QUESITO_BIS
Salve sono un apprendista vorrei fare una precisazione riguardo a ciò che è stato pubblicato sul numero 5 della vostra rivista , alla sezione quesiti [primo quesito ndr]. La vostra risposta è stata che è corretta l’attribuzione delle 58 ore in base alla circolare P.SO.E.03/5 del 23/06/88. Mi dispiace dovervi smentire ma purtroppo non è così in quanto una nuova circolare la Protocollo: TRNIT.CORP 29/08/2003.00111505.U. detta anche Pennacchi chiarisce le norme di attribuzione del riposo settimanale al personale di macchina. Giuridicamente una norma nuova modifica una vecchia e riguardo al caso del collega di Bologna a differenza di quanto riportato non era corretta l’attribuzione del riposo di 58 ore. Cito testualmente il paragrafo 4.3 della circolare Pennacchi: 4.3) Al personale non assegnato ai turni di servizio, a seguito di un servizio di turno, dovrà essere attribuito il corrispondente riposo settimanale qualora coincida con la cadenza dei riposi dell’agente interessato; negli altri casi, dovranno sempre essere attribuite almeno 48 ore minime. Come si può evincere da tale paragrafo all’agente non spettavano 58 ore ma rip+int+ripresa del turno alle 14.
Leggendo la vostra rivista non è la prima volta che leggo inesattezze nella sezione quesiti vi prego quindi di non pubblicare risposte in base a circolari vecchie in quanto poi si indirizza il personale verso comportamenti errati. Vi prego di riportare la corretta precisazione nel successivo numero della rivista. Macch. (apprendista) ITP Roma San Lorenzo
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RISPOSTA
Riceviamo e pubblichiamo volentieri la puntualizzazione del collega di Roma, ritenendo come sempre che il confronto sia sempre occasione di crescita e arricchimento per tutti. In questo caso però la puntualizzazione non risulta corretta: la circolare “Pennacchi” citata dal collega è stata superata dalla “Pennacchi bis” (frutto dell’Accordo del 20/10/03) che, in materia di riposo settimanale per il pdm disponibile, ristabilisce valide le norme previgenti (ovvero quelle già citate nel n°5) e chiarisce in via definitiva: “...In tutti gli altri casi il periodo di riposo settimanale ha una durata non inferiore a 58 ore consecutive…” (punto 4.2).
Bisogna peraltro chiarire un fondamento giuridico-regolamentare di non secondaria importanza, tirato in ballo dal collega romano; una norma successiva può abrogare, modificare o sostituire una precedente solamente quando questo venga esplicitamente palesato dalla norma stessa.
Per quel che riguarda, infine, le numerose ‘inesattezze’ pubblicate dalla nostra rivista, possiamo solo dire che, nonostante gli enormi scrupoli redazionali nel pubblicare informazioni di cui non siamo sicuri al 100%, siamo certi che i lettori sapranno perdonare l’opera assolutamente volontaria che questa redazione porta avanti con grande tenacia, secondo la tradizione storica della nostra rivista. L’Ancora IN MARCIA!, ricordiamolo, è la rivista dei macchinisti, per i macchinisti!
La Redazione
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