QUESITO Supponiamo di effettuare due treni. Il primo da A fino ad E ed il secondo da E fino ad A, le cui percorrenze complessive sono di 1h ciascuno (come da scheda treno). Le fermate intermedie B, C, D in andata e ritorno prevedono una sosta per servizio viaggiatori di 1 minuto ciascuna. E' corretto ai fini economici dire che e' stata effettuata una condotta al netto delle soste di 1h e 54 minuti? Macch. Francesco Crea - I.T.A. Savona
RISPOSTA No! I limiti di condotta definiti dal CCNL al punto 2.10 dell’Art. 22 hanno solo valore normativo, cioè, sono necessari per stabilire se un servizio di turno o comandato sia conforme oppure no. Nel caso in esame è corretto (ma non riteniamo che sia giusto) dire che il limite di condotta ai fini normativi sia di 1 ora e 54 minuti, pertanto conforme ai limiti previsti sia che si tratti di un servizio a semplice che a doppio agente. Non è corretto invece affermare la stessa cosa quando parliamo di fini economici (vedere definizione di condotta punto 2.2 dell’Art. 22) , infatti in questo caso la condotta è di 2 ore. Gli aspetti economici controversi, legati all’indennità di utilizzazione, sono, invece, le modalità di conteggio delle ore di lavoro e di condotta nelle stazione che determinano le c.d. “tratte di condotta” nelle quali, a differenza di tutte le altre, determinano la soluzione di continuità della condotta e quindi una perdita economica per il personale, anche quando effettua uno stesso treno. Questa vecchia disposizione non è mai stata conforme ai contratti.
QUESITO Nel contratto di lavoro, è specificato per filo e per segno, quando puoi abbandonare un treno. Per ipotesi, per carenze continue di personale, è presente in servizio un solo manovratore per potere traghettare dalla stazione in rimessa il materiale del treno, costui si trova in rimessa perché il treno che deve garare in stazione non è ancora pronto, e si prevede che la discesa di questo treno avverrà a cavallo del cambio orario dei manovratori. In questa situazione, il pdm avendo portato il treno a fine corsa, quando può abbandonare il servizio? Antonino Caracausi - Palermo
RISPOSTA Il caso in esame non precisa alcuni elementi essenziali, cioè se il limite della prestazione giornaliera sia stato già superato in arrivo nella stazione di termine corsa del treno, anche se sembra intuibile. In ogni caso la situazione prospettata non rientra nella casistica dell’abbandono treno perché il treno stesso ha già raggiunto la stazione di termine corsa, rientra piuttosto nella casistica che purtroppo interessa molte grandi stazioni, dove accade con una certa frequenza che i tempi medi di stazione vengano superati per varie ragioni. I tempi medio di stazione, come si deduce dal termine stesso, sono medi, cioè non sono minimi o massimi, ma vengono definiti calcolando mediamente il tempo necessario per compiere le operazioni di approntamento (in partenza) o ricovero dei materiali (in arrivo). In realtà, per garantire la partenza in orario dei treni, in partenza questi tempi sono leggermente maggiorati, mentre in arrivo può accadere in molti casi che vengano superati; in altri casi può accadere di terminare le operazioni prima del termine di questi tempi. Ovviamente, qualora sia possibile constatare e dimostrare che i tempi medi non siano più sufficienti per effettuare le operazioni previste dovrà essere richiesta la revisione di tempi in questione. Nel caso in esame, dove la prestazione lavorativa sembra già essere stata superata dal pdm in servizio, sarà possibile lasciare il servizio, stazionando la locomotiva sul binario di ricevimento proprio perché è già stato superato il termine della prestazione giornaliera. Ovviamente, in tal caso, dovrà essere informato il Capo Stazione e il proprio referente trazione situazione in atto. In tutti gli altri casi, nell’ambito della prestazione giornaliera ordinaria, non sarà possibile adottare questo comportamento per le stesse ragioni sopra citate, ma soltanto porre il problema sindacalmente se il fenomeno dovesse manifestarsi con una certa frequenza. |