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Premio di risultato

QUESITO
Sono stato in missione per tutto il 1999 presso ITC Milano, il premio risultato annuale art. 91 ccnl del 6/02/98 mi è stato liquidato quello del mio impianto di appartenenza
(metà rispetto a Milano) tutto ciò a parere del P.O. in riferimento circolare D.RI/1692/00197791 del 24/10/2000. Dall’accordo O.S. F.S. del 23/10/2000 non risulta questa situazione per il personale in missione presso altri impianti. E’ corretta questa affermazione del P.O. che con una lettera mi conferma il mancato pagamento nella stessa misura del PdM Milano?

PdM Catania
RISPOSTA
Riteniamo che la norma contrattuale sia carente a questo proposito. Come in altre circostanze, del resto, il contratto non tiene conto delle condizioni reali in cui il personale lavora.
In queste zone grigie, hanno buon gioco in questa fase interpretazioni quasi sempre sfavorevoli al personale.
La logica del premio di risultato è da ricercare nel riconoscimento con un premio collettivo al personale interessato, commisurandolo all’apporto che il personale stesso ha dato al raggiungimento di specifici risultati di produttività.
Ovviamente, trattandosi di un premio collettivo, appare evidente che sia necessario individuare il gruppo, che nel nostro caso coincide con l’impianto di appartenenza.
Ma nel caso in cui il personale si trovi ad operare attivamente presso un impianto diverso, come accade nel nostro caso, è del tutto evidente che il compenso in questione, erogato
nel modo descritto, nega l’evidenza, cioè il fatto che il lavoratore interessato ha dato un apporto diverso al raggiungimento del risultato, lavorando presso il DL di Milano.
Ovviamente lo stesso concetto andrebbe applicato anche nel caso in cui il personale avesse prestato servizio presso un impianto per il quale l’accordo nazionale preveda un importo eventualmente minore di quello previsto per il proprio impianto di appartenenza, cioè anche se fosse meno favorevole al personale.
Pertanto, se si vuole recuperare quella logica originaria deve essere corrisposta la misura prevista per quell’impianto di effettiva utilizzazione, piuttosto che quello di residenza
amministrativa. Ovviamente, trattandosi di un premio annuale,  si dovrebbe tenere conto della porzione di tempo in cui si è prestato servizio presso l’impianto di Milano, oppure riferirsi all’utilizzazione prevalente.
Certamente sarebbe stato preferibile che gli accordi che hanno regolato la materia avessero considerato queste eventualità che hanno a che fare con il mondo reale in cui noi lavoriamo, ma anche le carenze di queste intese, che pure sono reali, non è giustificato l’atteggiamento del Responsabile del P.O. della Sicilia. E’ curioso come la Società che teorizza in ogni situazione la propria modernità, manifesti, invece, sempre più un atteggiamento burocratico.
Del resto, che dirigenti sarebbero se il loro ruolo fosse semplicemente quello di applicare le direttive o le norme scritte e non si adoperassero giustamente per adottare provvedimenti ragionevoli in tutte quelle situazioni particolari, come lo è appunto quella descritta.
Nel caso in cui l’utilizzazione sia stata prevalente presso l’impianto di Milano, nel coso del 1999 (anno di riferimento per il premio di risultati), consigliamo di valutare l’eventualità
di attivare una vertenza legale, recuperando, appunto, lo spirito intrinseco che ha motivato l’istituzione di tale premio.

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