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Ferie e Congedi

QUESITO
Il quesito, apparentemente di banale interpretazione, ha dato adito ad un intenso scambio di opinioni tra il sottoscritto e diversi CD e richieste di interpretazione che sono giunte fino a Firenze. Richiedo congedo nelle giornate 4,5,6 del turno.
La giornata 4 prevede l'inizio lavoro alle ore 6, termine alle 14, la giornata 5 lavoro dalle ore 6 alle 13, la giornata 6 Riposo settimanale, la gior­nata 7 prevede la ripresa del turno alle ore 19. Secondo il sottoscritto la registrazione corretta è ccp + Int + Riposo e ripresa turno alle ore 19 della giornata 7 . I CD sostengono invece che debba essere ccp + % ccp +Riposo (quindi 1/2 ccp anziché intervallo).
Secondo l'interpretazione del sottoscritto, la registrazione di mezza giornata di congedo, è consentita solo quando, conteggiando le ore del periodo di libertà richiesto, l'ora di disponibilità teorica venga a cadere successivamente all'ora di ripresa del turno, quindi al fine di favorire la ripresa del turno è consentito la frazionabilità del giorno di congedo, con modalità previste dalla circolare P.10.0.6/363/2.4 del 24.5.1985.
Chi ha ragione?

Raffaele Cozzolino ITA Cuneo ITR Torino (gennaio 2008)

RISPOSTA
Il caso proposto appartiene ad un dibattito scaturito a seguito dell'approvazione del DPR 374 e alle rispettive norme di applicazione, ormai inserito negli annali dell'IN MARCIA proprio perché le intese raggiunte per regolamentare la situazione, pur avendo migliorato la condizione per il P.d.M., hanno potuto risolvere solo alcune contraddizioni che il provvedimento conteneva.
Gli accordi del 1980 prevedevano l'indivisibilità del riposo settimanale di 48 ore, mentre il DPR 374 approvato nel 1983 prevedeva la divisibilità (18 ore di riposo in residenza e 30 di riposo settimanale); la sua indivisibilità scattava solo in presenza della richiesta di assenza di almeno 2 giorni di ferie. L'accordo raggiunto non è perfetto, ma anche alla luce delle esperienze vissute in quel periodo di incertezza, oggi possiamo dire che è certamente meglio avere una regola che definisca i casi piuttosto che l'indeterminatezza che ci esponeva individualmente ad ogni possibile abuso.
Nonostante i tentativi prodotti dalla Società di peg­giorare anche le norme per la fruizione delle ferie nella definizione del vigente CCNL e la stessa volontà di interpretare in senso peggiorativo quelle norme, la regolamentazione della fruizione delle ferie ha resistito e quindi quelle norme ormai datate sono sopravvissute e rappresentano ancora oggi un sicuro riferimento per tutti.
La zona grigia è rimasta quella proposta dal caso in esame, mentre per tutti gli altri, possiamo affer­mare di aver raggiunto un buono stato di cono­scenza e di corretta applicazione delle norme.
Caro Raffaele, hai perfettamente ragione quando affermi che la circolare citata nel quesito prevede che la riduzione a mezza giornata di ferie di ferie possa avvenire solo in riduzione, solo quando il P.d.M. non sia in condizione di riprendere il turno e solo quando il personale interessato non sia interessato a fruire interamente del proprio periodo di ferie privilegiando il proprio diritto alla ripresa della propria posizione di turno.
Nella situazione descritta, quella che normalmente avviene considerando il conteggio in ore, sconfina oltre la giornata solare e quindi nasce una contraddizione relativa alla giornata che segue il riposo settimanale (assenza non richiesta), ma siamo sempre nel campo delle scelte individuali.
Il P.d.M. deve sempre scegliere tra due opzioni: o restare disponibile o riprendere la propria posizione di turno, con la riduzione a mezza giornata; inoltre deve considerare anche su questa opzione: se prenota un periodo di ferie che non consente la fruizione di almeno due giornate di assenza il riposo settimanale diventa divisibile (pertanto, 30 ore). Nel nostro caso, se diventasse divisibile il riposo settimanale, il personale consumerebbe 2 giorni interi di ferie. Questa situazione dinamica diventerebbe indeterminata e per questa ragione si è dovuto raggiungere un'intesa che può apparire contraddittoria, ma che, invece, tende a regolamentare univocamente, con una soluzione di compromesso, qualcosa che diversamente non avrebbe soluzione logica.
Per queste ragioni riteniamo che siano state appli­cate correttamente le norme che regolano il conteggio delle ferie abbinate al riposo.


 


QUESITO
Come schemino in allegato ho richiesto il recupero del primo gennaio nella 4.ta giornata, mi era stato confermato alla 5.ta g.ta intervallo alla 6.ta g.ta riposo. Dopo un paio di giorni mi chiamano dicendomi che non mi spetta l’intervallo calando un congedo.
Secondo voi e’ giusto?

3g.ta inizio 3.35
4g.ta inizio 4.57 rec. fest.
5g.ta inizio 11.30 int cong
6g.ta riposo rip
7g.ta inizio 20.55 con RFR

Maurizio, cargo Milano

RISPOSTA
Il recupero festività, come gli altri tipi di assenze, ha la durata di 24 ore (quindi saresti buono alle 4.57 del 5° giorno), e in più, a differenza di una giornata di congedo, dà diritto
alla ripresa del turno, quindi nel 5° giorno hai diritto a fare la tua giornata alle 11.30.
Non scatta dunque automaticamente l’intervallo e sei buono per fare la tua alla 5° g.ta, ma se vuoi stare a casa hai due possibilità:
- se decidi di riprendere con la tua il 7° giorno spendi 1/2 congedo nel 5° giorno (circ. 13/7/95);
- oppure se spendi 1 congedo vieni buono alle 4.57 dell’8° giorno, quindi il conteggio che ti hanno fatto è errato.
Il calcolo per questo tipo di situazioni va fatto con le norme della circ. P.10.0.6/363/2.4 del 24.5.1985. Infatti se il macchinista decide di riprendere con la sua giornata dopo il riposo, il conteggio in detrazione delle ore residue di libertà va fatto in questo modo:
- meno di 6 ore, si trascurano (es. interv. sul 5° giorno);
- da 6 a 18, fanno spendere 1/2 congedo;
- più di 18 fanno spendere 1 congedo sia che si decida di
riprendere al 7° giorno (es. ripresa turno dopo le 22.57) sia
che si voglia riprendere all’8° (es. disponibile alle 4.57).

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1 Ferie abbinate al riposo 2
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