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Compiti della riserva 2

QUESITO
Salve, sono un macchinista del SB di Roma SLorenzo, nonchè Vs abbonato. Essendo dopo 6 anni ancora disponibile, mi capita sovente di fare diverse riserve al mese. Ho sempre saputo ma mai letto che durante il servizio di riserva il personale può essere utilizzato solo per coprire eventuali mancate partenze nel rispetto dell’orario di lavoro e non per spostare locomotori tra lo scalo di SLorenzo e T.ni o tradotte tra Parco PP e SLorenzo come spesso accade. Volevo sapere se tale atteggiamento durante la riserva è normativamente compatibile visto che lo spostamento delle macchine dovrebbe rientrare nel servizio di traghettamento e non di riserva.
Inoltre spesso accade che durante la riserva venga chiesto di effettuare un traghettamento e successivamente di partire per effettuare un servizio di condotta fino all’8 ora elevabile alla 10 per esigenze di servizio nella fascia 5-24 sempre nel rispetto della ripresa del turno, ecc. Volevo sapere se è possibile reperire la normativa sull’utilizzazione del personale di riserva magari inviandomi la documentazione o chiarendomi questi dubbi sulla promiscua utilizzazione del traghettamento sulla riserva. Vi ringrazio

Fabio Jetta, Roma

RISPOSTA

La normativa che istituiva il traghettamento discende direttamente dall’accordo del 18 luglio del 1990, quando, nell’allegato del settore Macchina che ridefiniva i contenuti contrattuali già sottoscritti dalle OO.SS. FIL-FIT-UILT-FISAFS, il CoMU impose al Datore di Lavoro l’adozione di una serie di provvedimenti di tipo logistico, antinfortunistico e salariale che resero ridussero i danni introdotti da quel CCNL.
L’indennità per traghettamento, quindi, spettava qualora si fosse assegnati a specifici turni di traghettamento appositamente individuati ed effettuati generalmente negli impianti di origine dei treni, come, ad esempio, Milano C.le. Nello stesso accordo, al contempo, si prevedeva l’istituzione di una specifica indennità economica da corrispondere al personale dei treni utilizzato di riserva (ma anche per congedo, scuola professionale, assenza giustificata per donazione sangue, assenza sindacale, dopolavoristica, per volontariato ecc.), pari a £ 32.000. La condizione a cui fa riferimento il collega, quindi, per la parte economica rientra in questa seconda tipologia di servizi. Per ciò che concerne, invece, la parte relativa al mansionario, non risulta che la riserva abbia compiti definiti in modo rigido, essendo a disposizione del Capo Deposito per tutte le emergenze relative allo svolgimento del servizio. Nel momento in cui, però, il macchinista di riserva viene comandato ai treni, si applicano alla sua prestazione tutte le normative dell’orario di lavoro previste dal CCNL per le prestazioni lavorative del PdM.

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