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Il fatto non sussiste!

Con le limpide motivazioni contenute nella sentenza di proscioglimento del tribunale di Bologna (GIP dott.ssa V. Tecilla) otteniamo, insieme a Mimmo, giustizia piena. La battaglia contro l'uomo morto è stata una grande dimostrazione di consapevolezza da parte di tutti i macchinisti. Di seguito alcuni stralci della sentenza.

“… la irregolarità del dispositivo vacma (…) impone di qualificare come ‘legittimo’ il rifiuto di condurre il treno ove dal mezzo di trazione non fosse previamente stato rimosso il dispositivo vacma, così come è legittimo il rifiuto del manovale di salire su un ponteggio privo di protezioni; da tale valutazione deriva che quella ‘richiesta/rifiuto’ si è sostanziata nell’esercizio di un diritto, con esclusione dall’antigiuridicità della condotta”
“Il ritardo del treno 9311 di 18 minuti non è addebitabile al conduttore Romeo, dal momento che con la dovuta e necessaria diligenza ha comunicato ai superiori con un preavviso di 19 minuti sulla prevista partenza del treno e prima ancora che il mezzo giungesse in stazione a BOLOGNA CENTRALE, il suo rifiuto di condurre il treno anticipando che detto rifiuto valeva anche in caso di reiterazione dell’ordine (…)”.
“(…) la presenza sul binario 6 del dirigente CANTELLI e del capo-deposito, sono prova del fatto che la protesta sindacale di Romeo non giungeva affatto nuova alla dirigenza di Trenitalia spa, e sono forte indizio del fatto che i superiori erano con buona probabilità già al corrente della protesta che sarebbe stata attuata dal Romeo; tali considerazioni rappresentano come privo di logica il duplice ordine che è seguito al formale avviso dato da Romeo alle 11,45 (…).
P.Q.M.
DICHIARA NON LUOGO A PROCEDERE NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO IN ORDINE AL REATO ASCRITTO PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE.
Bologna, 19-9-2007

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