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Limiti di condotta

QUESITO
Se io sto effettuando un sevizio con riposo fuori residenza  è per effetto ritardo supero le 4,30 di condotta quale deve essere il mio comportamento i base al nuovo contratto? Posso fermarmi e chiedere la mia sostituzione logicamente presenziando il mezzo fino alla 7°oppure devo continuare la guida del treno fino alla 7°ora.
Mario Paletta - Reggio Calabria

RISPOSTA
Il nuovo CCNL è stato un errore anche per le sue carenze, una di queste è proprio la questione dei limiti di condotta. Riteniamo che l’intento fosse quello di peggiorare progressivamente le norme che regolavano il nostro lavoro, magari attraverso norme applicative da emanare in successione che, l’esperienza insegna, spesso sono peggiori della norma che le ha originate. Questo atteggiamento dilatorio consente ai sindacati di misurare le reazioni, sapendo, come sanno, di commettere un danno grave. In questa circostanza il “giochino” sembra non essere riuscito, a causa della dura reazione dei macchinisti, e le lacune di questo contratto sono rimaste lì, forse in attesa di tempi “migliori”(sic!). A differenza del passato in cui era espressamente previsto un compenso economico per il superamento dei limiti di condotta e, quindi, il personale era tenuto a proseguire nel suo servizio anche di condotta dei mezzi perché assumeva significato solo ai fini economici, come l’impegno mensile, nel nuovo contratto, il limite ha unicamente una valenza normativa. In pratica significa che i limiti di condotta, calcolati sempre al netto di tutte le soste programmate, stabilito in 4 ore e 30 minuti ( elevabili a 5 ore, di giorno, in sede di ripartizione o di formazione dei turni) per i servizi di sola andata o di solo ritorno con riposo f.r. e in 7 ore (elevabili a 7 ore e 30 minuti, di giorno, in sede di ripartizione o di formazione turni) per i servizi in andata e ritorno, hanno unicamente un significato di carattere normativo. Pertanto, tali limiti non possono essere superati in sede di formazione turni (salvo il caso di elevazione concordata nel periodo diurno) ne, tantomeno, nel pratico svolgimento del servizio. Questo significa che nessun macchinista può superare d’iniziativa, né può essere obbligato a superare i limiti di condotta sopra citatati (sempre calcolati al netto di tutte le soste realmente effettuate) e a proseguire il servizio in condotta. La condizione presa in esame può accadere solamente quando il treno non è grado di rispettare la velocità di percorrenza prescritta; la stessa situazione non può determinarsi, infatti, nel caso in cui il treno matura ritardo per effetto di soste prolungate e non per reale superamento della condotta effettiva, calcolata al netto di quelle soste. Supponendo di trovarsi nella condizione di superamento effettivo dei limiti di condotta, dovuto, a riduzione di velocità causato da rallentamenti possibili e di varia natura, il personale dovrà far presente la situazione in essere al Referente della propria divisione di appartenenza affinché possa disporre in logica conseguenza la sostituzione del personale, tenendo conto che il personale stesso non potrà essere obbligato a superare i limiti di condotta, ma dovrà restare in servizio perché non è comunque autorizzato ad abbandonare il servizio, senza che siano sopraggiunte le condizioni previste per il superamento dei limiti di lavoro giornalieri (7 ore + 1 ora, nel nostro caso) e rispettate le modalità di cui al punto 2.13 del CCNL che riepiloga le modalità per il “termine del servizio”.

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