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Mobilità interdivisionale

QUESITO
sono un Capotreno della DTR Roma.
Vorrei porre alla vostra attenzione una domanda per quanto concerne un trasferimento per cambio profilo professionale atto a ricoprire la qualifica di Macchinista (Articolo 40).
Premetto intanto che ho ancora un contratto di Apprendistato Professionalizzante.
Detto questo, in ottemperanza agli articoli 40 del CCNL e 21 delle attività ferroviarie, oltre alla normativa che regola il contratto di Apprendistato stessa, non ho colto alcun vincolo che vieta un cambio di profilo professionale o un passaggio interdivisionale, senonchè la necessità o di adottare un contratto a tempo indeterminato con un part-time almeno del 50%, oppure di rinnovare da principio il contratto di apprendistato per la nuova qualifica da ricoprire (cosa tra l'altro da me richiesta). Dopo un accordo precedentemente instaurato tra le classi dirigenziali di DTR e PAX e me medesimo è poi sorto il problema che con detto contratto non è applicabile.
Per quale motivo il sindacato è interessato a bloccare una domanda richiesta dal dipendente e accettata dall'azienda come previsto dall'articolo 40 del CCNL (tra l'altro con la richiesta di adozione del medesimo contratto sotto un "licenziamento" da capotreno e riassunzione immediata da macchinista)? Come mai vengono a decadere le condizioni di trasferimento nonostante non vi sia alcun vincolo contrattuale che ne vieta l'effettuazione?
Queste sono domande sorte in base al colloquio con alcuni dirigenti con i quali ho parlato della faccenda. re un cambio di qualifica o interdivisionale nonostante ci sia la necessità di Macchinisti o la cosa sia da me richiesta e tutti i dirigenti siano d'accordo sulla questione.

(6/2008)

RISPOSTA
Il CCNL, lo dice la parola stessa, non è un contratto privato ed è un bene che non sia così, diversamente non vi sarebbero più regole valide e diritti esigibili da parte dei lavoratori, che sono la parte debole nei rapporti di lavoro ed è un bene che abbiano strumenti efficaci per far valere i propri diritti.
Il caso in questione ci sembra molto singolare e non vorremmo appartenesse alle solite situazioni paradossali create per scaricare responsabilità da parte dei Dirigenti, cioè, quelli che fanno la parte dei buoni mentre i Sindacati vengono additati come i cattivi, quando, per evidenti ragioni, è quasi sempre vero l'opposto.
Non sappiamo bene i contorni della situazione descritta ma di sicuro possiamo affermare che:
1) l'articolo 40 del CCNL consente la mobilità individuale a domanda e consente la possibilità di effettuare mobilità interdivisianale sulla base di specifiche esigenze aziendali e sulla base di graduatorie da effettuare a seguito di interpellanze, di evidenza pubblica, tra il personale che possiede già i requisiti professionali richiesti. Nel caso specifico non potrà mai avvenire la mobilità individuale sulla base dell'articolo 40 perchè il profilo di appartenenza non è omogeneo. Il richiedente, infatti, è un capo treno, mentre il profilo che si andrebbe a ricoprire sarebbe da macchinista.
2) l'interessato potrebbe effettivamente avviare le procedure per una nuova assunzione nel profilo professionale di macchinista alla divisione passeggeri, ma questa procedura dovrebbe avvenire con l'emanazione di uno specifico bando di evidenza pubblica per l'assunzione di macchinisti in quella regione, ammesso che non vi siano macchinisti già in possesso di medesimo profilo interessati a ricoprire quel posto, provenienti da altre regioni d'Italia.
Il fatto che i Dirigenti si dicano d'accordo con l'interessato è un fatto abbastanza singolare, perchè la loro azione non può prescindere dall'applicare le norme che devono garantire i diritti di tutti, evitando che il libero arbitrio si traduca in privilegio di pochi a discapito dei tanti e che le vane promesse si trasformino in vere prese in giro per le legittime aspettative del personale interessato.

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