Controlli e formazione degli Rls
di Luciano Togno
In questo ultimo periodo, sull'emergenza degli infortuni sul lavoro sono intervenute le massime cariche dello Stato, della Chiesa, della politica e del sindacato. Tutti concordemente richiamano tre cose: una lotta più incisiva contro il lavoro nero e precario, l'esigenza di nuove leggi, maggiori controlli da parte degli enti preposti. Solo il sindacato, da tempo, nei comunicati che stila all'indomani di gravi infortuni si spinge oltre, chiedendo di conoscere quali fossero le misure di sicurezza adottate al momento dell'infortunio.
Per quanto riguarda la sicurezza, voglio ricordare che questa dovrebbe essere praticata indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro esistente e che, sul fronte legislativo, da anni giace una buona proposta di testo unico a firma del sen. Smuraglia. Per quanto riguarda invece i controlli e l'esigenza di conoscere le misure di sicurezza adottate, vorrei, nel limite delle mie possibilità, provare a rendere meglio comprensibili alcune cose. Ci viene in aiuto un'affermazione fatta da Luciano Gallino in un articolo recentemente pubblicato su la Repubblica «i datori di lavoro non in regola possono, sotto il profilo dei controlli preventivi, dormire sonni tranquilli». Come ciò sia possibile, Gallino lo spiega in modo preciso quantificando, sul milione e mezzo si aziende operanti nel paese, le esigue probabilità che queste hanno di subire un'ispezione da parte di un'Asl perennemente sotto organico o distratta anche su altri fronti. Se si ribaltano i fattori, si può vedere l'altro lato del problema e magari trame adeguate conclusioni. Questo milione e mezzo di aziende ha due precisi obblighi di legge che ci interessano. Il primo, fissato dall'articolo 18 della legge 626, impone che in ogni azienda venga eletto almeno un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) che ha come compito primario, dopo essere stato opportunamente formato con un apposito corso, quello di controllare l'applicazione delle norme di sicurezza. In virtù dell'articolo 9 della legge 300 (Statuto dei lavoratori), anche alle Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) e ai funzionari sindacali viene affidato il medesimo compito di controllare l'applicazione delle norme. Il secondo obbligo (articolo 4 della 626) è quello relativo alla stesura di un Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.). Questo documento, oltre che contenere la valutazione di tutti i rischi, deve essere completato con un piano di misure per eliminare o ridurre al minimo il rischio di farsi male o contrarre malattie professionali. Se tanto mi dà tanto, nel nostro paese, dove i datori di lavoro non in regola possono, sotto il profilo dei controlli preventivi, «dormire sonni tranquilli», esiste uno sterminato esercito di «controllori» e uno sterminato numero di documenti che dovrebbero contenere rischi e misure che vogliamo conoscere. In ogni azienda è presente come minimo un controllore e c'è un documento da controllare. Cosa si vuole di più? Secondo me, basterebbe coordinare e rendere operativa questa vasta massa di controllori (gli Rls) e cominciare a leggere e commentare questi documenti per dare una significativa sterzata al tanto conclamato problema della mancanza dei controlli. Certo, il problema è la qualità della formazione che gli Bis dovrebbero avere. Ma è proprio su questa che la 626 chiama in campo il sindacato assegnandogli, attraverso l'articolo 20, il compito di attuarla e renderla più efficace. Il sindacato lo sta facendo? E quanti documenti di valutazione analizza?
(fonte: il Manifesto, 9 febbraio 2007)