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Quella Commissione va ormai oltre la legge

Di Piergiovanni Alleva (da "il Manifesto" dell'8 giugno 2007)

Una iniziativa preoccupante è stata assunta dalla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con la delibera adottata nella seduta del 24 maggio 2007. La Commissione ha richiesto ad una organizzazione di lavoratori, e cioè ai delegati RSU/RLS dell’Assemblea Nazionale dei Ferrovieri, di comprovare la loro “legittimazione” a proclamare uno sciopero per il 16 e 17 giugno p.v., data alla quale le giornate di lotta erano state rinviate dopo una prima proclamazione per i giorni 17 e 18 maggio.

Sostiene in sostanza la Commissione di garanzia che, per ogni azione di lotta sindacale, dovrebbero essere comprovate le modalità, i tempi e le caratteristiche della sua decisione da parte della base rappresentativa, e che inoltre questa dimostrazione dovrebbe essere ripetuta volta per volta, con impossibilità pertanto di “rinviare” un’azione di sciopero da parte del gruppo esponenziale dei lavoratori da una data all’altra.
Qui non si tratta più di regolazione delle modalità esecutive dello sciopero (su cui v. deliberazione 03/32 del 12.2.03), ma di cominciare ad entrare nel merito del quando, come e da chi lo sciopero è stato deciso, e quindi di sindacare non il momento esecutivo, ma quello deliberativo.
Se si mette il dito nell’ingranaggio, anche sotto un profilo all’apparenza banale, non sarà – temiamo – più possibile fermarsi, fino a giungere a una regolamentazione di tutte le modalità soggettive, procedimentali e – perché no – contenutistiche, nella proclamazione di uno sciopero. Chiedere a un gruppo esponenziale di lavoratori di dimostrare la sua “legittimazione” a proclamare uno sciopero significa, nella sostanza, aver già negato che lo sciopero costituisca un diritto individuale di libertà di ogni lavoratore. La legittimazione infatti è un concetto limitativo, che discrimina i soggetti titolari di una facoltà d’agire da quelli che tale facoltà non hanno, e pertanto è del tutto evidente che, quando si tratta di diritti primari, non ha senso parlare in senso proprio di legittimazione giacché essa coinciderebbe con l’esistenza stessa della persona e, dunque, non esprimerebbe nessuna valenza limitativa e distintiva.
Da un punto di vista logico e di adeguatezza sociale dei comportamenti, poi, è del tutto evidente che ciò che veramente conta è la volontà di lotta esternata dai lavoratori titolari dell’interesse collettivo, laddove la collocazione temporale della lotta stessa, ad opera di un suo gruppo esponenziale, rappresenta un fatto esecutivo e secondario, le cui possibili variazioni - dovute a varie contingenze - non implicano affatto una nuova esternazione di quella volontà, dal momento che l’azione diretta non è stata comunque ancora realizzata.
Vi è veramente da chiedersi se la Commissione di garanzia avrebbe dimostrato uno spirito altrettanto fiscale nel caso in cui il rinvio dello sciopero fosse stato comunicato da un soggetto esponenziale, non di gruppi spontanei di lavoratori, ma di associazioni sindacali di lunga tradizione storica e stagionata strutturazione.
Piergiovanni Alleva, docente di diritto del lavoro nell’Università di Ancona.

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