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Donazione sangue

QUESITO
Sono da poco diventato donatore di sangue e ho quindi chiesto al mio deposito di appartenenza le modalità per usufruire della giornata di AG prevista dal contratto in
seguito alla donazione stessa.
Mi è stato spiegato che la prassi consiste nel prenotare una giornata di congedo secondo le modalità in uso ed in seguito presentare il certificato di donazione che consente di tramutare il congedo in AG.
Vorrei sapere se ciò corrisponde al vero dato che nei periodi di maggior richiesta di congedi è quasi impossibile riuscire ad accedervi e quidi la donazione slitterebbe anche di parecchio tempo.
Vorrei inoltre sapere se è possibile donare nella giornata di riposo e successivamente recuperarla e con quali modalità.
Ringrazio anticipatamente per la risposta e saluto tutta la redazione.

Macch. A. Corbellini I.A. Piacenza
RISPOSTA
La normativa per la donazione sangue oltre ad essere riconosciuta per legge (584/1967) è disciplinata dall’art. 37 del CCNL.
Per la legge citata “Il datore di lavoro ha l’obbligo di concedere il permesso”, mentre nel CCNL si legge: “i donatori... hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in
cui effettuano la donazione”. L’astensione dal lavoro, quindi, pur avendo la medesima durata di un congedo (24 ore) non è ad esso equiparabile, in quanto trattasi del diritto ad assentarsi, per la giornata in cui si effettua la donazione.
Non c’è scritto da nessuna parte che il permesso per donare debba essere concesso tenendo conto di esigenze produttive ecc.
I distributori una volta mettevano “congedo” e poi commutavano alla presentazione del certificato, mentre oggi hanno un codice apposito da utilizzare per VESTE al momento della richiesta dell’assenza.
Invitiamo il collega a fare la richiesta per iscritto, in questo modo un eventuale rifiuto può essere impugnato.
La donazione effettuata nel giorno di riposo, infine, non da diritto a un riposo compensativo.

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