QUESITO Il servizio di turno prevedeva l’inizio lavoro alle ore 23,05 a La Spezia e il termina lavoro ad Alessandria alle ore 3,45, dove si fruisce del riposo f.r. e si effettua un servizio che inizia alle ore 12,30 e termina alle ore 16,04 a La Spezia. A causa del ritardo del treno di andata il servizio terminava alle ore 5,11, quindi, il riposo f.r. notturno diventa diurno e non più conforme alle norme che regolano l’orario di lavoro. In tale situazione il C.D.. può comandare di effettuare il servizio, avendo comunque usufruito del riposo minimo di 7 ore? Il P.d.M. può rifiutare il servizio di ritorno perché non conforme al CCNL vigente? Boccaletti Piero - Presidio Cargo La Spezia |
RISPOSTA Le norme contrattuali vigenti hanno definito gli aspetti normativi anche dei riposi fuori residenza, normativa questa che in precedenza era relegata ad accordi di ripartizione che risalivano al 1990. La norma in questione è definita nel punto 2.8.1 dell’Art 22 del CCNL A.F. recita testualmente: “ Il riposo minimo fuori residenza è fissato in 7 ore consecutive comunque interessanti la fascia 24.00 – 5.00, riducibile a 6 ore quando il riposo f.r. è collocato per almeno 4 ore nella fascia 24.00 – 5.00.” Il contratto aziendale ha poi definito anche la formazione contrattata dei riposi f.r. di giorno, ma non è questo il nostro caso. In programmazione il servizio proposto nel quesito era perfettamente conforme alle norme contrattuali, ma per effetto del ritardo del treno di andata il riposo f.r., pur restando nei termini minimi stabiliti, è uscito dalla fascia notturna, quindi non è più conforme. Infatti, il riposo iniziava alle ore 5,11 e terminava alle ore 12,30, cioè, in una fascia oraria che non comprendeva più neppure un minuto del periodo notturno definito contrattualmente. Un simile riposo f.r. non ha più le caratteristiche di riposo fuori residenza di notte, quindi, non ha più alcun supporto normativo per essere completato. Il C.D. può certamente chiedere al personale di effettuare il servizio di ritorno, ma essendo la qualità del riposo assolutamente scaduta, perché non interessa più il periodo notturno, senza garantire quindi il minimo recupero psicofisico attraverso il riposo notturno, il personale ha piena facoltà di rifiutare l’effettuazione del servizio di ritorno.
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