RISPOSTA L’articolo 9 della Circolare 25 contempla i casi in cui il personale ha diritto alla ripresa del turno dopo un periodo di assenza, nei casi di fruizione di un recupero festivo o di una assenza giustificata o dopo un periodo di malattia o di fruizione delle ferie superiore a cinque giorni sono sempre soddisfatte le condizioni per la ripresa del turno. In questi casi le norme specifiche prevedono che il riposo sia da considerarsi fruito interamente, anche se sarebbe il caso di aggiornarle, invece può accadere, come nel caso in esame, che il personale non abbia diritto alla ripresa del turno e la sua utilizzazione avvenga in posizione di disponibilità. In quest’ultima condizione, l’utilizzazione del pdm avverrà seguendo le norme specifiche applicate al personale disponibile; pertanto la fruizione del riposo settimanale è prevista con l’attribuzione di 58 ore minime. La normativa è stata confermata dal CCNL in quanto non ha subito modifiche da parte del contratto stesso e, proprio sul riposo settimanale, è intervenuto anche l’accordo del 20 ottobre 2003 per dirimere alcuni dubbi interpretativi, confermando che il riposo minimo è di 58 ore per consentire la fruizione del monte ore annuo di 1538 ore. Ovviamente, il personale assegnato al turno, ma utilizzato in posizione di disponibilità, si trova a dover decidere tra due diritti quello di riprendere la propria posizione di turno dopo il riposo settimanale (che comunque non potrà mai essere inferiore a 48 ore) e quello del riposo minimo di 58 ore attribuibile al personale in seguito alla sua utilizzazione in posizione di disponibilità. Questa condizione non consente però di rifiutare un servizio prima del riposo se lo stesso non consentisse la fruizione delle 58 ore per evidente contraddizione (o si è disponibili e si ha diritto alle 58 ore o si è in turno e si ha diritto alla media di turno), proprio perché la sua utilizzazione avviene in posizione di disponibilità. Dovrà quindi essere il personale stesso a decidere quel dei due diritti sia prevalente nella fattispecie e la ripresa del turno non potrà essere considerata un obbligo perché l’utilizzazione in posizione di disponibilità potrebbe compromettere la concreta fruizione del monte ore annuo che, com’è noto, al personale in turno non viene calcolato individualmente perché la garanzia è implicita nella programmazione (vedi CCNL Art.22 punto 2.9.2). Per questa ragione la tutela di questo diritto potrà avvenire soltanto pretendendo la fruizione delle 58 ore minime di riposo settimanale previsto dalle norme che regolamenta l’utilizzazione del personale in posizione di disponibilità.
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