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Riposo dopo formazione prof.

QUESITO
In seguito ad un utilizzazione a un corso professionale, con termine alle ore 16:42, mi veniva comunicato che dovevo riprendere a lavorare il giorno seguente con la mia giornata di turno, che prevedeva, come nastro lavorativo, un mattino con inizio alle ore 4:30. Vi chiedo se tale comportamento è regolare, in merito al riposo in residenza. Alle mie rimostranze mi è stato risposto,che visto che il corso professionale non è un servizio ai treni,l'intervallo in residenza poteva essere ridotto.
Mannarino Luciano (7/2008)

RISPOSTA
Caro Luciano quella pretesa non è affatto conforme alle norme che regolano il nostro lavoro, anzi, penso anche che non fosse affatto conforme neppure il comando della scuola, in sostituzione del proprio servizio di turno. Infatti, la variazione al servizio di turno deve essere compatibile con la ripresa del turno, per questa ragione è sempre consigliabile che siano individuate d'intesa con i delegati d'impianto le giornate che hanno le caratteristiche per distogliere il personale dalla propria posizione di turno per effettuare le previste giornate di scuola di aggiornamento.
In quanto al riposo giornaliero ridotto, nel nostro caso a sole 11 ore e 48 minuti, quella del CD è una pretesa non supportata da alcuna norma contrattuale, fatto salvo l'accettazione da parte del personale, che non c'è stata nel nostro caso.
Il contratto prevede che il riposo giornaliero per servizi diurni è di almeno 16 ore; in sede di programmazione dei turni e per il solo trasporto regionale tale limite è riducibile a 11 ore se collocato tra due servizi diurni di cui il primo non termini dopo le 22 ed il secondo non inizi prima delle 6. La riduzione a 11 in condizioni diverse è ammessa unicamente se accettata dal personale interessato.
Per maggiore precisione vogliamo ricordare che in passato venne emanata una circolare che aveva la pretesa di trattare i riposi giornalieri attribuiti al personale a seguito delle giornate di scuola in maniera difforme dalla norma generale vigente, prevedendo l'attribuzione di 12 ore. Quella circolare, esattamente come i comportamenti dei CD, venne censurata proprio perché totalmente priva di supporto normativo.
Non possiamo sapere se nel caso in esame il CD si riferisse a questa circolare per affermare la conformità del proprio comportamento (cosa che non avrebbe comunque trovato riscontro perché quella circolare prevedeva almeno 12 ore), ma quella pretesa è stata una forzatura priva di qualsiasi fondamento normativo.

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