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Recupero festivi

QUESITO
Il giorno 06. 01. 2004 il sottoscritto ha iniziato a lavorare alle ore 14.54. Poichè il 05. 01. 2004 ero di riposo di turno, secondo quanto previsto dalla tabella di pagg. 38-39 della nostra agenda di Ancora in marcia (caso 2), oltre alle ore lavorative a pagamento del 06 gennaio, dovrei aver diritto ad una giornata di recupero poichè col festivo ho intaccato il riposo settimanale. Ho chiesto quindi di recuperare la giornata in questione, ma in deposito mi hanno risposto che col nuovo contratto non è più previsto e che quindi la giornata di recupero non compete più.
Vorrei sapere se la tabella pubblicata è stata superata o invece è ancora valida e in tal caso quindi se ho titolo al recupero della suddetta giornata. Grato della vostra attenzione ringrazio anticipatamente.

Cesare Guarascio - R L Lecce

RISPOSTA
Riteniamo che sia stato giusto pubblicare in agenda i casi relativi al conteggio della coda del riposo quando è abbinato ad una giornata festiva per una serie di motivazioni che vedremo di seguito. Consigliamo tutti i macchinisti che rientrano nei casi di coincidenza totale o parziale del proprio riposo settimanale (intervalli o ripresa turno nella giornata seguente il riposo) con i giorni festivi di fare richiesta di recupero per iscritto, entro i termini previsti (90 giorni), anche se questo diritto non viene riconosciuto, perché riteniamo sia necessario aprire un contenzioso legale e sarà quindi utile documentare la richiesta avanzata dai diretti interessati. Il nuovo CCNL prevede che “ove una festività coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo….”. Il concetto, pur essendo stato scritto con parole diverse dal passato, riteniamo non abbia cambiato il senso che aveva la norma nei contratti precedenti. Il calcolo della coda del riposo è un’esigenza dovuta alla particolarità del lavoro a dei turni, soprattutto quello del macchina e del viaggiante, che com’è noto hanno il riposo settimanale non già definito a giornate, bensì in ore minime (48 ore, comprensive del riposo giornaliero di 16 ore e del riposo settimanale di 32 ore) e in un monte ore annue (3538 ore).
Da questa semplice osservazione dovrebbe apparire evidente che la definizione del riposo contenuta nel primo capoverso dell’art. 24 CCNL AF è del tutto inadeguata a regolamentare la materia, almeno per questi settori, in quanto entra conflitto con la definizione specifica di riposo settimanale contenuta nell’art. 22. Ma tant’è che è bastata una frase sbagliata inserita in un contesto del tutto particolare a generare un vero danno alla categoria che vede così negarsi diritti sacrosanti, consacrati negli anni da leggi e contratti che hanno sempre preso a riferimenti il calcolo della c.d. “coda del riposo” per stabilire la coincidenza, anche parziale, del riposo con i giorni festivi. Negli ultimi tempi pare che anche i sindacati firmatari del contratto abbiano “scoperto” l’esistenza del problema, non sappiamo che sia solo propaganda o se sentano veramente il dovere di fornire una loro versione sul come applicare il contratto, di certo c’è che avrebbero dovuto prestare più attenzione al momento in cui lo hanno scritto e firmato. Crediamo che sia comunque utile avviare ricorsi legali a campione per recuperare una situazione davvero negativa per tutti.

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