RISPOSTA Il servizio ad agente unico non viene regolato dal contratto, ma dall’art. 3 dell’IPCL, e viene considerato tale quando l’equipaggio è formato da un agente guidatore e il secondo agente sostituito dal CapoTreno con funzioni di aiuto macchinista. Il contratto regola, invece, le prestazioni lavorative e le limitazioni alla sua effettuazione nelle fasce orarie. In particolare rammentiamo che: - la prestazione ordinaria fissata dal contratto è di 10 ore per i servizi in A/R e di 7 ore per i servizi con il riposo fuori residenza; - la prestazione effettuata ad agente unico nella fascia 5 – 24 viene ridotta a 7 ore (8 se presenta soste che sommate tra loro superano i 40 minuti), mentre resta invariata di 7 ore per i servizi di sola andata o di solo ritorno, intercalati da un riposo fuori residenza; - ai fini della determinazione della prestazione ordinaria giornaliera, sempre di giorno fascia 5 – 24, si considera ad agente un servizio che supera di due ore la prestazione effettuata con il modulo di condotta a semplice agente; - i servizi ad agente unico si possono effettuare nella fascia 5 – 24 e soltanto previo contrattazione locale la fascia è estensibile alle fasce 4 – 5 e 24 –1. Questo riepilogo normativo si rende necessario per comprendere il contesto in cui si opera e per stabilire le norme che si applicano alle singole situazioni. Nel primo caso prospettato nel quesito la risposta è affermativa, cioè, è un’impostazione corretta per le seguenti ragioni: a) la prestazione prevede oltre due ore di prestazione a semplice agente, quindi la prestazione complessiva si considera comunque ad agente unico, con il massimo di 7 ore (oppure di 8 ore se avesse anche avuto soste superiori a 40 minuti); b) la prestazione totale tra doppio e semplice agente è di 6 ore e 30 minuti (cioè inferiore ai limiti fissati per le A/R ad agente unico). Il servizio sarebbe stato regolare anche se la prima parte fosse stata a semplice agente e la seconda a doppio agente. Il secondo caso prospettato, cioè quello che inizia a doppio agente alle ore 4,30 fino alle 6,00, poi prosegue a doppio agente sino alle 10,30, è anch’esso regolare, perché la prestazione con equipaggio a doppio agente, mentre il servizio a semplice agente inizia dopo le ore 5,00 e la prestazione è inferiore a 7 ore (la prestazione resta comunque notturna). Invece non è conforme al contratto, in ogni caso, l’ultima ipotesi prospettata nel quesito perché il servizio ad agente unico viene effettuato nella fascia 4 – 5, estensione prevista solo previo contrattazione locale che non è avvenuta, almeno ufficialmente. Il fatto che la prestazione effettuata ad agente unico sia inferiore o superiore a 2 ore è ininfluente perché la specifica distinzione si applica solo per i servizi diurni nella fascia 5 –24 e non anche a quelle notturni per i quali, invece, è previsto il divieto di effettuare servizi ad agente unico. Infatti, solo se in una prestazione diurna, parzialmente effettuata a semplice agente per un tempo superiore a 2 ore, sarà possibile applicare la riduzione a 7 ore (oppure 8 se vi sono più di 40 minuti di soste), in caso contrario, cioè con una prestazione inferiore a due ore di servizio a semplice agente, la prestazione complessiva sarà considerata ordinaria e potrà anche arrivare a 10 ore. Nel nostro ultimo caso prospettato si tratta di un servizio notturno ad agente unico improponibile dalla società, indipendentemente dalla sua durata. Il servizio in questione potrebbe essere inserito in turno soltanto previo contrattazione e con la concessione del compenso economico per la flessibilità previsto dal CCNL. Un servizio del genere sarebbe l’ennesimo pericoloso regalo alla società!
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