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Disponibilità

QUESITO
Premetto che non sono assegnato al turno e vengo utilizzato in posizione di disponibilità. Finisco di lavorare alle ore 10:00. Il giorno successivo mi spetta il RIPOSO settimanale. Conteggiando le 58ore spettanti, vengo fatto buono alle ore 20:00 del giorno successivo al riposo. Però mi viene comandata una presentazione alle ore 15:30, che io stesso rifiuto. Non essendoci la possibilità di comandarmi alcun servizio il CD303 mi proponeva INTERVALLO + disp. 3:30 che nuovamente rifiutavo chiedendo di essere lasciato in posizione di disponibilità (cod.25 su Tv/80). Chi aveva ragione?
Francesco Crea - Savona TMR

RISPOSTA
La successione dei fatti lascia supporre che tu abbia ragione perché una volta fissata l’ora di disponibilità sulla base delle norme vigenti, non è possibile spostarla a piacimento. Pertanto, nel caso in esame, il personale disponibile, dopo la fruizione del riposo settimanale deve scrivere il codice 25 relativo alla disponibilità non attiva a partire dalle ore 20,00 ed essere successivamente utilizzato al servizio di macchina nella giornata seguente. Qualora, invece, al termine del servizio nella giornata precedente al riposo al personale interessato fosse stato assegnato immediatamente un servizio o una disponibilità alle ore 3,30, dopo una giornata di riposo ed una di intervallo, il comando del servizio sarebbe stato regolare e sul TV 80/o il personale non avrebbe avuto alcun titolo alla trascrizione della disponibilità non attiva perché in quella stessa giornata il personale era già stato comandato per effettuare intervallo. Questa situazione è resa possibile per il fatto che il riposo settimanale fruito fuori turno dal personale disponibile è minimo 58 ore, senza la definizione di un massimo. Ciò significa che, mancando l’opportunità di utilizzare il personale, il CD può optare per maggiorare il riposo settimanale e comandare o far decorrere la disponibilità anche oltre le 58 ore minime prescritte. Ovviamente il personale disponibile deve conoscere prima di iniziare il suo riposo anche la sua entità, in caso contrario, infatti, la disponibilità deriverebbe dal calcolo minimo del riposo settimanale e pretendere successivamente di modificarne l’impostazione sarebbe un abuso.


QUESITO
Nel mio impianto sono diminuite le giornate TD e mi trova a cinquant’anni a fare il disponibile, mentre altri macchinisti più giovani di me hanno il turno assegnato perché in possesso dell’abilitazione TE. Io credo che non sia corretta questa applicazione della Circolare 25, perché, anche se non sono in possesso dell’abilitazione TE, posso sempre essere inserito in turno come secondo agente, in attesa che l’azienda predisponga le eventuali abilitazioni previste. Ho ragione ad affermare questo principio? Come posso far valere i miei diritti?
Rosario Piccioli - IDR Napoli

RISPOSTA
La graduatoria dei macchinisti assegnati ad uno stesso impianto (in questo caso, dopo la divisionalizzazione, l’IDR di Napoli) è unica e l’assegnazione del personale ai turni avviene togliendo dalla coda il personale disponibile, mentre il restante personale deve essere inserito ai turni di spettanza, secondo le norme contenute nell’Art 5 della Circolare 25, utilizzando il sistema a “Z” per effettuare gli accoppiamenti nei turni a doppio agente. La mancanza dell’abilitazione TE non può certamente essere un motivo valido per togliere il diritto al turno al personale interessato, semmai è una carenza di programmazione del Capo Impianto che non ha tenuto delle esigenze dell’impianto e dei diritti del personale ad esso assegnato effettuando tempestivamente la necessaria programmazzione delle abilitazioni al personale. Tale verifica deve avvenire semestralmente in base alle esigenze effettive e alla più proficua utilizzazione del personale, in ordine al secondo capoverso dell’Art 3 della Circolare 25, sopra citata. Nel caso in questione riteniamo siano state applicate in maniera non conforme le norme vigenti e sia stato leso un diritto soggettivo del personale interessato che potrà essere fatto valere sia in via di formale richiesta al Capo Impianto, sia, eventualmente, in sede legale. Crediamo che il problema possa essere anche facilmente superabile, nell’immediato, inserendo nel turno TD fasce TIB per prolungare il turno ed inserivi tutto il personale avente diritto, senza interferire con la normale programmazione del servizio e con la normale gestione del personale. Nella fattispecie, tale soluzione, si rivela come l’uovo di Colombo, in grado di risolvere nella maniera più semplice i problemi del personale e dell’Azienda.



QUESITO
Sono un macchinista disponibile e nella mia 5^ giornata di lavoro, prima del riposo, mi viene comandato un servizio di turno al seguito del quale è previsto INT + RIP con ripresa alle ore 14. La mia richiesta di usufruire del riposo del turno mi è stata negata dal 303, che mi ha assegnato le 58 ore.
Potevo insistere per avere il riposo da turno per me più favorevole?
Angelo Fiorini, ITR BO

RISPOSTA
La circ. P.SO.E.03/5.(88) del 23/6/88 chiarisce le norme di attribuzione del riposo settimanale al PdM/PdB “disponibile”. In particolare nel caso di “rimpiazzi”, tali agenti effettueranno i riposi così come previsti dal turno, a condizione però che questi cadano nella stessa giornata di quelli di loro spettanza.
Quindi nel caso specifico è corretta l’attribuzione delle 58 ore.



QUESITO
Nel mio impianto ultimamente accade che ai disponibili vengano dati 2 servizi con RFR nella stessa sestina. Ho chiesto chiarimenti al 303 e mi è stato risposto che questo è possibile e l’unico limite per i RFR sono i 5 max al mese
Macch. (apprendista), ITR MI

RISPOSTA
L’art. 22 comma 2.8.4 del CCNL AF in realtà oltre al citato limite mensile prevede anche un limite di 2 RFR fra 2 riposi settimanali. L’art 14 comma 2.5.3 del Contratto aziendale stabilisce inoltre che, nella programmazione dei turni, venga previsto un solo RFR fra 2 riposi settimanali, che possono diventare 2 in sede di contrattazione.
Al “disponibile” non resta che far riferimento ai limiti del CCNL AF.
Il limite dei 5 RFR mensili fu introdotto dal CCNL vigente contestualmente all’abolizione dell’impegno max mensile (limite economico non normativo), il DPR 374 infatti indicava solo il massimo di 2 riposi a sestina, che potenzialmente sarebbero potuti diventare 10 al mese.

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