Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
a) l'adeguamento della struttura normativa nazionale con quella comunitaria;
b) l'adozione degli obiettivi comuni di sicurezza e dei metodi comuni di sicurezza;
c) l'individuazione di un organismo nazionale per la sicurezza e di un organismo investigativo per effettuare indagini sugli incidenti ed inconvenienti ferroviari;
d) l'assegnazione dei compiti e delle competenze ai suddetti organismi e la ripartizione delle responsabilità fra i soggetti interessati.
Il Decreto istituisce con sede in Firenze, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate i compiti di Autorità preposta alla sicurezza sono affidati, a seguito di apposite convenzioni internazionali, all'Agenzia, all'Autorità per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito organismo binazionale.