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Dante aveva ragione, le ferrovie invece no

(Francesco Piccioni, inviato a Pistoia).
Un giorno di festa proprio ben scelto. La «festa del macchinista», scadenza annuale animata da tempo immemorabile da Ezio Gallori, è stata benedetta in tempo reale dalla sentenza con cui il tribunale di Bologna ha archiviato l'inchiesta formale contro Dante De Angelis. Ossia contro il «delegato alla sicurezza» che un paio di mesi fa si rifiutò di guidare un Eurostar equipaggiato con l'«uomo morto», un pedale inventato agli inizi del '900 per verificare se il macchinista era sveglio oppure no e che oggi - sessanta anni dopo - le Fs stanno istallando ancora su tutti i locomotori passandolo per un «sistema di sicurezza».

Più ancora dell'archiviazione sono importanti le motivazioni della sentenza. Il giudice infatti considera «legittimo l'atteggiamento di autotutela» adottato da Dante; giudica «non imputabile al macchinista» il ritardo con cui il treno è partito (e che era costato a Dante la denuncia per «interruzione di pubblico servizio»); ritiene l'azienda responsabile del ritardo nelle comunicazioni scritte (i «modelli m40») con cui disponeva il cambio di conducente.
Una vittoria giudiziaria piena, che anticipa logicamente la sentenza che costringerà le Fs a riassumere Dante con le stesse funzioni, ma che tuttavia non ripaga - sindacalmente e politicamente - i ferrovieri riuniti a Pistoia. «Le ferrovie avevano scelto di colpire Dante proprio perché è un delegato che fa il suo lavoro con senso di responsabilità. Hanno voluto mettere in piedi un caso esemplare per piegare tutti noi. Ora devono fare marcia indietro in modo altrettanto esemplare».
Lo sciopero di 24 ore del 20, 21 giugno resta pertanto in piedi. Dichiarato dal «Coordinamento nazionale dei delegati Rls e Rsu», iscritti a tutti i sindacati ma in aperta polemica con i vertici, considerati troppo acquiescenti verso l'azienda; tanto nella discussione contrattuale, quanto nella vicenda dei licenziamenti dei quattro ferrovieri che avevano collaborato con una puntata della trasmissione Report - e, ovviamente, per l'atteggiamento tenuto dopo il licenziamento di De Angelis.
Tra i protagonisti della festa la neosenatrice Franca Rame e il giurista Luigi Ferrajoli. Nominati «ferrovieri ad honorem» per lo storico impegno in difesa dei lavoratori e dei loro diritti. Vengono premiati i giornalisti «più attenti» e i ferrovieri «che non pedalano» (quelli che, come Dante, si rifiutano di usare l'«uomo morto»), i pensionati che hanno lasciato un segno con la loro presenza nella categoria.
È forte e chiaro il senso di appartenenza che questa categoria coltiva da oltre un secolo, trasmettendo da una generazione all'altra un complesso di conoscenze tecniche, sindacali e politiche che ancora oggi chiamano semplicemente «coscienza di classe». Magari ammiccando tra loro, come chi è custode di un segreto che gli estranei fanno fatica a capire. E colpiscono i giovani, quelli che hanno ancora un contratto ultra-precario e magari un orecchino, eppure scherzano con i «maturi» e i pensionati come farebbero tra coetanei.
Ma di che parlano? di capi e di politica, di vicende personali e di lavoro, e di come cambia. Dell'orario, per esempio, che Fs sta da anni forzando «flessibilmente», secondo il modello inglese. Con turni settimanali che sforano verso l'alto l'orario (42 ore invece delle 36 contrattuali) e settimane considerate di «recupero fisiologico» in cui, invece, incentivano lo straordinario (gli stipendi, da anni, vedono arretrare il loro potere di acquisto). Una sorta di «lavoro sommerso» creato all'interno stesso di una azienda che è ancora di proprietà pubblica. Ci sarà, presto, occasione di riparlarne.
(fonte: www.ilmanifesto.it)


Di seguito riportiamo il testo della sentenza. La copia (dall'originale del documento) può essere richiesta direttamente al Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .


PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale ordinario - BOLOGNA

n. 2132.06 r.g.n.r.
p.m. dott. luca tampieri
RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
- artt. 554 e ss. c.p.p. -
AL SIG. GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - SEDE -
Il pubblico ministero dott. Luca Tampieri
letti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato nei confronti di
- DE ANGELIS DANTE, in atti generalizzato
per il reato p. e p. dall'art. 340 c.p. perché il giorno 4.2.06, comandato in qualità di primo agente alla guida del treno ES 9311, giunto alla stazione di Bologna alle ore 12.04, si rifiutava di far proseguire la marcia del treno verso la destinazione di Roma, sia come primo agente, sia come secondo agente, rifiutandosi altresì di abbandonare la cabina di guida anche in seguito alla emissione degli ordini del Capo Servizio che lo sollevavano dal servizio medesimo e lo mettevano a disposizione dell'impianto di appartenenza, cagionando così l'interruzione del pubblico servizio, determinando un ritardo del treno di 86 minuti e turbando altresì a cascata sulle altre linee la regolarità dei servizi;
in Bologna il 4.2.06
ritenuto che:
- non sono stati raccolti elementi utili ai fini dell'esercizio dell'azione penale, anche alla luce dell'art. 125 disp. att. c.p.p., all'esito delle ulteriori attività di indagine disposte;
- il fatto contestato all'indagato non ha trovato riscontro nei fatti, a prescindere dalla possibilità di discriminare la condotta contestata attraverso l'esercizio del diritto di "autotutela", in relazione all'esigenza prospettata dall'indagato di non utilizzare il sistema VACMA in quanto accertato come dannoso per la salute dei lavoratori sotto i vari profili indicati dagli organi della Ausl interessati al problema. Prima ancora di verificare se tale condotta possa in astratto essere valutata come scriminante di un eventuale interruzione di pubblico servizio, occorre verificare se tale interruzione vi sia stata e in caso positivo se sia addebitabile all'indagato stesso;
- La contestazione riguarda un accertato ritardo del treno indicato per circa 86 minuti, sul presupposto che tale ritardo sia addebitabile al protrarsi del rifiuto da parte dell'indagato di proseguire la marcia. In realtà è emerso ed è documentalmente provato che, a prescindere dalla conformità della condotta del De Angelis alla prassi di autotutela adottata dal sindacato in casi analoghi, che la gran parte del ritardo contestato non sia in alcun modo addebitabile a condotta volontaria del medesimo. Dalla successione dei mod. M40 (sistema di comunicazione adottato dal sindacato e dalla azienda per far risultare per iscritto le reciproche prese di posizione) risulta che la vicenda avrebbe potuto essere risolta nel giro di pochi minuti, se non fosse stato per il ritardo nella comunicazione dell'ordine "ripetuto" di messa a disposizione del reparto di appartenenza che, anziché immediatamente, giunse al De Angelis a circa 50 minuti dalla richiesta contenuta nel mod. M40 n. 7. Tale lasso di tempo non è addebitabile in alcun modo al predetto e non trova giustificazione alcuna nella sua condotta, se si considera che il macchinista che lo sostituì poi nel servizio era presente a Bologna fin dall'arrivo del treno ed anzi (procedura a dire il vero singolare, anche a non voler adombrare una previsione degli eventi da parte della Azienda) viaggiava proprio sul treno condotto da Roma da parte dell'indagato;
- non può pertanto ritenersi sussistente l'addebito nei confronti dell'indagato laddove risulti evidente che la sua condotta è stata pienamente conforme alla prassi in uso in relazione alla contestazione del sistema VACMA e che la rapida successione degli scritti in realtà aveva prodotto un ritardo esiguo sull'orario di partenza del treno, come solitamente avviene e come può statisticamente essere provato da vicende analoghe, laddove il mezzo sia dotato di un sistema non conforme alla normativa del d. legisl. 626 applicabile al caso di specie.
Visti gli artt. 554 e ss. c.p.p.
c h i e d e
disporsi l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Bologna, li 02 maggio 2006
IL PUBBLICO MINISTERO
dott. Luca Tampieri


TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE DEI GIUDICI DELLE INDAGINI PRELIMINARI
N. 2132.06 R.G.N.R.
N. 14739.06 R.G.G.I.P.

Il Giudice, dott. Michele Guernelli, esaminati gli atti del procedimento suindicato e vista la richiesta di archiviazione formulata dal P.M.;
Ritenuto che ricorre l'ipotesi seguente:
- le argomentazioni svolte dal P.M. a sostegno della richiesta di archiviazione sono condivisibili e ad esse può farsi espresso riferimento;
Visto l'art. 409 - 415 c.p.p.
Dispone l'archiviazione
del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al P.M. in sede.
Autorizza il rilascio di copia del presente provvedimento e della richiesta del P.M.

Bologna, 11/5/06

Il Giudice
dott. Michele Guernelli


Prepariamoci allora allo sciopero di tutti i ferrovieri del 20 giugno prossimo!

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