Spostabilità del riposo
QUESITO |
RISPOSTA No! Questa è un’interpretazione parziale delle norme sulla disponibilità. E' vero infatti che in base al DPR 1372/71 (che è precedente al CCNL vigente ma ancora valido) al P.d.M. disponibile, in casi di assoluta necessità, può essere spostato il riposo di 1 giorno (al 5 o 7) o posticipato addirittura di 2 (all’8 ma solo dopo accordi sindacali locali). Ed è anche vero che secondo l’art. 24.1.2 del CCNL vigente questo spostamento può essere fatto una volta al mese anche senza il consenso del lavoratore. Però quest’ultimo art. del CCNL, introdotto con l’obbiettivo di mettere dei paletti sulla questione, impone un preavviso di almeno 48 ore! Infine è bene chiarire, a scanso di equivoci, che il verbale di accordo del 20 Ottobre 2003 stabilisce: “il riposo settimanale di norma collocato al 6° giorno, può essere spostato dall’Azienda tra il 4° e 7° giorno solo nella programmazione dei turni. In gestione restano confermate le previgenti disposizioni”, ovvero quelle citate prima. |