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Circolare 25

QUESITO
Accade nel nostro impianto che uno stesso gruppo di Macchinisti i.p., assunti nella stessa data, abbiano effettuato i corsi di formazione con tempistiche diverse perché inseriti in due gruppi distinti. La formazione delle graduatorie d’impianto è stata redatta collocando in ordine di priorità il gruppo che ha effettuato per primo i corsi di formazione, cosicché accade che il punteggio ottenuto nei corsi di formazione sia diventato ininfluente, determinando scavalchi sia nell’attuale formazione delle graduatorie di utilizzazione M.i.p. da secondo agente e temiamo possa avere lo stesso effetto anche in futuro per la formazione delle graduatorie da macchinisti.
A noi non è sembrato un comportamento corretto, è possibile vi sia stato un’errata applicazione della norma?

Pdm Roma SL (gennaio 2007)

RISPOSTA
Decisamente si tratta di una superficiale applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento del personale nelle graduatorie per l’inserimento nei turni di servizio.
La Circolare 25 garantisce il giusto equilibrio tra anzianità e punteggio di merito. Per sessione d’esame si intende, nel caso di concorsi interni, la data del verbale con il quale si concludono le corse di prova del personale appartenente al personale che ha partecipato allo stesso concorso interno o interpellanza che sia, nel caso, invece, di personale assunto dall’esterno (come nel nostro caso) la data da prendere a riferimento è quella di assunzione, alla quale si aggiungono 48 mesi stimati in maniera convenzionale per la formazione a macchinista.
Il personale assunto nell’ambito di uno stesso bando, quindi, deve essere inserito nelle graduatorie d’impianto con la stessa data e la graduatoria sarà determinato dal merito, cioè, dai punteggi d’esame ottenuti nelle varie fasi della formazione.
Nel caso in esame si applica la Circolare TV 11.1/25.1 del 16.7.1985, che regolamenta appunto la formazione delle graduatorie dei macchinisti i.p. (secondi agenti) e dei macchinisti che hanno terminato l’iter della formazione professionale.
Nel caso in esame, si tratta evidentemente di un errata applicazione della norma sulla quale è necessario intervenire prontamente, interessando i delegati RSU.


QUESITO
Nello stabilimento Cargo di Genova, a Febbraio 2005, è stata redatta una nuova graduatoria per l'assegnazione in turno del PdM (circolare 25).
Da tale graduatoria si evince che alcuni colleghi macchinisti, assunti a suo tempo con il contratto di formazione lavoro sono balzati in avanti di numerose posizioni, scavalcando tutti i Mip assunti in loro precedenza. Alla mia richiesta di chiarimenti mi veniva risposto (in modo informale) che tale situazione deriva dal fatto che è stata applicata in modo letterale il decreto di assunzione a macchinista con contratto di formazione.
Tale decreto prevederebbe che per il calcolo di anzianità nel profilo di macchinista bisogna fare riferimento alla data di assunzione (per i nostri colleghi ottobre 87) e non alla avvenuta corsa di prova così come da precedente graduatoria. Cosa prevede la circolare 25 in proposito?
E' giusta questa interpretazione?

Edoardo Di Giovanni Cargo Genova Rivarolo

RISPOSTA
I criteri per la formazione della graduatoria d'impianto sono indicati nella Circolare 25 e nelle successive circolari applicative, emanate per regolamentare le posizioni dei macchinisti assunti dall'esterno, dei macchinisti provenienti dal Genio Ferrovieri e dei macchinisti provenienti da accertamento professionale interno. Non abbiamo notizia di variazioni recenti. A questo proposito va sottolineato il fatto che il CCNL 96/99 (punto 4 ari. 37) aveva affrontato specificamente la situazione dei lavoratori in CFL, riconoscendo come anzianità valida ai fini dell'inserimento in turno anche il periodo di lavoro prestato prima della definita assunzione a tempo indeterminato; sarebbe paradossale, però, se nella pratica applicazione di questo sacrosanto riconoscimento insorgessero nuove ingiustizie come quella che sembra descritta nel quesito.
Nel caso in esame si tratta di personale assunto dall'esterno tramite concorso (da una parte) e tramite contratto di formazione lavoro (dall'altra parte): in entrambi questi casi non è la data della corsa di prova che farà da riferimento per determinare la "sessione d'esame", bensì la data del Decreto di assunzione alla quale andranno aggiunti i 48 mesi previsti. Questo meccanismo si è reso necessario proprio per evitare scavalchi in quanto il vecchio criterio (sessione d'esami) era discriminante, perché nei vari impianti l'avvio alla corsa prova veniva accelerato o meno in funzione delle esigenze di macchinisti abilitati. Nel quesito non viene precisato come abbia operato la dirigenza dell'impianto, perché non pare possibile che lo scavalco lamentato possa essere determinato da una corretta applicazione delle norme che sono state attuate proprio con lo scopo di evitare tali fenomeni. L'unica spiegazione plausibile rispetto a quanto rappresentati potrebbe rilevarsi in una individuazione del Decreto di assunzione molto anticipato rispetto alla effettiva assunzione . In tale evenienza, occorre che venga "interpretato " il significato di "decreto di assunzione", in quanto, in origine, le assunzioni avvenivano per decreto (adesso non è più cosi). Occorre quindi una interpretazione corretta del significato di "decreto " di assunzione, in modo da seguire criteri equi ed il più possibile omogenei.

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