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Quesiti di Savio

  • AG   ( 3 articoli )

    QUESITO
    Un permesso di A.G sindacale collocato su di una giornata di Intervallo o Riposo (cadenzato da turno), se ne può richiedere un eventuale recupero dell'intervallo o del riposo stesso, in quanto graficato ma non usufruito?

    Macch. Francesco Crea - I.T.A Savona TMR

    RISPOSTA
    Quando il riposo settimanale coincide con un’assenza (malattia, infortunio, assenze sindacale, ecc., con la sola eccezione delle ferie, dei permessi retribuiti (art.36) e dei permessi per la donazione del sangue e del midollo osseo (art. 37), viene sempre assorbito dall’assenza stessa e non compete alcun recupero della giornata di riposo o di intervallo abbinata al riposo. In generale, quindi, la norma è rimasta come in passato, anche se alcuni aspetti specifici sono stati modificati in peggio (vedere punto 3 dell’art. 24 CCNL).

  • Agente Unico   ( 5 articoli )

    QUESITO
    Vorrei porvi un quesito riguardante l'agente unico: Noi in turno abbiamo dei servizi da a.u. con partenza successiva alle 5.00 ma con inizio accessori alle 4.55 o addirittura 4.40 come dovremmo comportarci?
    Altri servizi poi vengono graficati a doppio agente, ma poi ti presenti al treno e trovi un solo macchinista, il treno in questione parte alle 5.05 e i miei accessori iniziano alle 4.40
    Il problema di fondo è che l'azienda considera ad agente unico solo la condotta e non gli accessori, può farlo?
    Qual'è la migliore iniziativa che possiamo intraprendere se ciò è un abuso contrattuale.

    PDM Trento e PV Torino (luglio 2008)

    RISPOSTA
    La questione è stata per qualche tempo controversa perché le norme del contratto vigente hanno introdotto novità normative su materie che in passato erano diversamente regolate e spesso demandate alla contrattazione locale, quindi, controllate direttamente dai delegati e dai lavoratori interessati
    In realtà, il contratto vigente parla di prestazioni lavorative notturne ad agente unico che non possono essere applicate, salvo diversa contrattazione locale e relativa attribuzione del compenso economico, specifico di flessibilità, previsto.
    A tale proposito è giunta anche una sentenza del Giudice del Lavoro di Firenze che chiarisce che non è facoltà della Società pretendere quel genere di prestazioni ad agente unico proprio perché intaccano il periodo notturno e perciò risultano in contrasto con le specifiche previsioni contrattuali.
    In quanto ai servizi a doppio agente comandati al personale come se fossero ad agente unico, è purtroppo una maniera per recuperare personale e per fra fronte a croniche carenze d'organico, ma sono azioni chiaramente in contrasto con il Contratto vigente, spesso pericolose, basti pensare al disastro di Cuneo di qualche anno fa... Avvenuto proprio in situazioni analoghe.
    La migliore risposta, ovviamente, è quella collettiva... I lavoratori devono pretendere i loro diritti (anche se non sembrano più argomenti alla moda), devono ribellarsi al mancato rispetto delle regole; i delegati devono poi mettere in campo tutte le azioni sindacali necessarie, compresi scioperi e azioni comportamentali in grado di ripristinare almeno le regole vigenti e possibilmente migliorare la condizione di vivibilità dei turni.



    QUESITO
    Sono un giovane macchinista inserito in un turno dove esiste la seguente giornata (16^ma Mach. Te). Dopo un riposo fuori residenza a Brescia si effettua il 10844 per Milano Greco, con inizio accessori alle 3:30, a doppio agente solamente fino a Treviglio; il treno parte da Brescia alle 4:15 ed arriva a Treviglio alle 5:00. Si prosegue poi fino a Milano Greco ad A.u per poi effettuare, sempre con lo stesso materiale (Ale 582), un 25760, invio di materiale vuoto da Milano a Carnate, con partenza alle 6:05 e arrivo alle 6:20. Quest'ultimo treno viene effettuato con il 2Aagente + C.t. Volevo chiedere se lo spezzettamento del 10844 è regolare oppure no?
    Fabio Tacchini - I.T.A Lecco (giugno 2007)

    RISPOSTA
    Il caso specifico descritto non è regolare perché la prestazione è notturna. L'inizio lavoro della prestazione è avvenuto alle ore 3,30, pertanto, si tratta di un servizio notturno che non può essere fatto ad agente unico.
    La Società, furbescamente, ha frammentato il servizio facendo iniziare la condotta ad agente unico dopo le ore 5,00, disgiungendo la coppia di macchina e facendo proseguire il servizio di entrambi con una condotta ad agente unico con treni diversi, ignorando volutamente che per entrambi questi macchinisti il servizio nel suo complesso resta di tipo notturno e quindi escluso dall'applicazione delle norme sull'agente unico.
    Sarebbe stato, invece, perfettamente regolare se il servizio fosse stato diurno, cioè con inizio lavoro dopo le ore 5,00. Addirittura, teoricamente, se il servizio fosse stato in andata e ritorno e la parte eseguita ad agente unico fosse stata inferiore a due ore, l'intera prestazione potrebbe estendersi sino alla decima ora, in qunto non sarebbe ammessa la riduzione a ore (art 14 CCNL FS).
    Consigliamo di interessare i delegati d'impianto, di segnalare l'incongruenza con il CCNL e di aprire una vertenza specifica per contestare l'allacciamento in questione.



    QUESITO
    II turno di zona di Varese di Trenitalia, in vigore dal 12 dicembre 2005, prevede, per alcune giornate, l'utilizzo del doppio macchinista; nello specifico trattasi di servizi con inizio alle ore 4.00 oppure di servizi con condotta superiore alle ore 3.30. Il mio quesito è il seguente: può il Capo impianto distogliere il 2° macchinista dopo le ore 5.00 e pretendere che il servizio prosegua ad A.U.? Se si, in base a quale normativa?
    Carmelo Merulla - Varese

    RISPOSTA
    Il CCNL prevede che dalle ore 5,00 alle 24,00 (art. 22 punto 2.6.4) possano effettuarsi servizi ad agente unico.
    Invece, nell'ari. 3 dell'IPCL sono definite le norme per la formazione degli equipaggi, sulla base delle delibere emanate da RFI.
    L'applicazione di queste due norme, pertanto, prevede possano essere comandati servizi che prevedono l'equipaggio ad agente unico soltanto se iniziano dopo le ore 5,00. Prima di quell'ora, il servizio deve svolgersi con il doppio agente, salvo che la contrattazione dei turni non abbia espressamente previsto di estendere la fascia, a partire dalle ore 4,00 (oppure fino alle ore 1:00), con pagamento della flessibilità concordata.
    In tal caso il servizio con equipaggio ad agente unico potrà iniziare dalle 4:00.
    Il caso in esame propone un regolare servizio di turno a doppio agente per l'intera durata della prestazione, sul quale intervengono modifiche in sede di gestione del personale. Il comportamento del C.D., in questo caso specifico, non è corretto per le seguenti ragioni:
    1) il servizio inizia prima delle ore 5,00, pertanto, salvo diversa contrattazione, può essere effettuato solo a doppio agente (art. 22 punto 2.6.4); in questo caso non può essere previsto neppure l'equipaggio promiscuo perché,  in base al punto 2.3.3 dell'ari. 14 CCNL FS, l'intero servizio deve essere collocato nella fascia 5,00 - 24,00.
    2) ammesso che non esistessero le limitazioni contrattuali di cui al punto 1, in ogni caso, la variazione di un servizio di turno o già precedentemente comandato, può avvenire soltanto a seguito di forte ritardo o soppressione totale o parziale del servizio in questione; mancando questi presupposti il servizio non può essere modificato, salvo accettazione da parte del personale interessato.
    3) trattandosi di servizi che prevedono condotta oltre le 3 ore e 30', anche se il servizio fosse un fuori turno, comandabile al personale disponibile, e non fossero presenti le altre limitazioni di cui sopra, non potrebbe essere comunque trasformato ad agente unico perché non sarebbero rispettati i limiti di condotta previsti dal CCNL vigente.



    QUESITO
    Un servizio di A/R inizio ore 10.00 a doppio agente e dalle ore 14.00 fino alle 16.30 ad AU. Questo servizio è regolare ed è considerato ad AU. Sarebbe stato regolare anche se fosse iniziato ad AU e la seconda parte a Doppio Agente? Servizio di A/R con inizio alle ore 4.30 a doppio agente e dalle ore 6.00 ad AU fino alle 10.30, anche questo è regolare. Servizio di A/R con inizio alle ore 4.30 ad AU e dalle 6.00 o dalle 6.31a doppio agente. Questo secondo voi è regolare ? E' regolare impostare un servizio di solo ritorno (dopo un RFR misto AU/Doppio Agente?
    Pianta - ITR Udine

     

    RISPOSTA
    Il servizio ad agente unico non viene regolato dal contratto, ma dall’art. 3 dell’IPCL, e viene considerato tale quando l’equipaggio è formato da un agente guidatore e il secondo agente sostituito dal CapoTreno con funzioni di aiuto macchinista. Il contratto regola, invece, le prestazioni lavorative e le limitazioni alla sua effettuazione nelle fasce orarie. In particolare rammentiamo che:
    - la prestazione ordinaria fissata dal contratto è di 10 ore per i servizi in A/R e di 7 ore per i servizi con il riposo fuori residenza;
    - la prestazione effettuata ad agente unico nella fascia 5 – 24 viene ridotta a 7 ore (8 se presenta soste che sommate tra loro superano i 40 minuti), mentre resta invariata di 7 ore per i servizi di sola andata o di solo ritorno, intercalati da un riposo fuori residenza;
    - ai fini della determinazione della prestazione ordinaria giornaliera, sempre di giorno fascia 5 – 24, si considera ad agente un servizio che supera di due ore la prestazione effettuata con il modulo di condotta a semplice agente;
    - i servizi ad agente unico si possono effettuare nella fascia 5 – 24 e soltanto previo contrattazione locale la fascia è estensibile alle fasce 4 – 5 e 24 –1.
    Questo riepilogo normativo si rende necessario per comprendere il contesto in cui si opera e per stabilire le norme che si applicano alle singole situazioni. Nel primo caso prospettato nel quesito la risposta è affermativa, cioè, è un’impostazione corretta per le seguenti ragioni:
    a) la prestazione prevede oltre due ore di prestazione a semplice agente, quindi la prestazione complessiva si considera comunque ad agente unico, con il massimo di 7 ore (oppure di 8 ore se avesse anche avuto soste superiori a 40 minuti);
    b)     la prestazione totale tra doppio e semplice agente è di 6 ore e 30 minuti (cioè inferiore ai limiti fissati per le A/R ad agente unico). Il servizio sarebbe stato regolare anche se la prima parte fosse stata a semplice agente e la seconda a doppio agente.
    Il secondo caso prospettato, cioè quello che inizia a doppio agente alle ore 4,30 fino alle 6,00, poi prosegue a doppio agente sino alle 10,30, è anch’esso regolare, perché la prestazione con equipaggio a doppio agente, mentre il servizio a semplice agente inizia dopo le ore 5,00 e la prestazione è inferiore a 7 ore (la prestazione resta comunque notturna).
    Invece non è conforme al contratto, in ogni caso, l’ultima ipotesi prospettata nel quesito perché il servizio ad agente unico viene effettuato nella fascia 4 – 5, estensione prevista solo previo contrattazione locale che non è avvenuta, almeno ufficialmente. Il fatto che la prestazione effettuata ad agente unico sia inferiore o superiore a 2 ore è ininfluente perché la specifica distinzione si applica solo per i servizi diurni nella fascia 5 –24 e non anche a quelle notturni per i quali, invece, è previsto il divieto di effettuare servizi ad agente unico. Infatti, solo se in una prestazione diurna, parzialmente effettuata a semplice agente per un tempo superiore a 2 ore, sarà possibile applicare la riduzione a 7 ore (oppure 8 se vi sono più di 40 minuti di soste), in caso contrario, cioè con una prestazione inferiore a due ore di servizio a semplice agente, la prestazione complessiva sarà considerata ordinaria e potrà anche arrivare a 10 ore. Nel nostro ultimo caso prospettato si tratta di un servizio notturno ad agente unico improponibile dalla società, indipendentemente dalla sua durata. Il servizio in questione potrebbe essere inserito in turno soltanto previo contrattazione e con la concessione del compenso economico per la flessibilità previsto dal CCNL. Un servizio del genere sarebbe l’ennesimo pericoloso regalo alla società!



    QUESITO
    Dal 20 ottobre è in vigore un nuovo turno Cargo a Pescara: la scandalosa novità sono le riserve in arrivo e partenza fuori sede per far rientrare il riposo fuori residenza nei limiti previsti dal CCNL. Anche se, temo, ciò sia possibile non mi rassegno; si può graficare in maniera assolutamente fittizia una riserva prima o dopo un servizio, visto che ciò è fatto sfacciatamente e palesemente per ridurre il riposo fuori residenza? Fatemi sapere con urgenza. Per l'ennesima volta pongo il problema dei treni merci ad agente unico fatti come tradotte. Spesso vengono impostati i treni come tradotte al momento, sicuramente per mancanza di agenti; alle nostre diffide la Cargo di Ancona ha risposto che ciò rientra nelle circolari e accordi RFI. Stiamo spulciando tutti i vecchi REG e circolari, cronologicamente, per addivenire a qualche cosa che ci permetta di rifiutare i servizi ad AU merci con sicurezza, perchè di questo passo, i treni merci saranno sempre più, o forse unicamente, ad AU.
    Pavone Carlo - Presedio Cargo Pescara

    RISPOSTA
    Sembra un paradosso, ma, come temevamo, è accaduto che la società per far rientrare a norma i riposi fuori residenza superiori a 9 ore abbia adottato un espediente assurdo come quello di allungare fittiziamente le prestazioni lavorative al termine della prestazione di andata e all’inizio della prestazione di ritorno, evitando così di andare fuori dai termini normativi vigenti. Accadeva già negli anni settanta che l’azienda ricorresse a questi espedienti per maggiorare, in quel caso, le prestazioni da 7 a 9 e da 9 a 11 ore di lavoro. Siamo tornati indietro anche in questi metodi truffaldini, ma formalmente legali. L’equipaggio di macchina non è codificato dal contratto, ma dall’IPCL e dalle normative specifiche emanate allo scopo anche sulla PGOS. Il nuovo contratto ha previsto unicamente una riduzione specifica della prestazione ordinaria da applicare ai servizi del trasporto regionale e per quelli soltanto. La vertenza contro l’agente unico è a se stante e va contrastata sui contenuti della sicurezza, come anche i fatti recenti hanno potuto ben dimostrare. Non è però possibile trasformare i treni in tradotte, surrettiziamente, per far fronte a possibili carenze di personale o per altro. In questi casi è chiaramente in atto un abuso che va denunciato formalmente anche agli organi di vigilanza e controllo, oltre che agli ispettorati del lavoro.

  • CCNL   ( 7 articoli )

    QUESITO
    Gli accordi del 20.10.2003 annullano e sostituiscono le due circolari Pennacchi emanate dopo l'entrata in vigore del CCNL e dell'Accordo di Confluenza FS. In base a quanto su esposto, per il P.d.M. disponibile, è giusto considerare l'aggiornamento professionale (quando cade al 5°giorno) come un'assenza e di conseguenza attribuire 48 ore (non 58h?) al Riposo Settimanale seguente. Nello specifico, la tabella allegata alle disposizione operative (circolare Pennacchi del 29.8.2003) "Tabella Riepilogativa delle Assenze PdM/PdB" che considera l'aggiornamento Professionale come un'assenza, è ancora valida?

    Pdm Roma S.L. (4/2008)

    RISPOSTA
    La circolare del 29/812003, con annessa tabella riepilogativa delle assenze, è stata annullata e sostituita, a seguito dell'accordo 20/10/2003, con la cosiddetta Pennacchi 2 del 27/10/2003 che non contiene la tabella riepilogativa delle assenze.
    Del resto, considerare la scuola di aggiornamento professionale alla stregua di un'assenza rappresenta una oggettiva forzatura e nei contratti non sono consentite interpretazioni unilaterali. Nel nostro caso, non vi è nessuna possibilità di assorbire anche solo parzialmente il riposo settimanale ed in tal senso si esprime la stessa circolare 27/10/2003 (punto 4 .2).Ne consegue che il personale disponibile che effettua scuola per aggiornamento anche per un solo giorno prima del riposo settimanale, ha diritto ad almeno 58 ore.
    Inoltre, vogliamo rammentare il punto 2.3 dell'art.14 del Contratto Aziendale FS precisa che restano in vigore tutte le normative che non sono state modificate dal CCNL. Ricordiamo che, oltre a quelle sulla disponibilità, restano in vigore le norme sulla variazione di un servizio già comandato, sui tempi medi e accessori, sulle visite ai mezzi di trazione, sulla contabilizzazione delle ferie, ecc..ecc.



    QUESITO
    sono un Capotreno della DTR Roma.
    Vorrei porre alla vostra attenzione una domanda per quanto concerne un trasferimento per cambio profilo professionale atto a ricoprire la qualifica di Macchinista (Articolo 40).
    Premetto intanto che ho ancora un contratto di Apprendistato Professionalizzante.
    Detto questo, in ottemperanza agli articoli 40 del CCNL e 21 delle attività ferroviarie, oltre alla normativa che regola il contratto di Apprendistato stessa, non ho colto alcun vincolo che vieta un cambio di profilo professionale o un passaggio interdivisionale, senonchè la necessità o di adottare un contratto a tempo indeterminato con un part-time almeno del 50%, oppure di rinnovare da principio il contratto di apprendistato per la nuova qualifica da ricoprire (cosa tra l'altro da me richiesta). Dopo un accordo precedentemente instaurato tra le classi dirigenziali di DTR e PAX e me medesimo è poi sorto il problema che con detto contratto non è applicabile.
    Per quale motivo il sindacato è interessato a bloccare una domanda richiesta dal dipendente e accettata dall'azienda come previsto dall'articolo 40 del CCNL (tra l'altro con la richiesta di adozione del medesimo contratto sotto un "licenziamento" da capotreno e riassunzione immediata da macchinista) ? come mai vengono a decadere le condizioni di trasferimento nonostante non vi sia alcun vincolo contrattuale che ne vieta l'effettuazione?
    Queste sono domande sorte in base al colloquio con alcuni dirigenti con la quale ho parlato della faccenda. re un cambio di qualifica o interdivisionale nonostante ci sia la necessità di Macchinisti o la cosa sia da me richiesta e tutti i dirigenti siano d'accordo sulla questione.

    (6/2008)


    RISPOSTA
    Il CCNL, lo dice la parola stessa, non è un contratto privato ed è un bene che non sia così, diversamente non vi sarebbero più regole valide e diritti esigibili da parte dei lavoratori, che sono la parte debole nei rapporti di lavoro ed è un bene che abbiano strumenti efficaci per far valere i propri diritti.
    Il caso in questione ci sembra molto singolare e non vorremmo appartenesse alle solite situazioni paradossali create per scaricare responsabilità da parte dei Dirigenti, cioè, quelli che fanno la parte dei buoni mentre ii Sindacati vengono additati come i cattivi, quando, per evidenti ragioni, è quasi sempre vero l'opposto.
    Non sappiamo bene i contorni della situazione descritta ma di sicuro possiamo affermare che:
    1) l'articolo 40 del CCNL consente la mobilità individuale a domanda e consente la possibilità di effettuare mobilità interdivisianale sulla base di specifiche esigenze aziendali e sulla base di graduatorie da effettuare a seguito di interpellanze, di evidenza pubblica, tra il personale che possiede già i requisiti professionali richiesti. Nel caso specifico non potrà mai avvenire la mobilità individuale sulla base dell'articolo 40 perchè il profilo di appartenenza non è omogeneo. Il richiedente, infatti, è un capo treno, mentre il profilo che si andrebbe a ricoprire sarebbe da macchinista.
    2) l'interessato potrebbe effettivamente avviare le procedure per una nuova assunzione nel profilo professionale di macchinista alla divisione passeggeri, ma questa procedura dovrebbe avvenire con l'emanazione di uno specifico bando di evidenza pubblica per l'assunzione di macchinisti in quella regione, ammesso che non vi siano macchinisti già in possesso di medesimo profilo interessati a ricoprire quel posto, provenienti da altre regioni d'Italia.
    Il fatto che i Dirigenti si dicano d'accordo con l'interessato è un fatto abbastanza singolare, perchè la loro azione non può prescindere dall'applicare le norme che devono garantire i diritti di tutti, evitando che il libero arbitrio si traduca in privilegio di pochi a discapito dei tanti e che le vane promesse si trasformino in vere prese in giro per le legittime aspettative del personale interessato.


    QUESITO
    A seguito della ventilata chiusura di un presidio cargo vorrei porre alcune domande:
    1) possono trasferire in un altro presidio distante 150Km essendoci invece nell'impianto di appartenenza un presidio del trasporto regionale?
    2) nell'ipotesi di trasferimento solo di una parte di macchinisti con quale metodo andrebbe fatta la graduatoria? (circ. 25 assunzione anzianita' di qualifica?)
    3) pongo 3 casi : Macch. con corsa prova 1988 assunto da aiuto macch. nel 1979; Macch. ass. nel 1987 proveniente dal genio; Macch. ass. da mip nel 1985 (corsa prova 1989). Quale' l'ordine per un eventuale trasferimento?

    Peppe Rizza (marzo 2007)

    RISPOSTA
    Viste le condizioni in cui versa il trasporto merci ferroviario nel nostro Paese e la spinta forzosa versa la liberalizzazione del TPL che le varie regioni si apprestano a mettere a gara, la situazione prospettata nel quesito appare molto realistica per molti impianti della rete.
    In passato abbiamo sempre puntato a spostare la produzione dove più elevata era la presenza del personale negli impianti proprio per evitare di aggiungere disagio al nostro lavoro che già ne presenta tanti e visto che abbiamo anche la fortuna di avere una produzione dinamica, che possiamo, cioè assegnare indifferentemente ad un impianto piuttosto che ad un altro. Questa filosofia è stata definitivamente affossata perché con il CCNL vigente è possibili per la società disporre la mobilità individuale del personale non solo in accoglimento di una propria richiesta, ma anche in seguito a comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive.
    Invitiamo a leggere attentamente quanto previsto, a tale proposito, nell'articolo 40 del CCNL A.F.. Ovviamente, la società formulerà i provvedimenti di mobilità facendo scegliere al personale la località presso la quale intende trasferirsi, anche per evitare contenziosi relative alle "comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive". Una volta accertato che il provvedimento di mobilità è motivato, il trasferimento potrà avvenire (caso limite) anche presso qualsiasi impianto d'Italia, con la corresponsione dell'indennità di trasferimento prevista dall'art. 73 CCNLA.E. - Per rispondere al punto 1 del quesito, possiamo dire che il trasferimento può essere disposto a qualsiasi distanza, come sopra citato, ma deve essere comprovata l'esigenza tecnica, organizzativa e produttiva che non nostro caso non sussiste perché vi è un impianto associato della DTR e perché la società dovrebbe dimostrare l'effettiva impossibilità di utilizzare il personale in questione anche per mezzo di trasferimento di produzioni verso quell'impianto.
    Nell'ipotesi che sussistessero i presupposti (punto 2) i criteri per determinare la priorità nel disporre il trasferimento è definita al punto 8 dello stesso art. 40 CCNL A.F., tenendo conto della minore anzianità di profilo, della minore anzianità di servizio complessiva, della minore età anagrafica e di eventuali figli minori a carico; non possono essere disposti trasferimenti senza consenso per i lavoratori che abbiano compiuto 50 anni di età o che rientrino nelle tutele previste dalla legge 104/92. Pertanto il riferimento alla circolare 25 (punto 3) non ha alcun peso significativo, salvo che per la valutazione della minore anzianità nel profilo, che non è, però, l'unico criterio a cui attenersi.

  • Circolare 25   ( 3 articoli )

    QUESITO
    Accade nel nostro impianto che uno stesso gruppo di Macchinisti i.p., assunti nella stessa data, abbiano effettuato i corsi di formazione con tempistiche diverse perché inseriti in due gruppi distinti. La formazione delle graduatorie d’impianto è stata redatta collocando in ordine di priorità il gruppo che ha effettuato per primo i corsi di formazione, cosicché accade che il punteggio ottenuto nei corsi di formazione sia diventato ininfluente, determinando scavalchi sia nell’attuale formazione delle graduatorie di utilizzazione M.i.p. da secondo agente e temiamo possa avere lo stesso effetto anche in futuro per la formazione delle graduatorie da macchinisti.
    A noi non è sembrato un comportamento corretto, è possibile vi sia stato un’errata applicazione della norma?

    Pdm Roma SL (gennaio 2007)

    RISPOSTA
    Decisamente si tratta di una superficiale applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento del personale nelle graduatorie per l’inserimento nei turni di servizio.
    La Circolare 25 garantisce il giusto equilibrio tra anzianità e punteggio di merito. Per sessione d’esame si intende, nel caso di concorsi interni, la data del verbale con il quale si concludono le corse di prova del personale appartenente al personale che ha partecipato allo stesso concorso interno o interpellanza che sia, nel caso, invece, di personale assunto dall’esterno (come nel nostro caso) la data da prendere a riferimento è quella di assunzione, alla quale si aggiungono 48 mesi stimati in maniera convenzionale per la formazione a macchinista.
    Il personale assunto nell’ambito di uno stesso bando, quindi, deve essere inserito nelle graduatorie d’impianto con la stessa data e la graduatoria sarà determinato dal merito, cioè, dai punteggi d’esame ottenuti nelle varie fasi della formazione.
    Nel caso in esame si applica la Circolare TV 11.1/25.1 del 16.7.1985, che regolamenta appunto la formazione delle graduatorie dei macchinisti i.p. (secondi agenti) e dei macchinisti che hanno terminato l’iter della formazione professionale.
    Nel caso in esame, si tratta evidentemente di un errata applicazione della norma sulla quale è necessario intervenire prontamente, interessando i delegati RSU.


    QUESITO
    Nello stabilimento Cargo di Genova, a Febbraio 2005, è stata redatta una nuova graduatoria per l'assegnazione in turno del PdM (circolare 25).
    Da tale graduatoria si evince che alcuni colleghi macchinisti, assunti a suo tempo con il contratto di formazione lavoro sono balzati in avanti di numerose posizioni, scavalcando tutti i Mip assunti in loro precedenza. Alla mia richiesta di chiarimenti mi veniva risposto (in modo informale) che tale situazione deriva dal fatto che è stata applicata in modo letterale il decreto di assunzione a macchinista con contratto di formazione.
    Tale decreto prevederebbe che per il calcolo di anzianità nel profilo di macchinista bisogna fare riferimento alla data di assunzione (per i nostri colleghi ottobre 87) e non alla avvenuta corsa di prova così come da precedente graduatoria. Cosa prevede la circolare 25 in proposito?
    E' giusta questa interpretazione?

    Edoardo Di Giovanni Cargo Genova Rivarolo

    RISPOSTA
    I criteri per la formazione della graduatoria d'impianto sono indicati nella Circolare 25 e nelle successive circolari applicative, emanate per regolamentare le posizioni dei macchinisti assunti dall'esterno, dei macchinisti provenienti dal Genio Ferrovieri e dei macchinisti provenienti da accertamento professionale interno. Non abbiamo notizia di variazioni recenti. A questo proposito va sottolineato il fatto che il CCNL 96/99 (punto 4 ari. 37) aveva affrontato specificamente la situazione dei lavoratori in CFL, riconoscendo come anzianità valida ai fini dell'inserimento in turno anche il periodo di lavoro prestato prima della definita assunzione a tempo indeterminato; sarebbe paradossale, però, se nella pratica applicazione di questo sacrosanto riconoscimento insorgessero nuove ingiustizie come quella che sembra descritta nel quesito.
    Nel caso in esame si tratta di personale assunto dall'esterno tramite concorso (da una parte) e tramite contratto di formazione lavoro (dall'altra parte): in entrambi questi casi non è la data della corsa di prova che farà da riferimento per determinare la "sessione d'esame", bensì la data del Decreto di assunzione alla quale andranno aggiunti i 48 mesi previsti. Questo meccanismo si è reso necessario proprio per evitare scavalchi in quanto il vecchio criterio (sessione d'esami) era discriminante, perché nei vari impianti l'avvio alla corsa prova veniva accelerato o meno in funzione delle esigenze di macchinisti abilitati. Nel quesito non viene precisato come abbia operato la dirigenza dell'impianto, perché non pare possibile che lo scavalco lamentato possa essere determinato da una corretta applicazione delle norme che sono state attuate proprio con lo scopo di evitare tali fenomeni. L'unica spiegazione plausibile rispetto a quanto rappresentati potrebbe rilevarsi in una individuazione del Decreto di assunzione molto anticipato rispetto alla effettiva assunzione . In tale evenienza, occorre che venga "interpretato " il significato di "decreto di assunzione", in quanto, in origine, le assunzioni avvenivano per decreto (adesso non è più cosi). Occorre quindi una interpretazione corretta del significato di "decreto " di assunzione, in modo da seguire criteri equi ed il più possibile omogenei.

  • Complemento Corsa   ( 2 articoli )

    QUESITO
    Nei casi di un doppio servizio comandato ed accettato superiore alla prestazione 7, 8 o 10 ore, quanto spetta il cc? Esempio inizio servizio 10.15 - condotta treno 2387 andata - condotta treno 2390 - condotta 2399 ritorno (16.22- fine primo servizio) - 1630 inizio secondo servizio condotta treno 2400 andata - condotta treno 2409 ritorno fine servizio 22.40. I servizi fatti ad agente unico.
    Gianluca Lombardi - gennaio 2007

    RISPOSTA
    Sulla base delle norme che regolano il vigente CCNL, il servizio in questione è illegittimo, non può essere comandato e tanto meno potrebbe essere accettato.
    Infatti il punto 2.4.3 del CCNL FS, relativo alla riutilizzazione del P.d.m., esclude che si possano allacciare due giornate di turno senza che sia stato fruito un intervallo minimo di almeno Il ore. Inoltre, un servizio di 12 ore e 25 minuti ha una durata abnorme e pericolosa, aggravata dal fatto che viene eseguito ad agente unico.
    Infine, il servizio è illegittimo perchè la durata complessiva è tale da travalicare anche i limiti giornalieri di 10 ore stabiliti dalla legge.
    L'impostazione del CCNL vigente aveva inteso disincentivare il ricorso a doppi giri, altamente pericolosi anche per la tutela della sicurezza della circolazione, come anche il recente disastro di Avio si è incaricato di confermare.
    Anche le norme sui completamenti corsa erano state superate e solo in un secondo tempo sono state ripristinate con l'obiettivo di limitare l'abbandonabilità dei treni in caso di ritardo e di superamento in condotta dei limiti stabiliti dal CCNL (2 ore + 1 ore rispetto al termine programmato della prestazione, oppure 1 ore oltre il limite massimo giornaliero della prestazione), ma in nessun caso si contempla il pagamento dei premi in oggetto nei casi di servizi in deroga. Per questa ragione, nel caso in esame, non vi sono le premesse normative necessarie per l'attribuzione del premio in questione.


    QUESITO
    Ho effettuato un servizio in A/R programmato diurno, con una prestazione di 9 ore 55’ che iniziava alle ore 14,35 e terminava alle ore 23,30. A causa del ritardo del treno ho impegnato per 10 minuti la fascia notturna che ha fatto scendere la prestazione lavorativa alla settima ora. Chiedo di sapere se ho maturato il diritto al completamento corsa e, in caso contrario, quale sarebbe stata la condizione necessario per averne titolo.
    Gioacchino Cipriano - ITP Palermo

    RISPOSTA
    Il caso in esame rientra tra quelli definiti di notte probabile. La materia, com’è noto, ha generato qualche incertezza nella prima fase di applicazione del contratto, a causa di interessi piuttosto evidenti della società, sebbene fosse molto chiaro che solo le prestazioni diurne, espressamente nel periodo 5 – 24, potevano avere la durata sino a dieci. A seguito di numerosi casi di abbandono treno determinati proprio dal sopraggiungere della notte che hanno mandato in crisi soprattutto il traffico merci, più soggetto a ritardi rispetto all’orario prescritto, l’azienda ripristinò unilateralmente il premio per completamento corsa ed emanò una circolare interpretativa delle norme contrattuali assolutamente priva di fondamento, poi riveduta a seguito dell’accordo del 20 ottobre 2003. Con quell’accordo vennero precisate le modalità per il termine del lavoro nei casi delle notti probabili, non senza incorrere in contraddizione. Infatti, da un lato si afferma una cosa ovvia, cioè che per effetto dell’intacco del periodo notturno la prestazione scende a 7 ore, ma che per lasciare il servizio occorre attendere, se richiesto dal DCT, fino all’una. Anche le norme sul completamento corsa contengono alcune contraddizioni che denotano una certa incompetenza, oppure una volontà di ingenerare confusione tra il personale per l’esigibilità dei propri diritti. Infatti, nel nostro caso, per effetto dell’intacco notturno, la prestazione massima giornaliera di 7 ore viene superata alle ore 21,35 e il termine del servizio viene maturato alle ore 22,30, pertanto, una volta che il ritardo determina l’intacco del periodo notturno, le condizioni richieste dalla circolare per ottenere il CC nel caso in esame ci sono tutte: il personale presta servizio su di un treno che viaggia in ritardo; ha effettuato il servizio sino a termine corsa non avvalendosi della facoltà di abbandonare il servizio; ha superato la prestazione massima giornaliera quando ancora era in servizio di condotta. In realtà, in molti impianti non viene riconosciuto il completamento corsa perché alcuni CD riferiscono il termine del servizio all’una di notte, ignorando che la previsione di portare a destinazione il treno sino all’una di notte è un’ora in più che si aggiunge, “qualora richiesto” dal DCT per portare il treno a termine corsa e non il limite della prestazione giornaliera come riportato negli esempi allegati alla circolare del 20 settembre 2003, con la quale sono state emanate disposizioni sui CC. Il contenzioso è diventato piuttosto ampio e sarebbe necessario almeno un ulteriore intervento chiarificatore da parte dell’Impresa, anche se temiamo che, dato i precedenti, possa aggiungersi altra confusione alla tanta che già si è generata.

  • Condotta   ( 3 articoli )

    QUESITO
    Supponiamo di effettuare due treni. Il primo da A fino ad E ed il secondo da E fino ad A, le cui percorrenze complessive sono di 1h ciascuno (come da scheda treno). Le fermate intermedie B, C, D in andata e ritorno prevedono una sosta per servizio viaggiatori di 1 minuto ciascuna. E' corretto ai fini economici dire che e' stata effettuata una condotta al netto delle soste di 1h e 54 minuti?
    Macch. Francesco Crea - I.T.A. Savona

    RISPOSTA
    No! I limiti di condotta definiti dal CCNL al punto 2.10 dell’Art. 22 hanno solo valore normativo, cioè, sono necessari per stabilire se un servizio di turno o comandato sia conforme oppure no. Nel caso in esame è corretto (ma non riteniamo che sia giusto) dire che il limite di condotta ai fini normativi sia di 1 ora e 54 minuti, pertanto conforme ai limiti previsti sia che si tratti di un servizio a semplice che a doppio agente. Non è corretto invece affermare la stessa cosa quando parliamo di fini economici (vedere definizione di condotta punto 2.2 dell’Art. 22) , infatti in questo caso la condotta è di 2 ore. Gli aspetti economici controversi, legati all’indennità di utilizzazione, sono, invece, le modalità di conteggio delle ore di lavoro e di condotta nelle stazione che determinano le c.d. “tratte di condotta” nelle quali, a differenza di tutte le altre, determinano la soluzione di continuità della condotta e quindi una perdita economica per il personale, anche quando effettua uno stesso treno. Questa vecchia disposizione non è mai stata conforme ai contratti.


    QUESITO
    Nel contratto di lavoro, è specificato per filo e per segno, quando puoi abbandonare un treno. Per ipotesi, per carenze continue di personale, è presente in servizio un solo manovratore per potere traghettare dalla stazione in rimessa il materiale del treno, costui si trova in rimessa perché il treno che deve garare in stazione non è ancora pronto, e si prevede che la discesa di questo treno avverrà a cavallo del cambio orario dei manovratori. In questa situazione, il pdm avendo portato il treno a fine corsa, quando può abbandonare il servizio?
    Antonino Caracausi - Palermo

    RISPOSTA
    Il caso in esame non precisa alcuni elementi essenziali, cioè se il limite della prestazione giornaliera sia stato già superato in arrivo nella stazione di termine corsa del treno, anche se sembra intuibile. In ogni caso la situazione prospettata non rientra nella casistica dell’abbandono treno perché il treno stesso ha già raggiunto la stazione di termine corsa, rientra piuttosto nella casistica che purtroppo interessa molte grandi stazioni, dove accade con una certa frequenza che i tempi medi di stazione vengano superati per varie ragioni.
    I tempi medio di stazione, come si deduce dal termine stesso, sono medi, cioè non sono minimi o massimi, ma vengono definiti calcolando mediamente il tempo necessario per compiere le operazioni di approntamento (in partenza) o ricovero dei materiali (in arrivo). In realtà, per garantire la partenza in orario dei treni, in partenza questi tempi sono leggermente maggiorati, mentre in arrivo può accadere in molti casi che vengano superati; in altri casi può accadere di terminare le operazioni prima del termine di questi tempi. Ovviamente, qualora sia possibile constatare e dimostrare che i tempi medi non siano più sufficienti per effettuare le operazioni previste dovrà essere richiesta la revisione di tempi in questione. Nel caso in esame, dove la prestazione lavorativa sembra già essere stata superata dal pdm in servizio, sarà possibile lasciare il servizio, stazionando la locomotiva sul binario di ricevimento proprio perché è già stato superato il termine della prestazione giornaliera. Ovviamente, in tal caso, dovrà essere informato il Capo Stazione e il proprio referente trazione situazione in atto.
    In tutti gli altri casi, nell’ambito della prestazione giornaliera ordinaria, non sarà possibile adottare questo comportamento per le stesse ragioni sopra citate, ma soltanto porre il problema sindacalmente se il fenomeno dovesse manifestarsi con una certa frequen
    za.

  • Disponibilità   ( 4 articoli )

    QUESITO
    Premetto che non sono assegnato al turno e vengo utilizzato in posizione di disponibilità. Finisco di lavorare alle ore 10:00. Il giorno successivo mi spetta il RIPOSO settimanale. Conteggiando le 58ore spettanti, vengo fatto buono alle ore 20:00 del giorno successivo al riposo. Però mi viene comandata una presentazione alle ore 15:30, che io stesso rifiuto. Non essendoci la possibilità di comandarmi alcun servizio il CD303 mi proponeva INTERVALLO + disp. 3:30 che nuovamente rifiutavo chiedendo di essere lasciato in posizione di disponibilità (cod.25 su Tv/80). Chi aveva ragione?
    Francesco Crea - Savona TMR

    RISPOSTA
    La successione dei fatti lascia supporre che tu abbia ragione perché una volta fissata l’ora di disponibilità sulla base delle norme vigenti, non è possibile spostarla a piacimento. Pertanto, nel caso in esame, il personale disponibile, dopo la fruizione del riposo settimanale deve scrivere il codice 25 relativo alla disponibilità non attiva a partire dalle ore 20,00 ed essere successivamente utilizzato al servizio di macchina nella giornata seguente. Qualora, invece, al termine del servizio nella giornata precedente al riposo al personale interessato fosse stato assegnato immediatamente un servizio o una disponibilità alle ore 3,30, dopo una giornata di riposo ed una di intervallo, il comando del servizio sarebbe stato regolare e sul TV 80/o il personale non avrebbe avuto alcun titolo alla trascrizione della disponibilità non attiva perché in quella stessa giornata il personale era già stato comandato per effettuare intervallo. Questa situazione è resa possibile per il fatto che il riposo settimanale fruito fuori turno dal personale disponibile è minimo 58 ore, senza la definizione di un massimo. Ciò significa che, mancando l’opportunità di utilizzare il personale, il CD può optare per maggiorare il riposo settimanale e comandare o far decorrere la disponibilità anche oltre le 58 ore minime prescritte. Ovviamente il personale disponibile deve conoscere prima di iniziare il suo riposo anche la sua entità, in caso contrario, infatti, la disponibilità deriverebbe dal calcolo minimo del riposo settimanale e pretendere successivamente di modificarne l’impostazione sarebbe un abuso.


    QUESITO
    Nel mio impianto sono diminuite le giornate TD e mi trova a cinquant’anni a fare il disponibile, mentre altri macchinisti più giovani di me hanno il turno assegnato perché in possesso dell’abilitazione TE. Io credo che non sia corretta questa applicazione della Circolare 25, perché, anche se non sono in possesso dell’abilitazione TE, posso sempre essere inserito in turno come secondo agente, in attesa che l’azienda predisponga le eventuali abilitazioni previste. Ho ragione ad affermare questo principio? Come posso far valere i miei diritti?
    Rosario Piccioli - IDR Napoli

    RISPOSTA
    La graduatoria dei macchinisti assegnati ad uno stesso impianto (in questo caso, dopo la divisionalizzazione, l’IDR di Napoli) è unica e l’assegnazione del personale ai turni avviene togliendo dalla coda il personale disponibile, mentre il restante personale deve essere inserito ai turni di spettanza, secondo le norme contenute nell’Art 5 della Circolare 25, utilizzando il sistema a “Z” per effettuare gli accoppiamenti nei turni a doppio agente. La mancanza dell’abilitazione TE non può certamente essere un motivo valido per togliere il diritto al turno al personale interessato, semmai è una carenza di programmazione del Capo Impianto che non ha tenuto delle esigenze dell’impianto e dei diritti del personale ad esso assegnato effettuando tempestivamente la necessaria programmazzione delle abilitazioni al personale. Tale verifica deve avvenire semestralmente in base alle esigenze effettive e alla più proficua utilizzazione del personale, in ordine al secondo capoverso dell’Art 3 della Circolare 25, sopra citata. Nel caso in questione riteniamo siano state applicate in maniera non conforme le norme vigenti e sia stato leso un diritto soggettivo del personale interessato che potrà essere fatto valere sia in via di formale richiesta al Capo Impianto, sia, eventualmente, in sede legale. Crediamo che il problema possa essere anche facilmente superabile, nell’immediato, inserendo nel turno TD fasce TIB per prolungare il turno ed inserivi tutto il personale avente diritto, senza interferire con la normale programmazione del servizio e con la normale gestione del personale. Nella fattispecie, tale soluzione, si rivela come l’uovo di Colombo, in grado di risolvere nella maniera più semplice i problemi del personale e dell’Azienda.



    QUESITO
    Sono un macchinista disponibile e nella mia 5^ giornata di lavoro, prima del riposo, mi viene comandato un servizio di turno al seguito del quale è previsto INT + RIP con ripresa alle ore 14. La mia richiesta di usufruire del riposo del turno mi è stata negata dal 303, che mi ha assegnato le 58 ore.
    Potevo insistere per avere il riposo da turno per me più favorevole?
    Angelo Fiorini, ITR BO

    RISPOSTA
    La circ. P.SO.E.03/5.(88) del 23/6/88 chiarisce le norme di attribuzione del riposo settimanale al PdM/PdB “disponibile”. In particolare nel caso di “rimpiazzi”, tali agenti effettueranno i riposi così come previsti dal turno, a condizione però che questi cadano nella stessa giornata di quelli di loro spettanza.
    Quindi nel caso specifico è corretta l’attribuzione delle 58 ore.



    QUESITO
    Nel mio impianto ultimamente accade che ai disponibili vengano dati 2 servizi con RFR nella stessa sestina. Ho chiesto chiarimenti al 303 e mi è stato risposto che questo è possibile e l’unico limite per i RFR sono i 5 max al mese
    Macch. (apprendista), ITR MI

    RISPOSTA
    L’art. 22 comma 2.8.4 del CCNL AF in realtà oltre al citato limite mensile prevede anche un limite di 2 RFR fra 2 riposi settimanali. L’art 14 comma 2.5.3 del Contratto aziendale stabilisce inoltre che, nella programmazione dei turni, venga previsto un solo RFR fra 2 riposi settimanali, che possono diventare 2 in sede di contrattazione.
    Al “disponibile” non resta che far riferimento ai limiti del CCNL AF.
    Il limite dei 5 RFR mensili fu introdotto dal CCNL vigente contestualmente all’abolizione dell’impegno max mensile (limite economico non normativo), il DPR 374 infatti indicava solo il massimo di 2 riposi a sestina, che potenzialmente sarebbero potuti diventare 10 al mese.

  • Ergonomia mezzi   ( 1 Articolo )
  • Ferie e Congedi   ( 2 articoli )

    QUESITO
    Il quesito, apparentemente di banale interpretazione, ha dato adito ad un intenso scambio di opinioni tra il sottoscritto e diversi CD e richieste di interpretazione che sono giunte fino a Firenze. Richiedo congedo nelle giornate 4,5,6 del turno.
    La giornata 4 prevede l'inizio lavoro alle ore 6, termine alle 14, la giornata 5 lavoro dalle ore 6 alle 13, la giornata 6 Riposo settimanale, la gior­nata 7 prevede la ripresa del turno alle ore 19. Secondo il sottoscritto la registrazione corretta è ccp + Int + Riposo e ripresa turno alle ore 19 della giornata 7 . I CD sostengono invece che debba essere ccp + % ccp +Riposo (quindi 1/2 ccp anziché intervallo).
    Secondo l'interpretazione del sottoscritto, la registrazione di mezza giornata di congedo, è consentita solo quando, conteggiando le ore del periodo di libertà richiesto, l'ora di disponibilità teorica venga a cadere successivamente all'ora di ripresa del turno, quindi al fine di favorire la ripresa del turno è consentito la frazionabilità del giorno di congedo, con modalità previste dalla circolare P.10.0.6/363/2.4 del 24.5.1985.
    Chi ha ragione?

    Raffaele Cozzolino ITA Cuneo ITR Torino (gennaio 2008)

    RISPOSTA
    Il caso proposto appartiene ad un dibattito scaturito a seguito dell'approvazione del DPR 374 e alle rispettive norme di applicazione, ormai inserito negli annali dell'IN MARCIA proprio perché le intese raggiunte per regolamentare la situazione, pur avendo migliorato la condizione per il P.d.M., hanno potuto risolvere solo alcune contraddizioni che il provvedimento conteneva.
    Gli accordi del 1980 prevedevano l'indivisibilità del riposo settimanale di 48 ore, mentre il DPR 374 approvato nel 1983 prevedeva la divisibilità (18 ore di riposo in residenza e 30 di riposo settimanale); la sua indivisibilità scattava solo in presenza della richiesta di assenza di almeno 2 giorni di ferie. L'accordo raggiunto non è perfetto, ma anche alla luce delle esperienze vissute in quel periodo di incertezza, oggi possiamo dire che è certamente meglio avere una regola che definisca i casi piuttosto che l'indeterminatezza che ci esponeva individualmente ad ogni possibile abuso.
    Nonostante i tentativi prodotti dalla Società di peg­giorare anche le norme per la fruizione delle ferie nella definizione del vigente CCNL e la stessa volontà di interpretare in senso peggiorativo quelle norme, la regolamentazione della fruizione delle ferie ha resistito e quindi quelle norme ormai datate sono sopravvissute e rappresentano ancora oggi un sicuro riferimento per tutti.
    La zona grigia è rimasta quella proposta dal caso in esame, mentre per tutti gli altri, possiamo affer­mare di aver raggiunto un buono stato di cono­scenza e di corretta applicazione delle norme.
    Caro Raffaele, hai perfettamente ragione quando affermi che la circolare citata nel quesito prevede che la riduzione a mezza giornata di ferie di ferie possa avvenire solo in riduzione, solo quando il P.d.M. non sia in condizione di riprendere il turno e solo quando il personale interessato non sia interessato a fruire interamente del proprio periodo di ferie privilegiando il proprio diritto alla ripresa della propria posizione di turno.
    Nella situazione descritta, quella che normalmente avviene considerando il conteggio in ore, sconfina oltre la giornata solare e quindi nasce una contraddizione relativa alla giornata che segue il riposo settimanale (assenza non richiesta), ma siamo sempre nel campo delle scelte individuali.
    Il P.d.M. deve sempre scegliere tra due opzioni: o restare disponibile o riprendere la propria posizione di turno, con la riduzione a mezza giornata; inoltre deve considerare anche su questa opzione: se prenota un periodo di ferie che non consente la fruizione di almeno due giornate di assenza il riposo settimanale diventa divisibile (pertanto, 30 ore). Nel nostro caso, se diventasse divisibile il riposo settimanale, il personale consumerebbe 2 giorni interi di ferie. Questa situazione dinamica diventerebbe indeterminata e per questa ragione si è dovuto raggiungere un'intesa che può apparire contraddittoria, ma che, invece, tende a regolamentare univocamente, con una soluzione di compromesso, qualcosa che diversamente non avrebbe soluzione logica.
    Per queste ragioni riteniamo che siano state appli­cate correttamente le norme che regolano il conteggio delle ferie abbinate al riposo.


     


    QUESITO
    Come schemino in allegato ho richiesto il recupero del primo gennaio nella 4.ta giornata, mi era stato confermato alla 5.ta g.ta intervallo alla 6.ta g.ta riposo. Dopo un paio di giorni mi chiamano dicendomi che non mi spetta l’intervallo calando un congedo.
    Secondo voi e’ giusto?

    3g.ta inizio 3.35
    4g.ta inizio 4.57 rec. fest.
    5g.ta inizio 11.30 int cong
    6g.ta riposo rip
    7g.ta inizio 20.55 con RFR

    Maurizio, cargo Milano

    RISPOSTA
    Il recupero festività, come gli altri tipi di assenze, ha la durata di 24 ore (quindi saresti buono alle 4.57 del 5° giorno), e in più, a differenza di una giornata di congedo, dà diritto
    alla ripresa del turno, quindi nel 5° giorno hai diritto a fare la tua giornata alle 11.30.
    Non scatta dunque automaticamente l’intervallo e sei buono per fare la tua alla 5° g.ta, ma se vuoi stare a casa hai due possibilità:
    - se decidi di riprendere con la tua il 7° giorno spendi 1/2 congedo nel 5° giorno (circ. 13/7/95);
    - oppure se spendi 1 congedo vieni buono alle 4.57 dell’8° giorno, quindi il conteggio che ti hanno fatto è errato.
    Il calcolo per questo tipo di situazioni va fatto con le norme della circ. P.10.0.6/363/2.4 del 24.5.1985. Infatti se il macchinista decide di riprendere con la sua giornata dopo il riposo, il conteggio in detrazione delle ore residue di libertà va fatto in questo modo:
    - meno di 6 ore, si trascurano (es. interv. sul 5° giorno);
    - da 6 a 18, fanno spendere 1/2 congedo;
    - più di 18 fanno spendere 1 congedo sia che si decida di
    riprendere al 7° giorno (es. ripresa turno dopo le 22.57) sia
    che si voglia riprendere all’8° (es. disponibile alle 4.57).

  • Logistica   ( 1 Articolo )

    QUESITO
    Vorrei chiederle se esiste sul contratto, un luogo dove poter lasciare sia la borsa che gli indumenti (supporto logistico ). Ha ragione Trenitalia ad imporci di portare tutto a casa? Diversamente, come dovrei comportarmi? (Qui da noi non esiste uno spogliatoio e lascio immaginare quante altre cose manchino).
    Mario Paletta - D.L. Reggio Calabria

    RISPOSTA
    L'argomento proposto è di grande attualità proprio perché il problema di adeguare le strutture logistiche non è mai stato preso in seria considerazione, sebbene vi sia una precisa disposizione di legge (art. 40 DPR 303/56) e una di contratto (punto 2 dell'Ari. 45 CCNLA.F.). Le norme prevedono che questi locali (spogliatoi, docce, lavandini, ecc.) devono essere dislocati nei pressi del luogo di lavoro. L'armadietto che deve contenere gli abiti da lavoro deve avere caratteristiche tali da tenere separati gli indumenti personali da quelli da lavoro. Le strutture FS sono carenti e il settore macchina è tra i più penalizzati, ma tollera questa situazione semplicemente per evitare di complicarsi la vita. Ciò consente all'azienda di non fissare il luogo di inizio e di termine dell'attività lavorativa, con evidenti vantaggi nella gestione degli orari e dei turni, soprattutto nei grandi impianti in cui spesso si inizia e termina in luoghi diversi e distanti dal deposito. Anche se in misura diversa, tutto il PdM è penalizzato in quanto utilizza una porzione del proprio tempo libero per incombenze lavorative: indossare la divisa, prelevare la borsa di viaggio e gli eventuali DPI (giubbetti alta visibilità, ecc.). A ciò si aggiunge la complessa attività del ritiro e della lettura circolari, nonché quella di aggiornamento delle pubblicazioni di servizio. Infine vi sono le attività di consegna bollettini, buste, rapporti, nonché il ritiro dei P70, Ticket, ecc. I principi generali del diritto prevedono che tali tempi debbano essere riconosciuti lavoro. La Corte di Cassazione, ad esempio, ha riconosciuto che quando è previsto l'uso della divisa, come per i ferrovieri (art 45 CCNLA.F.), i tempi per indossarla sono lavoro. Abbiamo notizia che in diverse località della rete si stanno sviluppando dei contenziosi su tutte o su alcune delle problematiche poste. Anche in relazione a quanto stabilito dal punto 2.1 dell'ari 22 CCNL si può iniziare a pensare a dei ricorsi legali condotti con determinazione sino all'ultimo grado di giudizio.

  • Orario di lavoro   ( 8 articoli )

    QUESITO
    L'azienda ha turnificato una giornata a 10 ore di lavoro, con condotta promiscua DA-AU, così composta: Inizio lavoro 05.10; partenza 05.40 dalla stazione di A con treno n° 27213; arrivo in B ore 05.50; partenza da B con treno 12202 ore 06.10 e arrivo in C ore 07.50; invio materiale per il deposito con partenza da C ore 08.10, arrivo in deposito ore 08.25 più accessori; VOC (1 ora) dal Dep a C. (Questo servizio di andata a Doppio agente). Il servizio prosegue a semplice agente: Alle ore 11.49 si riparte da C con la vettura 2515 fino a D ore 12.43 dove si effettua cambio volante e si continua a AU con arrivo in B alle 13.27. Rientro in sede con vettura da B ad A ore 14.42. In base all'art. 22 com. 2.6 e all'art. 14 com 2.3.3 è regolare la giornata descritta?
    Macch. Lombardi Salvatore (giugno 2007)

    RISPOSTA
    La prestazione effettiva ad agente unico, prevista in questa giornata di turno, inizia alle ore 11,49 e termina alle ore 14,42, pertanto, sarebbero state superate le due ore che consentono l'elevazione a 10 ore anche nei casi di utilizzazioni promiscue.
    Infatti, il contratto non stabilisce distinzioni tra i generi di prestazione rese dal personale e quindi anche le vetture, soste, tempi accessori e medi ecc. erano da intendersi connesse all'effettuazione del servizio ad agente unico di condotta. Invece, con l'accordo del 20 ottobre 2003 si predispose l'ennesimo regalo alla società, infatti, il terzo capoverso del punto 5 dell'accordo sopra citato (agenda pag. 106), prevede quanto segue: "I tempi (2 ore) da considerare per la determinazione della prestazione massima giornaliera per i servizi ad agente unico comprendono l'attività di condotta o di scorta ad agente unico e le attività accessorie ad essa connesse..."
    Con questo accordo, in pratica, si distingue nettamente il genere di prestazione che concorre alla determinazione delle due ore di prestazione ad agente unico per verificarne la possibile elevazione in caso di prestazione promiscua. Nel nostro caso, quindi, la prestazione ad agente unico inizia dalle ore 12,43 e termina alle 13,27, pertanto, il servizio diventa perfettamente conforme alle norme vigenti.


    QUESITO
    Vorrei sapere se nell'attuale CCNL, o circolare regolamentare, esiste la V.O. (Via Ordinaria), in quanto nella seconda e terza giornata del turno TE di Genova (ma anche in altri impianti), in arrivo e in partenza da Venezia SL, non vengono considerati i 15 minuti di spostamento (VOC) per recarsi e tornare dal dormitorio di Venezia DL come lavoro giornaliero, bensì, solo ai fini della fruizione del riposo minimo. Fino a qualche tempo fa veniva, invece, graficata sul TV2 la VOC.
    La Piana Giuseppe - ITP Genova - gennaio 2007

    RISPOSTA
    Quella che viene impropriamente definita VO, non ha le caratteristiche normative delle normali VOC valide ai fini del calcolo della prestazione giornaliera. Si tratta di tempi che servono a riconoscere al personale il tempo necessario per recarsi e tornare dal dormitorio, ma quando questo si trova collocato nello stesso impianto. Tale tempo, pur non essendo lavoro, non può neppure essere considerato riposo utile, per questa ragione viene sommato al riposo minimo, di cui diventa parte integrante.
    Pertanto, in queste particolari circostanze, il riposo f.r. sarà di 7 o 6 ore più il tempo prestabilito per andare e tornare da tale dormitorio posto nel medesimo impianto. Nel caso in cui il dormitorio sia collocato presso un impianto diverso da quello di arrivo e/o di partenza con il proprio servizio, il turno di lavoro dovrà prevedere l'attribuzione della VOC, che è lavoro a tutti gli effetti e verrà considerata ai fini del calcolo della prestazione giornaliera.
    Nel caso in esame, la situazione non appare congruente perché il dormitorio del DL di Venezia Marittima appartiene all'impianto in questione e non anche all'impianto di Venezia SL. Correttamente (tenuto conto della distanza) andrebbe attribuito il tempo per andare e tornare dal dormitorio al personale che termina o assume servizio nel deposito di Venezia Marittima, mentre andrebbe attribuita la VOC al personale che inizia e/o termina il proprio servizio nella stazione di Venezia SL, in quanto deve recarsi presso un impianto diverso per la fruizione del riposo f.r..
    Invece è accaduto con molta discrezionalità che la Società abbia considerato il dormitorio, per così dire, a "mezzo servizio", quasi che appartenesse ad entrambe le località di servizio. Infatti, per mezzo di una propria circolare, ha stabilito i tempi per andare e tornare dal dormitorio per entrambe le località.
    La finalità è evidente, siccome il nuovo contratto ha ridotto la durata dei riposi f.r. che comprendono 4 ore tra le zero e le cinque, mentre ha mantenuto gli stessi limiti per la prestazione giornaliera dei servizi di sola andata e di solo ritorno, è stato ritenuto più vantaggioso per la costruzione degli allacciamenti togliere le VOC dalla prestazione giornaliera e attribuire gli stessi tempi al riposo minimo f.r. già ridotto a sei ore. Allo stesso modo si tagliano le prestazioni e si riducono le notti quando il R.F.R. ne lambisce gli orari. Per questa ragione riteniamo sia utile interessare non solo i delegati di Venezia, affinché sia ripristinata in modo corretto l'applicazione delle norme, ma anche i sindacati nazionali per evitare simili degenerazioni.


    QUESITO
    Nell'impianto associato di Sassari con l'entrata in vigore dei nuovi turni invernali il turnista ha predisposto delle giornate, dove a causa di soppressioni dei treni, si effettuano delle giornate di servizi compatibili graficate in turno con un orario di inizio e di fine. Secondo l'interpretazione dei Capi Deposito di Sassari il Pdm in tali giornate può essere utilizzato oltre tale fascia oraria sino ad un limite max di due ore in base alla circolare T.U.32.1/1065 del 3.08.81. A mio parere ciò è una errata interpretazione della circolare stessa. Sarei grato per una vostra cortese risposta
    Macch. Pasca Giacomo  Sassari (gennaio 2007)

    RISPOSTA
    Hai perfettamente ragione! Quella dei CD è una lettura parziale della norma citata; infatti, il caso in esame non rientra tra quelli di cui ai punti 1, 6b e 7 della circolare sulla variazione del servizio già comandato, tuttora vigente, come vorrebbero intendere i CD, perché la previsione di un servizio compatibile non è paragonabile ai casi di soppressione o di forte ritardo di un treno, oppure di un soppressione totale o parziale di una giornata di turno perfettamente programmata.
    Il caso in esame rientra invece più correttamente nel punto 8, specificamente dedicato ai casi di soppressione programmata di una giornata di turno, che recita testualmente “per la soppressione programmata dei treni, in sede di contrattazione dei turni potranno essere concordate variazioni di turno prevedendo servizi anche sostitutivi anche per località diverse da quella turnificate o periodi di utilizzazione nei nastri stessi.
    La definizione “nei nastri lavorativi” è uno spazio temporale assolutamente definito e non estensibile (di due ore rispetto al termine della prestazione) come per le altre situazioni prese in esame dalla circolare stessa.
    Ovviamente la situazione è assolutamente nota ai CD, ma per evidente convenienza rispetto alla difficoltà a trovare una possibile utilizzazione del personale interessato, si preferisce ignorarla. Come tutte le norme, però, anche questa, pur nella sua rigidità, è aggirabile con l’inganno, comandando il personale di riserva nella fascia per utilizzarlo successivamente per un servizio lasciato scoperto. Ma si tratterebbe, appunto, di un comportamento sleale nei confronti del personale.


    QUESITO
    Nei casi di un doppio servizio comandato ed accettato superiore alla prestazione 7, 8 o 10 ore, quanto spetta il cc? Esempio inizio servizio 10.15 - condotta treno 2387 andata - condotta treno 2390 - condotta 2399 ritorno (16.22- fine primo servizio) - 16.30 inizio secondo servizio condotta treno 2400 andata - condotta treno 2409 ritorno fine servizio 22.40. I servizi fatti ad agente unico.
    Gianluca Lombardi (gennaio 2007)

    RISPOSTA
    Sulla base delle norme che regolano il vigente CCNL, il servizio in questione è illegittimo, non può essere comandato e tanto meno potrebbe essere accettato.
    Infatti il punto 2.4.3 del CCNL FS, relativo alla riutilizzazione del P.d.m., esclude che si possano allacciare due giornate di turno senza che sia stato fruito un intervallo minimo di almeno 11 ore.
    Inoltre, un servizio di 12 ore e 25 minuti ha una durata abnorme e pericolosa, aggravata dal fatto che viene eseguito ad agente unico.
    Infine, il servizio è illegittimo perchè la durata complessiva è tale da travalicare anche i limiti giornalieri di 10 ore stabiliti dalla legge.
    L’impostazione del CCNL vigente aveva inteso disincentivare il ricorso a doppi giri, altamente pericolosi anche per la tutela della sicurezza della circolazione, come anche il recente disastro di Avio si è incaricato di confermare.
    Anche le norme sui completamenti corsa erano state superate e solo in un secondo tempo sono state ripristinate con l’obiettivo di limitare l’abbandonabilità dei treni in caso di ritardo e di superamento in condotta dei limiti stabiliti dal CCNL (2 ore + 1 ore rispetto al termine programmato della prestazione, oppure 1 ore oltre il limite massimo giornaliero della prestazione), ma in nessun caso si contempla il pagamento dei premi in oggetto nei casi di servizi in deroga. Per questa ragione, nel caso in esame, non vi sono le premesse normative necessarie per l’attribuzione del premio in questione.


    QUESITO
    Effettuando un servizio in A/R con inizio della prestazione alle ore 13,55 e termine alle ore 23,48, succede di maturare un ritardo di 40 minuti con il treno all'andata, tale da non consentire di prendere la vettura di turno, prevista per il ritorno in residenza. La vettura successiva riporta il personale in residenza alle ore 2,24. Si chiede di sapere se il personale ha facoltà di chiedere la sostituzione al fine di evitare la prestazione straordinaria e l'intacco del periodo notturno che riduce a sette ore la prestazione massima giornaliera?
    P.d.M. Rimini (dicembre 2006)

    RISPOSTA
    La prestazione programmata è un'andata e ritorno di giorno di 9 ore e 53', con notte probabile. La situazione sembrerebbe abbastanza facile da affrontare, invece, è piena di insidie e di disagi, mai come era accaduto in passato, perché il personale non ha facoltà di richiedere la sostituzione per rispetto del nastro lavorativo né di evitare l'intacco del periodo notturno. Il nuovo CCNL ha previsto che le vetture siano considerate lavoro, ma nei fatti, ai fini dell'abbandonabilità del servizio, le considera come un lavoro secondario che si può svolgere tranquillamente anche ben oltre il termine della prestazione massima giornaliera. Nel nostro caso, il treno all'andata matura un ritardo di 40', ma in base alle norme attualmente in vigore il personale non matura alcuna possibilità di richiedere la sostituzione per termine del servizio, anche se la prospettiva di perdere la vettura di turno eleva a dismisura la prestazione giornaliera effettuata. Infatti, per maturare tale diritto, il treno all'andata dovrebbe maturare un ritardo elevatissimo, tale da prevedere il personale ancora in condotta a mezzanotte e un minuto. La possibilità concreta di termine del servizio si realizza in condotta del treno, però, soltanto all'undicesima ora e comunque non oltre le ore 0,55, a richiesta del DCT. In realtà, il ritardo effettivo del treno non era tale da conferire al personale tale facoltà, sebbene abbia prodotto la perdita della vettura di turno e procurato un disagio per effetto del prolungamento abnorme della prestazione massima giornaliera, diventa anche notturna per effetto del superamento della mezzanotte; pertanto al personale compete unicamente il compenso per supero giornaliero. Avendo superato la mezzanotte , però, la prestazione diurna diventa notturna, con decorrenza dalla settima ora. Nel nostro caso quindi il personale scriverà un rigo con il codice 86 (supero per notte probabile Circolare SU/SUAP/PMB/056 del 13 novembre 2003) e non con codice 85, con inizio alle ore 20,55 e termine alle ore 2, 24.


    QUESITO
    Una giornata di turno in A/R prevede treno 50874 con partenza da Oristano alle ore 12,20 con 15' di accessori e arrivo a Macomer alle ore 13,46; il treno di ritorno 58871 con partenza da Macomer alle ore 14,40 e arrivo a Oristano alle ore 15,52 con 40' di accessori. Si chiede di sapere quali siano le condizioni per poter abbandonare il treno, se dopo due ore di ritardo, oppure dopo due ore più una (3 ore). Optando per l'arrivo a destinazione, da che ora compete il completamento corsa, nel caso in cui il treno arrivi a destinazione a Oristano alle ore 18,50? Sul modulo di richiesta di comunicazione di termine del servizio quale orario dobbiamo indicare per abbandonare il treno?
    Dino Manca - Cagliari (dicembre 2006)

    RISPOSTA
    Il personale non deve più indicare l'ora di termine, ma deve comunicare al DCT, l'orario di inizio lavoro e quello di termine programmato, nonché la località di fruizione ed il tipo del successivo riposo (fuori residenza, giornaliero o settimanale). La comunicazione deve intervenire almeno due ore prima dell'ora di fine lavoro programmato. Il quesito, però, vuole chiarire quando si può lasciare il servizio. In base al punto 2.13.1 dell'art. 22 del vigente CCNL, "Il lavoratore in servizio di condotta o di scorta ha la facoltà di lasciare il servizio non prima di due ore oltre il termine programmato dello stesso e, comunque, non oltre 1 ora rispetto ai limiti massimi della prestazione giornaliera di cui al precedente punto 2.6.". Condizione confermata anche nel 1 ° cpv. del successivo punto 2.13.2. Tuttavia, essa appare controversa rispetto alle indicazioni del secondo cpv. del medesimo punto, riguardanti le azioni prioritarie delle aziende "per portare il treno a destino ovvero alla prima stazione utile per la fruizione del riposo", "entro l'ora successiva rispetto ai limiti di cui al punto 2.13.1". Si tratta di capire quale sia la corretta interpretazione del comma 2.13 nel suo insieme, cioè di stabilire se "le azioni prioritarie delle aziende", definite dal secondo cpv. del punto 2.13.2, incidono sugli obblighi del lavoratore indicati invece al punto 2.13.1. Soccorre, in tal senso, la lettera di Trenitalia (D.P.O. del 20 settembre 2003), riguardante l'attribuzione del completamento corsa, che dapprima rammenta i criteri necessari per aver titolo al compenso e successivamente, nei grafici A e C degli allegati 1 e 2 alla predetta circolare, fissa il limite di prestazione nelle due ore successive al termine del lavoro programmato. Quindi, nel caso analizzato, si ha certamente titolo al completamento corsa CC 90 a partire dalle ore 18,32, se in condotta, similmente a quanto indicato nell'esempio del grafico A della citata circolare DPO 20/9/2003. Ne consegue che la terza ora indicata nel CCNL non costi tuisce obbligo per il lavoratore. Una diversa interpretazione del punto 2.13, nel senso che "...non prima di due ore..." debba significare in realtà obbligo fino a tre ore dopo la prestazione programmata, appare incompatibile sia con la formulazione letterale del punto 2.13.1, che con la circolare del 20/9/2003.


    QUESITO
    Con l'entrata in vigore dei nuovi turni abbiamo trovato una sequenza di notti consecutive molto pesanti, mai effettuate in passato.
    Il caso è il seguente:
    1 giornata) vettura per Livorno con arrivo alle ore 17,00 + Riposo F.R.
    2 giornata) treno merci di ritorno con inizio lavoro ore 1,00 e fine lavoro alle 7,00
    3 giornata) servizio A/R con inizio 0,50 e termine ore 7,20.
    Come si noterà tra i due servizi notturni, molto pesanti, intercorre un riposo giornaliero di appena 18 ore e 50'. E' regolare un servizio con due notti pesanti consecutive e senza neppure le 22 ore di riposo giornaliero


    P.d.M. I.T. Cargo Bologna

    RISPOSTA
    Purtroppo, tra le tante brutte sorprese del nuovo CCNL, c'era anche questa sul lavoro notturno. A differenza del passato, col nuovo contratto, possono essere previste due notti "pesanti " consecutive fruendo di un normale riposo di 16 ore tra la prima e la seconda notte, quando, come nel caso in esame, si proviene da un RFR. Difatti, l'elevazione del riposo giornaliero è prevista quando si inizia o si termina la prestazione in residenza nel periodo 0-5 ovvero quando comprende interamente il periodo 0-5. Nel caso in esame il riposo minimo previsto dal contratto dopo la prima notte è di 16 ore poiché:
    - inizia nel periodo notturno,'ma fuori residenza;
    - termina in residenza, ma dopo le 5;
    - non comprende interamente la notte, né potrebbe, perché il RFR deve comunque interessare una porzione del periodo notturno.
    La sequenza incontrata in quel turno è conforme alle norme (anche se le norme non sono conformi al buon senso).
    L' interpretazione della normativa è obiettivamente complicata, come lo sono, del resto, un po' tutte in questo contratto, ma appare evidente che non sono applicabili al caso in questione le maggiorazioni descritte nei precedenti punti 2 e 3, pertanto resta applicabile soltanto la norma generale sul riposo giornaliero che prevede appunto 16 ore minime.

  • Regolamenti   ( 2 articoli )

    QUESITO
    Senza nulla togliere alcun merito ai colleghi che hanno ottenuto ottimi risultati in questo campo; volevo chiedere se si può effettuare una marcia a vista su un passaggio a livello quando entrambe le barrire sono aperte ma entrambi i fanali a luce rossa posti a destra della carreggiata sono regolarmente accesi. il dubbio mi è venuto in quanto
    durante le lezioni per il conseguimento della patente b l'istruttore ci raccontava di come un ragazzo è stato bocciato durante la prova pratica perché fermo ad un p.l dopo il passaggio del treno ha oltrepassato il p.l senza aspettare che il fanale rosso si fosse spento. Mi sono procurato il libretto che danno a scuola guida e nel capitolo dedicato ai passaggio a livello indica "Comportamento: è necessario moderare la velocità per essere pronti a fermarsi se le barriere o le semibarriere sono chiuse o stanno chiudendosi o se è in funzione il segnale acustico o quello ottico" inoltre il codice della strada prevede per la protezione di un p.1 guasto oltre ai cavalletti e alla bandiera rossa rifrangente anche l'esposizione di un fanale a luce rossa.

    Macch. Tacchini Marco - DL Lecco (4/2008)

    RISPOSTA
    In relazione alle previsioni del DPR 753/80, inerente le norme di sicurezza e di polizia ferroviaria, in caso di guasto ai P.L., sono prevalenti le norme del codice della strada rispetto ai regolamenti ferroviari e al gestore delle ferrovie compete l'onere di mettere in opera i sistemi di protezione previsti per la circolazione dei treni in sicurezza.
    Il Codice della strada prevede anche, come ricordato nel quesito, che la protezione di un P.L. sia effettuata ad opera delle barriere ed anche da segnalazioni ottiche e acustiche, mentre in caso di guasto è prevista la messa in opera di cavalletti e bandiere a luce rifrangente e fanali a luce rossa.
    Pertanto, la circolazione stradale impone agli automobilisti la fermata ai P.L. anche se sono in funzione i soli segnalatori ottici e acustici, ma il guasto alle barriere impone obblighi anche alla circolazione ferroviaria.
    In tal caso la marcia a vista potrebbe essere una possibile cautela da adottare in caso di guasto alle barriere, ma il problema per i macchinisti è quello di non avere la certezza che lato strada vi sia comunque efficiente almeno quelle segnalazioni che impongono l'arresto agli automobilisti; certezza che abbiamo sempre preteso, ma che, però, nessuno è mai stato in grado di garantire.
    Per questa ragione restano valide le indicazioni cautelative da adottare nei casi di guasto ai P.L. con barriere. Vorremmo ricordare, a tale proposito, che in assenza di segnalazioni di protezione lato strada, la sola marcia a vista non è un sistema sufficiente a garantire la circolazione in sicurezza e in caso di incidente, il superamento dei P.L. con barriere guasti e privi di cavalletti di protezione, potrebbe configurarsi come colpa specifica imputabile al macchinista.
    La differenza appare evidente.... O no?

  • Retribuzione   ( 4 articoli )

    QUESITO
    Al personale che gli è stata riconosciuta la causa di servizio spetta la media delle competenze?
    Pignatelli Antonio

    RISPOSTA
    Al personale che viene riconosciuta la causa di servizio di una malattia non viene sempre riconosciuta la media delle competenze accessorie, ma unicamente, previo richiesta dell’interessato entro sei mesi dalla data di riconoscimento della causa di servizio, sussistendo le condizioni, il premio di equo indennizzo. La media delle competenze accessorie viene invece riconosciuta quando il personale cade in infortunio in conseguenza a traumi dai quali possono derivare anche malattie professionali dalle quali possono derivare danni biologici. I compensi economici vengono riconosciuti unicamente per il periodo riconosciuto come infortunio sul lavoro e in tutti i casi in cui lo stesso infortunio venga successivamente riaperto quando si riacutizzano gli effetti collaterali collegabili all’evento traumatico.



    QUESITO
    Di fatto ho avuto un infortunio sul lavoro e alla cessazione delo stesso sono stasto giudicato inidoneo temporaneo per 30 giorni causa l’infortunio subito. Adibito a mansioni di ufficio ho avuto un nuovo infortunio in ufficio. L’azienda nonostante la liquidazione percepita dall’INAIL non mi paga la media delle competenze per i 30 giorni ma mi liquida a titolo di indennizzo per infortuni una somma pari a 200.00 euro per 24 giorni di infortunio sui 30 di mansioni d’ufficio. Inutili i reclami dicono che è giusto così.
    Morale: infortunato sul lavorovo, posto in ufficio, infortunato in ufficio, penalizzato di circa 500.00 euro possibile mai? Cosa devo fare? A chi inoltrare il reclamo? Grazie.
    Macch. Servello Vincenzo, Catanzaro Lido

    RISPOSTA
    L’art. 27, c. 3 del CCNL 16 aprile 2003 prevede che: «Durante il periodo di infortunio… al dipendente… compete, per l’intero periodo di assenza come sopra determinato [fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio competente, ndr], il trattamento economico spettantegli… l’azienda provvederà ad integrare mensilmente il trattamento di cui sopra al 100% della retribuzione calcolata come media degli ultimi tre mesi precedenti l’assenza, ad eccezione del compenso per lavoro straordinario, della trasferta, dell’indennità di trasferimento e dell’indennità di mobilità individuale.».

    A questo punto bisogna solamente capire quali siano i tempi (non descritti nel quesito) per comprendere chi abbia ragione. Se nei 90 giorni antecedenti il secondo infortunio non vi sono state competenze accessorie, al macch. inidoneo non spetterebbe la liquidazione della loro media, perché non maturate e perché le due assenze per infortunio sono due distinti eventi.

  • RFR   ( 4 articoli )

    QUESITO
    Sono Filippine di Parma ti allego la risposta che il Responsabile aziendale dei turni PdM mi ha dato sul quesito che avevo posto ed era: se potevo rifiutarmi di effettuare il servizio di ritorno dopo un riposo f.r. qualora, per ritardo treno in andata, il riposo stesso iniziasse solo dopo le 05.00, diventando di fatto una dormita di giorno. La sua risposta è stata la seguente:
    " No. Il ccnl considera gli aspetti di programmazione e non di gestione. Il concetto di riposo é un elemento la cui collocazione nelle 24 ore non é disciplinata dalla legge. Vale la sua fruizione di fatto".
    (novembre 2007)

    RISPOSTA
    Complimenti per la risposta, peccato che sia molto parziale e molto interessata….. Le cose non stanno proprio così!
    Intanto il riposo è regolamentato dal contratto e dalle leggi, al punto che la qualità e la quantità del riposo variano a seconda della tipologia di servizio che si è svolto e che si andrà a svolgere (se diurno o notturno). Questa buona regola è sempre stata applicata e attuata, anche se, in particolare con quet’ultimo contratto, le cose sono peggiorate sensibilmente.
    C’è da dire, invece, che tra i quadri e i dirigenti della nostra azienda si va affermando un modo di operare arbitrario e molto pericoloso, ritenendo di poter applicare erroneamente le direttive europee in materia di orario di lavoro, omettendo cioè di acquisire il fatto che proprio quelle direttive sono state concepite come “contenitori” di norme vigenti nelle rispettive nazioni e che nelle loro premesse già contengono il divieto di usarle per peggiorare le condizioni di lavoro vigenti, appunto, nei rispettivi paesi.
    E’ compito di tutti noi evitare che le pratiche quotidiane e il continuo ricorrere alla deroga di legge e contratti nazionali possano essere scambiate per regole vigenti.
    In effetti, i contratti nazionali precedenti e anche il DPR 374 di antica memoria non è che fossero proprio perfetti, anzi, a questo proposito, mentre regolamentavano con precisione la fruizione del riposo giornaliero in residenza, non ponevano la stessa attenzione per la regolamentazione di quello fruito fuori residenza.
    Per questa ragione, a seguito delle lotte effettuate dai macchinisti per rivendicare migliori condizioni di vita e di lavoro, ottenemmo un accordo che migliorava la definizione del riposo fuori residenza. Cioè, l’intero servizio doveva prevedere la fruizione di un solo pasto fuori sede per singola giornata e il riposo fuori residenza doveva interessare il periodo 0-5.
    Due semplici regolette che ci consentivano di migliorare la qualità della vita, evitando di vivere il mondo alla rovescia: evitavano cioè di farci lavorare di notte e dormire di giorno, come, invece, è accaduto dal 1998 in poi, con l’introduzione dei riposi di giorno.
    Nonostante i peggioramenti normativi avvenuti in questi anni, che tendono ad azzerare le conquiste fatte negli anni passati, la regola sulla definizione del riposo f.r. è rimasta, anzi, siccome nel vigente CCNL manca la specificazione di “programmazione” e “pratico svolgimento del servizio” (cosa prevista in passato) la regola che vuole definito il riposo f.r. è imperativa e vale sempre.
    La distinzione che si vorrebbe praticare oggi è una semplice forzatura interpretava unilaterale e priva, perciò, di qualsiasi efficacia rispetto alla forza della norma contrattuale.
    Detto ciò, se per qualsiasi imprevisto non venisse garantito che il riposo f.r. interessi il periodo 0-5 (cioè che vi sia almeno un minuto di riposo in quell’arco orario) non è possibile considerare fruito il riposo e quindi, a causa della pessima qualità del riposo f.r che ne scaturisce, il p.d.m. potrà rifiutare l’effettuazione del treno di ritorno perché il proprio lavoro non è garantito da un adeguato recupero psicofisico.



    QUESITO
    Se io sto effettuando un sevizio con riposo fuori residenza  è per effetto ritardo supero le 4,30 di condotta quale deve essere il mio comportamento i base al nuovo contratto? Posso fermarmi e chiedere la mia sostituzione logicamente presenziando il mezzo fino alla 7°oppure devo continuare la guida del treno fino alla 7°ora.
    Mario Paletta - Reggio Calabria

    RISPOSTA
    Il nuovo CCNL è stato un errore anche per le sue carenze, una di queste è proprio la questione dei limiti di condotta. Riteniamo che l’intento fosse quello di peggiorare progressivamente le norme che regolavano il nostro lavoro, magari attraverso norme applicative da emanare in successione che, l’esperienza insegna, spesso sono peggiori della norma che le ha originate. Questo atteggiamento dilatorio consente ai sindacati di misurare le reazioni, sapendo, come sanno, di commettere un danno grave. In questa circostanza il “giochino” sembra non essere riuscito, a causa della dura reazione dei macchinisti, e le lacune di questo contratto sono rimaste lì, forse in attesa di tempi “migliori”(sic!). A differenza del passato in cui era espressamente previsto un compenso economico per il superamento dei limiti di condotta e, quindi, il personale era tenuto a proseguire nel suo servizio anche di condotta dei mezzi perché assumeva significato solo ai fini economici, come l’impegno mensile, nel nuovo contratto, il limite ha unicamente una valenza normativa. In pratica significa che i limiti di condotta, calcolati sempre al netto di tutte le soste programmate, stabilito in 4 ore e 30 minuti ( elevabili a 5 ore, di giorno, in sede di ripartizione o di formazione dei turni) per i servizi di sola andata o di solo ritorno con riposo f.r. e in 7 ore (elevabili a 7 ore e 30 minuti, di giorno, in sede di ripartizione o di formazione turni) per i servizi in andata e ritorno, hanno unicamente un significato di carattere normativo. Pertanto, tali limiti non possono essere superati in sede di formazione turni (salvo il caso di elevazione concordata nel periodo diurno) ne, tantomeno, nel pratico svolgimento del servizio. Questo significa che nessun macchinista può superare d’iniziativa, né può essere obbligato a superare i limiti di condotta sopra citatati (sempre calcolati al netto di tutte le soste realmente effettuate) e a proseguire il servizio in condotta. La condizione presa in esame può accadere solamente quando il treno non è grado di rispettare la velocità di percorrenza prescritta; la stessa situazione non può determinarsi, infatti, nel caso in cui il treno matura ritardo per effetto di soste prolungate e non per reale superamento della condotta effettiva, calcolata al netto di quelle soste. Supponendo di trovarsi nella condizione di superamento effettivo dei limiti di condotta, dovuto, a riduzione di velocità causato da rallentamenti possibili e di varia natura, il personale dovrà far presente la situazione in essere al Referente della propria divisione di appartenenza affinché possa disporre in logica conseguenza la sostituzione del personale, tenendo conto che il personale stesso non potrà essere obbligato a superare i limiti di condotta, ma dovrà restare in servizio perché non è comunque autorizzato ad abbandonare il servizio, senza che siano sopraggiunte le condizioni previste per il superamento dei limiti di lavoro giornalieri (7 ore + 1 ora, nel nostro caso) e rispettate le modalità di cui al punto 2.13 del CCNL che riepiloga le modalità per il “termine del servizio”.



    QUESITO
    Il servizio di turno prevedeva l’inizio lavoro alle ore 23,05 a La Spezia e il termina lavoro ad Alessandria alle ore 3,45, dove si fruisce del riposo f.r. e si effettua un servizio che inizia alle ore 12,30 e termina alle ore 16,04 a La Spezia. A causa del ritardo del treno di andata il servizio terminava alle ore 5,11, quindi, il riposo f.r. notturno diventa diurno e non più conforme alle norme che regolano l’orario di lavoro. In tale situazione il C.D.. può comandare di effettuare il servizio, avendo comunque usufruito del riposo minimo di 7 ore ? Il P.d.M. può rifiutare il servizio di ritorno perché non conforme al CCNL vigente?
    Boccaletti Piero - Presidio Cargo La Spezia

    RISPOSTA
    Le norme contrattuali vigenti hanno definito gli aspetti normativi anche dei riposi fuori residenza, normativa questa che in precedenza era relegata ad accordi di ripartizione che risalivano al 1990. La norma in questione è definita nel punto 2.8.1 dell’Art 22 del CCNL A.F. recita testualmente: “ Il riposo minimo fuori residenza è fissato in 7 ore consecutive comunque interessanti la fascia 24.00 – 5.00, riducibile a 6 ore quando il riposo f.r. è collocato per almeno 4 ore nella fascia 24.00 – 5.00.” Il contratto aziendale ha poi definito anche la formazione contrattata dei riposi f.r. di giorno, ma non è questo il nostro caso. In programmazione il servizio proposto nel quesito era perfettamente conforme alle norme contrattuali, ma per effetto del ritardo del treno di andata il riposo f.r., pur restando nei termini minimi stabiliti, è uscito dalla fascia notturna, quindi non è più conforme. Infatti, il riposo iniziava alle ore 5,11 e terminava alle ore 12,30, cioè, in una fascia oraria che non comprendeva più neppure un minuto del periodo notturno definito contrattualmente. Un simile riposo f.r. non ha più le caratteristiche di riposo fuori residenza di notte, quindi, non ha più alcun supporto normativo per essere completato. Il C.D. può certamente chiedere al personale di effettuare il servizio di ritorno, ma essendo la qualità del riposo assolutamente scaduta, perché non interessa più il periodo notturno, senza garantire quindi il minimo recupero psicofisico attraverso il riposo notturno, il personale ha piena facoltà di rifiutare l’effettuazione del servizio di ritorno.

  • Riposo   ( 7 articoli )

    QUESITO
    In seguito ad un utilizzazione a un corso professionale, con termine alle ore 16:42, mi veniva comunicato che dovevo riprendere a lavorare il giorno seguente con la mia giornata di turno, che prevedeva, come nastro lavorativo, un mattino con inizio alle ore 4:30. Vi chiedo se tale comportamento è regolare, in merito al riposo in residenza. Alle mie rimostranze mi è stato risposto,che visto che il corso professionale non è un servizio ai treni,l'intervallo in residenza poteva essere ridotto.
    Mannarino Luciano (7/2008)

    RISPOSTA
    Caro Luciano quella pretesa non è affatto conforme alle norme che regolano il nostro lavoro, anzi, penso anche che non fosse affatto conforme neppure il comando della scuola, in sostituzione del proprio servizio di turno. Infatti, la variazione al servizio di turno deve essere compatibile con la ripresa del turno, per questa ragione è sempre consigliabile che siano individuate d'intesa con i delegati d'impianto le giornate che hanno le caratteristiche per distogliere il personale dalla propria posizione di turno per effettuare le previste giornate di scuola di aggiornamento.
    In quanto al riposo giornaliero ridotto, nel nostro caso a sole 11 ore e 48 minuti, quella del CD è una pretesa non supportata da alcuna norma contrattuale, fatto salvo l'accettazione da parte del personale, che non c'è stata nel nostro caso.
    Il contratto prevede che il riposo giornaliero per servizi diurni è di almeno 16 ore; in sede di programmazione dei turni e per il solo trasporto regionale tale limite è riducibile a 11 ore se collocato tra due servizi diurni di cui il primo non termini dopo le 22 ed il secondo non inizi prima delle 6. La riduzione a 11 in condizioni diverse è ammessa unicamente se accettata dal personale interessato.
    Per maggiore precisione vogliamo ricordare che in passato venne emanata una circolare che aveva la pretesa di trattare i riposi giornalieri attribuiti al personale a seguito delle giornate di scuola in maniera difforme dalla norma generale vigente, prevedendo l'attribuzione di 12 ore. Quella circolare, esattamente come i comportamenti dei CD, venne censurata proprio perché totalmente priva di supporto normativo.
    Non possiamo sapere se nel caso in esame il CD si riferisse a questa circolare per affermare la conformità del proprio comportamento (cosa che non avrebbe comunque trovato riscontro perché quella circolare prevedeva almeno 12 ore), ma quella pretesa è stata una forzatura priva di qualsiasi fondamento normativo.



    QUESITO
    Allego la risposta che il Responsabile aziendale dei turni PdM mi ha dato sul quesito che avevo posto ed era: se potevo rifiutarmi di effettuare il servizio di ritorno dopo un riposo f.r. qualora, per ritardo treno in andata, il riposo stesso iniziasse solo dopo le 05.00, diventando di fatto una dormita di giorno. La sua risposta è stata la seguente:
    No. Il ccnl considera gli aspetti di programmazione e non di gestione. Il concetto di riposo é un elemento la cui collocazione nelle 24 ore non é disciplinata dalla legge. Vale la sua fruizione di fatto.

    Filippone - Parma (dicembre 2007)

    RISPOSTA
    Complimenti per la risposta, peccato che sia molto parziale e molto interessata..... Le cose non stanno così!
    Intanto il riposo è regolamentato dal contratto e dalle leggi, al punto che la qualità e la quantità del riposo variano a seconda della tipologia di servizio che si è svolto e che si andrà a svolgere (se diurno o notturno). Questa buona regola è sempre stata applicata e attuata, anche se, in particolare con quet'ultimo contratto, le cose sono peggiorate sensibilmente.
    C'è da dire, invece, che tra i quadri e i dirigenti della nostra azienda si va affermando un modo di operare arbitrario e molto pericoloso, ritenendo di poter applicare erroneamente le direttive europee in materia di orario di lavoro, omettendo cioè di acquisire il fatto che proprio quelle direttive sono state concepite come "contenitori" di norme vigenti nelle rispettive nazioni e che nelle loro premesse già contengono il divieto di usarle per peggiorare le condizioni di lavoro vigenti, appunto, nei rispettivi paesi.
    E' compito di tutti noi evitare che le pratiche quotidiane e il continuo ricorrere alla deroga di legge e contratti nazionali possano essere scambiate per regole vigenti.
    In effetti, i contratti nazionali precedenti e anche il DPR 374 di antica memoria non è che fossero proprio perfetti, anzi, a questo proposito, mentre regolamentavano con precisione la fruizione del riposo giornaliero in residenza, non ponevano la stessa attenzione per la regolamentazione di quello fruito fuori residenza.
    Per questa ragione, a seguito delle lotte effettuate dai macchinisti per rivendicare migliori condizioni di vita e di lavoro, ottenemmo un accordo che migliorava la definizione del riposo fuori residenza. Cioè, l'intero servizio doveva prevedere la fruizione di un solo pasto fuori sede per singola giornata e il riposo fuori residenza doveva interessare il periodo 0-5.
    Due semplici regolette che ci consentivano di migliorare la qualità della vita, evitando di vivere il mondo alla rovescia: evitavano cioè di farci lavorare di notte e dormire di giorno, come, invece, è accaduto dal 1998 in poi, con l'introduzione dei riposi di giorno.
    Nonostante i peggioramenti normativi avvenuti in questi anni, che tendono ad azzerare le conquiste fatte negli anni passati, la regola sulla definizione del riposo f.r. è rimasta, anzi, siccome nel vigente CCNL manca la specificazione di "programmazione" e "pratico svolgimento del servizio" (talvolta prevista in passato) la regola che vuole definito il riposo f.r. è imperativa e vale sempre.
    La distinzione che si vorrebbe praticare oggi è una semplice forzatura interpretava unilaterale e priva, perciò, di qualsiasi efficacia rispetto alla forza della norma contrattuale.
    Detto ciò, se per qualsiasi imprevisto non venisse garantito che il riposo f.r. interessi il periodo 0-5 (cioè che vi sia almeno un minuto di riposo in quell'arco orario) non è possibile considerare fruito il riposo e quindi, a causa della pessima qualità del riposo f.r che ne scaturisce, il p.d.m. potrà rifiutare l'effettuazione del treno di ritorno, perché il proprio lavoro non è garantito da un adeguato recupe­ro psicofisico. Tale norma è peraltro soggetta all'osservanza delle disposizioni legali sull'orario di lavoro (D.L. 66/2003) che prevedono un riposo minimo di 11 ore (art. 7) derogabile (art. 17) solo se previsto e alle condizioni stabilite dai contratti. Il CCNL, con esclusione del RFR cosiddetto diurno – che soggiace ad altri ed ulteriori vincoli - stabilisce che il RFR, deve interessare il periodo notturno 0-5. Dunque, se per ritardo del treno in andata il riposo f.r. si colloca fuori da tale periodo (0-5) esso è addirittura illegale, cioè non solo in violazione di contratto, ma in violazione di norme di legge, con tutte le conseguenze che ne possono derivare.



    QUESITO
    Sono ormai sei/sette anni che abbiamo subito la divisione e che facciamo i turni col riposo la domenica. ci vediamo così costretti a prendere per ogni sestina(settimana) di ferie, cinque giorni di congedo. Leggendo il CCNL notavo che il personale degli uffici che fanno riposo alla settima giornata hanno quattro giorni in più all'anno di chi fa' riposo alla sesta giornata. E' possibile fare ricorso visto che sono anni che si effettua il riposo la domenica e che quindi ci possiamo anche noi ritenere personale che fa riposo alla settima giornata? grazie.
    Filippone - Presidio Cargo Parma (giugno 2007)

    RISPOSTA
    Per questo riguarda la prima parte del quesito dobbiamo constatare che è giusta l'osservazione circa il fatto che il personale inserito in un turno domenicale, come nel nostro caso, in alcuni situazioni potrebbe ritrovarsi penalizzato nella contabilizzazione delle ferie; ma, come spesso ripetiamo da queste pagine, sono sufficienti alcuni accorgimenti al fine di evitarli. In realtà la vera penalizzazione sulla contabilizzazione non avviene mai quando si prenotano brevi periodi di assenza, ma è palese nel caso di prenotazione di lunghi periodi di assenza. Per casi estremi, presi due macchinisti inserito il primo in un turno con cadenza del riposo al sesto giorno e il secondo con cadenza al settimo (domenicale), se entrambi prenotassero le ferie e i permessi previsti per singole giornate davanti al riposo, il risultato in termini di assenza sarebbero esattamente identici; invece se entrambi richiedessero un unico periodo di assenza, sino ad esaurire interamente le proprie ferie, si produrrebbe una differenza significativa di ben 4 giornate. Infatti, nel caso di riposo cadenzato a sesto giorno si produrrebbe un'assenza dal sevizio complessiva di 48 giorni, mentre con il riposo al settimo giorno si produrrebbe un'assenza complessiva di 44 giorni. Ovviamente i casi sono molto più variegati e, anche per effetto di altri vantaggi che scaturiscono con il turno domenicale, la penalizzazione è molto mitigata. Ad esempio, nel caso in esame, relativo al turno domenicale, è vero che la contabilizzazione delle ferie prevede il consumo di 5 giorni per completare l'assenza da riposo a riposo, ma è anche vero che il periodo complessivo di assenza dura un giorno in più rispetto ad un collega inserito in turno con cadenza al sesto giorno. Per quanto riguarda, invece, la seconda parte del quesito, relativa ai contenuti contrattuali, dobbiamo precisare che l'attribuzione di quattro giorni aggiuntivi di ferie si applica ai lavoratori che sono inseriti in turni di lavoro che prevedono 6 giorni di lavoro e solo il settimo di riposo. In questi casi, infatti, come si può ben immaginare, la penalizzazione sarebbe macroscopica rispetto a quei lavoratori che hanno la settimana corta (5 + 2). Fruendo interamente dei 25 ferie previsti, tra due lavoratori inseriti in turni diversi, il primo con 6 giorni di lavoro, mentre il secondo con la settimana corta, si produrrebbe una differenza di ben 4 giornate (31 giorni di assenza complessiva, anziché 35).
    Da tenere presente che per questi lavoratori la penalizzazione resterebbe tale anche se la prenotazione dell'assenza avvenisse per singole giornate. Per questa ragione il CCNL vigente ha ritenuto di dover compensare questa disparità di trattamento, riconoscendo loro una maggiorazione di 3 giornate di ferie su base annua.
    L'articolo 25 del CCNL in questione non è applicabile ai macchinisti perché la normativa per la contabilizzazione delle ferie consente di recuperare il concetto di settimana corta per mezzo dell'intervallo che, fatto salvo alcuni casi specifici, viene associato al riposo settimanale (singolo) anche quando non è espressamente previsto dal turno.



    QUESITO
    Con l'entrata in vigore dei nuovi turni abbiamo trovato una sequenza di notti consecutive molto pesanti, mai effettuate in passato.
    Il caso è il seguente:
    1 giornata) vettura per Livorno con arrivo alle ore 17,00 + Riposo F.R.
    2 giornata) treno merci di ritorno con inizio lavoro ore 1,00 e fine lavoro alle 7,00
    3 giornata) servizio A/R con inizio 0,50 e termine ore 7,20.
    Come si noterà tra i due servizi notturni, molto pesanti, intercorre un riposo giornaliero di appena 18 ore e 50'. E' regolare un servizio con due notti pesanti consecutive e senza neppure le 22 ore di riposo giornaliero

    P.d.M. I.T. Cargo Bologna

    RISPOSTA
    Purtroppo, tra le tante brutte sorprese del nuovo CCNL, c'era anche questa sul lavoro notturno. A differenza del passato, col nuovo contratto, possono essere previste due notti "pesanti " consecutive fruendo di un normale riposo di 16 ore tra la prima e la seconda notte, quando, come nel caso in esame, si proviene da un RFR. Difatti, l'elevazione del riposo giornaliero è prevista quando si inizia o si termina la prestazione in residenza nel periodo 0-5 ovvero quando comprende interamente il periodo 0-5. Nel caso in esame il riposo minimo previsto dal contratto dopo la prima notte è di 16 ore poiché:
    - inizia nel periodo notturno,'ma fuori residenza;
    - termina in residenza, ma dopo le 5;
    - non comprende interamente la notte, né potrebbe, perché il RFR deve comunque interessare una porzione del periodo notturno.
    La sequenza incontrata in quel turno è conforme alle norme (anche se le norme non sono conformi al buon senso).
    L' interpretazione della normativa è obiettivamente complicata, come lo sono, del resto, un po' tutte in questo contratto, ma appare evidente che non sono applicabili al caso in questione le maggiorazioni descritte nei precedenti punti 2 e 3, pertanto resta applicabile soltanto la norma generale sul riposo giornaliero che prevede appunto 16 ore minime.



    QUESITO
    Quando l'Intervallo o il Riposo coincide con una qualsiasi festività (es. 1 Nov. 25 Dic., ecc.):
    a) può essere solo recuperato;
    b) può essere solo messo a pagamento;
    c) non può essere né recuperato, né messo a pagamento.

    Macch. Francesco Crea - I.T.A Savona Tmr

    RISPOSTA
    La nuova normativa contrattuale (punto 2.4 dell’art. 24 CCNL), a tale proposito, è cambiata rispetto al passato, anche per effetto della circolare applicativa del CCNL concordata con i sindacati firmatari (nuova circolare Pennacchi), ma a nostro parere restano alcune contraddizioni che possono generare parecchi contenziosi, perché il P.d.M. e il P.d.B. hanno il riposo definito contrattualmente in ore e non in giornate solari. Il concetto di riposo calcolato in ore, con il relativo conteggio della “coda” per verificare la sua coincidenza, anche parziale, con una festività, adottato in ferrovia sin dal 1974, con l’entrata in vigore delle legge 77, crediamo non sia superato, anche se dobbiamo constatare una grave carenza nelle norme definite nel CCNL vigente perché non hanno regolato il fatto che il nostro riposo è calcolato in ore. In questa situazione indefinita, resta arduo, comunque, per il personale esercitare i propri diritti perché la norma scritta è stata cambiata ed ha assunto un significato diverso. Nel caso in esame, quindi, sarebbe giusto applicare il conteggio della “coda” del riposo per verificare la sua coincidenza con la festività, ma sappiamo che i C.D. di molti impianti non concedono tale diritto (recupero o pagamento) perché l’intervallo abbinato al riposo non corrisponde alla dizione giornata dedicata al riposo che, secondo la loro interpretazione non sono le 48 ore stabilite dal CCNL, ma la giornata solare definita come tale dal turno. Le modalità per la fruizione della giornata di recupero, invece, sono rimaste invariate, il personale interessato dovrà richiederne il recupero entro 90 giorni (il recupero conviene sempre, anche dal punto di vista economico), ma, a differenza del passato, quando per esigenze produttive non sia possibile fruire del recupero di tale giornata, verrà corrisposto un compenso economico pari ad una giornata di lavoro.



    QUESITO
    Vorrei dei chiarimenti circa le ore di riposo annue(3538). Facendo il conteggio dei riposi settimanali dell' anno 2002, mi sono accorto che mancano 120 ore per arrivare alle 3538 annue. Ho chiesto il recupero dei riposi mancanti, e il mio superiore mi ha detto che essendo in turno non mi spetta recuperarli. E' giusta questa decisione?
    Vi sono circolari a riguardo, e quali sono?

    Un Macchinista di Avezzano (AQ)

    RISPOSTA
    Nel 2002 era ancora in vigore il vecchio contratto, il quale conteneva una certa dose di ipocrisia, pertanto, sarebbe possibile ancora tentare di recuperare tale diritto attraverso un contenzioso legale, visto che sulla base di un accordo applicativo del vecchio contratto (circolare Borgia), scritto in maniera ambigua, la società ritiene comunque che nulla sia dovuto al personale in turno. Nel caso in esame l’attuale CCNL, invece, è molto chiaro: il conteggio del monte ore annuo avviene sul turno e si considera fruito per tutto il personale ad esso assegnato; il conteggio deve essere tenuto sotto controllo solo per il personale disponibile.
    Alcune considerazioni sono d’obbligo perché:
    1) sono molti i casi in cui il personale perde la propria posizione di turno;
    2) altrettanto frequenti sono le variazioni ai turni nei casi di soppressione o forte ritardo;
    3) sono molti i casi in cui il ritardo dei treni prima della fruizione del riposo determina una riduzione del riposo programmato;
    4) il conteggio del congedo non viene fatto tenendo conto del riposo di turno ma unicamente il valore minimo di 48 ore;
    5) il riposo calcolato in ore anziché in giornate determina lo scadimento della qualità del riposo settimanale;
    6) infine, dobbiamo sottolineare che per effetto del lavoro su sei giorni (su sette)le presenza dei macchinisti sono maggiori rispetto agli altri ferrovieri, senza che vi sia il riconoscimento pure contemplato nel punto 1 dell’art. 25 dell’attuale CCNL.
    La sommatoria di questi fattori negativi determina un grave danno alla quantità e alla qualità del nostro tempo libero. Problema che dobbiamo assolutamente affrontare nel suo insieme, altroché concordare le modalità per andare a lavorare nelle giornate di intervallo…sciagurati!



    QUESITO
    Mi preme sapere se il macchinista in turno che esce dal turno (ferie, malattia, festivo o altro motivo) ha diritto ad un riposo settimanale di 58 ore contemporaneamente alla ripresa del turno dopo tale riposo. Cioè se posso pretendere che l'ultimo servizio prima del riposo mi garantisca, oltre alla ripresa del turno un riposo di 58 ore.
    Ciò migliorerebbe la qualità della vita.

    Roberto Favretto - D.L. Venezia

    RISPOSTA
    L’articolo 9 della Circolare 25 contempla i casi in cui il personale ha diritto alla ripresa del turno dopo un periodo di assenza, nei casi di fruizione di un recupero festivo o di una assenza giustificata o dopo un periodo di malattia o di fruizione delle ferie superiore a cinque giorni sono sempre soddisfatte le condizioni per la ripresa del turno. In questi casi le norme specifiche prevedono che il riposo sia da considerarsi fruito interamente, anche se sarebbe il caso di aggiornarle, invece può accadere, come nel caso in esame, che il personale non abbia diritto alla ripresa del turno e la sua utilizzazione avvenga in posizione di disponibilità. In quest’ultima condizione, l’utilizzazione del pdm avverrà seguendo le norme specifiche applicate al personale disponibile; pertanto la fruizione del riposo settimanale è prevista con l’attribuzione di 58 ore minime. La normativa è stata confermata dal CCNL in quanto non ha subito modifiche da parte del contratto stesso e, proprio sul riposo settimanale, è intervenuto anche l’accordo del 20 ottobre 2003 per dirimere alcuni dubbi interpretativi, confermando che il riposo minimo è di 58 ore per consentire la fruizione del monte ore annuo di 1538 ore. Ovviamente, il personale assegnato al turno, ma utilizzato in posizione di disponibilità, si trova a dover decidere tra due diritti quello di riprendere la propria posizione di turno dopo il riposo settimanale (che comunque non potrà mai essere inferiore a 48 ore) e quello del riposo minimo di 58 ore attribuibile al personale in seguito alla sua utilizzazione in posizione di disponibilità. Questa condizione non consente però di rifiutare un servizio prima del riposo se lo stesso non consentisse la fruizione delle 58 ore per evidente contraddizione (o si è disponibili e si ha diritto alle 58 ore o si è in turno e si ha diritto alla media di turno), proprio perché la sua utilizzazione avviene in posizione di disponibilità. Dovrà quindi essere il personale stesso a decidere quel dei due diritti sia prevalente nella fattispecie e la ripresa del turno non potrà essere considerata un obbligo perché l’utilizzazione in posizione di disponibilità potrebbe compromettere la concreta fruizione del monte ore annuo che, com’è noto, al personale in turno non viene calcolato individualmente perché la garanzia è implicita nella programmazione (vedi CCNL Art.22 punto 2.9.2). Per questa ragione la tutela di questo diritto potrà avvenire soltanto pretendendo la fruizione delle 58 ore minime di riposo settimanale previsto dalle norme che regolamenta l’utilizzazione del personale in posizione di disponibilità.


     


    QUESITO
    Chiedo lumi su una questione piuttosto spinosa.
    Lunedi, ultimo giorno della sestina, chiama il 303 per comunicarmi che mi avrebbe spostato il riposo da martedì a mercoledì per esigenze di servizio. Quando ho detto che non volevo mi è stato detto che loro possono farlo in modo coatto una volta al mese e che ora “io ti ho avvisato, sono fatti tuoi”.
    A me pare tanto una forzatura. E’ realmente possibile tutto ciò o posso proseguire nel rifiuto? Grazie.

    Macch. ITP Foggia

     

    RISPOSTA
    No! Questa è un’interpretazione parziale e in malafede delle norme sulla disponibilità.
    é vero infatti che in base al DPR 1372/71 (che è precedente al CCNL vigente ma ancora valido) al P.d.M. disponibile, in casi di assoluta necessità, può essere spostato il riposo di 1 giorno (al 5 o 7) o posticipato addirittura di 2 (all’8 ma solo dopo accordi sindacali locali). Ed è anche vero che secondo l’art. 24.1.2 del CCNL vigente questo spostamento può essere fatto una volta al mese anche senza il consenso del lavoratore. Però quest’ultimo art. del CCNL, introdotto con l’obbiettivo di mettere dei paletti sulla questione, impone un preavviso di almeno 48 ore!
    Infine è bene chiarire, a scanso di equivoci, che il verbale di accordo del 20 Ottobre 2003 stabilisce: “il riposo settimanale di norma collocato al 6° giorno, può essere spostato dall’Azienda tra il 4° e 7° giorno solo nella programmazione dei turni. In gestione restano confermate le previgenti disposizioni”, ovvero quelle citate prima.

  • Riserva   ( 4 articoli )

    QUESITO
    Desiderei conoscere quali sono i compiti e l'utilizzazione del P.d.M. di riserva, se questo personale può essere utilizzato per i più svariati motivi dal Capo Deposito al 303 ( vedi aiutare personale in turno nelle visite ridotte, eseguire numerose visite macchina nel proprio periodo di riserva, effettuare manovre tra deposito e stazione per cambio di materiale ai treni). Tutte queste cose avvengono quotidianamente nel Deposito di Sassari. Personalmente ritengo che siano un abuso in modo particolare le V.M. che se non ricordo male al P.d.M. di riserva non se ne possono comandare più di una.
    Giacomo Pesca - IA Sassari

    RISPOSTA
    Durante il servizio di riserva, il personale può essere comandato ad effettuare servizi di turno, fuori turno, straordinari, oppure ad effettuare le operazioni accessorie o spostamenti di mezzi tra il deposito e la stazioni o tra le stazioni, in quanto sono mansioni che rientrano nella definizione propria del profilo professionale. Il personale non può essere comandato in mansioni inferiori, tipiche di altri profili professionali, come potrebbe essere ad esempio la manovra. Per quanto riguarda specificamente le visite macchina (per i mezzi ai quali è ancora prevista) rammentiamo che il nuovo CCNL ha introdotto innovazioni solo per quanto riguarda la parte economica (il compenso specifico è stato riassorbito per generare altri istituti salariali), mentre ha confermato le previgenti normative in merito alle visite ai mezzi di trazione. A tale proposito precisiamo che il P.d.M. è tenuto ad eseguire una sola VM, mentre una seconda VM dovrà essere eseguita nel caso in cui si venga comandati ad effettuare un servizio di condotta che prevede già in programmazione l’effettuazione di tale visita. Nel caso in cui non sussistessero tali condizioni, il C.D. non potrà comandare una seconda visita e, comunque, il personale potrà rifiutarsi di effettuarla perché non prevista dalle norme.



    QUESITO
    Sono un macchinista della cargo di Verona il giorno 26 dicembre il mio impianto mi ha ordinato di fare due ore di riserva così non  prendo né il recupero della festività (con meno di tre ore ne danno solo mezza ) ed inoltre non prendo neanche la riserva . Mi chiedo è possibile tutto ciò visto che comunque sono stato io ad informarmi che il mio servizio in origine era soppresso e la variazione l'ho saputa in quel momento.
    Email zeusgiove - ITC Verona

    RISPOSTA
    Una delle lacune che da sempre caratterizza il nostro orario di lavoro, soprattutto ora che anche i compensi economici sono orientati alla saturazione del lavoro settimanale a 36 ore, è proprio l’assenza della definizione della prestazione minima giornaliera (è stata definita solo la prestazione minima media mensile, anche se spesso non viene neppure rispettata nei turni perché viene considerato come dato utile alla società per pretendere le flessibilità e non anche al personale). Il nostro lavoro concede quindi il massimo della flessibilità all’azienda senza ricevere alcuna reale considerazione delle specificità sul piano normativo, veniamo utilizzati solo quando serve e le nostre prestazioni vengono calcolate al minuto, determinando una forte penalizzazione sul piano della quantità delle giornate solari libere dal servizio (abbiamo sempre il numero di presenze annue più elevato, anche rispetto agli altri turnisti) e della qualità del riposo. Veniamo considerati lavoratori su 6 giorni quando fa comodo (esempio trattenuta sciopero calcolata su sei ore giornaliere) e lavoratori su 5 giorni quando dovrebbero riconoscerci l’aumento delle giornate di ferie (sic!). A causa della specificità del nostro lavoro, in certi casi, non bastano neppure sei giorni effettivi di lavoro per fare 36 ore settimanali. Il caso proposto nel quesito, però, manca di alcune indicazioni. Un’utilizzazione di tale tipo appare più un atto dispettoso che un’esigenza di servizio, condizione necessaria per imporre al lavoratore una prestazione festiva (ved. punto 2.3 art. 24 CCNL). Non ci pare semplice dimostrare che l’esigenza di servizio sia collegabile ad una prestazione di 2 ore (per fare cosa?). Inoltre, non si capisce come siano state collocate le due ore all’interno del nastro lavorativo previsto dal turno, infatti, a fronte di tali atteggiamenti, è lecito pretendere il rispetto letterale delle norme che, nel caso di variazione del servizio (TV.32.1/1065 del 3/8/81) prevedono che il personale “… può essere comandato ad effettuare un servizio diverso da quello previsto nel turno, nel rispetto del termine del nastro lavorativo graficato…”. Il rispetto di tale termine può legittimamente essere inteso, non solo come obbligo, ma anche come diritto. Il caso merita di essere segnalato con un rapporto al titolare dell’impianto, ciò anche al fine di poter assumere, per il futuro, comportamenti di auto tutela nel caso si ripetessero simili atteggiamenti e poter successivamente difendersi nelle sedi opportune dimostrando che tali atti sconfinano in veri e propri “dispetti”. Per il resto, a differenza di quanto affermato nel quesito, non vi è alcuna penalizzazione circa la corresponsione del compenso economico relativo all’indennità di utilizzazione professionale per servizio di riserva (art. 34 punto 8.4) perché tale compenso è definito per giornata di presenza e non è rapportato ad ore, bontà loro.

     


    QUESITO
    Salve, sono un macchinista del SB di Roma SLorenzo, nonchè Vs abbonato. Essendo dopo 6 anni ancora disponibile, mi capita sovente di fare diverse riserve al mese. Ho sempre saputo ma mai letto che durante il servizio di riserva il personale può essere utilizzato solo per coprire eventuali mancate partenze nel rispetto dell’orario di lavoro e non per spostare locomotori tra lo scalo di SLorenzo e T.ni o tradotte tra Parco PP e SLorenzo come spesso accade. Volevo sapere se tale atteggiamento durante la riserva è normativamente compatibile visto che lo spostamento delle macchine dovrebbe rientrare nel servizio di traghettamento e non di riserva.
    Inoltre spesso accade che durante la riserva venga chiesto di effettuare un traghettamento e successivamente di partire per effettuare un servizio di condotta fino all’8 ora elevabile alla 10 per esigenze di servizio nella fascia 5-24 sempre nel rispetto della ripresa del turno, ecc. Volevo sapere se è possibile reperire la normativa sull’utilizzazione del personale di riserva magari inviandomi la documentazione o chiarendomi questi dubbi sulla promiscua utilizzazione del traghettamento sulla riserva. Vi ringrazio

    Fabio Jetta, Roma

    RISPOSTA

    La normativa che istituiva il traghettamento discende direttamente dall’accordo del 18 luglio del 1990, quando, nell’allegato del settore Macchina che ridefiniva i contenuti contrattuali già sottoscritti dalle OO.SS. FIL-FIT-UILT-FISAFS, il CoMU impose al Datore di Lavoro l’adozione di una serie di provvedimenti di tipo logistico, antinfortunistico e salariale che resero ridussero i danni introdotti da quel CCNL.
    L’indennità per traghettamento, quindi, spettava qualora si fosse assegnati a specifici turni di traghettamento appositamente individuati ed effettuati generalmente negli impianti di origine dei treni, come, ad esempio, Milano C.le. Nello stesso accordo, al contempo, si prevedeva l’istituzione di una specifica indennità economica da corrispondere al personale dei treni utilizzato di riserva (ma anche per congedo, scuola professionale, assenza giustificata per donazione sangue, assenza sindacale, dopolavoristica, per volontariato ecc.), pari a £ 32.000. La condizione a cui fa riferimento il collega, quindi, per la parte economica rientra in questa seconda tipologia di servizi. Per ciò che concerne, invece, la parte relativa al mansionario, non risulta che la riserva abbia compiti definiti in modo rigido, essendo a disposizione del Capo Deposito per tutte le emergenze relative allo svolgimento del servizio. Nel momento in cui, però, il macchinista di riserva viene comandato ai treni, si applicano alla sua prestazione tutte le normative dell’orario di lavoro previste dal CCNL per
    le prestazioni lavorative del PdM.

  • Trasferimenti   ( 1 Articolo )

    QUESITO
    Vorrei avere dei chiarimenti sui trasferimenti temporanei, in particolare, quando il dipendente rimane nella sede temporanea anche dopo il periodo concesso, con il tacito consenso della società, quando il trasferimento è da intendersi definitivo? Può la società dopo un certo periodo di tempo, far rientrare il lavoratore? e come si deve comportare il lavoratore, qualora gli venga intimato il rientro nella sede originaria?
    Una circolare dell'ex ente ferrovie dello stato (sempre che sia ancora valida) dispone che il trasferimento o il trasloco temporaneo non deve avere una durata superiore a 60 giorni continuativi o 120 giorni discontinui nell'arco dell'anno, se ci sono delle altre circolari che regolamentano i trasferimenti temporanei, Vi prego di fornirmene il numero e la data con un certa urgenza.

    Sancasario Salvatore

    RISPOSTA
    La circolare a cui si fa riferimento nel quesito è la sola a regolare questa materia, molto delicata e che riguarda ancora una grande quantità di ferrovieri. Venne introdotta per evitare il proliferare di trasferimenti fuori dall’ordine di graduatoria dei trasferimenti a domanda, che inibivano i trasferimenti definitivi degli aventi diritto. Per questa ragione vennero inseriti i limiti dei 60 giorni e dei 120 giorni complessivi, cioè, si voleva evitare che i trasferimenti temporanei, motivati da problemi familiari e personali, diventassero il pretesto per aggirare le norme sui trasferimenti a domanda, mortificando, conseguentemente le legittime aspettative di altri colleghi aventi diritto. Rammentiamo, a questo proposito, che il tempo di assenza dalla località di residenza amministrativa veniva defalcato del punteggio relativo ai fini dell’inserimento in graduatoria, proprio per evitare che si abusasse delle richieste in tal senso. Erano i tempi in cui le lotte dei ferrovieri avevano ottenuto chiarezza anche su questo problema, rivendicando la pianificazione dei trasferimenti, argomento diventato tabù dopo la trasformazione in Spa delle ferrovie. Questi trasferimenti temporanei sono al di fuori della legge 104 che, com’è noto, riconosce il diritto al trasferimento definitivo nei casi realmente gravi e documentati. Al di fuori delle esigenze di produzione aziendale, affrontate con l’emanazione di interpellanze specifiche, che in alcuni casi non si sono rivelate sempre trasparenti, il trasferimento temporaneo è la sola forma di mobilità a domanda dell’interessato ad essere concesso, sempre a discrezione dell’azienda. Ovviamente, essendo trasferimenti temporanei, scadono nel tempo e l’azienda ha facoltà di richiamare alla sede di residenza amministrativa il personale assoggettato a tale provvedimento. Non va ignorato il fatto che molti trasferimenti definiti temporanei fanno parte di piani di mobilità veri e propri concordati con la società, mai diventati definitivi a causa della mancanza di norme nuove, specifiche sull’argomento, che tengano conto anche della nuova realtà organizzativa dell’impresa (divisionalizzazione e societarizzazione), tuttora carente, anche se non sembra di capire che il trasferimento temporaneo in oggetto appartenga a questa casistica particolare. Nel quesito si può intuire che si tratti di un trasferimento temporaneo per ragioni familiari, che la società a facoltà di concedere nei limiti di tempo già citati precedentemente, ma anche di revocare. Un trasferimento temporaneo di questo genere, può trasformarsi in definitivo soltanto se ricorrono i termini della legge 104; anche se i prolungamenti di questi periodi, non producendo più alcun effetto pratico sulle graduatorie, si rivelano sempre più frequenti.

  • Trasferta   ( 2 articoli )

    QUESITO
    Nel caso in cui il personale inviato in trasferta subisca un infortunio, quale trattamento economico gli compete? In particolare la trasferta rientra nel novero delle competenze accessorie per il calcolo della media dei tre mesi precedenti?
    Leonardo Varraso R.L. Chivasso - gennaio 2007

    RISPOSTA
    Il CCNL vigente non lascia molti spazi interpretativi proprio perché non vengono più richiamate le precedenti disposizioni in materia di competenze accessorie.
    Per il caso in questione si applica il punto 3 dell'Art. 27 che al secondo capoverso, recita testualmente "...Per tutta la durata del periodo di conservazione del posto di cui al precedente punto 2 l'azienda provvederà ad integrare mensilmente il trattamento di cui sopra, al 100% della retribuzione calcolata come media degli ultimi tre mesi precedenti l'assenza, ad eccezione del compenso per lavoro straordinario, della trasferta, dell'indennità di trasferimento e dell'indennità di mobilità individuale." La norma vigente quindi esclude molto chiaramente la possibilità che in passato, per alcuni casi particolari, veniva riconosciuta. Del resto, negli articoli 72 e 73, relativi alla trasferta, all'assenza dalla residenza, al trasferimento individuale, viene ripetuto il concetto che "i rimborsi e le indennità definite sono escluse dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e /o di contratto."
    Il CCNL vigente ha segnato un cambio di regime in tutti sensi, perciò, tutte le disposizioni di legge che venivano richiamate nei precedenti contratti e per questa ragione continuavano ad avere cogenza per il nostro rapporto di lavoro,
    oggi non lo sono più e per questa stessa ragione hanno perso del tutto la loro efficacia. Possiamo dire che l'adoziane del vigente CCNL abbia realizzato appieno il percorso di delegificazione avviato con la legge 210/85 che prevedeva appunto la trasformazione del rapporto di lavoro e di tutte le norme di legge che lo regolavano, sostituendole con le norme di carattere contrattuale.

  • Turni   ( 3 articoli )

    QUESITO
    Con i cambi turni estivi il nostro turnista ha predisposto in una giornata fuori turno una riserva di 10 ore dalle 7,00 alle 17,00 è legale tutto ciò? Mi sembrerebbe una forzatura del contratto in vigore grazie per una vostra risposta.
    Macch. Giacomo Pasca Sassari (giugno 2007)

    RISPOSTA
    La prestazione massima giornaliera diurna è stabilita dal CCNL vigente in 10 ore massime, è prevista una riduzione a 8 per i servizi effettuati ad agente unico.
    In linea di principio, quindi, non ci sarebbe alcuna forzatura se il comando del servizio di riserva, oppure la sua programmazione in turno sia, appunto di dieci ore se il servizio viene svolto a doppio agente. Il problema però si pone in relazione alla reale possibilità di utilizzare il personale in posizione di riserva sino alla decima ora, dal momento che qualsiasi sostituzione imprevista non potrebbe comunque avvenire oltre la prestazione massima, inoltre, nell'ambito della possibile utilizzazione del personale che potrebbe essere comandato all'effettuazione di servizi parziali ad agente unico oppure a sostituire personale in servizi programmati ad agente unico, per i quali è prevista una riduzione della prestazione a 7 ore.
    Per questa ragione sin dai primi mesi di applicazione del vigente CCNL si pose il problema della durata della riserva, anche per le esigenze operative e di inserimento in un turno rotativo che già in passato prevedeva prestazioni di 8 ore.
    I sindacati e l'azienda, con l'accordo del 20 ottobre 2003, concordarono che il turno di riserva non dovesse superare le 8 ore per i servizi di riserva, traghettamento, spinta e manovra, effettuati a semplice agente.
    Nulla venne precisato in ordine ai servizi a doppio agente, per i quali valgono quindi i limiti contrattuali che prevdono la prestazione massima giornaliera di 10 ore.
    Pertanto, nel caso in esame, l'inserimento di un periodo di riserva di 10 ore non è una forzatura contrattuale nel caso sia effettuata la riserva a doppio agente e il personale non venga comandato ad effettuare operazioni di cui sopra ad agente unico.
    Nel caso in cui la riserva sia prevista ad agente unico o si venga comandati ad effettuare una prestazione ad agente unico resta valido il limite di 8 ore.



    QUESITO
    Nell'impianto associato di Sassari, con l'entrata in vigore dei nuovi turni invernali, il turnista ha predisposto delle giornate, dove, a causa di soppressioni dei treni, si effettuano delle giornate di servizi compatibili graficate in turno con un orario di inizio e di fine. Secondo l'interpretazione dei Capi Deposito di Sassari il Pdm in tali giornate può essere utilizzato oltre tale fascia oraria sino ad un limite max di due ore in base alla circolare T.U.32.1/1065 del 3.08.81. A mio parere ciò è una errata interpretazione della circolare stessa. Sarei grato per una vostra cortese risposta.
    Macch. Pasca Giacomo Sassari   (marzo 2007)

    RISPOSTA
    La questione non è nuova, ma nonostante siano passati ormai oltre 25 anni dalla data di emanazione della circolare sulla variazione del servizio comandato, esistono ancora problemi circa l'applicazione del punto 8 della circolare stessa, che recita espressamente: "per soppressione programmata di treni, in sede di contrattazione dei turni potranno essere concordate variazioni di turno prevedendo servizi anche sostitutivi anche per località diverse da quelle turnificate o periodi di utilizzazione nei nastri stessi."
    La citazione è inequivocabile, nei nastri stessi, significa evidentemente all'interno di quei nastri graficati, in caso contrario, la normativa avrebbe previsto modalità specifiche come per i casi di variazione del servizio comandato a causa di forte ritardo o di soppressione anche parziale del servizio, espressamente regolati dai punti 5 e 6 della circolare, dove molto chiaramente si fa riferimento alle due ore di superamento del termine della prestazione programmata.
    Il fatto che la soppressione programmata sia una condizione diversa è un dato oggettivo e per questa ragione la circolare (che è frutto di un accordo sindacale sulla regolamentazione dell'orario di lavoro) ha previsto un punto specifico diverso, proprio perché diversa è la situazione che viene prospettata. Infatti, l'intenzione prevalenete è quella di contrattare nei turni l'immissione di un numero maggiore di servizi, prevedendo anche varianti nei casi in cui siano presenti, appunto, delle soppressioni programmate.
    La presenza di periodi di utilizzazione con servizi compatibili deve essere quindi una eccezione e come tale deve essere considerata; la sua compatibilità è rappresentata dall'utilizzazione in posizione di disponibilità nei nastri stessi, così come avviene per i TIB.
    Pertanto, il CD del tuo impianto è necessario che adegui il comportamento a questa normativa concordata tra le parti, che ha carattere contrattuale e valenza nazionale.
    Vogliamo anche precisare che su norme che abbiano tali connotazioni non possono esistere interpretazione unilaterali e, qualora sorgessero dubbi in tal senso (ma non è questo il caso), dovrebbero essere la stesse parti contraenti a fornire una interpretazione univoca della normativa vigente.

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