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Graduatorie 1

QUESITO
Accade nel nostro impianto che uno stesso gruppo di Macchinisti i.p., assunti nella stessa data, abbiano effettuato i corsi di formazione con tempistiche diverse perché inseriti in due gruppi distinti. La formazione delle graduatorie d’impianto è stata redatta collocando in ordine di priorità il gruppo che ha effettuato per primo i corsi di formazione, cosicché accade che il punteggio ottenuto nei corsi di formazione sia diventato ininfluente, determinando scavalchi sia nell’attuale formazione delle graduatorie di utilizzazione M.i.p. da secondo agente e temiamo possa avere lo stesso effetto anche in futuro per la formazione delle graduatorie da macchinisti.
A noi non è sembrato un comportamento corretto, è possibile vi sia stato un’errata applicazione della norma?

Pdm Roma SL (gennaio 2007)

RISPOSTA
Decisamente si tratta di una superficiale applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento del personale nelle graduatorie per l’inserimento nei turni di servizio.
La Circolare 25 garantisce il giusto equilibrio tra anzianità e punteggio di merito. Per sessione d’esame si intende, nel caso di concorsi interni, la data del verbale con il quale si concludono le corse di prova del personale appartenente al personale che ha partecipato allo stesso concorso interno o interpellanza che sia, nel caso, invece, di personale assunto dall’esterno (come nel nostro caso) la data da prendere a riferimento è quella di assunzione, alla quale si aggiungono 48 mesi stimati in maniera convenzionale per la formazione a macchinista.
Il personale assunto nell’ambito di uno stesso bando, quindi, deve essere inserito nelle graduatorie d’impianto con la stessa data e la graduatoria sarà determinato dal merito, cioè, dai punteggi d’esame ottenuti nelle varie fasi della formazione.
Nel caso in esame si applica la Circolare TV 11.1/25.1 del 16.7.1985, che regolamenta appunto la formazione delle graduatorie dei macchinisti i.p. (secondi agenti) e dei macchinisti che hanno terminato l’iter della formazione professionale.
Nel caso in esame, si tratta evidentemente di un errata applicazione della norma sulla quale è necessario intervenire prontamente, interessando i delegati RSU.

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