QUESITO Gli accordi del 20.10.2003 annullano e sostituiscono le due circolari Pennacchi emanate dopo l'entrata in vigore del CCNL e dell'Accordo di Confluenza FS. In base a quanto su esposto, per il P.d.M. disponibile, è giusto considerare l'aggiornamento professionale (quando cade al 5°giorno) come un'assenza e di conseguenza attribuire 48 ore (non 58h?) al Riposo Settimanale seguente. Nello specifico, la tabella allegata alle disposizione operative (circolare Pennacchi del 29.8.2003) "Tabella Riepilogativa delle Assenze PdM/PdB" che considera l'aggiornamento Professionale come un'assenza, è ancora valida? Pdm Roma S.L. (4/2008)
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RISPOSTA La circolare del 29/812003, con annessa tabella riepilogativa delle assenze, è stata annullata e sostituita, a seguito dell'accordo 20/10/2003, con la cosiddetta Pennacchi 2 del 27/10/2003 che non contiene la tabella riepilogativa delle assenze. Del resto, considerare la scuola di aggiornamento professionale alla stregua di un'assenza rappresenta una oggettiva forzatura e nei contratti non sono consentite interpretazioni unilaterali. Nel nostro caso, non vi è nessuna possibilità di assorbire anche solo parzialmente il riposo settimanale ed in tal senso si esprime la stessa circolare 27/10/2003 (punto 4 .2).Ne consegue che il personale disponibile che effettua scuola per aggiornamento anche per un solo giorno prima del riposo settimanale, ha diritto ad almeno 58 ore. Inoltre, vogliamo rammentare il punto 2.3 dell'art.14 del Contratto Aziendale FS precisa che restano in vigore tutte le normative che non sono state modificate dal CCNL. Ricordiamo che, oltre a quelle sulla disponibilità, restano in vigore le norme sulla variazione di un servizio già comandato, sui tempi medi e accessori, sulle visite ai mezzi di trazione, sulla contabilizzazione delle ferie, ecc..ecc.
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