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Via Ordinaria

QUESITO
Vorrei sapere se nell'attuale CCNL, o circolare regolamentare, esiste la V.O. (Via Ordinaria), in quanto nella seconda e terza giornata del turno TE di Genova (ma anche in altri impianti), in arrivo e in partenza da Venezia SL, non vengono considerati i 15 minuti di spostamento (VOC) per recarsi e tornare dal dormitorio di Venezia DL come lavoro giornaliero, bensì, solo ai fini della fruizione del riposo minimo. Fino a qualche tempo fa veniva, invece, graficata sul TV2 la VOC.
La Piana Giuseppe - ITP Genova - gennaio 2007

RISPOSTA
Quella che viene impropriamente definita VO, non ha le caratteristiche normative delle normali VOC valide ai fini del calcolo della prestazione giornaliera. Si tratta di tempi che servono a riconoscere al personale il tempo necessario per recarsi e tornare dal dormitorio, ma quando questo si trova collocato nello stesso impianto. Tale tempo, pur non essendo lavoro, non può neppure essere considerato riposo utile, per questa ragione viene sommato al riposo minimo, di cui diventa parte integrante.
Pertanto, in queste particolari circostanze, il riposo f.r. sarà di 7 o 6 ore più il tempo prestabilito per andare e tornare da tale dormitorio posto nel medesimo impianto. Nel caso in cui il dormitorio sia collocato presso un impianto diverso da quello di arrivo e/o di partenza con il proprio servizio, il turno di lavoro dovrà prevedere l'attribuzione della VOC, che è lavoro a tutti gli effetti e verrà considerata ai fini del calcolo della prestazione giornaliera.
Nel caso in esame, la situazione non appare congruente perché il dormitorio del DL di Venezia Marittima appartiene all'impianto in questione e non anche all'impianto di Venezia SL. Correttamente (tenuto conto della distanza) andrebbe attribuito il tempo per andare e tornare dal dormitorio al personale che termina o assume servizio nel deposito di Venezia Marittima, mentre andrebbe attribuita la VOC al personale che inizia e/o termina il proprio servizio nella stazione di Venezia SL, in quanto deve recarsi presso un impianto diverso per la fruizione del riposo f.r..
Invece è accaduto con molta discrezionalità che la Società abbia considerato il dormitorio, per così dire, a "mezzo servizio", quasi che appartenesse ad entrambe le località di servizio. Infatti, per mezzo di una propria circolare, ha stabilito i tempi per andare e tornare dal dormitorio per entrambe le località.
La finalità è evidente, siccome il nuovo contratto ha ridotto la durata dei riposi f.r. che comprendono 4 ore tra le zero e le cinque, mentre ha mantenuto gli stessi limiti per la prestazione giornaliera dei servizi di sola andata e di solo ritorno, è stato ritenuto più vantaggioso per la costruzione degli allacciamenti togliere le VOC dalla prestazione giornaliera e attribuire gli stessi tempi al riposo minimo f.r. già ridotto a sei ore. Allo stesso modo si tagliano le prestazioni e si riducono le notti quando il R.F.R. ne lambisce gli orari. Per questa ragione riteniamo sia utile interessare non solo i delegati di Venezia, affinché sia ripristinata in modo corretto l'applicazione delle norme, ma anche i sindacati nazionali per evitare simili degenerazioni.

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