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Strage di Viareggio: ammesse 117 parti civili, familiari, enti locali, sindacati e RLS. Esclusa la nostra rivista.

Familiari soddisfatti.  Ancora in Marcia continuerà a seguire il processo e ad offrire loro ed agli RLS il suo contributo tecnico e di solidarietà. L'ammissione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza è una grande novità giuridica. Prossima udienza il 3 giugno.


Lucca, 4 aprile 2013 – Si è svolta questa mattina presso il Tribunale di Lucca la terza udienza del processo per la strage ferroviaria di Viareggio, avvenuta il 29 giugno 2009 e che costò la vita a 32 persone. Il Gup, Alessandro Dal Torrione (nella foto), dopo aver ascoltato nelle due udienze precedenti le richieste di ammissione di tutte le parti civili e le eccezioni sollevate dagli imputati, ha deciso - con propria Ordinanza - per l'ammissione di quasi tutte le richieste. (Scarica pdf Ordinanza Trib. Lucca del 4-4-13)


GLI IMPUTATI AVEVANO CHIESTO DI 'FARE PULIZIA'  - Nell'udienza di due giorni fa, i legali degli imputati avevano invece chiesto una 'scrematura' delle parti civili, ed il legale di Mauro Moretti, Armando D'Apote con un'espressione infelice al limite dell'offesa, era arrivato addirittura a chiedere al Giudice di 'fare pulizia' tra le parti civili, non opponendosi ai familiari più stretti delle vittime ma chiedendo al giudice di valutare l'opportunità di respingere le richieste dei congiunti e di alcuni fra enti e associazioni, comprese quelle fra gli stessi familiari delle vittime.

I REATI - I reati contestati ai 32 imputati, tra cui l'ad del gruppo Fs, dipendenti e funzionari della Gatx, proprietaria del convoglio che deragliò e delle aziende di revisione Cima e Jugenthal, sono disastro ferroviario colposo, incendio colposo, omicidio e lesioni colpose plurime.

'ANCORA IN MARCIA' NON AMMESSA - Purtroppo la nostra richiesta assieme a quella dell'associazione 'Il Mondo che vorrei' non è stata accolta. Nonostante la nostra mancata ammissione esprimiamo comunque particolare soddisfazione per l'ammissione, tra le 117 parti, di tutti i familiari, di Medicina Democratica, dei sindacati e - soprattutto - dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza.

RLS PARTI CIVILI: UNA GRANDE NOVITA' POSITIVA - Mentre l'ammissione dei familiari, dell'Inaili e degli Enti locali era sostanzialmente scontata - e quella di sindacati e delle associazioni molto probabile perché sostenuta da una giurisprudenza ormai consolidata - l'ammissione degli RLS rappresenta una grande novità giuridica poiché viene loro riconosciuto una prerogativa importantissima e un ruolo autonomo nella difesa della sicurezza che si può esplicare anche all'interno del processo penale.

IL PRECEDENTE DI SASSARI - Questa ordinanza del Giudice di Lucca fa seguito ad un precedente pronunciamento analogo da parte del Tribunale di Sassari, Gip Antonio Spanu, (Ord. Trib. di Sassari del 19-11-2012, ammissione parti civili) sempre riguardante un RLS dei ferrovieri, ammesso come parte civile nel processo per la morte di un macchinista in un incidente ferroviario avvenuto nel dicembre 2009. In questo caso, al contrario di quanto accaduto oggi, anche 'ancora In Marcia' è stata ammessa come parte civile.

I MOTIVI DEL MANCATO RICONOSCIMENTO - Le ragioni della nostra esclusione, che saranno approfondite nei prossimi giorni vertono essenzialmente su un aspetto meramente formale - il cambio di denominazione dall'associazione che gestisce la rivista, avvenuto nel settembre 2009, quindi in data successiva alla strage. Il Giudice - con un percorso logico che non  condividiamo - ha ritenuto di non riconoscerci la 'continuità' della nostra storia ultracentenaria a causa di questo adeguamento organizzativo, considerandoci, inspiegabilmente come una 'nuova' associazione, nata nel settembre 2009.

LA NOSTRA STORIA - La rivista è nata nel 1908 e dopo numerose peripezie, una chiusura imposta dal regime fascista ed una seconda per motivi sindacali alla fine degli anni '70, dal 1982 ancora in Marcia esca senza interruzioni ed oltre a costituire un riferimento informativo e tecnico costante ed affidabile per i ferrovieri, come organizzazione di lavoratori, è stata ed è tutt'ora promotrice e protagonista, senza soluzione di continuità, di innumerevole battaglie sindacali, politiche e culturali.

NON CI ARRENDIAMO - Valuteremo, alla luce dei contenuti specifici dell'ordinanza emessa oggi, l'opportunità di riproporre in sede di dibattimento la nostra costituzione sottolineando che la nostra associazione è - nella concretezza dell'attività svolta, delle persone che la compongono e delle finalità - erede naturale, ed in sostanza, la  lineare e trasparente evoluzione organizzativa dello stesso soggetto.

Momenti dell'udinenza del 4-4-13

UN RIGETTO CHE CI LEGITTIMA - Il rigetto della nostra richiesta fondato, su questo unico motivo cronologico, tuttavia, dimostra che 'ancora in Marcia' è per il resto legittimata ad intervenire in futuro nei processi riguardanti la sicurezza del lavoro e della circolazione ferroviaria.

IL NOSTRO IMPEGNO CONTINUA - Il collettivo di lavoratori e pensionati che si riconosce nella nostra rivista continuerà a seguire il processo ed a offrire ai familiari ed agli RLS tutto il sostegno e la  solidarietà necessaria. La prossima udienza è annunciata per il 3 giugno.

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TRIBUNALE DI LUCCA
UFFICIO GIP/GUP
N. 6305/2009 RGNR - N. 1917/2010 RG GIP


Il giudice dell’udienza preliminare,
in merito alle questioni sollevate all’udienza del 2.4.2013 dai difensori degli imputati circa la costituzione delle parti civili, sentite le altre parti, come da verbale dattiloscritto, provvede nei termini che seguono.

1) Preliminarmente deve essere disposta l’esclusione di ufficio, ex art. 81 c.p.p., delle costituzioni di parte civile laddove (e nella sola parte in cui) siano avanzate nei confronti degli enti (chiamati in giudizio quali) responsabili per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, richiamandosi al riguardo i condivisibili motivi addotti dalla giurisprudenza di legittimità a sostegno di tale conclusione (cfr. Cass. n. 2251/2011).

2) Ancora in via preliminare, in riposta alle osservazioni dell’avv. Belaise sostituto processuale dell’avv. Padovani, si osserva come in tutti gli atti di costituzione appaia chiaramente individuabile l’indicazione degli imputati nei cui confronti viene esercitata l’azione civile, dovendo intendersi - ove non sia più dettagliatamente specificato - la generalità degli imputati persone fisiche (quanto agli enti valendo le considerazioni di cui sopra).

3) Deve poi evidenziarsi come, per i fatti oggetto del processo, venga in rilievo, tra altri, anche il tema relativo alla violazione della normativa sulla sicurezza del lavoro e nei luoghi di lavoro, come emerge dalla lettura dei capi di imputazione e delle norme ivi espressamente richiamate, pur se, come si sottolinea anche in uno degli atti di costituzione (avv. Dalla Casa) citati nel corso del contraddittorio in udienza, “vittime siano state persone estranee all’ambiente di lavoro, ovvero inermi cittadini che si trovavano nell’area circostante all’ambiente lavorativo”; del resto, è principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro devono essere osservate a tutela anche degli estranei che si trovano nei luoghi di lavoro (ovvero nelle immediate vicinanze di essi, osserva questo giudice), onde non assume rilevanza l’eventuale inesistenza di un rapporto di lavoro fra l’imprenditore e l’infortunato (cfr. anche, al riguardo, i principi espressi da Cass. n. 10857/2008).

4) Venendo ora agli atti di costituzione presentati nell’interesse di enti e associazioni esponenziali, si osserva quanto segue.

Ciascuna parte assume di essere legittimata a stare in giudizio non già quale mero interveniente ai sensi dell'art. 91 e segg. c.p.p., ma in veste di parte civile che avanza "iure proprio", ai sensi dell'art. 74 c.p.p., la pretesa risarcitoria in quanto assume di avere subito, per effetto del reato, un danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale (Cass., Sez. 4 18.1/11.6.2010 n. 22558), che può anche consistere nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio, posto nello statuto a ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con l'effetto che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente alla personalità o identità dell'ente (Cass., Sez. 3, 3/17.10.2007 n. 38290): in tali termini si veda Cass. n. 29700/2011; v. anche Cass. n. 38991/2010.

Come chiarisce la S.C. con la sentenza n. 4981/2004, l’art. 91 c.p.p. ha previsto una diversa e ulteriore forma di intervento nel processo penale dei medesimi e non disciplina in alcuna parte la costituzione di parte civile; nella sentenza si afferma che non sussiste alcuna sovrapponibilità degli istituti dell'intervento ex art. 91 e della costituzione di parte civile; che i presupposti per la costituzione di parte civile vanno individuati nell'art. 74 c.p.p. e nel richiamato (dal medesimo art. 74) art. 185 cod. pen.; occorre quindi verificare se il soggetto sia titolare di una posizione giuridica soggettiva che possa essere rimasta danneggiata dal reato. È il danno subito a causa del reato che qualifica la costituzione di parte civile, mentre l'istituto dell'intervento degli enti e associazioni in questione è piuttosto assimilabile all'intervento della persona offesa e quindi ha un carattere più ricollegabile al danno criminale (in questo senso si parla di intervento ad adiuvandum nei confronti del Pubblico Ministero) che non al danno civilisticamente inteso.
Ne discende quindi – afferma la pronuncia di cui sopra – che la legittimazione alla costituzione di parte civile degli enti e associazioni esponenziali deve trovare la sua soluzione nella disciplina dell'illecito civile. Se danno civile risarcibile esiste (nel senso che è astrattamente ipotizzabile) l'ente esponenziale può costituirsi parte civile nel processo penale. Diversamente, ove ne esistano i presupposti, potrà intervenire nel processo penale ex art. 91 c.p.p..

Nella stessa sentenza si dà poi conto dell’evoluzione formatasi in dottrina e giurisprudenza negli ultimi anni, nel senso che si è via via imposta, in tali ambiti, una visione assai meno riduttiva dell'illecito, con l'affermazione dell'estensione della risarcibilità del danno ben al di là della violazione dei diritti soggettivi assoluti, fino a ricomprendervi la violazione dei diritti (relativi) di credito (tutela aquiliana del credito), di interessi legittimi (si vedano le sentenze delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione 22 luglio 1999 nn. 500 e 501), di interessi diffusi, di aspettative. E, mentre in passato il danno poteva considerarsi ingiusto solo se ledeva un diritto che la legge attribuiva esplicitamente ad un soggetto, in base a questi più recenti orientamenti questa qualificazione (appunto, di ingiusto) può aversi anche nei casi in cui un soggetto, non esplicitamente autorizzato da una norma (e qualche volta anche se autorizzato) arrechi un danno ad un terzo non necessariamente titolare di un diritto soggettivo.
Logico corollario di questa revisione critica – prosegue la sentenza citata - è il rifiuto del concetto di tipicità dell'illecito e l'attribuzione, all'art. 2043 cod. civ., non più delle caratteristiche di norma ricognitiva ma di vera e propria clausola generale di responsabilità civile. Insomma, in passato l'illecito si configurava nell'indebita invasione della sfera giuridicamente ed espressamente protetta; oggi può configurarsi nell'invasione (non vietata ma) non autorizzata di questa sfera intesa in termini ben più estesi del diritto soggettivo assoluto e che inoltre, con ulteriore estensione della sfera soggettiva protetta, può assumere anche i caratteri di un interesse attribuito al cittadino, alla persona, all'individuo (è l'espressione usata dall'art. 32 della Costituzione) indipendentemente dall'esistenza di una norma di relazione che lo tuteli con l'esplicita attribuzione di un diritto soggettivo. Questa elaborazione ha il suo fondamento in diverse norme della Costituzione, ed in particolare nell'art. 2, improntato ad una visione solidaristica della società, ma trova vari argomenti di supporto anche nelle norme del codice civile.
Se dunque è da ritenere superata la concezione per cui la tutela giurisdizionale è consentita esclusivamente per la tutela della lesione del diritto soggettivo, ne consegue che anche il pluridecennale dibattito sull'esistenza della legittimazione attiva degli enti esponenziali deve ritenersi superato dall'evoluzione giurisprudenziale. Non è più il diritto soggettivo (tanto meno quello assoluto) che, se leso, è oggetto di tutela giurisdizionale: tutte le lesioni di posizioni giuridiche protette sono astrattamente idonee a provocare un danno a chi ne è titolare e a giustificare quindi l'esistenza di un diritto di azione per la sua riparazione. Non appare quindi necessario richiamarsi alla complessa costruzione giuridica che, in vario modo, tenta di trasformare gli interessi diffusi dei singoli in diritti collettivi o diritti soggettivi del gruppo esponenziale perché il gruppo esponenziale - ovviamente se caratterizzato da effettività, radicamento, diffusione e non costituito per il singolo processo (il corsivo è del giudice) - è titolare di una posizione giuridica direttamente tutelabile davanti all'autorità giudiziaria proprio in quanto rappresentativo degli interessi dei suoi associati e quindi delegato a rappresentare le posizioni giuridiche soggettive danneggiate dal reato.
Non è di alcun ostacolo a questa ricostruzione, ovviamente, la natura essenzialmente non patrimoniale del danno cagionato: in questo caso, infatti, non esiste alcuna preclusione in forza dell'art. 2059 cod. civ. perché da sempre è riconosciuto risarcibile il danno non patrimoniale cagionato dal reato (art. 185 comma 2^ cod. pen.) ma è da osservare che l’evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale (v. sentenza 11 luglio 2003 n. 233) e della Corte di Cassazione (v. le sentenze sez. 3^ civ., 31 maggio 2003 nn. 8828 e 8827) consentono di individuare un doppio fondamento per la risarcibilità dei danni non patrimoniali quando si fondano sulla lesione di beni costituzionalmente protetti (per es. il diritto alla salute: art. 32 della Costituzione).
Così si esprime la sentenza del 2004 sopra citata.

Si veda anche, al riguardo, la già citata Cass. n. 22558/2010, in particolare nella parte in cui si evidenzia il principio affermato dalla 6^ sezione penale con sentenza dell'1.6.1989 n. 59, secondo cui "gli enti e le associazioni sono legittimati all'azione risarcitorie, anche in sede penale mediante costituzione di parte civile, ove dal reato abbiano ricevuto un danno a un interesse proprio, sempreché l'interesse leso coincida con un diritto reale o comunque con un diritto soggettivo del sodalizio, e quindi anche se offeso sia l'interesse perseguito in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da esso sodalizio preso a cuore e assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione (corsivo del giudice), come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente. Ciò sia a causa dell'immedesimazione fra l'ente stesso e l'interesse perseguito, sia a causa dell'incorporazione fra i soci ed il sodalizio medesimo, sicché questo, per l'affectio societatis verso l'interesse prescelto e per il pregiudizio a questo arrecato, patisce un'offesa e perciò anche un danno non patrimoniale dal reato".
Vi sono infatti “gruppi o collettività che hanno fatto di un determinato interesse l'oggetto principale, essenziale, della propria esistenza, di talché l'interesse stesso è diventato elemento interno e costitutivo del sodalizio e come tale ha assunto la consistenza di diritto soggettivo” (così la sentenza di cui sopra).
In applicazione di tali principi, ed esaminati gli atti costitutivi, gli statuti e la ulteriore documentazione prodotta dalle parti, a parere del giudice hanno titolo per costituirsi parti civili nel presente processo:

- la REGIONE TOSCANA (avv. Bevacqua);
- la PROVINCIA DI LUCCA (avv. Marzaduri);
- il COMUNE DI VIAREGGIO, che ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale (avv. Maffei).
Al riguardo, nel richiamare quanto dettagliatamente evidenziato in ciascuno degli atti costitutivi, ci si riporta ai principi unanimemente espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 4060/2008, in sentenza per i fatti di S. Anna di Stazzema, pag. 16-18 della stessa) e di merito.
Quanto a quest’ultima si richiamano, in particolare, le condivisibili motivazioni espresse da Gup Trib. Torino con ordinanza 2.10.2008 (Thyssenkrupp), nella parte in cui si afferma che gli enti territoriali “sono titolari di diritti loro derivanti dalle competenze istituzionali e finalità perseguite, quali indicate – per tutti – da plurime leggi ordinarie (…), per la Regione anche dall’art. 117 Cost., per la Provincia ed il Comune, altresì, dai rispettivi statuti (…). Tali diritti hanno ad oggetto, per ciascuno degli enti citati, la salvaguardia della salute psico-fisica dei lavoratori e della salubrità dei luoghi ed ambienti di lavoro”. Nell’ordinanza si evidenzia ancora che, “pur nella distinzione delle competenze, le concrete modalità in cui ciascuno di tali enti ha interpretato ed interpreta il proprio ruolo è causa ed effetto di una forte immedesimazione con gli interessi e le aspettative delle comunità stesse. Regioni, Province e Comuni sono, proprio in virtù dell’effettivo esercizio delle rispettive competenze, elementi costitutivi della Repubblica in un senso che ne valorizza la compenetrazione con il territorio e la vicinanza con tutto ciò che legittimamente in esso si esprime. Sulla base di tali premesse non pare azzardato identificare, in capo a tali enti (e non diversamente che per le associazioni di diritto privato, ritenute titolari di interessi collettivi), un patrimonio morale costituito da beni giuridici di diversa natura alla cui realizzazione, sulla base dell’ordinamento vigente, essi concorrono con la loro effettiva azione amministrativa”.

- la CGIL con sede in Roma (avv. Di Celmo);
al riguardo non può essere accolta la richiesta di esclusione avanzata dall’avv. Mittone con riferimento, tra l’altro, all'assenza di legittimazione del sostituto processuale (Cass. n. 19548/2010), considerato che, se è vero che l’atto di costituzione della Cgil è sottoscritto dal solo avv. Di Celmo, non presente all’udienza del 25.3.13 e sostituito dall’avv. Di Criscio, è altrettanto vero che la procura speciale è stata conferita ai predetti avv. Di Celmo e Di Criscio “perché in vece e per conto della Cgil si costituiscano, anche disgiuntamente, parte civile nei confronti degli imputati (…)”, conferendosi tra l’altro “ai medesimi procuratori i poteri di designare sostituti anche al fine di depositare l’atto di costituzione di parte civile e la relativa procura speciale”;

- la FILT (Federazione italiana lavoratori trasporti)– CGIL PROVINCIA di LUCCA (avv. Frezza);
- la CGIL REGIONALE TOSCANA (avv. Frezza);
- la CGIL PROVINCIA DI LUCCA (avv. Frezza);

- il SINDACATO OR.S.A FERROVIE, Organizzazione Sindacati autonomi di base – Segreteria Provinciale di Lucca (avv. Antonini);
- il SINDACATO OR.S.A FERROVIE, Organizzazione Sindacati autonomi di base – Segreteria Regionale della Toscana (avv. Antonini);
- il SINDACATO OR.S.A FERROVIE, Organizzazione Sindacati autonomi di base del settore Ferrovie, con sede in Roma (avv. Cordaro);

ed ancora:
- Luigi Cacia, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’azienda Trenitalia, Divisione Trasporto regionale Calabria;
- Placido Muffari, RLS dell’azienda Trenitalia, Divisione Trasporto regionale Umbria;
- Domenico Maimone, RLS dell’azienda Trenitalia, Divisione Trasporto regionale Sicilia;
- Agostino Nicoletta, RLS dell’azienda Trenitalia, Divisione Trasporto cargo, Liguria;
- Filippo Cufari, RLS dell’azienda Trenitalia, Divisione Trasporto regionale Toscana;
- Dante De Angelis, RLS dell’azienda Trenitalia, Divisione Passeggeri nazionale e internazionale;
- Guido Licastro, RLS dell’azienda Trenitalia, Divisione Trasporto regionale Liguria;
- Alessandro Piercarlo Pellegatta, RLS dell’azienda Trenitalia, Divisione Passeggeri nazionale e internazionale;
- Giuseppe Grillo, RLS dell’azienda Trenitalia, Divisione Trasporto regionale Piemonte;
- Giuseppe Campanella, RLS dell’azienda Trenitalia, Divisione Trasporto cargo, Piemonte;
- Maurizio Giuntini, RLS dell’azienda Trenitalia, Divisione Trasporto regionale Toscana;
- Pinto Giuseppe, RLS dell’azienda Trenitalia, Divisione Passeggeri nazionale e internazionale;
- Cito Vincenzo, RLS dell’azienda Trenitalia, Divisione Passeggeri nazionale e internazionale.
Tutti rappresentati dall’avv. Dalle Luche.

In merito a tali posizioni, si condivide – con limitato riguardo alla tematica in esame - quanto evidenziato nei rispettivi atti di costituzione, a cui si fa rinvio.
Si fa presente, richiamandosi i principi di diritto di cui sopra, che la condotta indicata nell’imputazione appare in ipotesi ed astrattamente idonea a creare danno alle formazioni sindacali, in quanto in contrasto con gli specifici fini dalle medesime perseguiti, tra cui proprio quello di garantire la salute dei lavoratori, attraverso la conquista di più elevati livelli di sicurezza sul lavoro e del miglioramento ambientale, e con le conseguenti attività svolte, come emerge in particolare dagli atti a firma avv. Antonini.
I sindacati, quindi, appaiono rivestire la qualità di soggetti danneggiati dalla ipotizzata condotta delittuosa, concretizzandosi l’ipotetico danno nella lesione del prestigio e della credibilità degli stessi, derivante dalla vanificazione del perseguimento e della realizzazione dei fini istituzionali propri di tali organismi collettivi, quali appunto la tutela delle condizioni di sicurezza di lavoro, della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori. Si veda, sul punto, la motivazione di Cass. n. 12738/2008; si veda anche Cass. n. 38991/2010, Quaglieri, con riferimento tra l’altro alla Camera del Lavoro CGIL.
Come affermato poi da Cass. n. 22558/2010, “il mutato quadro di riferimento”, cui sopra si è fatto cenno, porta a “ritenere ammissibile (…) la costituzione di parte civile dei sindacati nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose commesse con violazione della normativa antinfortunistica, dovendosi ritenere che l'inosservanza di tale normativa nell'ambito dell'ambiente di lavoro possa cagionare un autonomo e diretto danno patrimoniale (ove ne ricorrano gli estremi) o non patrimoniale, ai sindacati per la perdita di credibilità all'azione dagli stessi svolta. È pacifico che il sindacato annovera tra le proprie finalità la tutela delle condizioni di lavoro intese non soltanto nei profili collegati alla stabilità del rapporto e agli aspetti economici dello stesso, oggetto principale e specifico della contrattazione collettiva, ma anche per quanto attiene la tutela delle libertà individuali e dei diritti primari del lavoratore tra i quali quello, costituzionalmente riconosciuto, della salute. La tutela delle condizioni di lavoro con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione delle malattie professionali costituisce sicuramente, specie nel momento attuale, uno dei compiti delle organizzazioni sindacali.
Come è stato osservato, il diritto alla sicurezza sui luoghi di lavoro, pur rilevando dal punto di vista della sua titolarità sul piano individuale, trova altresì idonea tutela attraverso gli strumenti della autonomia collettiva essendosi l'azione sindacale rivelata utilissimo strumento di prevenzione”.

Nella stessa sentenza della S.C. si è altresì evidenziato che già con il D.Lgs. n. 626 del 1994 è stato attuato “un coinvolgimento dei lavoratori nella tematica della prevenzione assai più incisivo di quello già contenuto nell'art. 9 dello Statuto, stabilendo (artt. 18 e 20) che in tutte le aziende o unità produttive deve essere eletto o designato il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza, con funzioni di accesso, consultazione e proposizione espressamente previste e con garanzie di libertà per l'esercizio dei suoi compiti. Con il Testo unico 9 aprile 2008 n. 81 il sistema è stato confermato ed anzi rafforzato, distinguendosi tre tipologie di rappresentati dei lavoratori per la sicurezza, rispettivamente al livello aziendale, territoriale o di comparto, e di sito produttivo, assicurando loro una specifica formazione i cui contenuti sono demandati alla contrattazione collettiva.
Nel Testo Unico il ruolo delle organizzazioni sindacali all'interno del sistema della sicurezza è confermato, tra l'altro, dalla presenza di dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale all'interno della "Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro" costituita ai sensi dell'art. 2 del cit. decreto presso il Ministero del Lavoro; e dalla previsione del potere di interpello al Ministero del lavoro da parte delle stesse organizzazioni sindacali. È veramente difficile ritenere che questa attribuzione di compiti e responsabilità non significhi, per il sindacato che degli stessi abbia fatto uso, il riconoscimento ed al tempo stesso la conferma di una posizione tutelabile attraverso la costituzione di parte civile”.

Tutto ciò consente anche di ritenere sussistenti i presupposti per la costituzione di p.c. di tutti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sopra indicati, la cui figura è oggi prevista dagli artt. 47-50 del sopra citato D.L.vo n. 81/2008, rientranti nel capo dedicato alla “gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”.
Come affermato anche dal Gup del Tribunale di Sassari con ordinanza del 19.11.12, prodotta in sede di atto di costituzione dei RLS, “anche il responsabile per la sicurezza dei lavoratori può vantare, “iure proprio”, un possibile danno di immagine e un conseguente discredito della sua azione, conseguente alla frustrazione delle iniziative adottate nel contesto territoriale o operativo di sua competenza, per prevenire lo specifico rischio evidenziato dal sinistro per cui si procede(…)”.
A parere di questo giudice, l’ammissibilità deve essere estesa a tutti i RLS di cui sopra, non già a quelli della sola divisione regionale Toscana, per la specificità e particolarità/peculiarità dell’incidente ferroviario in esame, per alcuni versi (ci si riferisce alla rottura dell’assile del carro cisterna) ricollegabile alle precipue caratteristiche del convoglio ferroviario in transito, proveniente dal nord Italia e che si stava dirigendo verso sud, di modo che, come si sostiene nel relativo atto di costituzione, può parlarsi in ipotesi di “un rischio generalizzato per tutti i ferrovieri italiani (…) non circoscrivibile alla sola area geografica dove il disastro ha avuto luogo. Quel treno, solo nel suo ultimo viaggio, nel percorso Trecate-Gricignano, avrebbe potuto coinvolgere ferrovieri – con sede a Genova, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Salerno, Reggio Calabria ecc. – che prestavano servizio sui treni locali, merci, espressi, intercity, eurostar, percorrenti i medesimi tratti di linea”; l’ipotetico danno “non ha dunque rilevanza esclusivamente locale, ma interessa tutto il territorio nazionale, proprio perché le condotte di reato attribuite agli imputati” in ipotesi “si concretizzano in violazioni delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori che hanno portata generale e si riverberano nelle loro conseguenze dannose e pregiudizievoli potenzialmente a danno di tutti i dipendenti e lavoratori di Trenitalia-Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, utenti del mezzo ferroviario e cittadini”.
Si deve in sostanza tenere conto, nel caso in esame ed ai fini di cui sopra, dell’aspetto dinamico e non statico della vicenda.

Quanto poi alla CGIL ed all’ORSA, nelle sue configurazioni e diramazioni nazionali, regionali e provinciali, che si assumono dotate di propria soggettività, con “autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale”, e per le quali si citano i principi espressi da Cass. n. 20508/2012 con riferimento alle diramazioni locali di un ente, ritiene il giudice che, ferma l’astratta legittimazione per quanto sopra detto, ogni specifica valutazione sulla eventuale sussistenza delle rispettive pretese dovrà essere demandata, come del resto per tutte le altre parti, alla eventuale fase di merito.

Non paiono poi accoglibili le osservazioni dell’avv. Raffaelli in merito alla dedotta mancanza di legittimazione dei sindacati nei confronti degli imputati persone fisiche stranieri, in particolare tedeschi ed austriaci; al riguardo è solo il caso di evidenziare che anche tali imputati, secondo l’assunto accusatorio, sono indicati quali corresponsabili dei fatti-reato da cui le costituende parti civili ritengono avere subito un danno proprio.

- MEDICINA DEMOCRATICA, Movimento di lotta per la salute – Onlus.
Al riguardo, oltre ai principi di diritto sopra richiamati, ci si riporta altresì al contenuto di sentenze di legittimità e di merito che hanno già valutato la posizione processuale di tale ente.
In particolare, la già citata Cass. n. 38991/2010, con riferimento agli enti “Medicina Democratica” e “Camera del Lavoro Cgil”, ha tra l’altro osservato che in quel caso, analogamente al presente, quegli enti “non hanno fatto ingresso nel processo come enti esponenziali di interessi diffusi o collettivi, bensì agendo "iure proprio" in qualità di soggetti danneggiati dal reato, pertanto a loro non vanno applicate le disposizioni di cui all'art. 91 e segg., ma dell'art. 74 c.p.p.”; e che “gli enti costituiti parte civile avevano ed hanno come oggetto della loro attività la tutela dei lavoratori, anche sotto il profilo della dignità e della salute ("Medicina Democratica" l'ha evidenziato nella stessa ragione sociale). Pertanto ogni condotta del datore di lavoro idonea a ledere la salute dei lavoratori (…) determina un danno diretto all'Ente”.
Ancora, nell’ordinanza del Gup Tribunale di Torino del 2.10.2008 di cui sopra si ribadisce che “dalla lettura dello statuto di Medicina Democratica (…) emerge che l’attenzione alla salute nei luoghi di lavoro ed all’ambiente di lavoro sostanzia una finalità specifica dell’agire dell’associazione”; e che “l’abbondante documentazione allegata all’atto di costituzione” – come avvenuto anche nel presente processo – “dà conto di una costante iniziativa culturale e di informazione svolta, da epoca risalente, dall’associazione Medicina Democratica sui temi della sicurezza del lavoro, intesa quale assenza di pericoli per l’integrità fisica e la salute dei lavoratori”.
Ci si riporta poi all’ampio contenuto dell’atto di costituzione, con allegata documentazione, in cui tra l’altro si dà conto dell’attività svolta (pagg. 20 s.) e dell’interesse perseguito (tra cui la promozione e la tutela della salute, in ogni ambito di lavoro, sociale e di vita, e la promozione della prevenzione da ogni agente di pericolo/rischio e tossico-nocivo in ogni ambiente di lavoro e di vita: pag. 18-19), che appare essere elemento costitutivo del sodalizio, non solo nel settore delle malattie professionali e degli effetti da esposizione ad amianto.

- FEDERAZIONE NAZIONALE C.U.B. TRASPORTI:
analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione a tale ente, per cui si condivide quanto evidenziato nel relativo atto di costituzione, cui si fa rinvio (v. in particolare pag. 8-9 dello stesso); facendosi presente che tale federazione risulta attiva dal 2004, in ambito nazionale, e che per statuto ha come precipuo scopo quello di “tutelare gli interessi dei lavoratori addetti ai servizi e alle attività dirette, ausiliarie e complementari, di logistica e di trasporto di persone e merci, comunque svolto (terrestre, marittimo e aereo), (…) in ordine alle questioni salariali, normative, alle condizioni di lavoro, dell’ambiente, della salute e del territorio (…)”, attraverso tra l’altro “la diffusione della conoscenza delle leggi, delle normative nazionali ed internazionali in materia di lavoro, di salute, di sicurezza ed igiene, l’informazione, la costituzione di supporti giuridici, legali, scientifici, medici ed assistenziali”; laddove lo scopo indicato in atto costitutivo è “l’organizzazione, la rappresentanza e la tutela dei lavoratori dipendenti da imprese di trasporto (aereo/aeroportuale, ferroviario, marittimo, portuale, autoferrotranviario/internavigatori, su gomma) e dei dipendenti di aziende di servizi connessi e comunque affini”.

Quelle di cui sopra, in definitiva, rappresentano formazioni sociali che risultano avere fatto e fare della tutela della salute dei lavoratori, e della sicurezza negli ambienti di lavoro, ovvero dei trasporti ed in particolare di quello ferroviario, la propria ragion d’essere esclusiva o prevalente.

Anche la CROCE VERDE di VIAREGGIO appare avere titolo per la costituzione di parte civile (per il risarcimento del danno non patrimoniale).
Sebbene, a differenza delle altre associazioni, lo scopo sostanziale di tale ente non sia quello specifico della tutela della salute nei luoghi di lavoro, pur tuttavia le finalità perseguite (tra cui l’affermazione dei principi di solidarietà popolare e di mutuo soccorso, lo sviluppo della partecipazione attiva per la soluzione dei problemi sociali, sanitari, culturali e ricreativi, attraverso l’organizzazione, tra l’altro, del soccorso e assistenza a feriti ed ammalati, dei servizi sociali e assistenziali per il sostegno ai cittadini in condizioni di difficoltà anche temporanea, dei servizi medici e ambulatoriali e di mutualità) si assumono ed appaiono in ipotesi lese dall’incidente ferroviario in questione, che, nell’avere provocato a tale Ente danni di carattere patrimoniale (peraltro già risarciti, per come si dà atto), ha ostacolato e limitato proprio quelle attività assistenziali e di mutuo soccorso ai feriti e alla popolazione poste a fondamento dell’Ente.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi quanto all’ASSOCIAZIONE COMITATO MATTEO VALENTI.
Come emerge dalla documentazione prodotta, tale associazione è stata formalmente costituita in data 29.2.2012, successivamente ai fatti.
È peraltro vero che, come dichiarato nell’atto di costituzione ed emerge dalla documentazione allegata, sin dal 20.12.2005 ha operato il COMITATO MATTEO VALENTI, il cui atto costitutivo fu sottoscritto presso il Palazzo Comunale di Viareggio, e che risulta avere fatto proprio, quale fine principale e preponderante, quello della tutela di interessi coincidenti con quelli in ipotesi lesi dai reati in contestazione, anche fuori dall’ambito del territorio locale, come dimostra tutta la documentazione allegata all’atto di costituzione.
Ebbene, può affermarsi sussistere piena continuità di azione tra il Comitato e l’Associazione Comitato Matteo Valenti, tenuto conto che l’atto costitutivo del 29.2.12 non rappresenta la creazione di una nuova e distinta entità, emergendo che esso atto si è reso necessario, nell’ottica del Comitato, ai fini della costituzione in Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) del predetto Comitato, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, con la conseguente indicazione nello statuto, quale requisito formale essenziale imposto dalla legge (cfr. Cass. civ. n. 14371 del 30/6/2011), del reimpiego degli utili o avanzi di gestione a fini di realizzazione degli scopi istituzionali, come in effetti prevede l’art. 22 dello statuto; mantenendo per il resto intatti lo scopo e l’attività dell’ente, che esso risulta avere proseguito in piena continuità con il passato; di modo che, in definitiva, la formale costituzione successivamente ai fatti in esame non può valere a determinare l’esclusione di tale ente.

Deve invece disporsi l’esclusione della costituzione avanzata nell’interesse dell’ASSOCIAZIONE ONLUS IL MONDO CHE VORREI.
Ed invero, a prescindere dalle finalità di tale associazione, certamente pertinenti alla fattispecie in esame (tutela della sicurezza sul lavoro) ed in linea con quelle degli altri enti di cui sopra, pur tuttavia – ed il rilievo risulta decisivo – tale Associazione (alcuni dei cui consociati si sono costituiti, uti singoli, come parti civili nel presente processo) non può dirsi avere in ipotesi subito alcun tipo di danno derivante dai reati oggetto del presente processo, come richiede la norma di cui all’art. 74 c.p.p. (“…soggetto al quale il reato ha recato danno”), in quanto, alla data di commissione di quel reato, essa non era ancora costituita, in alcuna sua forma.
A parere del giudice, quello del momento di intervenuta costituzione, che deve essere antecedente e non successivo ai fatti, rappresenta un presupposto imprescindibile ed insuperabile ai fini dell’integrazione della norma appena citata.
È poi vero che nella già citata sentenza n. 4060/2008, sulla strage di S. Anna di Stazzema, si afferma che i danni non patrimoniali, rappresentati da turbamenti morali della collettività, sono risarcibili a favore degli enti pubblici esponenziali di essa, anche qualora taluno di tali enti sia stato costituito in epoca successiva alla consumazione del fatto di reato (v. pag. 18 della motivazione).
È peraltro vero che tale decisione si riferisce nello specifico soltanto agli enti pubblici, esponenziali della collettività (nel caso di specie, la Regione Toscana), anche in considerazione del fatto, giustamente valorizzato in quella sentenza, che “più leggi regionali hanno accollato a detto ente oneri finanziari per interventi tesi a testimoniare il valore storico e civile della frazione di Sant’Anna di Stazzema, onde è sicuramente configurabile anche un danno patrimoniale direttamente riferibile all’eccidio del 12.8.1944”; fattispecie ben diversa da quella oggi in esame.
Non a caso in altre sentenze – come in Cass. n. 29700/2011 – in cui pur si afferma, peraltro senza alcun approfondimento, che la legittimazione a stare in giudizio “è conferita, indipendentemente dal riconoscimento della personalità giuridica, anche ad enti di fatto non ancora operativi al momento del verificarsi dell'evento di cui all'imputazione (Cass., Sez. 4, 10.6/4.11.2010 n. 38991)”, immediatamente dopo si precisa che, comunque, l’atto costituivo dell’associazione in questione era “anteriore al reato”; e, a ben leggere la motivazione della richiamata sentenza 38991/2010, si può agevolmente notare come in essa si evidenzi che i reati si erano consumati “in epoca posteriore” e che, “avendo svolto l'ente attività durante il periodo in cui ancora si maturavano le omissioni contestate, sussiste la legittimazione in quanto il danno vantato si è verificato in costanza della loro attività (il corsivo è del giudice)”.
Residua, per l’Associazione, la facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui all’art. 91 c.p.p., espressamente prevista dall’art. 61 comma 2 del D.L.vo n. 81/2008 per le “associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro”.

Sullo stesso piano – con analoga esclusione - è la posizione di ASSOCIAZIONE IN MARCIA.
Nell’atto costitutivo, in data 16.9.2009 - e dunque, anch’esso, in epoca successiva ai fatti -, non è contenuto alcun riferimento alla pregressa “Associazione Sempre in Marcia”, di modo che dagli atti non risulta che tale costituzione abbia rappresentato un mero “cambio di nome” rispetto alla precedente associazione, con contestuale “estinzione” di quest’ultima e “successione universale”, così come sostenuto dalla difesa di p.c.; dagli atti non risulta che vi sia stata attribuzione, da un ente all’altro, della universalità dei beni (rif. art. 588 c.c., citato dal difensore); né ciò può desumersi, a parere del giudice, dal fatto che, come stabilito nella riunione del 16.9.09 (v. doc. 4 di cui al CD allegato), da parte dell’odierno ente sia stata accettata la donazione (nella misura di 1/3) del patrimonio della predetta “Associazione Sempre in Marcia” che gestiva due riviste citate nel verbale; tra l’altro, dal verbale di assemblea del 16.9.09 della “Associazione Sempre in Marcia” emerge che tale cessione di 1/3 è stata deliberata, in previsione della chiusura di tale ultima al 31.12.2009, a favore della odierna “Associazione In Marcia” perseguendo quest’ultima “finalità analoghe”, il che significa appunto che si tratta di due enti ben distinti; e ciò pur se, come emerge dal verbale del 15.9.2010 della “Associazione In Marcia”, è stato disposto il versamento su c/c della “Associazione In Marcia” di buoni postali già della “Associazione Sempre in Marcia”, nel frattempo estinta; e pur se lo statuto dell’ente prevede, all’art. 13, il divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, al pari di quanto detto circa l’Associaz. Il Mondo che vorrei; né, tanto meno, una tale conclusione può trarsi dall’ulteriore circostanza che la “Associazione In Marcia” abbia acquisito la gestione, da ente terzo, delle due riviste cui sopra si è fatto cenno.

5) Neppure può essere accolta la richiesta presentata da AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.a., di surrogazione nei confronti del terzo per le indennità corrisposte dalla Compagnia, in virtù di specifici contratti di assicurazione, a due contraenti che hanno subito danni patrimoniali in conseguenza dei fatti in esame.
Al riguardo si condivide la giurisprudenza maturatasi sul punto, che afferma essere inammissibile la costituzione di parte civile dell'assicuratore che agisce in surrogazione ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., in quanto il danno risarcito all'assicurato non è conseguenza diretta del reato (Cass. Sez. 4, sent. n. 379 del 24/11/1987 Ud. (dep. 14/1/1988)).
Come poi meglio chiarito da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 885 del 31/5/1985 Ud. (dep. 25/1/1986), l'assicuratore agente in surrogazione a sensi dell'art. 1916 cod. civ. non è titolare dell'azione civile nel processo penale e non è perciò legittimato ad esercitare tale azione costituendosi parte civile. Il vigente ordinamento giuridico, invero, non consente alcun collegamento dell'assicuratore in surrogazione che intende esercitare l'azione civile nel processo penale con la titolarità (o contitolarità) degli interessi protetti dalla norma penale da cui è derivato il danno che l'assicuratore ha indennizzato in base agli obblighi nascenti dal contratto stipulato con il terzo danneggiato. Il presunto danno dell'assicuratore, di cui costui intende rivalersi mediante l'esercizio dell'azione civile, non è, infatti, collegato in alcun modo alla lesione degli interessi tutelati dalla norma penale, non potendo l'assicuratore essere considerato ne' offeso ne' danneggiato dal reato di cui è derivato il danno che ha provveduto a risarcire al terzo danneggiato, quest'ultimo ad un tempo offeso e danneggiato dal reato.

In effetti, quella di cui all’art. 1916 c.c. (diritto di surrogazione dell’assicuratore) costituisce azione di regresso/surrogazione ben distinta ed autonoma rispetto ad una comune azione di restituzione o risarcimento del danno ex art. 74 c.p.p., che può essere promossa solo in sede civile.

Ciò a differenza dell’I.N.A.I.L., per cui invece opera la specifica previsione di cui all’art. 61 comma 1 del D.L.vo n. 81/2008.
Come evidenzia al riguardo la nota Cass. Sez. 4, sentenza n. 47374 del 09/10/2008 Ud.(dep.19/12/2008), in caso d'esercizio dell'azione penale per i reati d'omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, l'INAIL è legittimato a costituirsi parte civile e ad esercitare nel procedimento penale l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro eventualmente imputato.
Si osserva nella citata sentenza, tra l’altro, che la disposizione dell’art. 1 legge n. 123/2007 e 61 D.L.vo n. 81/2008, che la attua, deve essere intesa nel significato atto a conferirle la più ampia pregnanza, nella prospettiva di un rafforzamento degli strumenti che possono rendere efficace la protezione dei lavoratori; deve dunque ritenersi che con essa si è voluto riconoscere la peculiare posizione dell'Inail anche in relazione all'azione di regresso quale ripetutamente sottolineata anche dalla Corte Costituzionale; peraltro, all'Inail sono affidati compiti di tutela del lavoratore, la cui protezione può giovarsi anche dello strumento della costituzione di parte civile e dell'esercizio dell’azione di regresso nella sede penale, pur nella diversità di tale ultima azione da quella di risarcimento del danno, a cui l'istituto deve dunque ritenersi legittimato per espressa previsione normativa.
Tale interpretazione corrisponde altresì ad evidenti ragioni di semplificazione ed economia processuale, ormai riconosciute a livello costituzionale, consentendo di ricondurre il complesso meccanismo attraverso il quale l'istituto persegue la protezione del lavoratore, anche con l'azione di regresso, nell'ambito dei normali rapporti tra processo penale e processo civile e rimettendo la scelta tra le due possibili strade all'istituto stesso.

Ebbene, nell’atto di costituzione l’Inail dichiara di avere erogato prestazioni previdenziali in favore dei congiunti di due lavoratori deceduti nella misura complessiva di € 545.202,18 (v. doc. 2 e 3 allegati), somma per il cui “rimborso”, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, si costituisce in giudizio; di modo che a nulla rileva, quanto meno in questa sede, che gli eredi (peraltro) di uno (solo) dei due lavoratori risultino essere stati risarciti da parte di terzi.

Si evidenzia poi, condividendosi quanto sottolineato dal legale dell’Ente, che l’art. 61 comma 1 D.L.vo n. 81/2008 conferisce all’Inail la facoltà ed il diritto di “eventuale costituzione di parte civile e dell’azione di regresso” in termini del tutto ampi e generali, ponendo come unica condizione che il fatto sia stato commesso “con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (…)”, senza alcuna distinzione e/o limitazione con riferimento al soggetto in ipotesi responsabile e comunque al legittimato passivo.

6) A parere del giudice hanno poi titolo per costituirsi parti civili nel presente processo le seguenti persone fisiche o, comunque, i seguenti enti e società che lamentino un danno anche di carattere patrimoniale in conseguenza dei fatti in oggetto:

- posizioni rappresentate dall’avv. Rapuano: EMILIANO FALORNI e ANTONIETTA ALTINI, in proprio e quali genitori di ALTEA FALORNI, AURELIO FALORNI, ANNA FALORNI, AURORA FALORNI, AMBRA FALORNI e ALEX FALORNI;
- posizioni rappresentate dall’avv. Di Criscio: GALANO ANNA e NOCERINO ANDREE;
- posizioni rappresentate dall’avv. Marzaduri: ROMBI DANIELA; BERNACCHI FRANCA;
- posizioni rappresentate dall’avv. Maffei: FALORNI SILVANO; PIAGENTINI MARCO (in proprio e quale genitore di PIAGENTINI LEONARDO); MACCIONI ANDREA;
- posizioni rappresentate dall’avv. Bertellotti: MATRONE SERGIO ANTONIO e BONUCCELLI GIUSEPPINA;
- posizioni rappresentate dall’avv. Giuliani: BERTUCCELLI SIRIO e BERTUCCELLI STEFANIA;
- posizioni rappresentate dall’avv. Parrini: MATRONE JONATHAN, MATRONE JESSICA e MATRONE RAFFAELE;
- posizioni rappresentate dall’avv. Ciardelli: MATRONE TIZIANO, MATRONE DIEGO, MATRONE DEBORA e MATRONE MARIO;
- posizioni rappresentate dall’avv. Tognocchi: MATRONE ANDREA e MATRONE ALESSANDRA;
- posizioni rappresentate dall’avv. Dalla Casa: MACCIONI EMILIO, MACCIONI ANGELA, MACCIONI MARCO, MACCIONI MARIA CRISTINA, MACCIONI SERENA e MACCIONI CINZIA; FRASCA ANNINA, DELL’OSSO ENRICO, DELL’OSSO MARIA DOMENICA e DELL’OSSO CLAUDIO; CATALDO STEFANIA e NIGRO MADDALENA;
- posizioni rappresentate dall’avv. Fazzini: BARSOTTELLI MARIA GRAZIA, STEFANI ANTONELLA e STEFANI CARLO; ANGELI ROBERTO e FORTI DEBORAH (quali genitori di ANGELI MARTINA e ANGELI GIORGIA; Angeli Roberto anche in proprio); MATTEUCCI GIULIANO, MATTEUCCI ANNA MARIA e MATTEUCCI ELISABETTA; ORSI ANNA MARIA;
- posizioni rappresentate dall’avv. Pedonese: PUCCI MIRELLA e ORLANDINI VINCENZO MASSIMO; ROMAGNOLI FRANCO, ROMAGNOLI DANIELA e ROMAGNOLI SIMONA; ANDREINI NICOLA e FEDERIGI MORENO;
- posizioni rappresentate dall’avv. Carloni: MENICHETTI CLAUDIO;
- posizioni rappresentate dall’avv. Bartolini: DEL LUPO ALESSANDRO; COMELLI PAOLO e BERTOZZI RINALDO; MAZZONI MARIACARLA e MAZZONI GIGLIOLA; PARRINI FEDERICO e PUZELLO CATERINA; FALORNI CRISTIANO (in proprio e quale genitore di FALORNI GIULIA);
- posizioni rappresentate dall’avv. Antonini: BRACALONI ROSSANA; MENICHETTI GIOVANNI e ANTONELLI MARIA GRAZIA; BONETTI IVANA;
- posizioni rappresentate dall’avv. Petrocchi: PROFILI ANTONIO e NOON WARD LINDA ELLEN;
- posizioni rappresentate dall’avv. Bagatti: ROMBI RICCARDO e ROSSI SERENA (in proprio e quali genitori di ROMBI LORENZO);
- posizioni rappresentate dall’avv. Massara: STUDIO JB e M.G. TECHNIS s.n.c.;
- posizioni rappresentate dall’avv. De Prete: DI VICINO ANTONIO;
- posizioni rappresentate dall’avv. Colangelo: AZOUZ KHARBOUA e HAMANE FATOUMA;
- posizioni rappresentate dall’avv. Brachi: Immobiliare Fiorenza s.r.l.;
- posizioni rappresentate dall’avv. Brogi: GONNELLA EDOARDO e MUCCI GIOVANNA MARIA ELENA;
- posizioni rappresentate dall’avv. Nicoletti: BERETTI LUCIANA;
- posizioni rappresentate dall’avv. Baldini: BERTUCCELLI ANTONELLA e MATRONE ANGELA;
- posizioni rappresentate dall’avv. Mara: TICCIATI SILVANO;
- posizioni rappresentate dall’avv. Dalle Luche: MARCELLA RITA LIPPI;
- posizioni rappresentate dall’avv. Menzione: ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO DI VIAREGGIO (per danni patrimoniali e non).

La predetta ammissione è dunque relativa anche alle posizioni dei parenti/prossimi congiunti anche se non conviventi.
Al riguardo - pur in presenza di precedenti giurisprudenziali discordanti, quale quello citato in udienza dall’avv. Scalise (Cass. civile Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012) che richiede una situazione di convivenza (ma anche “una concreta pratica di vita, in cui rientri l'erogazione di provvidenze all'interno della famiglia allargata”) quanto alle posizioni dei soggetti estranei al ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) – il giudice ritiene condivisibile l’orientamento, affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per quanto concerne il danno non patrimoniale, vale il principio che "i prossimi congiunti della vittima, indipendentemente dalla loro qualità di eredi, sono legittimati ad agire per il ristoro dei danni morali sofferti a causa della morte del congiunto, a nulla rilevando la convivenza o meno con la vittima, in presenza del vincolo di sangue che risente, sul piano affettivo, della morte, ancorché colposa, del congiunto" (Cass., 29 aprile 2003, n. 25323, Fotia; Cass. n. 38809/2005).
Si osservi poi che, ai sensi dell’art. 307 u.c. c.p., sono prossimi congiunti anche i fratelli, gli affini nello stesso grado, gli zii ed i nipoti.
È noto che il fratello è parente di secondo grado ed il nipote (figlio di fratello) lo è di terzo grado, dunque ben prima del sesto (grado) riconosciuto dalla legge quale limite della parentela (art. 77 c.c.).
Il cognato poi è un affine, nello stesso grado di quello del marito rispetto al fratello (art. 78 c.c.).
Già la giurisprudenza di legittimità, fin da Cass. Sez. 4, sentenza n. 8642 del 7/5/1984 ud. (dep. 17/10/1984), ha stabilito che il cognato della persona deceduta a seguito di incidente stradale (in quel caso, sorella del coniuge della vittima) è legittimato, dovendosi ritenere prossimo congiunto ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p., all'azione di risarcimento del danno ex iure proprio.

Quanto poi alle posizioni dei cugini (che pur sono parenti, anche se non prossimi congiunti), come ad es. MATTEUCCI GIULIANO, MATTEUCCI ANNA MARIA e MATTEUCCI ELISABETTA, oltre che di chi assume uno stretto legame affettivo e di frequentazione tra famiglie (come i citati CATALDO STEFANIA e NIGRO MADDALENA), valga il principio, espresso da Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43434 del 2012, secondo cui, in linea generale, è da ritenere legittima la costituzione di parte civile nel processo penale di un soggetto non legato da rapporti di stretta parentela e non convivente con la vittima del reato (in quel caso, il figlio della moglie di quest'ultimo), al fine di ottenere il risarcimento dei danni morali, considerato che la definitiva perdita di un rapporto di "affectio familiaris" può comportare l'incisione dell'interesse all'integrità morale, ricollegabile all'art. 2 Cost. sub specie di intangibilità della sfera degli affetti, la cui lesione comporta la riparazione ex art. 2059 cod. civ. (negli stessi termini, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 20231 del 3/4/2012 Ud. (dep. 25/5/2012).
In linea specifica, la stessa sentenza ha evidenziato che la giurisprudenza della Corte (Cass. civ. Sez. 3, 29-04-2005, n. 8976; Cass. civ. Sez. 3 29/4/2005 n. 8976) ha anche affermato la risarcibilità del danno subito da persona convivente derivatogli (quale vittima secondaria) dalla lesione materiale cagionata alla persona con la quale convive dalla condotta illecita del terzo e ha collegato tale danno alla provata turbativa dell'equilibrio affettivo e patrimoniale instaurato mediante una comunanza di vita e di affetti, con vicendevole assistenza materiale e morale.
Come evidenziato dai difensori delle costituende parti civili, sarà demandato ad una eventuale fase di merito il concreto accertamento circa la sussistenza o meno nell’an e nell’eventuale quantum di ciascuna singola pretesa, sulla base dei principi generali in tema di prova.

Ritiene poi il giudice che abbia titolo alla costituzione di parte civile anche chi deduca di avere riportato danni di natura psicologica (da provare in corso di eventuale giudizio) dalla circostanza di essersi trovato all’interno della propria abitazione, nelle immediate vicinanze dei luoghi del disastro (come ad es. DEL LUPO ALESSANDRO, PARRINI FEDERICO e PUZELLO CATERINA, BRACALONI ROSSANA), e, per alcuni (come il citato Del Lupo), di avere anche partecipato ai primi soccorsi, riportando da ciò  dolore, sofferenze non ancora rimarginate, assunte come ancora oggi fonte di turbamento e produttive di danno non patrimoniale risarcibile, al pari del resto di quanto rivendicano tutte le altre parti civili di cui sopra.
Del resto, come sottolinea tra l’altro Cass. Sez. 4, sentenza n. 27412 del 23/4/2008 Ud.  (dep. 4/7/2008), “la giurisprudenza più recente, anche di legittimità, (…) è pervenuta a riconoscere anche la risarcibilità di un danno che non sia in rapporto eziologico immediato con il reato, essendo sufficiente un nesso di causalità rispondente ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p., escludendo solo il rapporto di tipo occasionale”; ed anche Cass. Sez. 5, sentenza n. 3996 del 18/11/2004 Ud. (dep. 4/2/2005) ha rilevato che possono assumere veste di danneggiati anche quei soggetti che, in via mediata e di riflesso, abbiano subito un pregiudizio dalla violazione della norma penale (cfr. pure Cass. Sez. 6, Sentenza n. 17203 del 18/04/2007 Cc. (dep. 04/05/2007); Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22510 del 24/05/2011 Cc. (dep.7/6/2011).

Non può in questa sede essere disposta l’esclusione delle quattro costituende parti civili (MATRONE ANGELA, MATRONE SERGIO ANTONIO, MATRONE RAFFAELE e MATRONE MARIO) che, per come documentato in atti, hanno stipulato contratto di transazione, positivamente conclusosi con i relativi pagamenti, con i contraenti/assicurati rappresentati da “tutte le società del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a.” e “tutte le società del Gruppo GATX (GATX Rail Austria GmbH, GATX Corp. e società controllate)”, rivendicando tali soggetti il risarcimento di tutti i danni anche nei confronti di imputati non stipulanti l’accordo, come ad es. la società Cima, e dovendo essere demandata ogni questione relativa alla eventuale e futura fase di merito; ciò vale anche per eventuali altre parti che abbiano ottenuto risarcimenti in via transattiva.

§§§

7) Per tutte le posizioni ammesse, come ovvio, resta salva ed impregiudicata ogni valutazione e decisione in concreto sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno (art. 88 comma 1 c.p.p.).

§§§

Per questi motivi,
visto l’art. 81 c.p.p.,
il giudice dispone la esclusione delle parti civili ASSOCIAZIONE ONLUS IL MONDO CHE VORREI, ASSOCIAZIONE IN MARCIA e AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.a., nonché di tutte le costituzioni di parte civile laddove (e nella sola parte in cui) siano avanzate nei confronti degli enti (chiamati in giudizio quali) responsabili per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
Per il resto, prende atto delle intervenute costituzioni di parte civile.

Dispone procedersi oltre.

Lucca, 4.4.2013.
                                    Il g.u.p.
                            dott. Alessandro Dal Torrione


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