decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata

secondo il sistema contributivo.

3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva,

previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai

fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di

anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può

chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio

2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a

partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità

sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia », conseguita

esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7; b) «pensione anticipata»,

conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai comma 10 e 11, salvo quanto

stabilito ai commi 14, 17 e 18.

4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'Assicurazione

Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima,

nonchè della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.

335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all’età in cui operano i requisiti minimi

previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi

restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall’operare dei

coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settant’anni, fatti salvi gli adeguamenti

alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e

integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia delle disposizioni di cui

all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al

conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.

5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i

requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano

applicazione le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive

modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 21, primo periodo

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del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

settembre 2011, n. 148.

6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un

requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia

tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1°

gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti

nei termini di seguito indicati:

a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e

delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni

e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016

e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di

adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della

speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico

dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui

all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico

è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a

decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in

ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema

pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122;

c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all’articolo 22-ter,

comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla

legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui

pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme

sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni

per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di

sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto

2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni;

d. per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione

generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,

della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per

l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di

sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto

2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni.

7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di

un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione

risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito

contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno

sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo

soglia pari, per l’anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,

comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della

variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente

calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio

precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL

operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie

preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie

per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per

un dato anno, a 1,5 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo

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anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un’eta

anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di

cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 28 settembre

2001, n. 355, convertito con legge 27 novembre 2001, n. 417, all’articolo 1, comma 23 della

legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole “, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso

alla prestazione di cui al comma 19,” sono soppresse.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno di

cui all’ articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui

all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo

1971, n. 118, è incrementato di un anno.

9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell’AGO e delle

forme esclusive e sostitutive della medesima, nonchè della gestione separata di cui

all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per

l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere

tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67

anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima

decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti

dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse

assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto

direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre

2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che

maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età

minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.

Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico

agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per

gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal penultimo periodo del presente comma.

L’articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n. 183 è soppresso.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a

carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della

gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che

maturano i requisiti a partire dalla medesima data l’accesso alla pensione anticipata ad età

inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta

maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per

le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2012. Tali requisiti

contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a

decorrere dall’anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive

maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a

2 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età

di 62 anni. Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è

proporzionale al numero di mesi.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il

primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla

pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì,

al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati

e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che

l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo

soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del

prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di

statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per

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l’anno 2012 a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6

e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione

di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da

considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la

revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia

mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l’importo

mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l’accesso attraverso le diverse

modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10,

trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decretolegge

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente

apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 12-bis dopo le parole “e all’ articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto

1995, n. 335, e successive modificazioni,” aggiungere le seguenti: “e il requisito

contributivo ai fini del conseguimento del diritto all’accesso al pensionamento

indipendentemente dall’età anagrafica”;

b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole “i requisiti di età” sono sostituite dalle

seguenti: “i requisiti di età e di anzianità contributiva”;

c. al comma 12-quater, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola “anagrafici”.

13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con

decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità

previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell’articolo

12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge

30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.

14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti

prima della data di entrata in vigore del presente articolo continuano ad applicarsi ai soggetti

che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 9

della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei

limiti del numero di 50.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso

al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991,

n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al

31 ottobre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione

dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.

223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge

23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi

collettivi stipulati entro il 31 ottobre 2011;

c) ai lavoratori che, alla data del 31 ottobre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a

carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre

1996, n. 662;

d) lavoratori che, antecedentemente alla data del 31 ottobre 2011, siano stati autorizzati alla

prosecuzione volontaria della contribuzione;

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e) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal

servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.

15. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla

base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell’inizio del periodo di esonero di cui

alla lettera d) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di

cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle

decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente articolo. Qualora dal

predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 50.000 domande di pensione,

i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad

usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al presente comma. Nell’ambito del

predetto limite numerico vanno computati anche i lavoratori che intendono avvalersi,

qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui

al comma 14 e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall’articolo 12,

comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, con legge

30 luglio 2010, n. 122, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite

numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5 afferente al beneficio concernente il

regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti che maturano i requisiti

dal 1° gennaio 2012 di cui al presente comma trovano comunque applicazione le

disposizioni di cui al comma 12.

16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto

1995, n. 335, come modificato dall’ articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n.

247, ai fini dell’aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui all’articolo

1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto

all’articolo 12, comma 12-quinquies del decreto legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con

modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con

effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età

corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni è adeguato agli incrementi della

speranza di vita nell’ambito del procedimento già previsto per i requisiti del sistema

pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e,

conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento

al valore originariamente indicato in 70 anni per l’anno 2012, l’incremento dello stesso tale da

superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al

comma 6 dell’ articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto dalla

decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70

nell’ambito della medesima procedura di cui all’ articolo 1, comma 11, della citata legge n.

335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di

trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per età corrispondenti a valori

superiori a 70 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all’ articolo 1, comma 11, della

citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la periodicità temporale della procedura di

cui all’articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive

modificazioni e integrazioni, all’adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter dell'articolo

12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei

coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019

sono effettuati con periodicità biennale.

17. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modifiche

all’articolo 1 ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la

possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli

addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della

legge 4 novembre 2010, n. 183:

58

3/4 al comma 5, le parole “2008-2012” sono sostituite dalle seguenti: “2008-2011” e alla

lettera d) del medesimo comma 5 le parole “per gli anni 2011 e 2012” sono sostituite

dalle seguenti: “per l’anno 2011”;

3/4 al comma 4, la parola “2013” è sostituita dalla seguente: “2012” e le parole: “con un'età

anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva

ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B” sono sostituite dalle

seguenti: “con i requisiti previsti dalla Tabella B”;

3/4 al comma 6 le parole “dal 1° luglio 2009” e “ai commi 4 e 5” sono sostituite

rispettivamente dalle seguenti: “dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011” e “al comma

5”;

3/4 dopo il comma 6 è inserito il seguente comma

6.bis Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per

un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso

anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella

B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:

a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono

le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;

b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro per per coloro

che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da

72 a 77.”

3/4 al comma 7 le parole “comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “commi 6 e 6-bis”

Per i lavoratori di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui al comma 5

del presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i

requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n.

67 del 2011, come modificato dal presente comma, le disposizioni di cui all’articolo 12,

comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al

pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano

previsti, alla data di entrata in vigore del presente articolo, requisiti diversi da quelli

vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo

78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto

legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonchè

dei rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive

modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di

armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle

obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.

Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al

presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituto presso

l’INPS ai sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

19. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive

modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole “, di durata non

inferiore a tre anni,” sono soppresse.

20. Resta fermo che l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 72 del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e

successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i

requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della

59

rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente

articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle

pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo

per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del

presente provvedimento, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di

cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, anche se aventi

effetto successivamente al 1° gennaio 2012.

21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di

solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel

Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo

dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il

concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo. L’ammontare della misura del

contributo è definita dalla Tabella A di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto legge ed è

determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione conseguente

alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più

favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse

dall’assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il

trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.

Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da

aziende di navigazione aerea l’imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione

capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell’applicazione del predetto

contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del

contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il

trattamento minimo

22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e

di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle

gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 0,3 punti percentuali ogni anno fino a

raggiungere il livello del 22 per cento.

23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e

di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione

autonoma dell’INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all’Allegato n. 1

del presente decreto.

24. In considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario delle rispettive

gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.

509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai

predetti decreti adottano, nell’esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il

31 marzo 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per

prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta

anni. Le delibere in materia sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti

secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti, che si esprime in modo definitivo entro

trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 31 marzo 2012 senza

l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri

vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al

comma 2 del presente articolo sull’applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative

gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati

nella misura dell’1 per cento.

25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei

trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1,

della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per il biennio 2012 e 2013 è riconosciuta

esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a due volte il

trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. L’articolo 18, comma 3, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e

60

successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. Per le pensioni di importo superiore

a due volte trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di

rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione

è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di

cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione

e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui

all’articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il

finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi

dell’occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per l’anno 2012 con 200

milioni di euro, e a decorrere dall’anno 2013 con 300 milioni di euro. Con decreti del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concento con il Ministro dell’economia e

delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo.

28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una

Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza

obbligatoria nonché di Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di

valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza

pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo

periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualità nell’accesso al trattamento pensionistico

determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto.

Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle

dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell’adeguatezza

della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e

compatibilità succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di

decontribuzione parziale dell’aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali

integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori

di previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della

previdenza.

29. Il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali elabora annualmente, unitamente agli enti

gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di

informazione e di educazione previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione da parte

degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun

iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità operanti nel

settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza,

in particolare tra le giovani generazioni, della necessità dell’accantonamento di risorse a

fini previdenziali, in funzione dell’assolvimento del disposto dell’art. 38 della

Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali

previste a legislazione vigente.

30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l’istituzione di un tavolo di confronto

con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli

istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.

31. Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e c),

del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo

complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di

cui all’articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito

complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e

indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. . In deroga

all’articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si

61

applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a

decorrere dal 1° gennaio 2011.

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Relazione tecnica sulle misure contenute all'art. 24

Capo IV Riduzioni di spesa. Pensioni
Art. 24 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
Articolo 24 (commi da 1 a 30)
Il sistema pensionistico italiano è strutturato, con riferimento alle regole di accesso, in base a uno
schema che prevede sostanzialmente due canali: il pensionamento di vecchiaia ordinario e il
pensionamento anticipato (in presenza di un’anzianità contributiva comunque superiore a un valore
elevato). Trattasi di uno schema comune alla generalità dei Paesi europei. Questo schema prevede:
¾ statutory retirement age (pensionamento vecchiaia ordinario);
¾ early retirement (pensionamento anticipato con anzianità contributive elevate).
La disposizione in esame è diretta a prevedere una complessiva revisione del sistema pensionistico,
comunque nell’ambito della predetta impostazione sistemica già presente nell’assetto vigente prima
dell’entrata in vigore della disposizione stessa, con la finalità di:
a) accelerare l’entrata a regime di alcuni istituti già previsti dall’ordinamento, prevedendo:
¾ l’introduzione del sistema di calcolo contributivo con il metodo del pro-rata per le
anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 anche per i lavoratori che
avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996;
¾ l’accelerazione del processo di allineamento del requisito anagrafico previsto per
l’accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario delle lavoratrici del settore privato
a quello della generalità dei lavoratori. Sulla base della disposizione in esame tale
allineamento è anticipato a decorrere dal 1° gennaio 2018 anziché dal 1° gennaio
2026 come previsto dall’ordinamento vigente prima dell’entrata in vigore della
disposizione. In tal modo è anticipato il raggiungimento del requisito minimo
anagrafico di 67 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia ordinaria per tutti i
lavoratori all’anno 2021 (anziché al 2026, in tal modo è stata adeguata la
disposizione di garanzia già introdotta dall’articolo 5 della legge n. 183/2011);
¾ dal 1° gennaio 2018 è incrementato di 1 anno anche il requisito anagrafico per
l’accesso all’assegno sociale allineandolo pertanto al requisito anagrafico minimo
per l’acceso al pensionamento di vecchiaia ordinario;
¾ il passaggio da una periodicità triennale ad una biennale sia dell’adeguamento dei
requisiti agli incrementi della speranza di vita sia dell’aggiornamento dei coefficienti
di trasformazione con riferimento agli adeguamenti e agli aggiornamenti aventi
decorrenza successiva a quelli decorrenti dal 1° gennaio 2019;
b) estendere dal 2013 l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita, già previsto
dall’ordinamento per i requisiti anagrafici, anche al requisito contributivo per l’accesso al
pensionamento anticipato indipendentemente dall’età anagrafica;
c) razionalizzare le possibilità di accesso al pensionamento anticipato rispetto ai requisiti
anagrafici per il pensionamento di vecchiaia ordinario, innalzando in tal modo l’età media di
accesso al pensionamento, prevedendo:
¾ l’eliminazione della possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il
sistema delle c.d. quote con un’anzianità contributiva minima compresa tra 35 e 36
anni di contributi;
¾ l’incremento, in via sostanziale rispetto all’ordinamento vigente prima dell’entrata in
vigore della disposizione in esame, per i lavoratori uomini del requisito
contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall’età
anagrafica di 1 anno se dipendenti e di 6 mesi se autonomi (uniformando per tutti i
lavoratori tale requisito contributivo), nel mentre per le lavoratrici dipendenti tale
requisito contributivo viene sostanzialmente confermato e per le lavoratrici
autonome vi è una riduzione sostanziale del requisito di 6 mesi. In via aggiuntiva,
come precedentemente descritto, è prevista l’estensione a tale requisito contributivo
dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita, già previsto
dall’ordinamento per i requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento. Per i
soggetti che hanno una quota di pensione calcolata con il sistema retributivo e
accedono al pensionamento anticipato con il requisito contributivo in esame e con
età inferiore a 62 anni è prevista una riduzione del 2% l’anno di tale quota in ragione
del numero di anni di anticipo rispetto all’età di 62 anni;
¾ per i soggetti nuovi assunti dal 1° gennaio 1996 la cui pensione è integralmente
calcolata con il sistema contributivo in via ulteriore a quanto sopra rappresentato è
consentito il pensionamento anticipato a 63 anni di età (nel 2012, poi adeguato agli
incrementi della speranza di vita), a condizione che abbiano almeno 20 anni di
anzianità contributiva e una pensione di importo non inferiore a 2,8 volte l’assegno
sociale;
d) adeguare le aliquote contributive di finanziamento e di computo per i lavoratori
autonomi;
e) istituire un contributo di solidarietà per i fondi speciali che hanno beneficiato di regole più
favorevoli rispetto al sistema generale e adeguare l’ordinamento previdenziale delle casse
dei liberi professionisti e dei regimi speciali;
f) in considerazione della complessiva revisione del sistema pensionistico, semplificare e
razionalizzare i diversi istituti:
¾ per i soggetti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento dal 1° gennaio
2012 per il pensionamento di vecchiaia ordinario e per il pensionamento anticipato
non si applica il regime delle decorrenze (c.d. “finestra”), conseguentemente sono stati
rideterminati i livelli dei requisiti al fine di inglobare il posticipo originariamente
implicito nel rinvio della decorrenza del trattamento;
¾ sono stati uniformati i requisiti di accesso al pensionamento tra lavoratori dipendenti
e lavoratori autonomi, ciò comportando un anticipo di sei mesi per il pensionamento di
vecchiaia dei lavoratori autonomi (uomini e donne) e di sei mesi per il pensionamento
anticipato delle lavoratrici autonome;
¾ viene estesa la possibilità di totalizzazione dei periodi assicurativi, eliminando l’attuale
limite minimo di tre anni presso ciascuna gestione;
¾ i coefficienti di trasformazione nel sistema contributivo, nel 2012 previsti fino all’età di
65 anni, sono estesi dal 1° gennaio 2013 per età fino a 70 anni;
g) con riferimento alla nuova disciplina dei requisiti di accesso prevedere esplicite deroghe, di
seguito sintetizzate:
¾ è riconosciuta la c.d. certezza dei diritti ai lavoratori che hanno già raggiunto, alla data
del 31 dicembre 2011, i requisiti di accesso al pensionamento secondo la vigente
normativa. Pertanto, ad essi non si applicano le nuove disposizioni in materia di requisiti
di accesso e per i medesimi rimangono in vigore i requisiti di accesso e il regime delle
decorrenze previsti dall’ordinamento prima dell’entrata in vigore della disposizione in
esame;
¾ in ogni caso anche per coloro che maturano i requisiti successivamente al 31/12/11
vengono previste speciali esenzioni dal nuovo regime dei requisiti di accesso al
pensionamento per determinate categorie di lavoratori:
a. in particolare è prevista l’applicazione della normativa vigente prima dell’entrata
in vigore della disposizione in esame – nel limite di 50.000 unità – ai lavoratori
in mobilità, mobilità lunga, beneficiari di trattamenti a carico dei fondi di
solidarietà, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di esonero
(art. 72, comma 1, DL 118/2008), ai soggetti con in corso la prosecuzione
volontaria;
b. per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavoratori di
cui al dlgs n. 67/2011) viene conservata, in via strutturale, la possibilità di
accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle c.d. quote con
un’anzianità contributiva minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi. I
requisiti sono comunque rideterminati in modo da mantenere il beneficio
massimo di anticipo rispetto alla generalità dei lavoratori nel limite di 3 anni;
h) in considerazione della necessità di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, la
disposizione prevede una deindicizzazione totale per il biennio 2012-2013 per tutti i
trattamenti pensionistici complessivamente superiori a due volte il trattamento minimo
INPS.
Per i lavoratori iscritti al sistema pensionistico successivamente all’1/1/96 (sistema contributivo),
l’articolo in esame prevede, in via ulteriore, la possibilità di accesso al pensionamento anticipato
con un requisito anagrafico inferiore fino a 3 anni rispetto a quello di vecchiaia, purché il lavoratore
abbia maturato un requisito contributivo minimo di 20 anni effettivi, e a condizione che possa
vantare un importo della prima rata di pensione pari ad almeno 2,8 volte l’assegno sociale (circa
1.200 euro mensili nell’anno 2012), indicizzato con la media quinquennale del PIL nominale.
La soglia di 2,8 l’assegno sociale sostituisce, di fatto, per i soggetti in esame il requisito minimo di
contribuzione dei 35 anni previsto dalla normativa precedente per l’accesso al pensionamento
anticipato. Esso è stato determinato al fine di evitare, in media, un abbassamento dell’età di accesso
alla pensione in via anticipata rispetto all’età di vecchiaia e assicurare altresì un analogo livello di
adeguatezza delle prestazioni rispetto a quanto previsto dall’ordinamento vigente prima dell’entrata
in vigore del presente articolo.
Per quanto riguarda i requisiti anagrafici minimi per l’ accesso al pensionamento di vecchiaia
ordinario è previsto, nel sistema contributivo, l’innalzamento del requisito contributivo minimo (da
5 a 20 anni) uniformandolo al regime misto e l’introduzione del limite di importo minimo di
prestazione maturata per aver accesso al pensionamento (a 1,5 volte l’assegno sociale: tale nuovo
limite è pari nel 2012 a circa 643 euro mensili).
Infine la disposizione prevede che i limiti di importo della prestazione da maturare per aver accesso
al sistema pensionistico (rispettivamente 2,8 volte l’assegno sociale e 1,5 volte l’assegno sociale)
previsti per l’anno 2012 sono annualmente rivalutati in base all’andamento del PIL nominale
(media mobile degli ultimi 5 anni).
Più nel dettaglio il regime generale dei requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario
e al pensionamento anticipato può essere sintetizzato nelle seguenti Tabelle.


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